Sentenza 27 aprile 2010
Massime • 1
Le notificazioni successive a quella effettuata con consegna al difensore per impossibilità di notificazione al domicilio eletto o dichiarato non devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nei luoghi sopra indicati.
Commentario • 1
- 1. Quando può essere integrata l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2010, n. 22324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22324 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/04/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1717
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 25436/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE OL GU ER nato il [...];
avverso la sentenza del 6/11/2008 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
Con sentenza del 6/11/2008, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 19/11/2004 dal Tribunale della medesima città con la quale LE OL AU IO era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un telefono cellulare (art. 648 c.p., comma 2) e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Avverso la suddetta sentenza, il difensore dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 178, 179 e 161 c.p.p. in quanto, nonostante l'imputato avesse eletto domicilio in Milano, via Mazzuccottelli 14/A, l'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione diretta a giudizio, erano stati notificati direttamente al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4, sol perché la prima notifica non era andata a buon fine.
Ad avviso del ricorrente, invece, prima di effettuare la notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4, l'ufficio avrebbe dovuto nuovamente tentare la notifica dei suddetti atti presso il domicilio eletto;
2. Illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto atteso che mancava la prova che il medesimo fosse a conoscenza della circostanza che il telefono in suo possesso avesse il codice Imei abraso, il che, al più, avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 712 c.p.;
3. Violazione delle norme in ordine al trattamento sanzionatorio per avere la Corte territoriale:
omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n 4 tenuto conto del valore ridotto del telefono;
motivato in modo apparente sia in ordine alla richiesta diminuzione della pena sia in ordine alla richiesta sostituzione della pena pecuniaria L. n. 689 del 1981, ex art. 53 ss.. DIRITTO
Violazione degli artt. 178, 179 e 161 c.p.p.: risulta dalla sentenza impugnata che "nella fattispecie è stato redatto un verbale di vane ricerche ...": quindi, già in fatto, la doglianza deve ritenersi priva di fondamento non chiarendo l'appellante il motivo per cui, a fronte di una impossibilità di notificazione presso il domicilio eletto, risultante da un verbale di vane ricerche, la notifica degli atti successiva a quella non andata a buon fine, avrebbe dovuto essere reiterata presso il domicilio eletto.
Ma, al di là di questo pur assorbente motivo in fatto, va rilevato che, in realtà, come si evince dallo stesso tenore testuale dell'art. 161 c.p.p., comma 4, è sufficiente che "la notificazione" presso il domicilio eletto o dichiarato divenga impossibile, perché "le notificazioni" vengano legittimamente eseguite mediante consegna al difensore.
Dal che si desume che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, una volta che venga accertata l'impossibilità della notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato (e, nel caso di specie, ciò risulta dal verbale di vane ricerche), l'ufficio è legittimato, per tutte le notifiche successive, a notificare gli atti presso il difensore, senza che vi sia, quindi, alcuna necessità di esperire e tentare, di volta in volta, la notifica presso il domicilio eletto: in terminis Cass. 9506/2009 Rv. 242982. Il precedente di legittimità invocato (Sez. 5^, 8 ottobre 1999, n. 13230, Remorini, massima n. 214975) non conforta la tesi del ricorrente circa la necessità della reiterazione del tentativo di notificazione. Nel caso scrutinato, dopo che la iniziale notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, "il decreto di citazione per il giudizio avanti la corte di appello (..), era stato ritualmente notificato, in data (..) al domicilio dichiarato di (..) a mani della moglie dell'imputato, convivente e capace";
questa Corte, pertanto, ha respinto la censura del ricorrente il quale si doleva elusivamente che "le successive notifiche - non fossero state - effettuate presso il difensore ex art. 161 c.p.p.". Però, il principio di diritto affermato, secondo cui "l'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta automaticamente che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore" fa, soltanto, salva la possibilità della successiva utile notificazione presso il domicilio dichiarato.
Ma resta esclusa la necessità che le notificazioni successive a quella effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, debbano essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel luogo determinato a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 2, ove la esecuzione della notificazione era risultata "impossibile". L'impossibilità di eseguire la notificazione - ovvero la mancanza, l'insufficienza o la inidoneità della dichiarazione o della elezione del domicilio - consentono la esecuzione di tutte le successive notificazioni del procedimento mediante consegna al difensore. Tanto è reso palese dal tenore testuale della disposizione, caratterizzato dalla flessione dal singolare (la notificazione) al plurale (le notificazioni) del medesimo lemma, contenuto nella proposizione subordinata e ripetuto in quella principale del primo inciso dell'art. 161 c.p.p., comma 4, e dalla considerazione della evidente ratio della norma intesa a rendere celere e spedita l'esecuzione delle notificazioni".
Illogicità della motivazione: la censura è infondata. La Corte territoriale ha desunto la colpevolezza del prevenuto, sulla base del possesso ingiustificato del bene non avendo mai dato alcuna spiegazione sulle modalità con le quali ne era venuto in possesso. La Corte territoriale, quindi, ha correttamente applicato quella pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, stante la natura del reato in questione, ritiene sufficiente, ai fini della prova della colpevolezza il fatto che l'imputato non fornisca alcuna spiegazione sul possesso.
Ovviamente la ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione, fa sì che venga esclusa l'ipotesi dell'art. 712 c.p. il cui presupposto è il possesso colposo che, nella specie, deve ritenersi, però, una mera tesi difensiva mancando ogni spiegazione da parte del prevenuto.
Trattamento sanzionatorio: sul punto la Corte ha respinto tutte le richieste dell'imputato con la seguente motivazione: "In ordine al trattamento sanzionatorio, ritiene la Corte che la pena inflitta in primo grado, in relazione alla gravità del fatto e al valore del bene, sia congrua, cosicché non sarebbe conforme a giustizia ridurne la misura o procedere alla sua conversione della corrispondente pena pecuniaria, come richiesto".
Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, la motivazione deve ritenersi implicita nel riferimento al "valore del bene" ostativo ad un più favorevole trattamento sanzionatorio. Quanto alla pena la motivazione è congrua e comunque si tratta di pena irrogata in misura minima.
Quanto alla sostituzione della pena, va osservato quanto segue:
l'art. 58 stabilisce che il giudice "nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. può sostituire la pena detentiva ...": questa prima norma indica quindi che il giudice, sia pure nei limiti di cui all'art. 133 c.p., ha ampia discrezionalità (che dev'essere però motivata: art. 58, comma 4) se concedere o meno la sostituzione della pena detentiva;
la suddetta discrezionalità, però, incontra i seguenti limiti:
a) nel caso in cui il giudice decida di concedere la sostituzione, deve scegliere quella più idonea al reinserimento sociale: art. 58, comma 2;
b) non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato: art. 58, comma 3;
la pena detentiva, poi, in ogni caso, al di là della discrezionalità e valutazione, anche eventualmente positiva che il giudice possa fare a favore del condannato, non può comunque essere concessa nei casi previsti dall'art. 59: nelle suddette ipotesi, infatti, il legislatore ha posto un divieto a monte al giudice di concedere la sostituzione della pena detentiva, togliendogli, quindi, la discrezionalità concessa nell'art. 58.
Tanto chiarito, la censura è decisamente fuorviante rispetto alla motivazione addotta dalla Corte di Appello la quale ha negato la conversione in base all'art. 58 e non all'art. 59.
In altri termini, la Corte ha ritenuto, proprio sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. che il ricorrente, stante il suo comportamento, non fosse meritevole della conversione. Al contrario, l'imputato, equivocando, ha travisato la suddetta motivazione ed ha incentrato tutto il suo ricorso sulla pretesa violazione degli artt. 58 e 59, Legge cit. sostenendo che ne sussistevano i presupposti stante la finalità di reinserimento sociale del condannato e la presunzione di adempimento e le condizioni soggettive: il che, per quanto detto, non è, perché la Corte territoriale ha negato la conversione sulla base dell'art. 58, comma 1, Legge cit. con motivazione congrua ed adeguata agli evidenziati dati fattuali e quindi incensurabile in questa sede. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010