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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/07/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5066/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5066/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SUSANNA Parte_1 C.F._1 CARDINALI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in LD TA (PG), via Giacomo Matteotti snc, presso il difensore avv. SUSANNA CARDINALI RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: In via principale:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi. Per
3) Disporre l'affidamento esclusivo dei figli ed alla madre e, conseguentemente, disporre, Per_1 alla luce di quanto sopra evidenziato, che la Sig.ra possa adottare in autonomia tutte le Parte_1 decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dei minori.
4) Disporre che il diritto di visita del padre sia esercitato come segue. Il padre potrà stare con i figli:
-1 volta alla settimana (il giorno verrà definito in base alle esigenze dei minori) dalle 19.00 circa sino alle 22.00; -durante il week-end, a week-end alternati il padre potrà tenere i figli con sé o il sabato o la domenica dalle 19 circa sino alle 22.00 circa.
-sia durante le festività natalizie, che durante le festività pasquali, il padre potrà tenere con sé i minori 1 giorno, dalla mattina alla sera. I giorni in cui il padre potrà prendere con sé con i minori verranno determinati in accordo con la Sig.ra in relazione alle volontà dei figli. Pt_1 Nei giorni in cui il padre eserciterà il diritto di visita, sarà il padre a prendere e riportare i figli presso l'abitazione paterna. Nel periodo estivo i figli potranno trascorrere con il padre 7 giorni, ma non consecutivi, mentre con la madre anche 15 giorni consecutivi. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, ove possibile entro il 10 giugno di ogni anno, i giorni che trascorrerà con i figli in vacanza. I genitori si dovranno impegnare, almeno 15 giorni prima della partenza, a comunicare reciprocamente anche i rispettivi luoghi di vacanza.
5) Fissare l'assegno di mantenimento in favore dei figli in euro 400,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi sul seguente Iban: [...], in rate anticipate entro il 5 di ogni mese. Disporre a carico del il pagamento del 70% delle spese straordinarie, comprensive delle spese CP_1 per il dentista Dott. per la psicoterapia della minore , ed il 30% a carico della CP_2 Per_1 Pt_1
6) Riconoscere l'assegno unico per i figli nella misura del 100% in favore della Sig.ra Parte_1 ed ordinare al di consegnare alla utta la documentazione necessaria per farvi richiesta, CP_1 Pt_1 ancora ad oggi non consegnata.
7) Fissare l'assegno di mantenimento in favore della coniuge nella misura di euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi sul seguente Iban: [...], in rate anticipate entro il 5 di ogni mese. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito decida di non regolamentare la separazione dei coniugi e l'affidamento dei minori nelle modalità sopra descritte, si richiamano le conclusioni rassegnata nel ricorso introduttivo:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi. Per
3) Ordinare l'affidamento condiviso dei figli ed , con collocamento prevalente presso la Per_1 madre.
4) Ordinare che il diritto di visita del padre sia esercitato come segue. Il padre potrà stare con i figli:
-a week-end alternati dalle 18.00/19.00 del venerdì sera alle 17.00/18.00 della domenica.
-Durante la settimana in cui il padre non trascorrerà il week-end con i figli, quest'ultimi trascorreranno il martedì a cena con il padre dalle 19.00 circa sino alle 22.00 circa.
-Durante le festività natalizie i figli trascorrano il 24 e 25 dicembre con la madre ed il 26 ed il 27 con il padre mentre, il 1 ed il 2 gennaio con l'uno, ed il 30 e 31 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni;
Durante le festività pasquali i minori, sempre ad anni alterni, trascorreranno il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo ed il venerdì santo con l'altro. In tali giorni in cui verrà riconosciuto il diritto di visita del padre sarà il padre a prendere i figli presso l'abitazione materna e sarà la madre ad andarli a riprendere presso l'abitazione paterna. Nel periodo estivo i figli trascorreranno, con ciascun genitore, 15 giorni anche consecutivi. I rispettivi periodi verranno comunicati e concordati entro e non oltre il 10 giugno di ogni anno, al fine di permettere a ciascun genitore di organizzarsi. I genitori si dovranno impegnare, almeno 15 giorni prima della partenza, a comunicare reciprocamente anche i rispettivi luoghi di vacanza.
5) Fissare l'assegno di mantenimento in favore dei figli in euro 400,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi sul seguente Iban: [...], in rate anticipate entro il 5 di ogni mese. Disporre a carico del il pagamento del 70% delle spese straordinarie, comprensive delle spese CP_1 per il dentista Dott. per la psicoterapia della minore , ed il 30% a carico della CP_2 Per_1 Pt_1
6) Assegnare l'assegno unico per i figli nella misura del 100% in favore della Sig.ra ed Parte_1 ordinare al di consegnare alla tutta la documentazione necessaria per farvi richiesta. CP_1 Pt_1
7) Fissare l'assegno di mantenimento in favore della coniuge nella misura di euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi sul seguente Iban: [...], in rate anticipate entro il 5 di ogni mese. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.»
Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti presidenziali».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, chiedeva la separazione da Parte_1 CP_1
, con il quale si era sposata in data 22.9.2007 in Fabriano e dalla cui unione erano nati i figli
[...] Per (il 26.1.2009) ed (il 12.5.2014). Esponeva a tal fine: che dopo 15 anni di matrimonio, la Per_1 convivenza era divenuta intollerabile, tanto che da due anni i coniugi vivevano in abitazioni diverse;
che dopo la separazione di fatto, il marito aveva iniziato a versare la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario dei figli, senza però contribuire alle spese straordinarie;
che dal mese di giugno 2023 il marito aveva interrotto ogni versamento;
che i figli permanevano presso il padre solamente per 5 giorni al mese e che i rapporti padre-figli non erano buoni. Sotto il profilo economico deduceva che la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, era stata venduta a seguito di pignoramento da parte di banca Barclays, che aveva riscosso il ricavato della vendita;
di essere una libera professionista, artigiana-cablatrice, titolare di una ditta individuale con un reddito mensile di € 600,00; di vivere in un appartamento preso in locazione per il canone di € 300,00 mensili;
di integrare il proprio reddito svolgendo altri lavori, oltre quello principale di artigiana, e precisamente impartendo ripetizioni e svolgendo l'attività di barista;
che il marito, artigiano, esercitava attività per la ditta “Esseti di Tittarelli Sauro” con un reddito mensile di € 3.000,00/3.500,00.
Concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito, con affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori e collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché previsione di un contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili per ciascun, oltre al 70% delle spese straordinarie, e di un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 450,00 mensili;
chiedeva infine di essere autorizzata a percepire integralmente l'assegno unico e universale per i figli a carico.
Alla prima udienza del 5.6.2024, veniva sentita la sola ricorrente, stante la mancata comparizione del resistente, che veniva dichiarato contumace;
con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. venivano adottati i provvedimenti provvisori stabilendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo paterno al mantenimento della prole pari a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 7.5.2025, sulle conclusioni sopra riportate, la causa veniva rimessa in decisione.
****
La domanda di separazione va accolta.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, emerge dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento processuale del resistente, il quale, rimasto contumace, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio. Quanto ai provvedimenti accessori ritiene il collegio di dover disporre l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, la quale assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli, in conformità a quanto richiesto dalla stessa nelle note di precisazione delle conclusioni.
La scelta dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” si giustifica in considerazione dell'atteggiamento di totale disinteresse mostrato dal resistente che, rimanendo contumace, ha confermato le allegazioni della ricorrente in merito alla sua totale assenza dalla vita dei figli e alla mancata partecipazione alle decisioni che li riguardano.
Non possono a tal proposito tacersi le circostanze emerse nel corso del giudizio che hanno evidenziato un costante peggioramento dei rapporti padre-figli. Difatti, se nel ricorso introduttivo, la ricorrente, dichiarando che il padre vedeva i figli 5 volte al mese, confermava l'esistenza di contatti seppur sporadici tra il padre e i figli, tanto da chiedere l'affido condiviso anche al fine di agevolare i relativi rapporti;
nel corso del giudizio invece si è assistito ad un netto disinteresse del sig. , che pur CP_1 godendo di un ampio diritto di visita, come riconosciuto dall'ordinanza provvisoria ex art. 473bis .22 c.p.c., in totale spregio di quanto disposto, interrompeva qualsiasi contatto con i figli, salvo sporadiche telefonate, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 4.11.2024, arrivando poi a non rispondere più neppure alle telefonate, tanto che a causa della sua irreperibilità non era stata possibile l'acquisizione del suo consenso per un intervento chirurgico cui doveva sottoporsi il figlio minore Per
, come riferito dalla ricorrente all'udienza del 7.5.2025.
Inoltre, il sig. risulta inadempiente all'obbligazione di mantenimento dei figli, non avendo CP_1 mai corrisposto il mantenimento straordinario e avendo cessato la contribuzione ordinaria a far data dal mese di dicembre 2024.
Nel caso in esame, quindi, la mancanza di rapporto tra il resistente e i figli minori e il disinteresse mostrato dal padre per le vicende dei figli – non occupandosi delle loro necessità di cure mediche e di mantenimento – giustificano la scelta dell'affido esclusivo alla madre.
In tale situazione infatti appare evidente che una pronuncia di affido condiviso, oltre a rivelarsi del tutto svuotata di ogni portata concreta, finirebbe per rendere estremamente difficoltosa alla madre la gestione quotidiana dei minori e l'adozione delle scelte via via da assumersi nel loro interesse.
L'assenza del padre rende inattuale qualunque regolamentazione delle visite, le quali in caso di ripresa di contatti, verranno concordate tra i genitori, tenendo presenti le esigenze scolastiche dei minori.
Deve inoltre essere confermato il contributo paterno al mantenimento in favore dei figli.
Per la quantificazione dell'assegno deve aversi riguardo innanzitutto alle condizioni economiche delle parti, in relazione alle quali - sulla base della documentazione in atti - si osserva quanto segue.
La moglie, dopo aver chiuso la propria ditta individuale il 31.12.2023, è stata assunta il 5.2.2024 dalla
, con qualifica di impiegata educatrice, livello D2, con Controparte_3 contratto a tempo parziale per 15 ore settimanali, e risulta aver percepito nel periodo tra febbraio 2024 e agosto 2024 una retribuzione media mensile netta di € 713,86 (cfr. buste paga allegate alla nota di deposito del 30.9.2024); la medesima ha dichiarato inoltre di riuscire ad arrotondare le proprie entrate grazie allo svolgimento dell'attività di barista, riuscendo così a raggiungere un compenso complessivo di € 850,00 mensili;
ella vive in un appartamento che conduce in locazione per il canone di € 300,00 mensili.
Deve poi considerarsi che l'assegno unico universale per i figli a carico in conseguenza dell'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, sarà interamente percepito dalla donna, secondo la disciplina legale di cui all'art. 6, comma IV, d.lgs. 230/2021. Il sig. è titolare della ditta individuale RS Edilizia di SA FF e ha denunciato al CP_1 fisco di aver percepito redditi di € 371,00 nel 2019, di € 1.068,00 nel 2020 e di € 4.829,00 nel 2022 (cfr. dichiarazioni dei redditi presentate rispettivamente negli anni 2020, 2021 e 2023, tutte acquisite d'ufficio presso l'Agenzia delle Entrate); si tratta delle ultime dichiarazioni dei redditi presentate, essendo le ultime tre presenti nella banca dati dell'agenzia delle entrate alla data del 24.11.2024.
I dati delle predette dichiarazioni fiscali, tuttavia, non appaiono attendibili alla luce del fatturato della ditta, ricostruito sia pur limitatamente a una sola committente (la società . Parte_2
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che il sig. ha emesso nei confronti della CP_1 Parte_3
per € 33.613,00 nel 2022 e per € 34.340,00 nel 2023 (cfr. documentazione acquisita con ordine
[...] di esibizione emesso d'ufficio nei confronti della società ), nonché per € 27.400,00 nel Parte_2 2024 (cfr. fatture prodotte dalla ricorrente con nota del 21.10.2024).
Applicato ai predetti fatturati il coefficiente di redditività previsto dall'Agenzia delle entrate per il settore “costruzioni e attività immobiliari”1 (86%), risulta un reddito annuo di € 28.907,18 percepito nell'anno 2022 a fronte di un reddito dichiarato di € 4.829,00 (cfr. dichiarazione dei redditi presentata nel 2023 per il periodo di imposta 2022).
Dunque, tenendo conto del solo fatturato relativo alla , risulta che il sig. ha un Parte_2 CP_1 reddito lordo di € 28.907,18.
Sulla base dei predetti elementi e tenuto conto delle esigenze di ragazzi dell'età di (16 anni) Per_1 Per ed (11 anni) - alle quali, nel caso di specie, provvede in via diretta solamente la madre - ritiene il collegio di dover quantificare il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Va infine rigettata la domanda di mantenimento in favore della moglie in quanto, considerando l'assegno imposto per il mantenimento della prole, non appare residuare alcun divario reddituale tra le parti.
Quanto alle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio del resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il giorno 1.10.1970, autorizzandoli per l'effetto a vivere Controparte_1 separati serbandosi reciproco rispetto;
Per 2) affida i figli minori ed , in via esclusiva alla madre, la quale eserciterà in via Per_1 esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.; 3) dispone che in caso di ripresa dei rapporti le visite, verranno concordate tra i genitori, tenendo presenti le esigenze scolastiche dei minori.
4) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno cinque di ogni mese a Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro Parte_1 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico sia versato integralmente alla sig.ra e ordina la comunicazione all'INPS del presente provvedimento;
Parte_1
6) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
La presidente relatrice
Gaia Muscato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tabella dell'agenzia delle entrate per il calcolo del regime forfettario, reperibile all'indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/241208/allegato%2B4.pdf/d69be7fc-b18a-3c73-bd2e- b0f3c1970218