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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13818/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CPI n. CF_Ricorrente_1 IMP FORF 2018
- CPI n. CF_Ricorrente_1 IVA-ALTRO 2017
- CPI n. CF_Ricorrente_1 TARI 2018
- CPI n. CF_Ricorrente_1 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CPI n. CF_Ricorrente_1 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, al Comune di Napoli, alla Regione
Campania e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di NAPOLI, Ricorrente_1 ha impugnato ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , notificata in data
30.05.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione al mancato pagamento di cartelle esattoriali per imposta sostitutiva regime forfettario anno 2018, TARI anno 2018, canone di concessione anno 2017, tassa automobilistica anno 2017 e 2018,
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
-mancata notifica delle cartelle di pagamento nonché di tutti gli atti ad esso prodromici e derivati;
-decadenza ex art. 25 comma 1 D.P.R. n°602 del 29 settembre 1973 e art. 72 Decreto legislativo n. 507 del 1993;
-prescrizione dei crediti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli , la Regione Campania ce il Comune di Napoli che hanno chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato e la definitività della pretesa impositiva.
Con ordinanza del 15-1-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente
In data 22-12-2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va evidenziato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi dell'atto stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. trib. 15/01/2014, n. 701).
Nella fattispecie, si rileva che la parte resistente ha depositato documentazione che prova l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento richiamate nel provvedimento impugnato, e precisamente la n. °
07120220106371926000, notificata il 20.01.2023 al coniuge, la n° 0712024001460131000, notificata il
13.03.2024 al destinatario e la n° 07120240110378669000, notificata il 20.10.2024 a persona di famiglia presso il domicilio del contribuente.
La regolarità del procedimento notificatorio va affermata anche in difetto di prova di ogni ulteriore adempimento dell'invio della raccomandata c.d. informativa (C.A.N.), ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. così come invece prescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ritenuto applicabile anche alla notificazione della cartella di pagamento oltreché agli avvisi di accertamento (Cass. Sez. Trib.,
Ord. n. 27446/2022), versandosi pacificamente nella fattispecie della notifica a mezzo posta ordinaria (c.d.
“notifica diretta”) che, ome espressamente stabilito dall'art. 14 L. n. 890/1982, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta e, dunque, non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica, né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo o domicilio fiscale del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità del successivo invio della lettera raccomandata informativa al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
c. (in termini, Cass. Sez. Trib. 13/7/2018, n. 18716; 14/11/2019, n. 29642; n. 4160/2022; n. 23177/2023; n.
21936/2024 e, infine, n. 8618/2024)
Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte del contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria che con le stesse era stata azionata e quindi la inammissibilità della impugnazione degli atti successivi con riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica delle cartelle, rispetto alla notifica dell'atto impugnato in questa sede, effettuata ben prima della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per i tributi locali e decennale per il credito erariale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla refusione dele spese di giudizio in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in € 400,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13818/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CPI n. CF_Ricorrente_1 IMP FORF 2018
- CPI n. CF_Ricorrente_1 IVA-ALTRO 2017
- CPI n. CF_Ricorrente_1 TARI 2018
- CPI n. CF_Ricorrente_1 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CPI n. CF_Ricorrente_1 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, al Comune di Napoli, alla Regione
Campania e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di NAPOLI, Ricorrente_1 ha impugnato ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , notificata in data
30.05.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione al mancato pagamento di cartelle esattoriali per imposta sostitutiva regime forfettario anno 2018, TARI anno 2018, canone di concessione anno 2017, tassa automobilistica anno 2017 e 2018,
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
-mancata notifica delle cartelle di pagamento nonché di tutti gli atti ad esso prodromici e derivati;
-decadenza ex art. 25 comma 1 D.P.R. n°602 del 29 settembre 1973 e art. 72 Decreto legislativo n. 507 del 1993;
-prescrizione dei crediti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli , la Regione Campania ce il Comune di Napoli che hanno chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato e la definitività della pretesa impositiva.
Con ordinanza del 15-1-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente
In data 22-12-2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va evidenziato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi dell'atto stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. trib. 15/01/2014, n. 701).
Nella fattispecie, si rileva che la parte resistente ha depositato documentazione che prova l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento richiamate nel provvedimento impugnato, e precisamente la n. °
07120220106371926000, notificata il 20.01.2023 al coniuge, la n° 0712024001460131000, notificata il
13.03.2024 al destinatario e la n° 07120240110378669000, notificata il 20.10.2024 a persona di famiglia presso il domicilio del contribuente.
La regolarità del procedimento notificatorio va affermata anche in difetto di prova di ogni ulteriore adempimento dell'invio della raccomandata c.d. informativa (C.A.N.), ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. così come invece prescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ritenuto applicabile anche alla notificazione della cartella di pagamento oltreché agli avvisi di accertamento (Cass. Sez. Trib.,
Ord. n. 27446/2022), versandosi pacificamente nella fattispecie della notifica a mezzo posta ordinaria (c.d.
“notifica diretta”) che, ome espressamente stabilito dall'art. 14 L. n. 890/1982, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta e, dunque, non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica, né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo o domicilio fiscale del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità del successivo invio della lettera raccomandata informativa al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
c. (in termini, Cass. Sez. Trib. 13/7/2018, n. 18716; 14/11/2019, n. 29642; n. 4160/2022; n. 23177/2023; n.
21936/2024 e, infine, n. 8618/2024)
Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte del contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria che con le stesse era stata azionata e quindi la inammissibilità della impugnazione degli atti successivi con riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica delle cartelle, rispetto alla notifica dell'atto impugnato in questa sede, effettuata ben prima della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per i tributi locali e decennale per il credito erariale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla refusione dele spese di giudizio in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in € 400,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.