CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2023, n. 44649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44649 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AM nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
iette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 44649 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 luglio 2023 il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di IC IZ e AM AL effettuato in data 12 luglio 2023 in quanto sorpresi dagli operanti ad intraprendere un tentativo di furto ai danni di un camper parcheggiato sulla pubblica via al centro cli Roma. Gli stessi erano stati notati allorché, dopo aver parcheggiato la loro vettura, erano scesi con fare circospetto e si erano diretti verso un camper parcheggiato nei dintorni. Uno dei due, successivamente identificato in AM AL, stava armeggiando all'altezza della maniglia del camper con qualcosa che teneva in mano mentre l'altro, identificato in IC IZ, si trovava a circa un metro di distanza intento a guardarsi intorno con circospezione. Al momento dell'intervento degli operanti, IC aveva avvisato NN ed entrambi si erano dati alla fuga. Successivamente fermati, l'AM veniva trovato in possesso di un tagliaunghie con manico, verosimilrnente utilizzato per tentare di forzare la serratura del camper che risultava danneggiata. La proprietaria del camper, contattata, sporgeva querela precisando che l'interno della vettura risultava a soqquadro. Entrambi gli arrestatati avevano negato ogni addebito. Il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ritenere legittimo l'arresto, ha reputato altresì la sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede applicando ad entrambi la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. 2. Avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto e le conseguenti disposizioni di ordine cautelare IC IZ, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione Si rileva che nella denuncia-querela della persona offesa si dice che "la vettura risultava a soqquadro", attività che certamente non può essere attribuita agli odierni indagati proprio per come il fatto é stato descritto dagli operanti sicché il giudice avrebbe dovuto valutare la circostanza ed escludere che la manomissione potesse essere ricondotta all'opera dei due indagati, circostanza questa che ha reso gli altri indizi meri elementi di sospetto. 9 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO INI DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. Ed invero in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Rv. 267071 ). In ragione della censura proposta il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12.10.2023
iette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 44649 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 luglio 2023 il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di IC IZ e AM AL effettuato in data 12 luglio 2023 in quanto sorpresi dagli operanti ad intraprendere un tentativo di furto ai danni di un camper parcheggiato sulla pubblica via al centro cli Roma. Gli stessi erano stati notati allorché, dopo aver parcheggiato la loro vettura, erano scesi con fare circospetto e si erano diretti verso un camper parcheggiato nei dintorni. Uno dei due, successivamente identificato in AM AL, stava armeggiando all'altezza della maniglia del camper con qualcosa che teneva in mano mentre l'altro, identificato in IC IZ, si trovava a circa un metro di distanza intento a guardarsi intorno con circospezione. Al momento dell'intervento degli operanti, IC aveva avvisato NN ed entrambi si erano dati alla fuga. Successivamente fermati, l'AM veniva trovato in possesso di un tagliaunghie con manico, verosimilrnente utilizzato per tentare di forzare la serratura del camper che risultava danneggiata. La proprietaria del camper, contattata, sporgeva querela precisando che l'interno della vettura risultava a soqquadro. Entrambi gli arrestatati avevano negato ogni addebito. Il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ritenere legittimo l'arresto, ha reputato altresì la sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede applicando ad entrambi la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. 2. Avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto e le conseguenti disposizioni di ordine cautelare IC IZ, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione Si rileva che nella denuncia-querela della persona offesa si dice che "la vettura risultava a soqquadro", attività che certamente non può essere attribuita agli odierni indagati proprio per come il fatto é stato descritto dagli operanti sicché il giudice avrebbe dovuto valutare la circostanza ed escludere che la manomissione potesse essere ricondotta all'opera dei due indagati, circostanza questa che ha reso gli altri indizi meri elementi di sospetto. 9 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO INI DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. Ed invero in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Rv. 267071 ). In ragione della censura proposta il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12.10.2023