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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente e Relatore
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
RO MASSIMILIANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1310/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna - Via Marco Polo, 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
2 e pubblicata il 22/09/2025
Atti impositivi:
- SOSP. RIMB. IVA n.
3-0 IVA-ALTRO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: per l'accoglimento dell'appello principale o, almeno, dell'appello subordinato.
Resistente/Appellato: per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello contro la sentenza indicata sopra in intestazione.
Si tratta della sentenza n. 523/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 22/09/2025.
La vicenda riguarda una istanza di rimborso, proposta dalla società appellata, in esteso sopra in intestazione della sentenza (Resistente_1 nel seguito). Tale rimborso è stato negato dalla Agenzia. Contro tale diniego di rimborso, la Resistente_1 ha presentato ricorso, ottenendo vittoria in primo grado.
Con tale sentenza di primo grado, menzionata sopra, il primo giudice ha accolto il ricorso, annullato l'atto di diniego ed ordinato il rimborso.
Propone appello l'Agenzia, con vari motivi, qui brevemente riassunti:
- erroneità della scelta processuale della Corte di primo grado di procedere con sentenza in forma semplificata (pagina 5);
- irrilevanza della sospensione del
contro
-credito, ai fini della sospensione della erogazione del rimborso;
la sospensione disposta in relazione agli avvisi di accertamento (
contro
-crediti) non avrebbe influenza sulla facoltà della amministrazione di sospendere il rimborso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 472 del 1997; pagina 6 dell'atto di appello;
- infine, la parte appellante rilevava come vi fosse una violazione delle norme processuali, significativamente l'articolo 69 del decreto legislativo 546 del 1992 (pagina 9 dell'appello);
Si è costituita la Resistente_1, chiedendo il rigetto dell'appello
Esigenze di concisione della presente sentenza impongono un richiamo agli atti intorduttivi delle parti.
Veniva richiesta sospensione.
La questione della sospensione veniva discussa ed emesso il seguente provvedimento di accoglimento della istanza di sospensione.
<<....
Trattasi di istanza di sospensione, proposta dalla Agenzia delle Entrate. Nel primo grado, la odierna appellata (in breve: la Resistente_1) aveva ottenuto vittoria di causa, in relazione ad una istanza di rimborso.
Contro tale sentenza, ha proposto appello la Agenzia.
Nell'appello, oltre a motivi formalistici, la Agenzia sostiene che fu legittimo il rifiuto di effettuare il rimborso, poiché: a) da un canto non è stata prestata garanzia;
b) in secondo luogo, vi è una pretesa (separata dal rapporto giuridico tributario di questa causa), pretesa dell'erario verso la Resistente_1. In punto a pericolo nel ritardo, la Agenzia ha sostenuto che la Resistente_1 si trova in tensione finanziaria, con composizione negoziata di crisi. Si è costituita Resistente_1. Sostiene come non possa essere rifiutato il rimborso. Le separate pretese dell'erario, infatti, sono state impugnate innanzi al giuidce tributario e sospesa la loro esecutività dallo stesso giudice tributario. Dunque, non sarebbe possibile invocare - a compensazione impropria o comunque sulla base dei decreti legislativi invocati dalla Agenzia (in particolare articolo 23 decreto legislativo 472 del 1997) - tali diversi accertamenti;
essi non sono al momento efficaci a nessun effetto.
In relazione al pericolo, individua una operazione straordinaria, che sarebbe pregiudicata dal mancato incasso della somma.
La questione della sospensiva veniva discussa alla udienza del giorno 10 novembre 2025.
La istanza di sospensione è fondata.
Sussiste il fumo di buon diritto.
Solide le posizioni delle parti, entrambe;
suggestivi gli argomenti hinc inde. Tuttavia, non è possibile in questa fase valutare il merito funditus. In questo caso, occorre valutare esclusivamente il fumo di buon diritto, cioè la solidità dell'appello e la probabilità dello stesso di essere accolto. Tale fumus sussiste;
infatti, non vi è dubbio che vi sia un
contro
-credito allegato dalla parte pubblica. Occorre dunque affrontare la seguente questione di diritto: se cioè la sospensiva da parte del giudice tributario privi di qualsivoglia effetto l'atto impugnato;
ovvero operi solo per impedire la riscossione frazionata. Questione che il collegio non ritiene di affrontare in questa sede anche per non anticipare il giudizio di merito, ma che è sicuramente questione seria.
Sussiste in modo evidente e, per così dire, scolastico il pericolo nel ritardo.
Infatti, la parte appellata si trova in una situazione di crisi di impresa, fatto non contestato;
la conseguenza
è che appare a rischio, nel caso di vittoria della Agenzia in appello, la restituzione della somma rimborsata.
Si tratta di una ipotesi evidente e di scuola di pericolo nel ritardo.
La parte appellata, nella odierna discussione, ha sostenuto che il mancato rimborso potrebbe pregiudicare una operazione straordinaria, se ben si comprende di composizione negoziata, con intervento di altra società.
Tale profilo è irrilevante, nonché implausibile come pericolo nel ritardo;
se si vuole, come
contro
-pericolo nel ritardo.
E valga il vero.
La affermazione è irrilevante.
Infatti, il pericolo che qui deve essere esaminato è quello del recupero del rimborso da parte della Agenzia;
non anche temi estranei a tale nozione tecnica di pericolo nel ritardo. In altri termini - dovuto il massimo rispetto ai processi di ristrutturazione di Resistente_1 - la presenza della situazione di Resistente_1 ed i suoi progetti non rilevano ai fini del pericolo nel ritardo.
In secondo luogo, non è chiaro il meccanismo invocato dalla parte appellata, per cui la stessa subirebbe danni dalla sospensione. E' una ricostruzione implausibile.
Si parla di una cessione pro soluto, che verrebbe risolta;
il che comporterebbe peraltro il fatto che il credito tornerebbe in capo alla Resistente_1. Si afferma poi (il che è avvenuto nella discussione orale) che, senza questo incasso, anche la operazione straordinaria progettata potrebbe fallire. Il che è del tutto implausibile. Infatti, anche se il rimborso fosse pagato, rimanendo pendente il giudizio, non vi è dubbio che a bilancio tale voce non potrebbe essere indicata come "pulita" ed intera, proprio per la pendenza del giudizio (oltre che degli accertamenti oggi sospesi). Si avrebbe dunque un vantaggio, forse, in termini di cassa ma non certo di bilancio;
salvo appostare (non correttamente) questo credito come certo. Né è plausibile che la parte (terza) interessata alla operazione straordinaria (nella discussione si è parlato di grandi gruppi, solidi) non possa attendere l'esito di questo giudizio, fra l'altro con pronta decisione;
la decisione di merito - se pronta - è assai più tranquillizzante per eventuali investitori o soggetti interessati ad operazione straordinaria.
Pur se il collegio proposto alle parti di anticipare il merito al primo dicembre, non vi è stato il consenso della parte appellata.
Il che è incomprensibile;
nel senso che sarebbe risolutivo un incasso pendente il giudizio (credito che, ai fini del bilancio, non potrebbe essere certo ed appostato per l'intero); non anche la decisione di merito, potenzialmente definitiva. Affermazione non plausibile.
Non vi è, ancora, pericolo di depauperamento per Resistente_1, poiché il rimborso, anche con questa sospensione, verrà irrogato, in caso di vittoria, con gli interessi di legge.
Conferma la esistenza del pericolo nel ritardo, infine, la mancata prestazione di cauzione da parte della società appellata.
Proprio per la rilevanza della somma, nonché per la situazione di crisi di impresa, il collegio ha richiesto alle parti di valutare la rinuncia ai termini a comparire, al fine di ottenere prontamente una decisione di merito.
Come detto, non vi è stato consenso.
Il collegio ha dunque fissato udienza straordinaria, concedendo i termini di legge, per una pronta decisione di merito, nella quale sede saranno decise anche le spese di questo giudizio. In quella sede, oltre ai motivi formali, le parti affronternanno il tema sostanziale, indicando la Agenzia la norma in base alla quale ritiene di non erogare il rimborso ed eventuale giurisprudenza a proprio favore;
la parte appellata le ragioni che rendono doveroso il rimborso. In tale sede, le parti aggiorneranno il collegio sullo stato dei procedimenti relativi ai diversi atti impositivi.
....>>
Alla luce della urgenza della vicenda, il collegio riteneva di disporre udienza straordinaria.
Il 15 dicembre 2025, veniva dunque discussa la causa nel merito.
Poiché la riforma legislativa, recentemente approvata, impone di emettere dispositivo separatamente dalla sentenza, veniva successivamente emesso dispositivo, che si legge comunque anche nella presente sentenza, dopo il
PQM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del motivo di appello relativo al rito. Infondatezza
Il motivo di appello relativo alle modalità decisorie del primo grado è infondato.
La previsione della presenza di manifesta fondatezza, inammissibilità ecc. sicuramente esiste nel tessuto normativo, come presupposto per tale rito. Tuttavia, la previsione non costituisce una causa di inammissibilità del rito semplificato. Infatti, se il giudice ritiene (anche erroneamente) che il processo sia estremamente semplice ed adotta tale rito, non si verifica alcuna nullità. In altri termini, il requisito della "facilità" della causa (manifesta fondatezza, inammissibilità, ecc.) non è un requisito di ammissibilità del successivo rito.
Infine, permane uno spazio incomprimibile di discrezionalità in capo al giudice. Il caso di specie, in particolare, non ha questioni di fatto (ad esempio: la valutazione di un bene;
la valutazione di fatto di una ripresa del fatturato in aumento;
la natura di una deduzione/detrazione; la qualità di u immobile ai fini di un classamento) ma solo di diritto. Le parti, infatti, hanno dato per non controversi i dati di fatto;
lealmente, hanno riconosciuto la situazione di fatto. In questo contesto, il giudice può, nella sua discrezionalità, ritenere la causa di particolare facilità (manifesta fondatezza/infondatezza), dovendo affrontare questioni di diritto, su cui è pronto alla decisione;
così dunque ha fatto il primo giudice, ritenendo dunque la causa non complessa, per la assenza di questioni di fatto.
Naturalmente, occorre che la scelta del rito non comporti lesione del contraddittorio (il che comporterebbe nullità). Non vi è però in questo caso alcuna allegazione di tal tipo da parte della appellante. La doglianza è puramente formale, di "rito errato"; senza alcuna doglianza in punto a facoltà processuali di parte appellante. Conclusivamente, il motivo di appello è infondato.
Del motivo di appello relativo alla sospensione del rimborso. In generale
Il complesso normativo consente di sospendere il rimborso, in caso di crediti, ancora non certi, di segno inverso.
Si tratta delle disposizioni di cui all'articolo 38 bis del d. p. r. 633 del 26 ottobre 1972 (tuIVA) e 23 del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997
Naturalmente, se tali crediti di segno inverso (cioè crediti della Agenzia verso il privato;
dunque
contro
- crediti, rispetto a quello di cui al rimborso) sono ormai certi (ad esempio, accertati con sentenza in giudicato), non si tratterà più di questa sospensione;
si tratterà del diverso meccanismo della compensazione, cioè il tradizionale istituto romanistico e del diritto generale delle obbligazioni.
Il diritto tributario - per le note esigenze politiche e di gestione della economia che influiscono sulla materia - è mutevole e cangiante e, sul piano della normazione, normazione non sempre impeccabile.
Le parti hanno disputato se fosse applicabile solo il tuIVA sopra citato, ovvero la norma generale fosse l'articolo 23 cit..
Le norme sono di fatto unica espressione di un principio cautelare generale e, dunque, sono applicabili congiuntamente. Si tratta dei principi generali di cautela che trovano varie rifrazioni anche nel sistema civilistico (e.g. et inter alia): 1186, 1460, 1878 c.c.).
Come detto - sempre per il principio generale della compensazione - nel caso in cui vi sia certezza dei crediti contrapposti, interviene altra regola, applicabile anche al diritto tributario, appunto la compensazione, che è istituto estintivo della obbligazione e non con funzioni di garanzia: ad esempio, articolo 23, comma secondo, legge 472 cit.
Non ha dunque particolare rilievo verificare se sia applicabile il tuIVA o l'articolo 23 cit., pur non identici nella lettera.
Si tratta di norme con funzione cautelare.
Il tema che deve dunque affrontarsi è il seguente: quale grado di solidità, di convincimento, deve avere il
contro
-credito, per consentire alla amministrazione il rimborso, altrimenti doveroso. Tale l'essenza del thema decidendum.
Nel sistema civilistico generale, tale decisione sarebbe rimessa al giudice, con una valutazione caso per caso;
il giudice potrebbe valutare, ad esempio, se la posizione dedotta in giudizio presenti serietà tale da consentire la eccezione di inadempimento. Nel sistema tributario, avvinto dal principio di legalità, tale profilo è rimesso alla legge stessa. Pertanto, la risposta al tema che precede va rinvenuta nelle legge.
Ora, l'articolo 23 cit. non dà risposta letterale. Infatti, consente la sospensione anche se il
contro
-credito non è definitivo;
il che è logico, poiché si è in presenza, come ripetutamente detto, non già di una compensazione ma di una misura cautelare e di garanzia del recupero del credito (come anche risulta dal meccanismo della cauzione previsto dal medesimo art. 23). Consente tuttavia il meccanismo cautelare solo per la parte di
contro
-credito che risulta dalle decisioni delle (allora) Commissioni tributarie;
la norma sembra far riferimento alle decisioni di merito e non anche a quelle cautelari, che dunque non sembrano trovare spazio nella norma;
peraltro, sarebbe legittima anche una interpretazione di maggior favore per il contribuente, sostenendo cioè che la "somma risultante" comprenda anche gli esiti della sospensione in Corte tributaria (e non solo quelli di merito). Il tuIVA all'articolo 38 bis - come sempre avviene per le norme eccessivamente analitiche - è ancora meno decisivo.
Infatti, da un canto prevede casi tipici di prudenza nel rimborso, al comma 3 (visto "forte"; ecc.). In relazione a possibili
contro
-crediti che comportino la sospensione, non c'è, nel comma 4, alcuna menzione della solidità del
contro
-credito, qualora impugnato in Corte. Pertanto, anche tale norma, nella sua funzione cautelare, potrebbe essere intesa nel senso che la sola presenza di un
contro
- credito, anche sospeso, anche annullato in primo grado, potrebbe inibire il rimborso (di minore favore per il contribuente); oppure, con una interpretazione opposta , che tale
contro
-credito è titolo per la sospensione del rimborso solo se (<>) e nei limiti (>) in cui esso sia effettivamente esigibile.
La soluzione interpretativa maggiormente ragionevole è, probabilmente, quella di riconoscere appunto il
contro
-credito, sia per tuIVA sia per art. 23, nei limiti della concreta esigibilità. Però, non svolgendo la sospensione una funzione compensativa ma solo cautelare, anche la opposta soluzione interpretativa
(oggi sostenuta dalla Agenzia), pur se meno convincente, ha elementi a suo favore: cioè che, data la funzione cautelare, la presenza di un possibile futuro
contro
-credito, anche se non esigibile, inibisca il rimborso.
Il collegio ritiene che, nel caso di specie, la decisione vada assunta, come ragione maggiormente liquida della decisione stessa, sulla base di altro principio, l'affidamento, come nella successiva sezione di motivazione. In presenza di un tessuto normativo di tal fatta, è più liquido e non controvertibile il rigetto dell'appello, basato sull'affidamento.
L'appello, sulla base di tale principio, va rigettato, confermandosi dunque il diritto al rimborso.
SEGUE Del motivo di appello relativo alla sospensione del rimborso:
infondatezza per il principio di affidamento.
Prescindendo dalle considerazioni di cui alla precedente sezione di motivazione, la debenza del rimborso
(e, dunque, il rigetto dell'appello) va riconosciuta sulla base del principio di affidamento.
Tale la ragione - al contempo, ragione principale e ragione più liquida - per il rigetto dell'appello.
Occorre rilevare come la circolare 33 della Direzione Generale Tributi, datata 22 luglio 2016, alla pagina
17, espressamente vieta la sospensione del rimborso, per il caso in cui vi sia un
contro
-credito sospeso.
Letteralmente: "Infine, considerata la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria, si ritiene che gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale non comportino la sospensione del rimborso".
La parte appellata ha prodotto solo la pagina relativa a questo passo;
anche dalla lettura integrale della circolare, che il collegio ha acquisito, non emerge alcuna diversa disposizione, rispetto a questo passo.
Per due ragioni, in ordine crescente di importanza, allora, la amministrazione non può rifiutare il rimborso;
essendo in fatto pacifico, per quanto si è detto, che il
contro
-credito è sospeso.
In primo luogo, le circolari, che non sono fonte del diritto e che dunque il giudice ben può disapplicare, sono comunque una impostazione di condotta per la pubblica amminsitrazione. Nel diritto amministrativo generale, infatti, la violazione di circolare è sintomo/fattispecie costitutiva dell'eccesso di potere.
Pertanto, anche sotto il profilo del diritto amministrativo generale, la violazione frontale della circolare costituisce un eccesso di potere, con conseguente annullabilità del provvedimento. Oltre al diritto amministrativo generale, vi è lo specifico profilo dell'affidamento incolpevole.
Il contribuente si è affidato, ragionevolmente, ad una circolare, molto chiara;
circolare che appunto ha la funzione di indirizzare il contribuente e creare ragionevole affidamento. Non a caso, il contribuente in questo caso ha addirittura ceduto il proprio credito (circostanza allegata e non contestata).
Il principio di affidamento, come è noto, rappresenta uno dei principi cardine del diritto pubblico;
oggi anche di rango europeo. La amministrazione - in questo caso la amministrazione tributaria - non può creare affidamenti, con propri atti, per poi deluderli.
Anche sotto questo profilo, dunque, il rifiuto del rimborso non è legittimo.
La Agenzia ha cercato di limitare la portata della circolare, infondatamente.
La circolare, infatti, è chiara nel sostenere che non occorra il giudicato sul
contro
-credito - nel senso di un giudicato che dichiari infondato il
contro
-credito della Agenzia - né occorre una sentenza di merito.
E' sufficiente che tale
contro
-credito sia sospeso ("oggetto di sospensione amminitrativa o giudiziale") per non consentire la sospensione del rimborso.
Come si è detto, la norma primaria potrebbe essere anche interpretata diversamente;
ma, come detto, si applica in questo caso la circolare, sia per il principio generale del diritto amministrativo (evitare un eccesso di potere) sia soprattutto per il principio di affidamento. Né la circolare, in quanto tale, è interpretabile in modo diverso. La circolare, letteralmente, fa riferimento ad atti di riscossione. Non vi
è dubbio che essa si riferisca anche a questo caso;
infatti, se ritiene addirittura che i
contro
-crediti già riscuotibili, se sospesi, non siano titolo per rifiutare il rimborso del credito rimborsando;
a maggior ragione gli atti meno invasivi (accertamenti), se sospesi, non sono titolo per rifiutare il rimborso del credito. La circolare è chiara e ben si riferisce anche a questo caso, con un semplice ragionamento a maiori minus.
Dunque, comunque si interpreti la norma primaria - su cui la problematica precedente sezione di motivazione - è il principio di affidamento del privato che, in questo contesto, va tutelato.
Come si è detto sopra - circostanza allegata e non contestata - il credito è stato addirittura ceduto dalla società oggi appellata Resistente_1. Il che rende tale affidamento concreto, agito, attuale. Peraltro, il non consentire il soddisfacimento del cessionario del credito esporrebbe Resistente_1 a richieste risarcitorie;
affidamento, dunque, assai concreto ed attuale. Proprio il principio di affidamento esporrebbe la Agenzia al risarcimento dei danni, a sua volta, per avere deluso l'affidamento creato con la circolare di cui si è detto.
Del motivo relativo all'ordine di rimborso
Il motivo di appello è fondato.
Nel ricorso di primo grado si chiedeva la condanna ed il giudice di primo grado così ha disposto.
Si prescinde dalla questione della possibilità di creare titoli esecutivi in danno della amministrazione finanziaria, fuori dai casi previsti dalle norme;
questione irta di profili dogmatici;
nonché il tema, strettamente connesso, se i casi di cui agli artt. 68 e 69 d. lgs. 546 del 1992 (e successivo assorbimento nel successivo testo unico) consentano in generale sentenze di condanna o siano solo norme di disciplina di ipotesi di condanna consentite aliunde.
Ragione estremamente liquida, per l'accoglimento dell'appello sul punto, è la seguente. L'oggetto centrale e controverso del processo è il diritto al rimborso e, come atto impugnato, il diniego.
Una volta che il giudice abbia annullato il diniego, non vi è dubbio che la amministrazione, secondo i principi generali dello Stato di diritto, abbia il dovere di conformarsi al giudicato. Tuttavia, solo in caso di mancato rimborso (nel caso di specie, nel caso di rifiuto illegittimo di conformarsi al giudicato che annulla il diniego di rimborso, da parte della Agenzia), sorge allora per il privato l'interesse a sollecitare il giudice per una attività di rimborso.
Tale meccanismo - nel caso in cui la Agenzia non provveda - ha una sua giustiziabilità tipica con la impugnazione del silenzio-rifiuto.
Richiedere una condanna in questo contesto è dunque prematuro;
se si vuole, un fuor d'opera, un atto di "sfiducia preventivo" verso la Agenzia e la fedeltà della Agenzia al suo dovere di conformarsi al giudicato.
La evidenza di quanto alla presente sezione di motivazione esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale.
Del dispositivo
Il sistema in vigore dal 2024 impone la emissione separata di dispositivo e sentenza, in modo inusuale e del tutto eccentrico, rispetto al sistema giuridico della tradizione italiana.
Il dispositivo è dunque già stato emesso ed il sistema telematico della giustizia tributaria lo riporta in calce.
L'appello è rigettato;
dunque, il diniego di rimborso viene confermato come non (dicesi non) legittimo. Vi è dunque una generale conferma del nucleo della sentenza di primo grado, con vittoria di Resistente_1, come da punto 3 del dispositivo.
La Agenzia non può dunque opporre un
contro
-credito in fase di sospensione, come dichiarato dal giudice di prime cure e qui confermato. Se tale
contro
-credito diventasse esigibile (e.g.: revoca della sospensione;
rigetto del ricorso in merito), potrà operare di nuovo o, eventualmente, la compensazione.
Nel senso che il collegio non è in grado di conoscere gli esiti della vicenda processuale sul
contro
- credito (attualmente, a quanto hanno dichiarato le parti, sospeso); vicende che influenzano evidentemente il diritto al rimborso. Allo stato, la sospensione del
contro
-credito non inibisce il rimborso, dunque dovuto.
Invece - come da punti 1 e 2 del dispositivo - viene accolto solo il motivo relativo all'ordine di rimborso, come richiesto in ricorso di primo grado (e concesso) ex abrupto.
Delle spese di lite
Debbono essere compensate anche in questo grado di appello.
In primo luogo, va rilevato come la normativa non sia punto chiara sul tema, sovapponendosi norme generali sulle sanzioni e norme specifiche relative alla IVA.
In secondo luogo, la questione specifica non ha precedenti giurisprudenziali di legittimità, esattamente in termini. Si intende la specifica questione se un
contro
-credito, sospeso, legittimi il rifiuto del rimborso.
La natura diffusa e molto eterogenea della giurisdizione tributaria di merito non ha in genere capacità di convincimento fuori dal caso trattato;
peraltro, neanche con la potenza di ricerca degli elaboratori moderni si rinvengono precedenti di merito in termini esatti ma, solo, casi che si limitano a lambire il tema. In terzo luogo, può apprezzarsi come, rispetto ad una normativa non univoca, sia stata la stessa pubblica amministrazione ad emettere la circolare, con una interpretazione assolutamente non dovuta e contra se;
così creando l'affidamento di cui si è detto in motivazione.
Infine ed in quarto luogo, vi è comunque una (parziale) soccombenza reciproca in questa sentenza di merito;
sul punto dell'ordine di rimborso. Soccombenza reciproca che ulteriormente si evidenzia, tenendo conto del cautelare;
in quella sede, vi è stata soccombenza della parte appellata, fra l'altro, come espresso in motivazione, con una soccombenza piuttosto evidente.
L'insieme di tutte queste circostanze induce il collegio alla compensazione anche in questo grado, come già disposto dal primo giudice.
P.Q.M.
1. ACCOGLIE l'appello in relazione alla parte di dispositivo contenente ordine di rimborso.
Conseguentemente:
2. REVOCA dal dispositivo di primo grado l'inciso "e ne ordina il rimborso". 3.
RESPINGE per il resto l'appello, così confermando, salvo per quanto al punto 2, la sentenza di prime cure.
4. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente e Relatore
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
RO MASSIMILIANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1310/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna - Via Marco Polo, 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
2 e pubblicata il 22/09/2025
Atti impositivi:
- SOSP. RIMB. IVA n.
3-0 IVA-ALTRO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: per l'accoglimento dell'appello principale o, almeno, dell'appello subordinato.
Resistente/Appellato: per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello contro la sentenza indicata sopra in intestazione.
Si tratta della sentenza n. 523/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 22/09/2025.
La vicenda riguarda una istanza di rimborso, proposta dalla società appellata, in esteso sopra in intestazione della sentenza (Resistente_1 nel seguito). Tale rimborso è stato negato dalla Agenzia. Contro tale diniego di rimborso, la Resistente_1 ha presentato ricorso, ottenendo vittoria in primo grado.
Con tale sentenza di primo grado, menzionata sopra, il primo giudice ha accolto il ricorso, annullato l'atto di diniego ed ordinato il rimborso.
Propone appello l'Agenzia, con vari motivi, qui brevemente riassunti:
- erroneità della scelta processuale della Corte di primo grado di procedere con sentenza in forma semplificata (pagina 5);
- irrilevanza della sospensione del
contro
-credito, ai fini della sospensione della erogazione del rimborso;
la sospensione disposta in relazione agli avvisi di accertamento (
contro
-crediti) non avrebbe influenza sulla facoltà della amministrazione di sospendere il rimborso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 472 del 1997; pagina 6 dell'atto di appello;
- infine, la parte appellante rilevava come vi fosse una violazione delle norme processuali, significativamente l'articolo 69 del decreto legislativo 546 del 1992 (pagina 9 dell'appello);
Si è costituita la Resistente_1, chiedendo il rigetto dell'appello
Esigenze di concisione della presente sentenza impongono un richiamo agli atti intorduttivi delle parti.
Veniva richiesta sospensione.
La questione della sospensione veniva discussa ed emesso il seguente provvedimento di accoglimento della istanza di sospensione.
<<....
Trattasi di istanza di sospensione, proposta dalla Agenzia delle Entrate. Nel primo grado, la odierna appellata (in breve: la Resistente_1) aveva ottenuto vittoria di causa, in relazione ad una istanza di rimborso.
Contro tale sentenza, ha proposto appello la Agenzia.
Nell'appello, oltre a motivi formalistici, la Agenzia sostiene che fu legittimo il rifiuto di effettuare il rimborso, poiché: a) da un canto non è stata prestata garanzia;
b) in secondo luogo, vi è una pretesa (separata dal rapporto giuridico tributario di questa causa), pretesa dell'erario verso la Resistente_1. In punto a pericolo nel ritardo, la Agenzia ha sostenuto che la Resistente_1 si trova in tensione finanziaria, con composizione negoziata di crisi. Si è costituita Resistente_1. Sostiene come non possa essere rifiutato il rimborso. Le separate pretese dell'erario, infatti, sono state impugnate innanzi al giuidce tributario e sospesa la loro esecutività dallo stesso giudice tributario. Dunque, non sarebbe possibile invocare - a compensazione impropria o comunque sulla base dei decreti legislativi invocati dalla Agenzia (in particolare articolo 23 decreto legislativo 472 del 1997) - tali diversi accertamenti;
essi non sono al momento efficaci a nessun effetto.
In relazione al pericolo, individua una operazione straordinaria, che sarebbe pregiudicata dal mancato incasso della somma.
La questione della sospensiva veniva discussa alla udienza del giorno 10 novembre 2025.
La istanza di sospensione è fondata.
Sussiste il fumo di buon diritto.
Solide le posizioni delle parti, entrambe;
suggestivi gli argomenti hinc inde. Tuttavia, non è possibile in questa fase valutare il merito funditus. In questo caso, occorre valutare esclusivamente il fumo di buon diritto, cioè la solidità dell'appello e la probabilità dello stesso di essere accolto. Tale fumus sussiste;
infatti, non vi è dubbio che vi sia un
contro
-credito allegato dalla parte pubblica. Occorre dunque affrontare la seguente questione di diritto: se cioè la sospensiva da parte del giudice tributario privi di qualsivoglia effetto l'atto impugnato;
ovvero operi solo per impedire la riscossione frazionata. Questione che il collegio non ritiene di affrontare in questa sede anche per non anticipare il giudizio di merito, ma che è sicuramente questione seria.
Sussiste in modo evidente e, per così dire, scolastico il pericolo nel ritardo.
Infatti, la parte appellata si trova in una situazione di crisi di impresa, fatto non contestato;
la conseguenza
è che appare a rischio, nel caso di vittoria della Agenzia in appello, la restituzione della somma rimborsata.
Si tratta di una ipotesi evidente e di scuola di pericolo nel ritardo.
La parte appellata, nella odierna discussione, ha sostenuto che il mancato rimborso potrebbe pregiudicare una operazione straordinaria, se ben si comprende di composizione negoziata, con intervento di altra società.
Tale profilo è irrilevante, nonché implausibile come pericolo nel ritardo;
se si vuole, come
contro
-pericolo nel ritardo.
E valga il vero.
La affermazione è irrilevante.
Infatti, il pericolo che qui deve essere esaminato è quello del recupero del rimborso da parte della Agenzia;
non anche temi estranei a tale nozione tecnica di pericolo nel ritardo. In altri termini - dovuto il massimo rispetto ai processi di ristrutturazione di Resistente_1 - la presenza della situazione di Resistente_1 ed i suoi progetti non rilevano ai fini del pericolo nel ritardo.
In secondo luogo, non è chiaro il meccanismo invocato dalla parte appellata, per cui la stessa subirebbe danni dalla sospensione. E' una ricostruzione implausibile.
Si parla di una cessione pro soluto, che verrebbe risolta;
il che comporterebbe peraltro il fatto che il credito tornerebbe in capo alla Resistente_1. Si afferma poi (il che è avvenuto nella discussione orale) che, senza questo incasso, anche la operazione straordinaria progettata potrebbe fallire. Il che è del tutto implausibile. Infatti, anche se il rimborso fosse pagato, rimanendo pendente il giudizio, non vi è dubbio che a bilancio tale voce non potrebbe essere indicata come "pulita" ed intera, proprio per la pendenza del giudizio (oltre che degli accertamenti oggi sospesi). Si avrebbe dunque un vantaggio, forse, in termini di cassa ma non certo di bilancio;
salvo appostare (non correttamente) questo credito come certo. Né è plausibile che la parte (terza) interessata alla operazione straordinaria (nella discussione si è parlato di grandi gruppi, solidi) non possa attendere l'esito di questo giudizio, fra l'altro con pronta decisione;
la decisione di merito - se pronta - è assai più tranquillizzante per eventuali investitori o soggetti interessati ad operazione straordinaria.
Pur se il collegio proposto alle parti di anticipare il merito al primo dicembre, non vi è stato il consenso della parte appellata.
Il che è incomprensibile;
nel senso che sarebbe risolutivo un incasso pendente il giudizio (credito che, ai fini del bilancio, non potrebbe essere certo ed appostato per l'intero); non anche la decisione di merito, potenzialmente definitiva. Affermazione non plausibile.
Non vi è, ancora, pericolo di depauperamento per Resistente_1, poiché il rimborso, anche con questa sospensione, verrà irrogato, in caso di vittoria, con gli interessi di legge.
Conferma la esistenza del pericolo nel ritardo, infine, la mancata prestazione di cauzione da parte della società appellata.
Proprio per la rilevanza della somma, nonché per la situazione di crisi di impresa, il collegio ha richiesto alle parti di valutare la rinuncia ai termini a comparire, al fine di ottenere prontamente una decisione di merito.
Come detto, non vi è stato consenso.
Il collegio ha dunque fissato udienza straordinaria, concedendo i termini di legge, per una pronta decisione di merito, nella quale sede saranno decise anche le spese di questo giudizio. In quella sede, oltre ai motivi formali, le parti affronternanno il tema sostanziale, indicando la Agenzia la norma in base alla quale ritiene di non erogare il rimborso ed eventuale giurisprudenza a proprio favore;
la parte appellata le ragioni che rendono doveroso il rimborso. In tale sede, le parti aggiorneranno il collegio sullo stato dei procedimenti relativi ai diversi atti impositivi.
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Alla luce della urgenza della vicenda, il collegio riteneva di disporre udienza straordinaria.
Il 15 dicembre 2025, veniva dunque discussa la causa nel merito.
Poiché la riforma legislativa, recentemente approvata, impone di emettere dispositivo separatamente dalla sentenza, veniva successivamente emesso dispositivo, che si legge comunque anche nella presente sentenza, dopo il
PQM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del motivo di appello relativo al rito. Infondatezza
Il motivo di appello relativo alle modalità decisorie del primo grado è infondato.
La previsione della presenza di manifesta fondatezza, inammissibilità ecc. sicuramente esiste nel tessuto normativo, come presupposto per tale rito. Tuttavia, la previsione non costituisce una causa di inammissibilità del rito semplificato. Infatti, se il giudice ritiene (anche erroneamente) che il processo sia estremamente semplice ed adotta tale rito, non si verifica alcuna nullità. In altri termini, il requisito della "facilità" della causa (manifesta fondatezza, inammissibilità, ecc.) non è un requisito di ammissibilità del successivo rito.
Infine, permane uno spazio incomprimibile di discrezionalità in capo al giudice. Il caso di specie, in particolare, non ha questioni di fatto (ad esempio: la valutazione di un bene;
la valutazione di fatto di una ripresa del fatturato in aumento;
la natura di una deduzione/detrazione; la qualità di u immobile ai fini di un classamento) ma solo di diritto. Le parti, infatti, hanno dato per non controversi i dati di fatto;
lealmente, hanno riconosciuto la situazione di fatto. In questo contesto, il giudice può, nella sua discrezionalità, ritenere la causa di particolare facilità (manifesta fondatezza/infondatezza), dovendo affrontare questioni di diritto, su cui è pronto alla decisione;
così dunque ha fatto il primo giudice, ritenendo dunque la causa non complessa, per la assenza di questioni di fatto.
Naturalmente, occorre che la scelta del rito non comporti lesione del contraddittorio (il che comporterebbe nullità). Non vi è però in questo caso alcuna allegazione di tal tipo da parte della appellante. La doglianza è puramente formale, di "rito errato"; senza alcuna doglianza in punto a facoltà processuali di parte appellante. Conclusivamente, il motivo di appello è infondato.
Del motivo di appello relativo alla sospensione del rimborso. In generale
Il complesso normativo consente di sospendere il rimborso, in caso di crediti, ancora non certi, di segno inverso.
Si tratta delle disposizioni di cui all'articolo 38 bis del d. p. r. 633 del 26 ottobre 1972 (tuIVA) e 23 del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997
Naturalmente, se tali crediti di segno inverso (cioè crediti della Agenzia verso il privato;
dunque
contro
- crediti, rispetto a quello di cui al rimborso) sono ormai certi (ad esempio, accertati con sentenza in giudicato), non si tratterà più di questa sospensione;
si tratterà del diverso meccanismo della compensazione, cioè il tradizionale istituto romanistico e del diritto generale delle obbligazioni.
Il diritto tributario - per le note esigenze politiche e di gestione della economia che influiscono sulla materia - è mutevole e cangiante e, sul piano della normazione, normazione non sempre impeccabile.
Le parti hanno disputato se fosse applicabile solo il tuIVA sopra citato, ovvero la norma generale fosse l'articolo 23 cit..
Le norme sono di fatto unica espressione di un principio cautelare generale e, dunque, sono applicabili congiuntamente. Si tratta dei principi generali di cautela che trovano varie rifrazioni anche nel sistema civilistico (e.g. et inter alia): 1186, 1460, 1878 c.c.).
Come detto - sempre per il principio generale della compensazione - nel caso in cui vi sia certezza dei crediti contrapposti, interviene altra regola, applicabile anche al diritto tributario, appunto la compensazione, che è istituto estintivo della obbligazione e non con funzioni di garanzia: ad esempio, articolo 23, comma secondo, legge 472 cit.
Non ha dunque particolare rilievo verificare se sia applicabile il tuIVA o l'articolo 23 cit., pur non identici nella lettera.
Si tratta di norme con funzione cautelare.
Il tema che deve dunque affrontarsi è il seguente: quale grado di solidità, di convincimento, deve avere il
contro
-credito, per consentire alla amministrazione il rimborso, altrimenti doveroso. Tale l'essenza del thema decidendum.
Nel sistema civilistico generale, tale decisione sarebbe rimessa al giudice, con una valutazione caso per caso;
il giudice potrebbe valutare, ad esempio, se la posizione dedotta in giudizio presenti serietà tale da consentire la eccezione di inadempimento. Nel sistema tributario, avvinto dal principio di legalità, tale profilo è rimesso alla legge stessa. Pertanto, la risposta al tema che precede va rinvenuta nelle legge.
Ora, l'articolo 23 cit. non dà risposta letterale. Infatti, consente la sospensione anche se il
contro
-credito non è definitivo;
il che è logico, poiché si è in presenza, come ripetutamente detto, non già di una compensazione ma di una misura cautelare e di garanzia del recupero del credito (come anche risulta dal meccanismo della cauzione previsto dal medesimo art. 23). Consente tuttavia il meccanismo cautelare solo per la parte di
contro
-credito che risulta dalle decisioni delle (allora) Commissioni tributarie;
la norma sembra far riferimento alle decisioni di merito e non anche a quelle cautelari, che dunque non sembrano trovare spazio nella norma;
peraltro, sarebbe legittima anche una interpretazione di maggior favore per il contribuente, sostenendo cioè che la "somma risultante" comprenda anche gli esiti della sospensione in Corte tributaria (e non solo quelli di merito). Il tuIVA all'articolo 38 bis - come sempre avviene per le norme eccessivamente analitiche - è ancora meno decisivo.
Infatti, da un canto prevede casi tipici di prudenza nel rimborso, al comma 3 (visto "forte"; ecc.). In relazione a possibili
contro
-crediti che comportino la sospensione, non c'è, nel comma 4, alcuna menzione della solidità del
contro
-credito, qualora impugnato in Corte. Pertanto, anche tale norma, nella sua funzione cautelare, potrebbe essere intesa nel senso che la sola presenza di un
contro
- credito, anche sospeso, anche annullato in primo grado, potrebbe inibire il rimborso (di minore favore per il contribuente); oppure, con una interpretazione opposta , che tale
contro
-credito è titolo per la sospensione del rimborso solo se (<>) e nei limiti (
La soluzione interpretativa maggiormente ragionevole è, probabilmente, quella di riconoscere appunto il
contro
-credito, sia per tuIVA sia per art. 23, nei limiti della concreta esigibilità. Però, non svolgendo la sospensione una funzione compensativa ma solo cautelare, anche la opposta soluzione interpretativa
(oggi sostenuta dalla Agenzia), pur se meno convincente, ha elementi a suo favore: cioè che, data la funzione cautelare, la presenza di un possibile futuro
contro
-credito, anche se non esigibile, inibisca il rimborso.
Il collegio ritiene che, nel caso di specie, la decisione vada assunta, come ragione maggiormente liquida della decisione stessa, sulla base di altro principio, l'affidamento, come nella successiva sezione di motivazione. In presenza di un tessuto normativo di tal fatta, è più liquido e non controvertibile il rigetto dell'appello, basato sull'affidamento.
L'appello, sulla base di tale principio, va rigettato, confermandosi dunque il diritto al rimborso.
SEGUE Del motivo di appello relativo alla sospensione del rimborso:
infondatezza per il principio di affidamento.
Prescindendo dalle considerazioni di cui alla precedente sezione di motivazione, la debenza del rimborso
(e, dunque, il rigetto dell'appello) va riconosciuta sulla base del principio di affidamento.
Tale la ragione - al contempo, ragione principale e ragione più liquida - per il rigetto dell'appello.
Occorre rilevare come la circolare 33 della Direzione Generale Tributi, datata 22 luglio 2016, alla pagina
17, espressamente vieta la sospensione del rimborso, per il caso in cui vi sia un
contro
-credito sospeso.
Letteralmente: "Infine, considerata la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria, si ritiene che gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale non comportino la sospensione del rimborso".
La parte appellata ha prodotto solo la pagina relativa a questo passo;
anche dalla lettura integrale della circolare, che il collegio ha acquisito, non emerge alcuna diversa disposizione, rispetto a questo passo.
Per due ragioni, in ordine crescente di importanza, allora, la amministrazione non può rifiutare il rimborso;
essendo in fatto pacifico, per quanto si è detto, che il
contro
-credito è sospeso.
In primo luogo, le circolari, che non sono fonte del diritto e che dunque il giudice ben può disapplicare, sono comunque una impostazione di condotta per la pubblica amminsitrazione. Nel diritto amministrativo generale, infatti, la violazione di circolare è sintomo/fattispecie costitutiva dell'eccesso di potere.
Pertanto, anche sotto il profilo del diritto amministrativo generale, la violazione frontale della circolare costituisce un eccesso di potere, con conseguente annullabilità del provvedimento. Oltre al diritto amministrativo generale, vi è lo specifico profilo dell'affidamento incolpevole.
Il contribuente si è affidato, ragionevolmente, ad una circolare, molto chiara;
circolare che appunto ha la funzione di indirizzare il contribuente e creare ragionevole affidamento. Non a caso, il contribuente in questo caso ha addirittura ceduto il proprio credito (circostanza allegata e non contestata).
Il principio di affidamento, come è noto, rappresenta uno dei principi cardine del diritto pubblico;
oggi anche di rango europeo. La amministrazione - in questo caso la amministrazione tributaria - non può creare affidamenti, con propri atti, per poi deluderli.
Anche sotto questo profilo, dunque, il rifiuto del rimborso non è legittimo.
La Agenzia ha cercato di limitare la portata della circolare, infondatamente.
La circolare, infatti, è chiara nel sostenere che non occorra il giudicato sul
contro
-credito - nel senso di un giudicato che dichiari infondato il
contro
-credito della Agenzia - né occorre una sentenza di merito.
E' sufficiente che tale
contro
-credito sia sospeso ("oggetto di sospensione amminitrativa o giudiziale") per non consentire la sospensione del rimborso.
Come si è detto, la norma primaria potrebbe essere anche interpretata diversamente;
ma, come detto, si applica in questo caso la circolare, sia per il principio generale del diritto amministrativo (evitare un eccesso di potere) sia soprattutto per il principio di affidamento. Né la circolare, in quanto tale, è interpretabile in modo diverso. La circolare, letteralmente, fa riferimento ad atti di riscossione. Non vi
è dubbio che essa si riferisca anche a questo caso;
infatti, se ritiene addirittura che i
contro
-crediti già riscuotibili, se sospesi, non siano titolo per rifiutare il rimborso del credito rimborsando;
a maggior ragione gli atti meno invasivi (accertamenti), se sospesi, non sono titolo per rifiutare il rimborso del credito. La circolare è chiara e ben si riferisce anche a questo caso, con un semplice ragionamento a maiori minus.
Dunque, comunque si interpreti la norma primaria - su cui la problematica precedente sezione di motivazione - è il principio di affidamento del privato che, in questo contesto, va tutelato.
Come si è detto sopra - circostanza allegata e non contestata - il credito è stato addirittura ceduto dalla società oggi appellata Resistente_1. Il che rende tale affidamento concreto, agito, attuale. Peraltro, il non consentire il soddisfacimento del cessionario del credito esporrebbe Resistente_1 a richieste risarcitorie;
affidamento, dunque, assai concreto ed attuale. Proprio il principio di affidamento esporrebbe la Agenzia al risarcimento dei danni, a sua volta, per avere deluso l'affidamento creato con la circolare di cui si è detto.
Del motivo relativo all'ordine di rimborso
Il motivo di appello è fondato.
Nel ricorso di primo grado si chiedeva la condanna ed il giudice di primo grado così ha disposto.
Si prescinde dalla questione della possibilità di creare titoli esecutivi in danno della amministrazione finanziaria, fuori dai casi previsti dalle norme;
questione irta di profili dogmatici;
nonché il tema, strettamente connesso, se i casi di cui agli artt. 68 e 69 d. lgs. 546 del 1992 (e successivo assorbimento nel successivo testo unico) consentano in generale sentenze di condanna o siano solo norme di disciplina di ipotesi di condanna consentite aliunde.
Ragione estremamente liquida, per l'accoglimento dell'appello sul punto, è la seguente. L'oggetto centrale e controverso del processo è il diritto al rimborso e, come atto impugnato, il diniego.
Una volta che il giudice abbia annullato il diniego, non vi è dubbio che la amministrazione, secondo i principi generali dello Stato di diritto, abbia il dovere di conformarsi al giudicato. Tuttavia, solo in caso di mancato rimborso (nel caso di specie, nel caso di rifiuto illegittimo di conformarsi al giudicato che annulla il diniego di rimborso, da parte della Agenzia), sorge allora per il privato l'interesse a sollecitare il giudice per una attività di rimborso.
Tale meccanismo - nel caso in cui la Agenzia non provveda - ha una sua giustiziabilità tipica con la impugnazione del silenzio-rifiuto.
Richiedere una condanna in questo contesto è dunque prematuro;
se si vuole, un fuor d'opera, un atto di "sfiducia preventivo" verso la Agenzia e la fedeltà della Agenzia al suo dovere di conformarsi al giudicato.
La evidenza di quanto alla presente sezione di motivazione esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale.
Del dispositivo
Il sistema in vigore dal 2024 impone la emissione separata di dispositivo e sentenza, in modo inusuale e del tutto eccentrico, rispetto al sistema giuridico della tradizione italiana.
Il dispositivo è dunque già stato emesso ed il sistema telematico della giustizia tributaria lo riporta in calce.
L'appello è rigettato;
dunque, il diniego di rimborso viene confermato come non (dicesi non) legittimo. Vi è dunque una generale conferma del nucleo della sentenza di primo grado, con vittoria di Resistente_1, come da punto 3 del dispositivo.
La Agenzia non può dunque opporre un
contro
-credito in fase di sospensione, come dichiarato dal giudice di prime cure e qui confermato. Se tale
contro
-credito diventasse esigibile (e.g.: revoca della sospensione;
rigetto del ricorso in merito), potrà operare di nuovo o, eventualmente, la compensazione.
Nel senso che il collegio non è in grado di conoscere gli esiti della vicenda processuale sul
contro
- credito (attualmente, a quanto hanno dichiarato le parti, sospeso); vicende che influenzano evidentemente il diritto al rimborso. Allo stato, la sospensione del
contro
-credito non inibisce il rimborso, dunque dovuto.
Invece - come da punti 1 e 2 del dispositivo - viene accolto solo il motivo relativo all'ordine di rimborso, come richiesto in ricorso di primo grado (e concesso) ex abrupto.
Delle spese di lite
Debbono essere compensate anche in questo grado di appello.
In primo luogo, va rilevato come la normativa non sia punto chiara sul tema, sovapponendosi norme generali sulle sanzioni e norme specifiche relative alla IVA.
In secondo luogo, la questione specifica non ha precedenti giurisprudenziali di legittimità, esattamente in termini. Si intende la specifica questione se un
contro
-credito, sospeso, legittimi il rifiuto del rimborso.
La natura diffusa e molto eterogenea della giurisdizione tributaria di merito non ha in genere capacità di convincimento fuori dal caso trattato;
peraltro, neanche con la potenza di ricerca degli elaboratori moderni si rinvengono precedenti di merito in termini esatti ma, solo, casi che si limitano a lambire il tema. In terzo luogo, può apprezzarsi come, rispetto ad una normativa non univoca, sia stata la stessa pubblica amministrazione ad emettere la circolare, con una interpretazione assolutamente non dovuta e contra se;
così creando l'affidamento di cui si è detto in motivazione.
Infine ed in quarto luogo, vi è comunque una (parziale) soccombenza reciproca in questa sentenza di merito;
sul punto dell'ordine di rimborso. Soccombenza reciproca che ulteriormente si evidenzia, tenendo conto del cautelare;
in quella sede, vi è stata soccombenza della parte appellata, fra l'altro, come espresso in motivazione, con una soccombenza piuttosto evidente.
L'insieme di tutte queste circostanze induce il collegio alla compensazione anche in questo grado, come già disposto dal primo giudice.
P.Q.M.
1. ACCOGLIE l'appello in relazione alla parte di dispositivo contenente ordine di rimborso.
Conseguentemente:
2. REVOCA dal dispositivo di primo grado l'inciso "e ne ordina il rimborso". 3.
RESPINGE per il resto l'appello, così confermando, salvo per quanto al punto 2, la sentenza di prime cure.
4. SPESE COMPENSATE.