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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1751/2016 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme contratto appalto
PROMOSSA DA in persona del legale rapp.te p.t., (P. IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Toma e P.IVA_1
Francesco Gallipoli ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario liquidatore Dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di Bello, ed CP_2
elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la chiedeva, sulla scorta delle Pt_1
risultanze del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo R.G.
814/2011 Tribunale di Lagonegro e della documentazione a corredo della domanda introduttiva, la condanna della al pagamento CP_1
Pag. 1 dell'importo di €.183.482,18 per lavori eseguiti in favore della in forza del contratto dell'8/02/2010. CP_1
Si costituiva in giudizio la che in via preliminare CP_1 disconosceva l'esistenza del contratto posto alla base della domanda, evidenziando che l'unico contratto posto in essere dalla per CP_1
conto del suo legale rappresentante già era quello Controparte_3
del 25.06.2008 e che il pagamento dei lavori di questo contratto era regolarmente intervenuta. Sottolineava, ancora, una responsabilità del consiglio di amministrazione della in relazione al contratto CP_1 dell'8 febbraio 2010 ove esistente e, comunque, che lo stesso fosse frutto di simulazione della quale chiedeva accertarsi con ogni effetto di legge.
Contestava, altresì, le risultanze dell'ATP che, pertanto, non potevano trovare applicazione e richiamo.
Il giudice formulava proposta conciliativa che non veniva accettata da parte della ed in seguito alla mancata conciliazione riteneva CP_1
sussistere motivi per disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Successivamente dichiarati inammissibili i mezzi di prova richiesti dalle parti, riteneva la causa matura per la decisione.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda risulta fondata.
In via preliminare occorre sottolineare che il contratto dell'8/02/2010 ritualmente depositato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio è stato disconosciuto dalla parte convenuta in maniera informale e giammai nelle forme di rito, né rispetto allo stesso è stata avanzata querela di falso.
Neppure trova alcun riscontro l'eccepita inesistenza o formazione successiva dello stesso rispetto alla data indicata. Invero, le affermazioni di una mancata consegna dello stesso, in uno alle fatture a corredo,
Pag. 2 nell'ambito di ispezione dell'8.06.2010 effettuata dai militari della
Guardia di Finanza è solamente enunciato nelle difese della parte convenuta non essendo data la prova delle risultanze dell'ispezione a mezzo produzione dei relativi atti e/o verbali.
Non può, inoltre, nel caso di specie essere invocata la simulazione contrattuale. La stessa non risulta provata, né, nella specificità del caso, risultava ammissibile la prova testimoniale trattandosi di simulazione da far valere tra le parti. In particolare, la prova testimoniale può essere ammessa solo ove si tenda a dimostrare l'illiceità (non l'illegittimità) del contratto dissimulato e tanto secondo i principi dell'art. 1417 c.c. (ex multis, Cass., n. 7048/2008; Cass., n. 1535/2000).
Di fronte all'esistenza del contratto non disconosciuto e non oggetto di querela di falso, lo stesso risulta valido ed efficace e può ritenersi valido fondamento della pretesa creditoria di parte attrice.
In particolare, le risultanze di un accertamento tecnico preventivo ben possono assurgere a prova nel giudizio di merito (ex multis, Cass.,
24/3/2023, n. 8496) e fondare la decisione.
Nel caso di specie, il procedimento di accertamento tecnico preventivo risulta ritualmente espletato nel contraddittorio delle parti del presente giudizio e, come sopra richiamato, può essere preso in considerazione ai fini della decisione.
Dall'elaborato peritale (pagina 13) depositato dall'ausiliario, presente in atti e non contestato in maniera specifica dalla parte convenuta, si evince che: “Dall'esame della documentazione presente nei fascicoli depositati, dai sopralluoghi effettuati, dalla documentazione acquisita e dalle esposizioni sopra esplicitate, il sottoscritto C.T.U., addiviene e conclude con le seguenti considerazioni in risposta al mandato conferito dalla S.V
I. Presidente Istruttore:
1. I lavori riportati nei preventivi del 15/09/2009 (ALLEGATO N. 5) del
3/02/2010 (ALLEGATO N. 6) e nel computo metrico estimativo dei lavori
Pag. 3 con i prezzi desunti dal Prezzario Regionale anno 2008 (ALLEGATO N.
8), corrispondono ai lavori riportati nel contratto stipulato in data
8/02/2010 (ALLEGATO N. 7) relativi ai lavori di completamento interno dell di sito alla contrada San Marco Controparte_1 CP_1
nel Comune di Roccanova, e sottoscritto dal Presidente della
[...]
, , e Controparte_1 Controparte_3
dal legale rappresentante della Ing. Parte_1 [...]
, e concernano le operazioni di cui al ricorso. CP_4
2. La consistenza ed il valore economico di tali lavorazioni ammonta complessivamente a € a € 183.482,18 (diconsi euro
Centottantatremilaquattrocentottantadue/18), vedi prospetto riportato a pag. 9.
3. I lavori eseguiti dalla tra il 16/04/2008 ed il Parte_1
14/02/2009 indicati nel contratto di appalto del 25/06/2008 (ALLEGATO
N. 21) e riportati nella memoria della parte convenuta sono differenti e non coincidenti rispetto a quelli eseguiti tra il 09/07/2009 ed il
27/03/2010 e indicati nel contratto di appalto del 8/02/2010
(ALLEGATO N. 7).”.
L'elaborato, che il giudicante ritiene di poter far proprio condividendone l'iter formativo e le conclusioni, accerta che i lavori eseguiti sono quelli di cui al contratto posto alla base della pretesa creditoria e che l'ammontare dei lavori effettuati è pari ad €.183.482,18, somme che la convenuta è tenuta a corrispondere alla società attrice. CP_1
Alla luce di tanto la _5
va condannata al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di €.183.482,18 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda pari ad €.183.482,18 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1751/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per _5
l'effetto,
- condanna la convenuta _5
, in persona del Commissario liquidatore p.t., a pagare, per
[...]
i motivi sopra specificati, a favore di in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., la somma di €.183.482,18 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, la convenuta _5
, in persona del Commissario liquidatore p.t., a
[...]
pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€.786,00 per esborsi ed in €.8.433,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
Così deciso in Lagonegro il 14 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1751/2016 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme contratto appalto
PROMOSSA DA in persona del legale rapp.te p.t., (P. IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Toma e P.IVA_1
Francesco Gallipoli ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario liquidatore Dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di Bello, ed CP_2
elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la chiedeva, sulla scorta delle Pt_1
risultanze del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo R.G.
814/2011 Tribunale di Lagonegro e della documentazione a corredo della domanda introduttiva, la condanna della al pagamento CP_1
Pag. 1 dell'importo di €.183.482,18 per lavori eseguiti in favore della in forza del contratto dell'8/02/2010. CP_1
Si costituiva in giudizio la che in via preliminare CP_1 disconosceva l'esistenza del contratto posto alla base della domanda, evidenziando che l'unico contratto posto in essere dalla per CP_1
conto del suo legale rappresentante già era quello Controparte_3
del 25.06.2008 e che il pagamento dei lavori di questo contratto era regolarmente intervenuta. Sottolineava, ancora, una responsabilità del consiglio di amministrazione della in relazione al contratto CP_1 dell'8 febbraio 2010 ove esistente e, comunque, che lo stesso fosse frutto di simulazione della quale chiedeva accertarsi con ogni effetto di legge.
Contestava, altresì, le risultanze dell'ATP che, pertanto, non potevano trovare applicazione e richiamo.
Il giudice formulava proposta conciliativa che non veniva accettata da parte della ed in seguito alla mancata conciliazione riteneva CP_1
sussistere motivi per disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Successivamente dichiarati inammissibili i mezzi di prova richiesti dalle parti, riteneva la causa matura per la decisione.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda risulta fondata.
In via preliminare occorre sottolineare che il contratto dell'8/02/2010 ritualmente depositato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio è stato disconosciuto dalla parte convenuta in maniera informale e giammai nelle forme di rito, né rispetto allo stesso è stata avanzata querela di falso.
Neppure trova alcun riscontro l'eccepita inesistenza o formazione successiva dello stesso rispetto alla data indicata. Invero, le affermazioni di una mancata consegna dello stesso, in uno alle fatture a corredo,
Pag. 2 nell'ambito di ispezione dell'8.06.2010 effettuata dai militari della
Guardia di Finanza è solamente enunciato nelle difese della parte convenuta non essendo data la prova delle risultanze dell'ispezione a mezzo produzione dei relativi atti e/o verbali.
Non può, inoltre, nel caso di specie essere invocata la simulazione contrattuale. La stessa non risulta provata, né, nella specificità del caso, risultava ammissibile la prova testimoniale trattandosi di simulazione da far valere tra le parti. In particolare, la prova testimoniale può essere ammessa solo ove si tenda a dimostrare l'illiceità (non l'illegittimità) del contratto dissimulato e tanto secondo i principi dell'art. 1417 c.c. (ex multis, Cass., n. 7048/2008; Cass., n. 1535/2000).
Di fronte all'esistenza del contratto non disconosciuto e non oggetto di querela di falso, lo stesso risulta valido ed efficace e può ritenersi valido fondamento della pretesa creditoria di parte attrice.
In particolare, le risultanze di un accertamento tecnico preventivo ben possono assurgere a prova nel giudizio di merito (ex multis, Cass.,
24/3/2023, n. 8496) e fondare la decisione.
Nel caso di specie, il procedimento di accertamento tecnico preventivo risulta ritualmente espletato nel contraddittorio delle parti del presente giudizio e, come sopra richiamato, può essere preso in considerazione ai fini della decisione.
Dall'elaborato peritale (pagina 13) depositato dall'ausiliario, presente in atti e non contestato in maniera specifica dalla parte convenuta, si evince che: “Dall'esame della documentazione presente nei fascicoli depositati, dai sopralluoghi effettuati, dalla documentazione acquisita e dalle esposizioni sopra esplicitate, il sottoscritto C.T.U., addiviene e conclude con le seguenti considerazioni in risposta al mandato conferito dalla S.V
I. Presidente Istruttore:
1. I lavori riportati nei preventivi del 15/09/2009 (ALLEGATO N. 5) del
3/02/2010 (ALLEGATO N. 6) e nel computo metrico estimativo dei lavori
Pag. 3 con i prezzi desunti dal Prezzario Regionale anno 2008 (ALLEGATO N.
8), corrispondono ai lavori riportati nel contratto stipulato in data
8/02/2010 (ALLEGATO N. 7) relativi ai lavori di completamento interno dell di sito alla contrada San Marco Controparte_1 CP_1
nel Comune di Roccanova, e sottoscritto dal Presidente della
[...]
, , e Controparte_1 Controparte_3
dal legale rappresentante della Ing. Parte_1 [...]
, e concernano le operazioni di cui al ricorso. CP_4
2. La consistenza ed il valore economico di tali lavorazioni ammonta complessivamente a € a € 183.482,18 (diconsi euro
Centottantatremilaquattrocentottantadue/18), vedi prospetto riportato a pag. 9.
3. I lavori eseguiti dalla tra il 16/04/2008 ed il Parte_1
14/02/2009 indicati nel contratto di appalto del 25/06/2008 (ALLEGATO
N. 21) e riportati nella memoria della parte convenuta sono differenti e non coincidenti rispetto a quelli eseguiti tra il 09/07/2009 ed il
27/03/2010 e indicati nel contratto di appalto del 8/02/2010
(ALLEGATO N. 7).”.
L'elaborato, che il giudicante ritiene di poter far proprio condividendone l'iter formativo e le conclusioni, accerta che i lavori eseguiti sono quelli di cui al contratto posto alla base della pretesa creditoria e che l'ammontare dei lavori effettuati è pari ad €.183.482,18, somme che la convenuta è tenuta a corrispondere alla società attrice. CP_1
Alla luce di tanto la _5
va condannata al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di €.183.482,18 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda pari ad €.183.482,18 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1751/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per _5
l'effetto,
- condanna la convenuta _5
, in persona del Commissario liquidatore p.t., a pagare, per
[...]
i motivi sopra specificati, a favore di in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., la somma di €.183.482,18 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, la convenuta _5
, in persona del Commissario liquidatore p.t., a
[...]
pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€.786,00 per esborsi ed in €.8.433,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
Così deciso in Lagonegro il 14 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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