Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2025, proposto da
Brick S.r.l, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tittaferrante, Andrea Luccitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amandola, rappresentato e difeso dall'avvocato Nullo Palazzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sportello Unico per Le Attività Produttive Piceno Consind – Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Amandola, prot. 1807, del 4.2.2025, comunicato con p.e.c. di pari data, avente ad oggetto “Attivita’ edilizia libera per l’esecuzione dei lavori di sistemazione lotto edificabile in zona DC2 edificio ubicato in Via Leonardo da Vinci. Provvedimento di Conclusione del Procedimento per la verifica di presunte violazioni alle norme in materia urbanistica”; b) del provvedimento del Comune di Amandola, prot. 1809, del 4.2.2025, comunicato con p.e.c. di pari data, avente ad oggetto “Permesso di costruire per le opere di progetto di realizzazione fabbricato commerciale da adibire a supermercato ubicato in Via Leonardo da Vinci”; c) della nota dello “SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Piceno Consind – Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino” prot. 19811 datata 18.12.2024, recante “Comunica-zione motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis Legge 241/1990 – Oggetto: Richiesta titolo unico art. 7 D.P.R. 160/2010 per realizza-zione fabbricato commerciale da adibire a supermercato”; d) delle note che hanno preceduto i provvedimenti sopra indicati: A) nota del Comune di Amandola prot. 16674 trasmessa il 26.10.2024, recante “Comunicazione avvio del procedimento per verifica presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 7 e 8 l. 241/90 – art. 27 d.p.r. 380/2001)”; B) nota del Comune di Amandola prot. 16675 trasmessa il 26.10.2024, recante “Comunicazione avvio del procedimento (ex art. 7 e 8 L. 241/1990) per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’annullamento in autotutela del Titolo Unico n. 1978 del 06/10/2023 e, per false rappresentazioni dei fatti (art. 21-nonies, c. 2-bis L. 241/90 e sospensione dell’inizio lavori)”; C) nota del Comune di Amandola prot. 16676 trasmessa il 26.10.2024, recante “Permesso di costruire per le opere di progetto di realizzazione fabbricato commerciale da adibire a supermercato ubicato in Via Leonardo da Vinci – Preavviso di dinego”; D) nota dello “SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Piceno Consind – Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino” prot. 17391 datata 31.10.2024, recante “Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis Legge 241/1990 – Oggetto: Ri-chiesta titolo unico art. 7 D.P.R. 160/2010 per realizzazione fabbricato commercia-le da adibire a supermercato”; E) verbale di sopralluogo del 18.11.2024 e nota p.e.c. del Comune prot. 18551 del 29.11.2024 recante “invio rilevo sopralluogo in contraddittorio del 18.11.2024”; F) nota del Comune di Amandola prot. 19218 datata 11.12.2024, recante l’invio del rilevo plano-altimetrico e del rilievo ad essa accluso; G) nota del Comune di Amandola prot. 19222 da-tata 11.12.2024, recante “Preavviso di dinego, prot. 16676 del 26.10.2024, al permesso di costruire n. 29/2023, per le opere di progetto realizzazione fabbricato commerciale da adibire a supermercato ubicato in Via Leonardo da Vinci, Foglio di mappa 56 p.lle 678, 681, 330 – pratica Suap ID 3497/2023”; e) degli altri atti specificati in ricorso e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto;
con condanna del Comune di Amandola alla restituzione di quanto versato dalla ricorrente, con riserva di ripetzione, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 6-bis, comma 5, DPR 380/2001, pari ad € 1.000,00, maggiorato di interessi dalla data del pagamento e fino al rimborso;
-con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente nella misura che sarà dimostrata nel corso del giudizio o in via equitativa, se del caso, previo esperimento del procedimento di cui all’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 104/2010;
- con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amandola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. GI UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di causa depositata dalla ricorrente in data 12 dicembre 2025 e sottoscritta per accettazione dal Comune di Amandola, poi confermate rispettivamente dalla ricorrente in data 17 febbraio 2026 e dal Comune in data 25 febbraio 2026.
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’estinzione del giudizio, a norma degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. Amm.,con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA RO, Presidente
GI UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI UI | Renata MA RO |
IL SEGRETARIO