Art. 1. 1. Il termine previsto dall' articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107 , entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino al termine della XIV legislatura.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 15 maggio 2003, n. 107 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti), e' il seguente:
Art. 2.
Omissis
"4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 15 maggio 2003, n. 107 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti), e' il seguente:
Art. 2.
Omissis
"4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.".