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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10910/2024 , introdotta da
OMA (RM), 06/12/1973), Cod. Fisc.: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTELLI C.F._1
ERNESTO;
(GERMANIA, 13/12/1962), Cod. Fisc.: Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTELLI C.F._2
ERNESTO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano ad ogni reciproco mantenimento;
2) la figlia, , viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore importanza per la figlia - a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte della residenza abituale della minore - verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo della stessa, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori, nell'interesse esclusivo della figlia, si impegnano, altresì, a scambiarsi con regolarità informazioni inerenti alla stessa, a consultarsi sui problemi medici, sulle attività scolastiche e ricreative e, comunque, su tutto quanto riguardi la vita, la salute, l'educazione e la crescita di . Per_1
Il IG. , compatibilmente con le esigenze, anche Parte_2 scolastiche, della figlia e quelle personali e lavorative della moglie, previo avviso a quest'ultima, potrà vedere, frequentare e tenere presso di sé
, ogni qualvolta lo desideri e comunque, in caso di disaccordo, potrà Per_1 vederla e tenerla presso di sé:
- a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio, prelevandola all'uscita di scuola, sino alle ore 22:00 della domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 11:00 del venerdì, prelevandola presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 22:00 della domenica;
- nella settimana successiva a quella in cui la figlia avrà trascorso il weekend con la madre, dal lunedì pomeriggio, prelevandola all'uscita di scuola, sino alle ore 7.30 del martedì, riaccompagnandola a scuola;
oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 10:00 del lunedì, prelevandola presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 22:00 del martedì;
- nella settimana successiva a quella in cui la figlia avrà trascorso il weekend con il padre, il mercoledì pomeriggio, prelevandola all'uscita di scuola, sino alle ore 7:30 del giovedì, riaccompagnandola a scuola;
oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 10.00 del mercoledì, prelevandola presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 22.00 del giovedì;
- durante le festività natalizie, per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale (24/12) o quello di Capodanno
(31/12);
- durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo;
- per quindici giorni di seguito, durante le vacanze estive, da concordare con la madre, quanto al periodo di ferie e luogo di vacanza, entro la fine del mese di aprile di ogni anno e, comunque, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia e con gli impegni, anche lavorativi, di entrambi i coniugi, i quali, in ogni caso, si danno reciprocamente atto che la figlia avrà comunque diritto di trascorrere con ciascun genitore, nel periodo delle vacanze estive, una settimana consecutiva a giugno, una a luglio ed una ad agosto, accorpabili fino ad un massimo di 15 gg. consecutivi;
- i coniugi convengono che durante il periodo delle vacanze scolastiche di
Natale, Pasqua ed estive, nel caso in cui la giovane dovesse essere Per_1 fuori Roma, il regime di frequentazione ordinaria verrà sospeso;
- ogni anno, la figlia trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori ed insieme al singolo genitore il compleanno di ciascuno;
3) la casa coniugale sita in Roma alla Via degli Scipioni n. 181, di esclusiva proprietà della IG.ra , con i relativi arredi, resta assegnata Parte_1 alla moglie in funzione della collocazione prevalente della figlia presso di lei.
Il IG. se ne è già allontanato asportando tutti i propri Parte_2 beni ed effetti personali;
4) Il IG. corrisponderà alla moglie, entro il giorno Parte_2 ventisei di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia,
, la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico, obbligate o previamente concordate e quelle di carattere sportivo, ricreativo e ludico, previamente concordate. Le parti, in ogni caso, al fine di meglio identificare le spese straordinarie, anche obbligate, richiamano e fanno espresso rinvio al Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale Civile di Roma in data 17/12/2014; 5) l'autovettura Wolksvagen Tiguan, targata GA385DT, già formalmente intestata al IG. ed in uso a quest'ultimo, rimane a lui Parte_2 assegnata, con conseguente assunzione su di sé di tutte le relative spese
(bollo, assicurazione, manutenzione, contravvenzioni, etc.); 6) i rapporti di c/c cointestati, intrattenuti dai coniugi presso l'Istituto di Credito ING Direct (c/c n. 1867633 con saldo attivo al 31/12/2023 di € 5.938,90 e conto n. 330971334, con saldo attivo al 31/12/2023 di € Per_2
136,86) saranno estinti entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio e gli importi saranno accreditati sul conto corrente personale del signor Parte_2
. Verrà mantenuto in essere il libretto bancario cointestato n.
[...]
11200/00000461, aperto dai coniugi presso l'Istituto di Credito Intesa San
Paolo di Roma con la somma incassata dall'estinzione del Libretto di risparmio intestato alla figlia, , come dono del nonno Per_1 Persona_3
, il cui saldo attivo alla data del 31/12/2023 è pari ad € 1.642,56
[...]
(milleseicentoquarantadue,56), che sarà estinto al compimento del diciottesimo anno della figlia e a lei corrisposto l'importo predetto;
7) Le parti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
9) Spese legali compensate.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28/09/2020, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10910/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
28/09/2020 tra OMA (RM), 06/12/1973) e Parte_1
(GERMANIA, 13/12/1962) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 343, Parte 1,
Serie 03, Anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10910/2024 , introdotta da
OMA (RM), 06/12/1973), Cod. Fisc.: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTELLI C.F._1
ERNESTO;
(GERMANIA, 13/12/1962), Cod. Fisc.: Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTELLI C.F._2
ERNESTO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano ad ogni reciproco mantenimento;
2) la figlia, , viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore importanza per la figlia - a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte della residenza abituale della minore - verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo della stessa, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori, nell'interesse esclusivo della figlia, si impegnano, altresì, a scambiarsi con regolarità informazioni inerenti alla stessa, a consultarsi sui problemi medici, sulle attività scolastiche e ricreative e, comunque, su tutto quanto riguardi la vita, la salute, l'educazione e la crescita di . Per_1
Il IG. , compatibilmente con le esigenze, anche Parte_2 scolastiche, della figlia e quelle personali e lavorative della moglie, previo avviso a quest'ultima, potrà vedere, frequentare e tenere presso di sé
, ogni qualvolta lo desideri e comunque, in caso di disaccordo, potrà Per_1 vederla e tenerla presso di sé:
- a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio, prelevandola all'uscita di scuola, sino alle ore 22:00 della domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 11:00 del venerdì, prelevandola presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 22:00 della domenica;
- nella settimana successiva a quella in cui la figlia avrà trascorso il weekend con la madre, dal lunedì pomeriggio, prelevandola all'uscita di scuola, sino alle ore 7.30 del martedì, riaccompagnandola a scuola;
oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 10:00 del lunedì, prelevandola presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 22:00 del martedì;
- nella settimana successiva a quella in cui la figlia avrà trascorso il weekend con il padre, il mercoledì pomeriggio, prelevandola all'uscita di scuola, sino alle ore 7:30 del giovedì, riaccompagnandola a scuola;
oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 10.00 del mercoledì, prelevandola presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola alle ore 22.00 del giovedì;
- durante le festività natalizie, per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale (24/12) o quello di Capodanno
(31/12);
- durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo;
- per quindici giorni di seguito, durante le vacanze estive, da concordare con la madre, quanto al periodo di ferie e luogo di vacanza, entro la fine del mese di aprile di ogni anno e, comunque, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia e con gli impegni, anche lavorativi, di entrambi i coniugi, i quali, in ogni caso, si danno reciprocamente atto che la figlia avrà comunque diritto di trascorrere con ciascun genitore, nel periodo delle vacanze estive, una settimana consecutiva a giugno, una a luglio ed una ad agosto, accorpabili fino ad un massimo di 15 gg. consecutivi;
- i coniugi convengono che durante il periodo delle vacanze scolastiche di
Natale, Pasqua ed estive, nel caso in cui la giovane dovesse essere Per_1 fuori Roma, il regime di frequentazione ordinaria verrà sospeso;
- ogni anno, la figlia trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori ed insieme al singolo genitore il compleanno di ciascuno;
3) la casa coniugale sita in Roma alla Via degli Scipioni n. 181, di esclusiva proprietà della IG.ra , con i relativi arredi, resta assegnata Parte_1 alla moglie in funzione della collocazione prevalente della figlia presso di lei.
Il IG. se ne è già allontanato asportando tutti i propri Parte_2 beni ed effetti personali;
4) Il IG. corrisponderà alla moglie, entro il giorno Parte_2 ventisei di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia,
, la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico, obbligate o previamente concordate e quelle di carattere sportivo, ricreativo e ludico, previamente concordate. Le parti, in ogni caso, al fine di meglio identificare le spese straordinarie, anche obbligate, richiamano e fanno espresso rinvio al Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale Civile di Roma in data 17/12/2014; 5) l'autovettura Wolksvagen Tiguan, targata GA385DT, già formalmente intestata al IG. ed in uso a quest'ultimo, rimane a lui Parte_2 assegnata, con conseguente assunzione su di sé di tutte le relative spese
(bollo, assicurazione, manutenzione, contravvenzioni, etc.); 6) i rapporti di c/c cointestati, intrattenuti dai coniugi presso l'Istituto di Credito ING Direct (c/c n. 1867633 con saldo attivo al 31/12/2023 di € 5.938,90 e conto n. 330971334, con saldo attivo al 31/12/2023 di € Per_2
136,86) saranno estinti entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio e gli importi saranno accreditati sul conto corrente personale del signor Parte_2
. Verrà mantenuto in essere il libretto bancario cointestato n.
[...]
11200/00000461, aperto dai coniugi presso l'Istituto di Credito Intesa San
Paolo di Roma con la somma incassata dall'estinzione del Libretto di risparmio intestato alla figlia, , come dono del nonno Per_1 Persona_3
, il cui saldo attivo alla data del 31/12/2023 è pari ad € 1.642,56
[...]
(milleseicentoquarantadue,56), che sarà estinto al compimento del diciottesimo anno della figlia e a lei corrisposto l'importo predetto;
7) Le parti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
9) Spese legali compensate.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28/09/2020, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10910/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
28/09/2020 tra OMA (RM), 06/12/1973) e Parte_1
(GERMANIA, 13/12/1962) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 343, Parte 1,
Serie 03, Anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi