Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino, nella causa civile iscritta al n° 5069 /2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
nella qualità di amministratore di
Parte_1
sostegno di , rappresentata e difesa dall'avv.
Persona_1
Parte_2
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
con l'Avv. DI GLORIA MARCO
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 10.2.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa di un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei CP_1
restanti due terzi, che liquida in euro 1200,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e distrae in favore dell'avv.to Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' domandando di “riconoscere il diritto della ricorrente CP_1
ricorrente della liquidazione della prestazione di reversibilità dal mese di agosto
2023 con gli interessi e rivalutazione monetaria”.
Costituitosi in giudizio, l' rilevava come era stato disposto il pagamento CP_1
dei ratei della suddetta unitamente alla mensilità di dicembre 2024.
Sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in favore della ricorrente della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
che ha accolto l'istanza della ricorrente un mese dopo il deposito del ricorso ed effettuato il pagamento della prestazione richiesta in data antecedente alla prima udienza, per compensare di un terzo le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata come in dispositivo e distratta in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/02/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino