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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 422/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 422/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 31/12/1973, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LUIGI
BONANNO FELDMANN e dall'Avv. MANUELA RACITI;
APPELLANTE
nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SALVATORE SURIANO.
APPELLATA
1 *****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Catania, , sua ex convivente, nonché madre della Controparte_1 figlia minore, , per ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta in suo Persona_1
favore su alcuni immobili di proprietà del - siti in Mascalucia, via del Bosco Pt_1
239/A (in catasto al foglio 5, particella 1011, subalterno 1) e via del Bosco 239/C (in catasto al foglio 5, particella 1011, subalterni 2 e 3) - per un importo complessivo di €
80.000,00.
Il lamentava, in particolare, l'illegittimità della suddetta iscrizione ipotecaria – Pt_1
successivamente ristretta ai soli cespiti di cui ai subalterni 2 e 3 – in quanto eseguita sulla base del decreto di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, emesso dal Tribunale di Catania, provvedimento ritenuto non idoneo a legittimare l'iscrizione dell'ipoteca ex art. 2818 c.c.
Per l'effetto, domandava altresì il risarcimento dei danni asseritamente subiti, comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1108/2024 pubblicata e notificata in data
1/03/2024, rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e condannava lo stesso al pagamento delle spese di lite e di mediazione per
[...]
un importo complessivo di € 8.152,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, I.V.A.
e C.P.A.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidandolo a Parte_1
quattro motivi di gravame di cui si dirà nel prosieguo.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto dedotto Controparte_1
ed eccepito dalla controparte, e chiedendo la conferma, in ogni sua parte, della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c., del 13.05.2025 la causa è stata posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di appello l'appellante eccepisce l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver il giudice di primo grado ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria in favore della sugli immobili di sua proprietà e per aver conseguentemente CP_1 rigettato l'istanza di cancellazione proposta.
Il contesta, in particolare, la legittimità dell'iscrizione ipotecaria suddetta per Pt_1
due ordini di ragione:
a) la violazione dell'art. 2818 c.c., data la carenza di un valido titolo in grado di legittimare l'iscrizione ipotecaria sui beni di sua proprietà; b) l'insussistenza, in ogni caso, di un concreto ed effettivo pericolo di inadempimento per le obbligazioni future. Per tali ragioni il chiede la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del Pt_1
decreto emesso in data 13.05.2019 dal Tribunale di Catania con cui era stata disposta la revisione delle condizioni di mantenimento e affidamento della figlia minore nata fuori dal matrimonio.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni asseritamente subiti in conseguenza dell'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili di sua proprietà, ritenuta oltre che illegittima, sproporzionata rispetto al valore del credito garantito.
Con il quarto e ultimo motivo l'appellante censura, infine, il capo della sentenza di primo grado inerente alle spese processuali.
I primi due motivi di appello sono infondati e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
In via preliminare occorre precisare che è certo, poiché documentalmente provato (v.
Ispezione ipotecaria del 12.07.2019), che l'iscrizione ipotecaria sui beni di proprietà del è avvenuta sulla scorta del provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale Pt_1
di Catania, in data 13 maggio 2019, a modifica del precedente provvedimento datato
04.07.2014.
3 Ciò nonostante, non possono condividersi le doglianze sollevate da parte appellante laddove ritiene che il provvedimento in oggetto non costituisca idoneo titolo per l'iscrizione dell'ipoteca.
Invero, sebbene l'art. 2818 c.c. stabilisca in via tassativa i provvedimenti che legittimano l'iscrizione di ipoteca, la medesima norma, con una formula di apertura, estende tale legittimazione a tutti gli “altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto” (art. 2818, co. 2, c.c.).
A tal proposito, assume un ruolo determinante l'art. 3 della L. 219/2012 che, nella versione applicabile ratione temporis (ossia nella versione precedente alla modifica introdotta dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), prevedendo una disciplina omogenea per tutti i provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, ha statuito che in tal contesto “I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile”.
La disposizione in oggetto ha contribuito ad estendere, secondo il principio di tassatività di cui al comma 2 dell'art. 2818 c.c., la categoria dei titoli idonei all'iscrizione ipotecaria, ricomprendendovi, oltre alle sentenze, anche i
“provvedimenti definitivi”, che non coincidono con i provvedimenti passati in giudicato o non più soggetti a reclamo.
D'altronde, la formulazione letterale adottata dal legislatore non può ritenersi casuale, ma esprime una precisa volontà legislativa, che impone all'interprete di attenersi al significato testuale della disposizione, valorizzando la scelta lessicale utilizzata.
Infatti, sulla scorta dei principi generali che sorreggono il diritto processuale, il provvedimento giudiziale può ritenersi definitivo quando decide su diritti controversi tra le parti ed è idoneo al giudicato, ma non necessariamente passato in giudicato.
Diversamente ragionando, si finirebbe oltretutto per svilire la ratio della norma esaminata, la quale è diretta a eliminare le originarie disparità di trattamento tra “figli
4 legittimi” (nati in costanza di matrimonio) e “figli naturali” (nati fuori dal matrimonio), oggi del tutto equiparati.
Infatti, in mancanza di tale intervento normativo, i procedimenti per la determinazione del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, in quanto soggetti a rito camerale e, per questo, definiti con decreto, piuttosto che con sentenza, sarebbero rimasti i soli insuscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2818 c.c. Diversamente, i provvedimenti decisori in materia di separazione e divorzio, recanti anche statuizioni sul mantenimento della prole, poiché resi in forma di sentenza, ancorché provvisoriamente esecutivi, venivano ritenuti idonei a costituire titolo per l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 c.c.
Da quanto sopra ne consegue, pertanto, che i provvedimenti concernenti il mantenimento e i rapporti con i figli, a prescindere che si tratti di figli nati da genitori coniugati o figli di genitori non coniugati, in quanto incidono su diritti e/o doveri dei genitori relativi all'aspetto economico, all'affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, e alla possibilità di concorrere all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita, hanno natura decisoria e definitiva e, tali aspetti di decisorietà e definitività, da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, resistono anche dinanzi ai provvedimenti che per loro natura sono suscettibili di revisione in ogni tempo essendo soggetti alla clausola rebus sic stantibus.
Deriva da quanto sopra che anche il provvedimento in oggetto – il decreto di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio, datato 13 maggio 2019-, ancorchè non ancora irrevocabile al momento dell'iscrizione ipotecaria, deve ritenersi idoneo a costituire titolo per la medesima iscrizione a garanzia del futuro credito.
Ciò, tuttavia, non già per le ragioni espresse dal primo giudice – ovvero quale conseguenza del rigetto del reclamo proposto dal in pendenza di tale giudizio – Pt_1 bensì in ragione della natura del provvedimento stesso che, sin dall'origine, costituiva valido titolo per l'iscrizione ipotecaria, in quanto qualificabile quale
5 provvedimento giudiziale di natura definitiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
La domanda di cancellazione dell'ipoteca proposta dal non può essere accolta Pt_1
neanche sotto l'ulteriore profilo dallo stesso dedotto, relativo alla carenza del rischio di inadempimento (sub a).
Sul punto si ritengono, infatti, infondate le argomentazioni addotte dallo stesso appellante a sostegno delle proprie difese. Invero, ai fini della valutazione dell'esistenza o meno del pericolo di inadempimento – che deve essere valutato dal giudice di merito – non assume alcun rilievo l'esistenza di un cospicuo compendio immobiliare, dovendosi, piuttosto, valutare la propensione del soggetto debitore, obbligato al mantenimento, a garantire un corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti.
A tal fine, la Corte di legittimità con recenti pronunce ha chiarito che il concetto di pericolo di inadempimento di cui all'art. 156 c.c., ratione temporis applicabile, va vagliato in relazione alla condotta dell'obbligato e questa può giustificare l'iscrizione e il successivo mantenimento della garanzia ogni qualvolta il comportamento dello stesso lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole. Per quanto di nostro interesse, in particolare, la medesima Corte ha ritenuto che tra gli indici sintomatici del rischio di futuro inadempimento debba indubbiamente considerarsi la pregressa condotta tenuta dal soggetto obbligato soprattutto allorché quest'ultimo abbia già più volte violato gli obblighi di mantenimento verso il coniuge separato o la prole (Cass. 29883/2024).
Nel caso di specie la condotta pregressa tenuta dal che, come è emerso Pt_1 dall'attività processuale svolta, si è reso più volte inadempiente o solo parzialmente adempiente rispetto agli obblighi di mantenimento della figlia, può ritenersi, pertanto, di per sé sufficiente a ritenere fondato il timore che lo stesso possa sottrarsi al futuro e puntuale adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti.
Il rigetto dei motivi di appello sinora esaminati depone per la conseguente infondatezza del terzo motivo di appello – che attiene al rigetto della domanda risarcitoria- fondato sul presupposto della illegittimità della iscrizione di ipoteca
6 (ritenuta invece legittima), come pure del quarto motivo, formulato in subordine, con cui si chiede una riforma della condanna alle spese.
Per tutte le suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere confermata nel suo complesso, sebbene per motivi in parte diversi da quelli espressi dal primo giudice.
Spese processuali
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia così come dichiarato da parte appellante e dell'attività difensiva effettivamente svolta (scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa).
Solo in relazione alla fase istruttoria e di trattazione, si è proceduto alla liquidazione secondo i valori minimi, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio
(cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione della disposizione dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 422/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1108/2024, pubblicata l'1.03.2024.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 1.523,00 per fase istruttoria/trattazione e € 3.470,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
7 Così deciso in Catania il 29 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 422/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 31/12/1973, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LUIGI
BONANNO FELDMANN e dall'Avv. MANUELA RACITI;
APPELLANTE
nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SALVATORE SURIANO.
APPELLATA
1 *****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Catania, , sua ex convivente, nonché madre della Controparte_1 figlia minore, , per ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta in suo Persona_1
favore su alcuni immobili di proprietà del - siti in Mascalucia, via del Bosco Pt_1
239/A (in catasto al foglio 5, particella 1011, subalterno 1) e via del Bosco 239/C (in catasto al foglio 5, particella 1011, subalterni 2 e 3) - per un importo complessivo di €
80.000,00.
Il lamentava, in particolare, l'illegittimità della suddetta iscrizione ipotecaria – Pt_1
successivamente ristretta ai soli cespiti di cui ai subalterni 2 e 3 – in quanto eseguita sulla base del decreto di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, emesso dal Tribunale di Catania, provvedimento ritenuto non idoneo a legittimare l'iscrizione dell'ipoteca ex art. 2818 c.c.
Per l'effetto, domandava altresì il risarcimento dei danni asseritamente subiti, comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1108/2024 pubblicata e notificata in data
1/03/2024, rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e condannava lo stesso al pagamento delle spese di lite e di mediazione per
[...]
un importo complessivo di € 8.152,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, I.V.A.
e C.P.A.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidandolo a Parte_1
quattro motivi di gravame di cui si dirà nel prosieguo.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto dedotto Controparte_1
ed eccepito dalla controparte, e chiedendo la conferma, in ogni sua parte, della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c., del 13.05.2025 la causa è stata posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di appello l'appellante eccepisce l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver il giudice di primo grado ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria in favore della sugli immobili di sua proprietà e per aver conseguentemente CP_1 rigettato l'istanza di cancellazione proposta.
Il contesta, in particolare, la legittimità dell'iscrizione ipotecaria suddetta per Pt_1
due ordini di ragione:
a) la violazione dell'art. 2818 c.c., data la carenza di un valido titolo in grado di legittimare l'iscrizione ipotecaria sui beni di sua proprietà; b) l'insussistenza, in ogni caso, di un concreto ed effettivo pericolo di inadempimento per le obbligazioni future. Per tali ragioni il chiede la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del Pt_1
decreto emesso in data 13.05.2019 dal Tribunale di Catania con cui era stata disposta la revisione delle condizioni di mantenimento e affidamento della figlia minore nata fuori dal matrimonio.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni asseritamente subiti in conseguenza dell'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili di sua proprietà, ritenuta oltre che illegittima, sproporzionata rispetto al valore del credito garantito.
Con il quarto e ultimo motivo l'appellante censura, infine, il capo della sentenza di primo grado inerente alle spese processuali.
I primi due motivi di appello sono infondati e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
In via preliminare occorre precisare che è certo, poiché documentalmente provato (v.
Ispezione ipotecaria del 12.07.2019), che l'iscrizione ipotecaria sui beni di proprietà del è avvenuta sulla scorta del provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale Pt_1
di Catania, in data 13 maggio 2019, a modifica del precedente provvedimento datato
04.07.2014.
3 Ciò nonostante, non possono condividersi le doglianze sollevate da parte appellante laddove ritiene che il provvedimento in oggetto non costituisca idoneo titolo per l'iscrizione dell'ipoteca.
Invero, sebbene l'art. 2818 c.c. stabilisca in via tassativa i provvedimenti che legittimano l'iscrizione di ipoteca, la medesima norma, con una formula di apertura, estende tale legittimazione a tutti gli “altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto” (art. 2818, co. 2, c.c.).
A tal proposito, assume un ruolo determinante l'art. 3 della L. 219/2012 che, nella versione applicabile ratione temporis (ossia nella versione precedente alla modifica introdotta dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), prevedendo una disciplina omogenea per tutti i provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, ha statuito che in tal contesto “I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile”.
La disposizione in oggetto ha contribuito ad estendere, secondo il principio di tassatività di cui al comma 2 dell'art. 2818 c.c., la categoria dei titoli idonei all'iscrizione ipotecaria, ricomprendendovi, oltre alle sentenze, anche i
“provvedimenti definitivi”, che non coincidono con i provvedimenti passati in giudicato o non più soggetti a reclamo.
D'altronde, la formulazione letterale adottata dal legislatore non può ritenersi casuale, ma esprime una precisa volontà legislativa, che impone all'interprete di attenersi al significato testuale della disposizione, valorizzando la scelta lessicale utilizzata.
Infatti, sulla scorta dei principi generali che sorreggono il diritto processuale, il provvedimento giudiziale può ritenersi definitivo quando decide su diritti controversi tra le parti ed è idoneo al giudicato, ma non necessariamente passato in giudicato.
Diversamente ragionando, si finirebbe oltretutto per svilire la ratio della norma esaminata, la quale è diretta a eliminare le originarie disparità di trattamento tra “figli
4 legittimi” (nati in costanza di matrimonio) e “figli naturali” (nati fuori dal matrimonio), oggi del tutto equiparati.
Infatti, in mancanza di tale intervento normativo, i procedimenti per la determinazione del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, in quanto soggetti a rito camerale e, per questo, definiti con decreto, piuttosto che con sentenza, sarebbero rimasti i soli insuscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2818 c.c. Diversamente, i provvedimenti decisori in materia di separazione e divorzio, recanti anche statuizioni sul mantenimento della prole, poiché resi in forma di sentenza, ancorché provvisoriamente esecutivi, venivano ritenuti idonei a costituire titolo per l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 c.c.
Da quanto sopra ne consegue, pertanto, che i provvedimenti concernenti il mantenimento e i rapporti con i figli, a prescindere che si tratti di figli nati da genitori coniugati o figli di genitori non coniugati, in quanto incidono su diritti e/o doveri dei genitori relativi all'aspetto economico, all'affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, e alla possibilità di concorrere all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita, hanno natura decisoria e definitiva e, tali aspetti di decisorietà e definitività, da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, resistono anche dinanzi ai provvedimenti che per loro natura sono suscettibili di revisione in ogni tempo essendo soggetti alla clausola rebus sic stantibus.
Deriva da quanto sopra che anche il provvedimento in oggetto – il decreto di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio, datato 13 maggio 2019-, ancorchè non ancora irrevocabile al momento dell'iscrizione ipotecaria, deve ritenersi idoneo a costituire titolo per la medesima iscrizione a garanzia del futuro credito.
Ciò, tuttavia, non già per le ragioni espresse dal primo giudice – ovvero quale conseguenza del rigetto del reclamo proposto dal in pendenza di tale giudizio – Pt_1 bensì in ragione della natura del provvedimento stesso che, sin dall'origine, costituiva valido titolo per l'iscrizione ipotecaria, in quanto qualificabile quale
5 provvedimento giudiziale di natura definitiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
La domanda di cancellazione dell'ipoteca proposta dal non può essere accolta Pt_1
neanche sotto l'ulteriore profilo dallo stesso dedotto, relativo alla carenza del rischio di inadempimento (sub a).
Sul punto si ritengono, infatti, infondate le argomentazioni addotte dallo stesso appellante a sostegno delle proprie difese. Invero, ai fini della valutazione dell'esistenza o meno del pericolo di inadempimento – che deve essere valutato dal giudice di merito – non assume alcun rilievo l'esistenza di un cospicuo compendio immobiliare, dovendosi, piuttosto, valutare la propensione del soggetto debitore, obbligato al mantenimento, a garantire un corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti.
A tal fine, la Corte di legittimità con recenti pronunce ha chiarito che il concetto di pericolo di inadempimento di cui all'art. 156 c.c., ratione temporis applicabile, va vagliato in relazione alla condotta dell'obbligato e questa può giustificare l'iscrizione e il successivo mantenimento della garanzia ogni qualvolta il comportamento dello stesso lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole. Per quanto di nostro interesse, in particolare, la medesima Corte ha ritenuto che tra gli indici sintomatici del rischio di futuro inadempimento debba indubbiamente considerarsi la pregressa condotta tenuta dal soggetto obbligato soprattutto allorché quest'ultimo abbia già più volte violato gli obblighi di mantenimento verso il coniuge separato o la prole (Cass. 29883/2024).
Nel caso di specie la condotta pregressa tenuta dal che, come è emerso Pt_1 dall'attività processuale svolta, si è reso più volte inadempiente o solo parzialmente adempiente rispetto agli obblighi di mantenimento della figlia, può ritenersi, pertanto, di per sé sufficiente a ritenere fondato il timore che lo stesso possa sottrarsi al futuro e puntuale adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti.
Il rigetto dei motivi di appello sinora esaminati depone per la conseguente infondatezza del terzo motivo di appello – che attiene al rigetto della domanda risarcitoria- fondato sul presupposto della illegittimità della iscrizione di ipoteca
6 (ritenuta invece legittima), come pure del quarto motivo, formulato in subordine, con cui si chiede una riforma della condanna alle spese.
Per tutte le suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere confermata nel suo complesso, sebbene per motivi in parte diversi da quelli espressi dal primo giudice.
Spese processuali
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia così come dichiarato da parte appellante e dell'attività difensiva effettivamente svolta (scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa).
Solo in relazione alla fase istruttoria e di trattazione, si è proceduto alla liquidazione secondo i valori minimi, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio
(cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione della disposizione dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 422/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1108/2024, pubblicata l'1.03.2024.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 1.523,00 per fase istruttoria/trattazione e € 3.470,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
7 Così deciso in Catania il 29 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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