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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 26/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 850/2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RD LO
ATTRICE contro
(C.F. ) , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
GE DR ed AN AO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 18.07.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da AS SS UU (n. 64/15).
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione dinanzi all' intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 14/05/2022 nel procedimento recante n. 269/2022 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 13.469,40, oltre interessi legali sino al soddisfo ed alle spese legali della fase monitoria, in favore della (hereinafter ). Controparte_1 CP_1
A fondamento dell' opposizione – e della conseguente richiesta di revoca del monitorio e del pedissequo atto di precetto – la poneva: a) l' inesistenza del Pt_1 contratto di servizi indicato dall' opposta quale fondamento del credito di cui all' ingiunzione, precisando di avere sottoscritto esclusivamente una proposta d' ordine, in quanto tale non vincolante,b) l' omessa installazione dell' impianto necessario per effettuare le prestazioni indicate nelle fatture allegate al ricorso per d.i. e la conseguente mancata esecuzione di dette prestazioni, e comunque c) l' inidoneità delle fatture a fornire la relativa prova,d) la mancata comunicazione della incorporazione di in , ed infine e) l' illegittima CP_1 Controparte_1 applicazione della penale contrattuale.
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione e di risposta in CP_1 cui affermava che la proposta d' acquisto ex adverso menzionata doveva ritenersi del tutto idonea a costituire il vincolo contrattuale, e tanto ai sensi dell' art.
2.2 delle condizioni generali riportate nella stessa , secondo cui «l'Ordine rimane impegnativo per il Cliente sino alla relativa Conferma da parte della Società e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento da parte della Società salvo quanto più oltre specificato» e cioè che «la Società avrà la facoltà di accettarlo tacitamente dando spontanea esecuzione all'Ordine stesso entro i suddetti 30 giorni dalla ricezione dell'Ordine», aggiungeva che
“l'utenza intestata alla sig.ra sin dal 2012, era riferita ad un precedente cliente, tale Pt_1
, che aveva sottoscritto due commissioni di servizio, di cui una relativa Parte_2 all'utenza di via Mincio n. 79, residenza del sig. “ , successivamente volturata Parte_2 in favore della con conseguente esclusione della consegna e dell' Pt_1 installazione degli impianti necessari per l' esecuzione del contratto, in quanto già consegnati al Parte_2
Inoltre la affermava che la documentazione da essa prodotta doveva CP_1 essere considerata idonea a dimostrare l' esecuzione del contratto e che non rilevava la mancata comunicazione all' opponente della incorporazione di in CP_1
, in quanto “vi era stata una precedente cessione di ramo d'azienda Controparte_1 effettuata tra le predette società risalente al 19 dicembre 2019” e le fatture successive al 1° gennaio 2020 erano state emesse da essa opposta.
Sulla scorta delle argomentazioni appena sintetizzate la società opposta chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del d.i. opposto.
La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del monitorio veniva accolta con l' ordinanza resa il 15.12.2022, in quanto “non risulta, allo stato e ad un giudizio sommario proprio di questa fase, che l'opposta abbia dimostrato di aver accettato, anche tacitamente, siffatta proposta d'ordine entro 30 giorni dal ricevimento, avendo la stessa prodotto l'archivio storico degli interventi solo dal 10.08.2016“.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 15.07.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente accertata l' esistenza o meno tra le odierne parti processuali del rapporto contrattuale sulla cui base la ha chiesto ed CP_1 ottenuto l' emissione del monitorio opposto, e cioè del contratto di vigilanza dell' abitazione della opponente.
Secondo la la “proposta d' ordine“ allegata al ricorso per d.i. non vincolerebbe Pt_1 contrattualmente essa opponente, in quanto mai accettata dalla , la quale CP_1 obietta sul punto che l' avvenuta esecuzione da parte di essa opposta del contratto a seguito della ricezione della proposta de quo costituirebbe invece un elemento idoneo a costituire il rapporto contrattuale, e tanto sulla scorta del contenuto dell' art.
2.2. delle condizioni generali, secondo cui l' esecuzione dell' ordine nei 30 giorni successivi alla sua ricezione equivale ad accettazione tacita dello stesso e quindi al perfezionamento del contratto. Appare dunque essenziale – al fine della decisione – accertare se l' opposta abbia dato esecuzione al contratto entro il 30° giorno successivo a quello ( 30.06.2016, si veda la documentazione depositata nella fase monitoria, pag. 19 ) in cui venne sottoscritta la proposta d' acquisto.
Ebbene, nel corso del giudizio parte opposta non ha dimostrato di avere compiuto atti di esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato ( ha infatti depositato atti di produzione unilaterale e comunque relativi ad attività poste in essere in epoca successiva a quella utile per la costituzione del rapporto) e da tale lacuna probatoria discende l' inesistenza del vincolo contrattuale: conserva pertanto intatta la sua efficacia l' ordinanza del 15.12.2022, secondo cui la CP_1 non ha “dimostrato di aver accettato, anche tacitamente, siffatta proposta d'ordine entro 30 giorni dal ricevimento, avendo la stessa prodotto l'archivio storico degli interventi solo dal 10.08.2016“.
E non induce a diverse valutazioni il fatto che i testi escussi abbiano affermato – in particolare il teste – «che l'utenza intestata alla sig.ra sin dal 2012, era Tes_1 Pt_1 riferita ad un precedente cliente, tale , ubicato sempre in via Mincio n. 79», Parte_2 confermando quindi il subentro della nel rapporto contrattuale in Pt_1 precedenza intestato al Tes_1
Va osservato al riguardo che l' elemento da prendere in considerazione al fine di accertare la costituzione del vincolo contrattuale non è il contratto sottoscritto dalla
, ma invece la offerta sottoscritta dalla e di tanto sembra Parte_2 Pt_1 essere consapevole la stessa opposta quando pone a fondamento del ricorso per d. i. (si vedano le pagg 17 e ss del fascicolo della fase monitoria) proprio la offerta formulata dall' opponente, e quando – nella comparsa di costituzione e di risposta – indica nelle condizioni generali allegate alla detta offerta – e non invece nel contratto concluso con la – la normativa da applicare al rapporto di Parte_2 cui si controverte.
Dalla mancata dimostrazione della costituzione del vincolo contrattuale entro il termine convenuto discende l' infondatezza della pretesa azionata nel monitorio opposto, che viene quindi – in accoglimento dell' opposizione – revocato.
Viene disattesa la richiesta dell' opponente di condanna dell' opposta per il titolo di cui all' art 96 cpc, non avendo la prima fornito la prova del danno causatole dalla asserita condotta gravemente colposa o in malafede della seconda ( cfr AS n. 21393/2005: “ Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”.)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014 comprendente l' importo ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
accoglie l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opponente, liquidate in euro 3645,50, di cui 145,50 per spese e 3500 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cap.
Larino, 25 novembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 850/2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RD LO
ATTRICE contro
(C.F. ) , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
GE DR ed AN AO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 18.07.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da AS SS UU (n. 64/15).
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione dinanzi all' intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 14/05/2022 nel procedimento recante n. 269/2022 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 13.469,40, oltre interessi legali sino al soddisfo ed alle spese legali della fase monitoria, in favore della (hereinafter ). Controparte_1 CP_1
A fondamento dell' opposizione – e della conseguente richiesta di revoca del monitorio e del pedissequo atto di precetto – la poneva: a) l' inesistenza del Pt_1 contratto di servizi indicato dall' opposta quale fondamento del credito di cui all' ingiunzione, precisando di avere sottoscritto esclusivamente una proposta d' ordine, in quanto tale non vincolante,b) l' omessa installazione dell' impianto necessario per effettuare le prestazioni indicate nelle fatture allegate al ricorso per d.i. e la conseguente mancata esecuzione di dette prestazioni, e comunque c) l' inidoneità delle fatture a fornire la relativa prova,d) la mancata comunicazione della incorporazione di in , ed infine e) l' illegittima CP_1 Controparte_1 applicazione della penale contrattuale.
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione e di risposta in CP_1 cui affermava che la proposta d' acquisto ex adverso menzionata doveva ritenersi del tutto idonea a costituire il vincolo contrattuale, e tanto ai sensi dell' art.
2.2 delle condizioni generali riportate nella stessa , secondo cui «l'Ordine rimane impegnativo per il Cliente sino alla relativa Conferma da parte della Società e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento da parte della Società salvo quanto più oltre specificato» e cioè che «la Società avrà la facoltà di accettarlo tacitamente dando spontanea esecuzione all'Ordine stesso entro i suddetti 30 giorni dalla ricezione dell'Ordine», aggiungeva che
“l'utenza intestata alla sig.ra sin dal 2012, era riferita ad un precedente cliente, tale Pt_1
, che aveva sottoscritto due commissioni di servizio, di cui una relativa Parte_2 all'utenza di via Mincio n. 79, residenza del sig. “ , successivamente volturata Parte_2 in favore della con conseguente esclusione della consegna e dell' Pt_1 installazione degli impianti necessari per l' esecuzione del contratto, in quanto già consegnati al Parte_2
Inoltre la affermava che la documentazione da essa prodotta doveva CP_1 essere considerata idonea a dimostrare l' esecuzione del contratto e che non rilevava la mancata comunicazione all' opponente della incorporazione di in CP_1
, in quanto “vi era stata una precedente cessione di ramo d'azienda Controparte_1 effettuata tra le predette società risalente al 19 dicembre 2019” e le fatture successive al 1° gennaio 2020 erano state emesse da essa opposta.
Sulla scorta delle argomentazioni appena sintetizzate la società opposta chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del d.i. opposto.
La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del monitorio veniva accolta con l' ordinanza resa il 15.12.2022, in quanto “non risulta, allo stato e ad un giudizio sommario proprio di questa fase, che l'opposta abbia dimostrato di aver accettato, anche tacitamente, siffatta proposta d'ordine entro 30 giorni dal ricevimento, avendo la stessa prodotto l'archivio storico degli interventi solo dal 10.08.2016“.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 15.07.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente accertata l' esistenza o meno tra le odierne parti processuali del rapporto contrattuale sulla cui base la ha chiesto ed CP_1 ottenuto l' emissione del monitorio opposto, e cioè del contratto di vigilanza dell' abitazione della opponente.
Secondo la la “proposta d' ordine“ allegata al ricorso per d.i. non vincolerebbe Pt_1 contrattualmente essa opponente, in quanto mai accettata dalla , la quale CP_1 obietta sul punto che l' avvenuta esecuzione da parte di essa opposta del contratto a seguito della ricezione della proposta de quo costituirebbe invece un elemento idoneo a costituire il rapporto contrattuale, e tanto sulla scorta del contenuto dell' art.
2.2. delle condizioni generali, secondo cui l' esecuzione dell' ordine nei 30 giorni successivi alla sua ricezione equivale ad accettazione tacita dello stesso e quindi al perfezionamento del contratto. Appare dunque essenziale – al fine della decisione – accertare se l' opposta abbia dato esecuzione al contratto entro il 30° giorno successivo a quello ( 30.06.2016, si veda la documentazione depositata nella fase monitoria, pag. 19 ) in cui venne sottoscritta la proposta d' acquisto.
Ebbene, nel corso del giudizio parte opposta non ha dimostrato di avere compiuto atti di esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato ( ha infatti depositato atti di produzione unilaterale e comunque relativi ad attività poste in essere in epoca successiva a quella utile per la costituzione del rapporto) e da tale lacuna probatoria discende l' inesistenza del vincolo contrattuale: conserva pertanto intatta la sua efficacia l' ordinanza del 15.12.2022, secondo cui la CP_1 non ha “dimostrato di aver accettato, anche tacitamente, siffatta proposta d'ordine entro 30 giorni dal ricevimento, avendo la stessa prodotto l'archivio storico degli interventi solo dal 10.08.2016“.
E non induce a diverse valutazioni il fatto che i testi escussi abbiano affermato – in particolare il teste – «che l'utenza intestata alla sig.ra sin dal 2012, era Tes_1 Pt_1 riferita ad un precedente cliente, tale , ubicato sempre in via Mincio n. 79», Parte_2 confermando quindi il subentro della nel rapporto contrattuale in Pt_1 precedenza intestato al Tes_1
Va osservato al riguardo che l' elemento da prendere in considerazione al fine di accertare la costituzione del vincolo contrattuale non è il contratto sottoscritto dalla
, ma invece la offerta sottoscritta dalla e di tanto sembra Parte_2 Pt_1 essere consapevole la stessa opposta quando pone a fondamento del ricorso per d. i. (si vedano le pagg 17 e ss del fascicolo della fase monitoria) proprio la offerta formulata dall' opponente, e quando – nella comparsa di costituzione e di risposta – indica nelle condizioni generali allegate alla detta offerta – e non invece nel contratto concluso con la – la normativa da applicare al rapporto di Parte_2 cui si controverte.
Dalla mancata dimostrazione della costituzione del vincolo contrattuale entro il termine convenuto discende l' infondatezza della pretesa azionata nel monitorio opposto, che viene quindi – in accoglimento dell' opposizione – revocato.
Viene disattesa la richiesta dell' opponente di condanna dell' opposta per il titolo di cui all' art 96 cpc, non avendo la prima fornito la prova del danno causatole dalla asserita condotta gravemente colposa o in malafede della seconda ( cfr AS n. 21393/2005: “ Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”.)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014 comprendente l' importo ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
accoglie l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opponente, liquidate in euro 3645,50, di cui 145,50 per spese e 3500 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cap.
Larino, 25 novembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis