Art. 6. (Disposizioni in materia di orario d'obbligo per il personale applicato ai lavori a cottimo)
E' abrogato il quarto comma dell'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 .
E' abrogato il quarto comma dell'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 .