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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 528/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ESPOSITO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in presso avv. ESPOSITO ANTONIO;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv. BARBARO ALESSANDRO e AN IO ( ) VIA ORSO CORBINO C.F._2
N. 7 MESSINA, con elezione di domicilio in VIA ORSO CORBINO 7 MESSINA, presso e nello studio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
L'opponente: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa all'udienza del 16 settembre 2024 dal Tribunale di Pesaro nel procedimento N. R.G. Es. Mob.
418/2024, stante la sospensione dell'assegnazione pronunciata con ordinanza dell'11 febbraio 2025, per tutte le ragioni esposte;
3) per l'effetto, condannare quale procuratrice di alla restituzione delle CP_1 Controparte_1 somme sinora trattenute dallo stipendio del sig. pari ad euro 1.679,45 oltre interessi. Pt_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pagina 1 di 4 L'opposto:
Disattendere tutte le domande avversarie, perché inammissibili e infondate per i motivi sub 1) 2) e, per l'effetto, accertare e ritenere la validità dell'ordinanza di assegnazione eil diritto del creditore procedente alla riscossione della quota di 1/5 dello stipendio in esecuzione della predetta ordinanza, dichiarando, altresì,la permanenza del vincolo pignoratizio sulle somme pignorate presso il terzo dalla data della notifica del pignoramento e il conseguente diritto del creditore procedente all'assegnazione delle stesse nei limiti previsti dalla legge secondo quanto disposto dal Giudice dell'esecuzione in esito all'opposizione.
2) Confermare nel contenuto l'ordinanza di assegnazione impugnata e rigettare la richiesta di restituzione delle somme già incassato dal creditore in esecuzione dell'ordinanza.
3) Si riporta alla documentazione prodotta nel fascicolo relativo all'esecuzione mobiliare, iscritto al n.
418/24 R.G.Es. Mob. presso il Tribunale di Pesaro, riallegata per comodità e così come integrata con la comparsa di costituzione. Con vittoria di spese.
Motivi della decisione
notificava pignoramento presso terzi avente ad oggetto la somma di 5.913,17 euro nei CP_2 confronti di come debitore esecutato nonché nei confronti di Parte_1 Parte_2 come terzo pignorato e datore di lavoro del ricorrente;
il giudice dell'esecuzione, nonostante la dichiarazione del terzo dell'esistenza di una altro precedente pignoramento, assegnava, il 16.9.24, le somme nei limiti di un quinto dello stipendio. L'attore proponeva dunque opposizione e con ordinanza dell'11.2.25 sospendeva l'assegnazione delle somme riconosciute con la precedente ordinanza e disponeva l'assegnazione in coda all'esito della esazione dei crediti di cui ai precedenti pignoramenti. Concedeva termine per la riassunzione della causa nel merito.
Di qui la odierna causa di opposizione agli atti esecutivi. Parte opponente censura la prima ordinanza in quanto il G.E. non aveva considerato che lo stipendio del era già gravato da precedente Pt_1 pignoramento sempre nei limiti del quinto dello stipendio. Eppure il G.E assegnava la somma.
pagina 2 di 4 L'ordinanza del 16.9.24 (doc. 8 fasc. opposto) era dunque illegittima;
si chiedeva la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal creditore , pari a euro 1679,45. CP_1
Si costituiva l'opposto eccependo che non esisteva il diritto alla ripetizione in capo al debitore e, nel caso, si poteva accogliere la relativa domanda solo se veniva annullata l'ordinanza di assegnazione;
in questo caso però l'ordinanza non poteva essere annullata, in quanto la trattenuta del quinto dello stipendio riprendeva automaticamente una volta estinto il primo debito e era solo erronea l'assegnazione immediata. Si chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa veniva trattenuta in decisione il 22.10.25
L'opposizione viene in parte accolta.
Risulta come da documento in atti che vi era un pignoramento in corso capitale residuo di 17.017,00 euro (così la dichiarazione di 2 al momento della dichiarazione del terzo. Pt_2 Parte_2
Ebbene, l'ordinanza ora impugnata di assegnazione era in parte erronea in quanto, trattandosi di pignoramento anteriore all'ordinanza, doveva ex art. 545 quarto comma cpc essere disposta la assegnazione in coda, all'esito della esazione dei crediti di cui ai precedenti pignoramenti per i quali era stata disposta la assegnazione in data anteriore (dal Tribunale di Napoli).
Non può dirsi cessata la materia del contendere con l'ordinanza di febbraio 2025 del G.E. che ha sospeso l'assegnazione, perchè permane il credito alla restituzione della somma nelle more già prelevata da pari a euro 1679,45. CP_1
Si ritiene di annullare in parte l'ordinanza di assegnazione laddove ha disposto la assegnazione a decorrere dalla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e di condannare pertanto parte opposta alla restituzione di tale somma , rimanendo ferma la assegnazione ma con diversa CP_1 decorrenza ovvero in coda, come sopra indicato.
Che si possa annullare parzialmente l'ordinanza di assegnazione è dimostrato dalla giurisprudenza: (ad es. Cass. n. 5510 del 08/04/2003) Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo , in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione;
ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la pagina 3 di 4 può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il - parziale - annullamento dell'ordinanza stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche alla luce della dichiarazione erronea della procuratore di parte procedente che il 16.9.24 ha dichiarato a verbale che non vi era altro pignoramento o sequestro sulle somme dovute dal terzo, in contrasto con le risultanze documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, COSì
PROVVEDE: in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza di assegnazione del 16.9.24 del G.E. nella parte in cui recita: “a decorrere dalla nata di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi” anziché “in coda all'esito della esazione dei crediti di cui ai precedenti pignoramenti per i quali è stata disposta la assegnazione in data anteriore al presente pignoramento”, fermo il resto dell'ordinanza; condanna alla restituzione in favore di della somma di euro 1679,45; CP_1 Parte_1 condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 1000,00 di cui euro 300,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva e euro 400 per la fase di trattazione , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 28.10.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 528/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ESPOSITO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in presso avv. ESPOSITO ANTONIO;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv. BARBARO ALESSANDRO e AN IO ( ) VIA ORSO CORBINO C.F._2
N. 7 MESSINA, con elezione di domicilio in VIA ORSO CORBINO 7 MESSINA, presso e nello studio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
L'opponente: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa all'udienza del 16 settembre 2024 dal Tribunale di Pesaro nel procedimento N. R.G. Es. Mob.
418/2024, stante la sospensione dell'assegnazione pronunciata con ordinanza dell'11 febbraio 2025, per tutte le ragioni esposte;
3) per l'effetto, condannare quale procuratrice di alla restituzione delle CP_1 Controparte_1 somme sinora trattenute dallo stipendio del sig. pari ad euro 1.679,45 oltre interessi. Pt_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pagina 1 di 4 L'opposto:
Disattendere tutte le domande avversarie, perché inammissibili e infondate per i motivi sub 1) 2) e, per l'effetto, accertare e ritenere la validità dell'ordinanza di assegnazione eil diritto del creditore procedente alla riscossione della quota di 1/5 dello stipendio in esecuzione della predetta ordinanza, dichiarando, altresì,la permanenza del vincolo pignoratizio sulle somme pignorate presso il terzo dalla data della notifica del pignoramento e il conseguente diritto del creditore procedente all'assegnazione delle stesse nei limiti previsti dalla legge secondo quanto disposto dal Giudice dell'esecuzione in esito all'opposizione.
2) Confermare nel contenuto l'ordinanza di assegnazione impugnata e rigettare la richiesta di restituzione delle somme già incassato dal creditore in esecuzione dell'ordinanza.
3) Si riporta alla documentazione prodotta nel fascicolo relativo all'esecuzione mobiliare, iscritto al n.
418/24 R.G.Es. Mob. presso il Tribunale di Pesaro, riallegata per comodità e così come integrata con la comparsa di costituzione. Con vittoria di spese.
Motivi della decisione
notificava pignoramento presso terzi avente ad oggetto la somma di 5.913,17 euro nei CP_2 confronti di come debitore esecutato nonché nei confronti di Parte_1 Parte_2 come terzo pignorato e datore di lavoro del ricorrente;
il giudice dell'esecuzione, nonostante la dichiarazione del terzo dell'esistenza di una altro precedente pignoramento, assegnava, il 16.9.24, le somme nei limiti di un quinto dello stipendio. L'attore proponeva dunque opposizione e con ordinanza dell'11.2.25 sospendeva l'assegnazione delle somme riconosciute con la precedente ordinanza e disponeva l'assegnazione in coda all'esito della esazione dei crediti di cui ai precedenti pignoramenti. Concedeva termine per la riassunzione della causa nel merito.
Di qui la odierna causa di opposizione agli atti esecutivi. Parte opponente censura la prima ordinanza in quanto il G.E. non aveva considerato che lo stipendio del era già gravato da precedente Pt_1 pignoramento sempre nei limiti del quinto dello stipendio. Eppure il G.E assegnava la somma.
pagina 2 di 4 L'ordinanza del 16.9.24 (doc. 8 fasc. opposto) era dunque illegittima;
si chiedeva la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal creditore , pari a euro 1679,45. CP_1
Si costituiva l'opposto eccependo che non esisteva il diritto alla ripetizione in capo al debitore e, nel caso, si poteva accogliere la relativa domanda solo se veniva annullata l'ordinanza di assegnazione;
in questo caso però l'ordinanza non poteva essere annullata, in quanto la trattenuta del quinto dello stipendio riprendeva automaticamente una volta estinto il primo debito e era solo erronea l'assegnazione immediata. Si chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa veniva trattenuta in decisione il 22.10.25
L'opposizione viene in parte accolta.
Risulta come da documento in atti che vi era un pignoramento in corso capitale residuo di 17.017,00 euro (così la dichiarazione di 2 al momento della dichiarazione del terzo. Pt_2 Parte_2
Ebbene, l'ordinanza ora impugnata di assegnazione era in parte erronea in quanto, trattandosi di pignoramento anteriore all'ordinanza, doveva ex art. 545 quarto comma cpc essere disposta la assegnazione in coda, all'esito della esazione dei crediti di cui ai precedenti pignoramenti per i quali era stata disposta la assegnazione in data anteriore (dal Tribunale di Napoli).
Non può dirsi cessata la materia del contendere con l'ordinanza di febbraio 2025 del G.E. che ha sospeso l'assegnazione, perchè permane il credito alla restituzione della somma nelle more già prelevata da pari a euro 1679,45. CP_1
Si ritiene di annullare in parte l'ordinanza di assegnazione laddove ha disposto la assegnazione a decorrere dalla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e di condannare pertanto parte opposta alla restituzione di tale somma , rimanendo ferma la assegnazione ma con diversa CP_1 decorrenza ovvero in coda, come sopra indicato.
Che si possa annullare parzialmente l'ordinanza di assegnazione è dimostrato dalla giurisprudenza: (ad es. Cass. n. 5510 del 08/04/2003) Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo , in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione;
ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la pagina 3 di 4 può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il - parziale - annullamento dell'ordinanza stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche alla luce della dichiarazione erronea della procuratore di parte procedente che il 16.9.24 ha dichiarato a verbale che non vi era altro pignoramento o sequestro sulle somme dovute dal terzo, in contrasto con le risultanze documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, COSì
PROVVEDE: in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza di assegnazione del 16.9.24 del G.E. nella parte in cui recita: “a decorrere dalla nata di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi” anziché “in coda all'esito della esazione dei crediti di cui ai precedenti pignoramenti per i quali è stata disposta la assegnazione in data anteriore al presente pignoramento”, fermo il resto dell'ordinanza; condanna alla restituzione in favore di della somma di euro 1679,45; CP_1 Parte_1 condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 1000,00 di cui euro 300,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva e euro 400 per la fase di trattazione , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 28.10.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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