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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1061/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Gorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1061/2019 - avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 9223/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia in data
2.11.2018, successivamente corretta in data 29.1.2019, nel procedimento 95007/2009 R.G. - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé medesima e Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Simona Scatola, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Napoli, Via G. Orsini, n. 30; appellante e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1 C.F._2
Alessandro Clemente, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via R. Bracco, n. 71; appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 9.1.2009, deduceva: a) di essere proprietaria CP_1 dell'appartamento sito in Forio (NA), località Cava dell'Isola, Via Mazzella, n. 18, per averlo pagina 1 di 22 acquistato dalla Immobiliare Vela srl in data 12.1.2004, distinto in catasto al foglio 27, particella 463, sub 1; b) l'immobile era pervenuto alla immobiliare Vela srl con atto per notaio del 24.5.1984; c) da quest'ultimo atto risultava che l'attrice è proprietaria del Per_1 lastrico solare di copertura del suo appartamento e che questo era posto nella parte antistante alla proprietà di;
d) ciò era stato consacrato con la sentenza del Tribunale Parte_1 di Napoli, VI Sezione Stralcio, n. 2085/02 del 15.12.2001/12.02/2002, confermata dalla
Corte di Appello di Napoli, sez. II, con sentenza n. 2406/2004 del 19.5/15.07.2004 e con sentenza n. 28367 del 28.10/21.12.2005 resa Corte di Cassazione;
e) la Signora era Pt_1 stata condannata a rimuovere, a sue spese e cura, tutte le installazioni incidenti sul solaio di copertura così come individuate in motivazione e ad arretrare il parapetto, limitandosi il diritto di calpestio di alla sola parte restante della larghezza di mt. 4,35; f) Parte_1
La aveva ampliato l'immobile di sua pertinenza “verso il terrazzo, sul Parte_1 versante mare, per tutto il fronte, per una profondità di 1,50 m, aprendo due balconi e una finestra”, come confermato in un'ordinanza di demolizione del Comune di Ischia, la n. 84 del
4.4.1989; f) “il mancato rispetto delle distanze, oltre alla violazione relativa alla normativa sulle distanze tra costruzioni”, aveva “determinato anche un'illegittima veduta sul fondo della scrivente, con una evidente violazione delle norme disciplinanti la possibilità di aprire vedute nel fondo del vicino”, ed in particolare dell'art. 905 cc;
g) parte convenuta, “a delimitazione della zona di calpestio, sul terrazzo in questione, faceva mettere una ringhiera alta 1 metro, altezza che consente la veduta sul fondo dell'esecutante creando così anche un illegittimo diritto di affaccio, laddove vi è solo un mero diritto di calpestio”.
chiedeva la condanna di ad “indietreggiare la proprietà della CP_1 Parte_1 sig.ra in modo da ripristinare il rispetto delle distanze tra proprietà previsto dalla Pt_1 legge e non consentire un illegittimo affaccio sul terrazzo antistante la proprietà Pt_1 ma di proprietà della scrivente;
alzare la ringhiera a delimitazione della zona di calpestio in modo tale da non consentire la veduta e l'affaccio sul terrazzo della scrivente …”.
1.2 A fronte della prima udienza del 30.4.2009 fissata in citazione, in data 6.4.2009 si costituiva , deducendo che: a) in forza degli atti 14.5.1984 e del 18.3.1986, Parte_1 quest'ultimo in proprio favore, era stato costituito in favore dell'acquirente il diritto di calpestio sul lastrico dell'appartamento sottostante, poi pervenuto a;
b) nell'atto CP_1 del 18.3.1986, in favore di , si legge: “… vende alla signorina la che Parte_1 Pt_1 compra la piena proprietà della porzione appresso descritta del fabbricato ad uso di abitazione in corso di costruzione… e vi si accede attraverso un passaggio, a livello inferiore, che congiunge il fabbricato in oggetto, nonché alcune altre proprietà viciniori, con la via Mazzella… costituiscono accessori dell'immobile e sono pertanto compresi nella presente vendita: la proprietà esclusiva del solaio di copertura del sopracitato passaggio pagina 2 di 22 sottostante, che corre in adiacenza al fronte verso lato mare della detta unità immobiliare, per la parte corrispondente al detto fronte… il diritto esclusivo di calpestio sempre limitatamente ad un'ampiezza corrispondente al fronte della detta unità verso il mare sulla parte di lastrico solare sovrastante la costruzione di proprietà della società Immobiliare
Vela srl… Detto diritto di calpestio compete al venditore in virtù dell'atto del 24 maggio
1984 con il quale veniva tra l'altro stabilito l'obbligo di escludere dal detto diritto di calpestio una fascia estrema verso il lato mare e cioè dal lato del parapetto che affaccia sulla sottostante proprietà Immobiliare Vela per una profondità di metri uno e centimetri 50 nonché l'obbligo, che qui si richiama per le parti, di delimitare la superficie oggetto del calpestio, con ringhiera o muretto…”; c) vi era stata, quindi, riservato del diritto di calpestio dei solai di copertura delle unità degradanti da monte verso il mare, perché queste, pur strutturalmente coprendo la proprietà più in basso, altrettanto strutturalmente rappresentavano il terrazzo a livello di quella più in alto;
d) il costruttore venditore aveva altresì creato una vera e propria servitù di affaccio e di veduta;
e) dall'esame dei titoli di provenienza si evinceva che il solaio di copertura del sottostante corridoio di accesso alle proprietà di entrambe le parti in causa apparteneva a;
f) di conseguenza, il Parte_1 terrazzo a livello dell'appartamento di era costituito, per la parte Parte_1 immediatamente adiacente all'appartamento stesso, dal solaio di copertura del sottostante corridoio di ingresso di proprietà esclusiva della predetta, nonché, per la parte restante, dal solaio di copertura del sottostante appartamento dell'attrice, sul quale parte convenuta aveva esclusivo diritto di calpestio;
g) La non aveva realizzato alcun ampliamento Parte_1 del suo immobile verso il terrazzo, che si presentava nella stessa originaria consistenza dell'epoca in cui le fu consegnato (marzo del 1986); h) la predetta, dunque, deducendo di non avere violato alcuna norma sulle distanze, allegava di avere diritto di calpestio su tutto il solaio di copertura dell'appartamento attrice, ad eccezione della fascia di larghezza di mt
1,50, da misurarsi dal margine estremo, lato mare, del solaio stesso verso la proprietà convenuta.
La chiedeva il rigetto della domanda ed avanzava domanda riconvenzionale: Parte_1
“accerti e dichiari che l'immobile dell'attrice, in virtù dei rispettivi atti di acquisto, è gravato da servitù di affaccio-veduta in favore dell'immobile della convenuta diritto questo Pt_1 esercitato sia dai balconi e dalla finestra dell'appartamento sia dalla ringhiera che delimita il terrazzo a livello della convenuta;
in subordine accerti e dichiari che ”l'immobile dell'attrice è gravato da servitù di affaccio-veduta in virtù di intervenuta usucapione del relativo diritto (e) conseguentemente, accerti e dichiari che la convenuta ha il diritto di mantenere la ringhiera o l'equivalente muretto, alti un metro, a delimitazione della terrazza a livello su cui ha diritto di calpestio”;
pagina 3 di 22 “individuato ed accertato l'esatto margine estremo, lato mare, del solaio di copertura dell'immobile attoreo, determini l'esatta posizione, distante mt 1,50 dal detto margine estremo, ove la convenuta ha diritto di poggiare la ringhiera e/o il muretto per delimitare il terrazzo a livello”;
Ancora, “preso atto (dalla lettura dei titoli) e/o accertata e dichiarata l'esatta linea di confine tra la porzione di terrazzo a livello di proprietà della convenuta e la restante parte di proprietà attorea, ordini la marcazione fisica della linea di confine stessa con apposizione di termini lapidei, accertando altresì che essa convenuta è proprietaria esclusiva della striscia della terrazza a livello della sua abitazione, lungo tutto il fronte di questa verso il mare, in corrispondenza del sottostante corridoio di accesso agli ingressi delle proprietà, di essa Avv.
, della Signora Avv. , dei coniugi . Pt_1 CP_1 CP_2
Ancora accerti e dichiari che la facciata lato mare dell'immobile della convenuta, a far data dal 18/3/1986 (epoca di acquisto da parte della convenuta) non ha subito alcuna modifica strutturale né per quanto riguarda il contestato ampliamento verso il mare né per quanto riguarda le aperture (finestre e balconi) in esso presenti e che, quindi, la facciata verso il mare, attualmente, si trova sulla stessa linea dell'epoca di acquisto;
conseguentemente, dichiarato ed accertato altresì, che l'attuale stato dei luoghi risale ad oltre un ventennio prima della contestazione, dichiari che la convenuta ha pieno diritto di mantenere il suo immobile (fronte lato mare appartamento) alla distanza attuale rispetto all'immobile attoreo, per intervenuta usucapione come pure ha diritto di mantenere le attuali aperture (finestra e balconi) della facciata del suo immobile che prospettano verso il mare e la terrazza su cui ha il diritto esclusivo di calpestio, in virtù dell'acquisto fattone per atto pubblico o, subordinatamente, per intervenuta usucapione;
Ancora in via riconvenzionale, condanni l'attrice al “risarcimento dei danni, quantificati in via forfettaria in euro 200.000, o, comunque, nella misura che sarà provata …a causa delle pretestuose azioni giudiziarie relative all'immobile convenuto…”.
1.3 Con memoria ex art. 183 VI comma cpc, parte attrice precisava la domanda chiedendo:
“indietreggiare la proprietà dell'Avv. in modo da ripristinare il rispetto delle Pt_1 distanze tra proprietà previsto dalla legge e non consentire un illegittimo affaccia sul terrazzo antistante e la proprietà , che è di proprietà della scrivente;
Alzare la Pt_1 ringhiera a delimitazione della zona di calpestio in modo da non consentire la veduta e l'affaccio sul terrazzo della scrivente;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura che l'Ill.mo Giudicante riterrà giusta per Le continue vessazioni e limitazione al proprio diritto alla privacy caratterizzate dall'illegittimo affaccio della convenuta e dei suoi ospiti sul terrazzo della sottoscritta, nonché dal continuo abusivo ed illegittimo utilizzo dello stesso”.
pagina 4 di 22 1.4 Il Tribunale, eseguito approfondimento istruttorio, anche tecnico, ha così disposto: “1) accoglie la domanda, determina il confine divisorio tra proprietà delle parti in causa sulla base della planimetria allegata alla perizia dell'arch. e segnatamente a cm. 80 dalla Per_2 attuale linea divisoria di fatto;
2) rigetta per l'effetto la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata;
3) condanna la convenuta ad arretrare la recinzione con ringhiera a mt 1,50 dal predetto confine;
4) condanna la convenuta al risarcimento dei danni dovuti ex lege ed ex art. 905 c.c. che si quantificano rispettivamente in euro 5.000,00; 5) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che in assenza di nota liquida in euro 4.000,00 complessivi, di cui 200,00 per spese, oltre rimborso forfetario cpa e iva;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle consulenze espletate”.
Sin da ora va riportata l'ordinanza di correzione di errore materiale, limitata al n. 3) del dispositivo, emessa a seguito di apposita istanza: “dispone correggersi nel dispositivo al punto 3) del dispositivo «condanna la convenuta ad arretrare la recinzione con ringhiera a metri 1,50 del predetto confine» con il seguente dispositivo «3) condanna la convenuta ad arretrare il muro lato mare del fabbricato della convenuta su cui insistono le tre vedute a mt.
1.50 del predetto confine ed a sostituire l'attuale balaustra di un metro che oggi risulta apposta al limite della fascia di rispetto con ringhiera o muretto di altezza tale da non permettere l'affaccio”.
Il Giudice di primo grado ha dato atto dell'esistenza di pregresso giudizio possessorio tra la
Immobiliare Vela srl (dante causa di ) e , nel quale si era CP_1 Parte_1 accertata un'occupazione maggiore dell'area sulla quale era stato riconosciuto il diritto di calpestio, mentre il lastrico era stato ritenuto di proprietà della Immobiliare Vela srl.
Sempre secondo il Tribunale (pag. 6), “ancora occorre rilevare che nelle more dei giudizi, dalla relazione peritale redatta dal Geom. la sig.ra aveva altresì Per_3 Pt_1 abusivamente ampliato il suo appartamento “verso lato mare” (e verso, quindi, il lastrico di proprietà della Immobiliare Vela srl, dante causa della sig.ra ) per circa 1.50 mt di CP_1 profondità, in difformità rispetto alla concessione edilizia in sanatoria… con conseguente traslazione dei due balconi ed una finestra aperti sul muro in questione in evidente violazione delle norme in tema di distanza e vedute rispetto alla proprietà aliena. Da queste considerazioni si evince che la convenuta non provvedeva alla regolarizzare
(regolarizzazione) di tali prospetti e nei termini di quell'articolo 905 cc ed apponeva sul lastrico solare ringhiera alta 1 metro che costituiva una illegittima veduta sulla proprietà della sig ra . Pt_2
…L'ampliamento illecito della fabbrica convenuta rispetto (alla) concessione edilizia in sanatoria numero 9 del 10.9.1987, è stata illecitamente ampliata dal lato mare (e quindi dal lato del lastrico solare di proprietà ) per circa 9 mq, ha comportato di fatto lo CP_1
pagina 5 di 22 slittamento del muro del fabbricato in direzione lato mare, con la illegittima riduzione della distanza minima prevista per legge per le vedute che affacciano sull'altrui proprietà, ed infatti sulla parete esterna lato mare dell'appartamento ampliato, insistono tre vedute (due balconi e una finestra) che non rispettano la distanza minima di m. 1,50 prevista per le vedute dirette dall'art. 905 cc …
…Da cui sopra si ricava che le aperture presenti sulla facciata della proprietà Pt_1 sono poste a una distanza inferiore a quanto disposto dall'articolo 905 cc” (sempre pag. 6).
Nella sentenza si legge altresì (pagine 6 e 7): “nel successivo elaborato peritale redatto dall'Ing. afferma che lo sconfinamento sul terrazzo verso la proprietà è Persona_4 CP_1 di circa 0,80 cm atteso che sussisterebbe nella precedente CT architetto , un errore Per_2 di fondo: “a pagina 5 della relazione dell'architetto è riportato che lo Per_2 sconfinamento ammonta a 50 cm. Dalle misure effettuate senza dubbio lo sconfinamento è di
80 cm. (in questa parte sembra esservi commistione tra le due relazioni, ma la questione non assume rilevanza per quanto si dirà).
Del pari fondata si appalesa la domanda attorea nella parte in cui si chiede accertarsi l'inesistenza di una servitù di affaccio a favore della sig. . Pt_1
Innanzitutto, la servitù di affaccio non si sovrappone in modo automatico alla servitù di calpestio. L'unico limite posto al pieno diritto di proprietà della Immobiliare Vela srl prima e della SI poi consiste in via esclusiva nella possibilità di calpestio del lastrico CP_1 solare a favore della convenuta…”.
Si veda ancora, pag. 9 della pronuncia: “…sulla scorta del rilievo operato dall'ingegner e del confine determinato la convenuta va condannata ad eliminare la veduta Per_2 realizzata ed arretrarla a mt.
1.50 dal confine che a sua volta deve essere arretrata di ulteriori 80 cm rispetto all'attuale esistente demarcazione di fatto ubicata sul lato nord est dell'immobile di parte convenuta”.
Il Giudice di primo grado ha poi escluso il maturarsi dell'usucapione in favore di Parte_1
e ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni richiesto da .
[...] CP_1
1.5 Come accennato, è stata altresì presentata istanza per correzione errore materiale, poi accolta nel modo appena visto.
1.6 Avverso l'indicata pronuncia, così come corretta, con atto del 27.2.2019, Parte_1
ha proposto appello, costituendosi in data 5.3.2019.
[...]
Con il primo motivo (pagine 10-30), l'appellante ha dedotto: a) la mancanza di precisa delimitazione della proprietà esclusiva sia sul terrazzo sia sul lastrico solare, per il Pt_1 quale è previsto il diritto di calpestio (pagine da 10 a 13); b) la non corretta valutazione dei titoli di provenienza, il richiamo al muro dell'appartamento, la non correttezza dell'ordinanza di correzione, la mancanza di qualunque violazione delle norme sulle distanze (pag. da 13 a pagina 6 di 22 22); c) la necessaria rinnovazione delle operazioni peritali (pagine da 22 a 27); d) la non rilevanza delle vicende amministrative relative ai luoghi di causa (pagine da 27 a 30).
Con il secondo motivo (pagine 30-33), ha lamentato la non corretta valutazione della domanda di usucapione, anche in ragione che non vi era stata mutazione dello stato dei luoghi, mentre, con il terzo motivo (33-34), ha contestato i presupposti per l'emissione di una pronuncia di risarcimento del danno.
Con il quarto motivo ha lamentato la regolamentazione delle spese di lite.
Parte appellante ha chiesto: “…- sia …integralmente riformata, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sentenza impugnata n. 9223/2018 (giudizio rgn. 95007/2009) del Tribunale di
Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, GOT Dr.ssa Olimpia Criscuolo, del 25.10.2018, unitamente all'ordinanza del 29.01.2019 di correzione errore materiale (giudizio rgn.
), con ogni conseguenza ed effetto di legge;
e per l'effetto, P.IVA_1
1) nel merito, sia accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza, inammissibilità, improcedibilità, della domanda principale proposta dalla Signora e, quindi, sia CP_1 rigettata integralmente, attesa l'inesistenza di qualsivoglia presupposto di legge, in fatto e diritto, per le causali, tutte, di cui in narrativa;
2) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per tutte le ragioni di cui in narrativa: 2.1) in via principale, accertare e dichiarare che l'immobile dell'attrice in primo grado, odierna appellata, sig.ra , in virtù dei rispettivi atti di acquisto, è gravato CP_1 da servitù di affaccio-veduta in favore dell'immobile della convenuta e odierna appellante diritto questo esercitato sia dai balconi e dalla finestra dell'appartamento Parte_3 sia dalla ringhiera che delimita il terrazzo a livello dell'appellante ; 2.2) in Pt_1 subordine, accertare e dichiarare che l'immobile dell'odierna appellata sig.ra CP_1
è gravato da servitù di affaccio-veduta in favore dell'immobile dell'appellante SI
[...]
in virtù di intervenuta usucapione del relativo diritto;
e, di conseguenza, accertare e
Pt_1 dichiarare che l'appellante ha il diritto di mantenere la ringhiera o l'equivalente
Pt_1 muretto, alti un metro, a delimitazione della terrazza a livello su cui ha diritto di calpestio e affaccio;
2.3) individuato ed accertato l'esatto margine estremo, lato mare, del solaio di copertura dell'immobile di proprietà , determini e confermi l'adita Corte, con l'ausilio CP_1 anche delle risultanze della CT (grafico 5) l'esatta posizione, distante mt. 1,50 dal detto margine estremo, ove l'appellante ha diritto di apporre la ringhiera e/o muretto
Pt_1 per delimitare il terrazzo a livello;
2.4) preso atto (dalla lettura dei titoli) e/o accertata e/o dichiarata l'esatta linea di confine tra la porzione di terrazzo a livello di proprietà
Pt_1
e la restante parte di proprietà , ordini la Corte adita, la marcazione fisica della linea CP_1 di confine stessa con apposizione di termini lapidei, accertando altresì che l'Avv. Parte_1
è proprietaria esclusiva della striscia della terrazza a livello della sua abitazione,
[...]
pagina 7 di 22 lungo tutto il fronte di questa verso il mare, in corrispondenza del sottostante corridoio di accesso agli ingressi delle proprietà, di essa Avv. , della sig,ra Avv. , Pt_1 CP_1 dei coniugi 2.5) accertare e dichiarare che la facciata lato mare dell'immobile CP_2 della SI , a far data dal 18/3/1986 (epoca di acquisto da parte della SI Pt_1
) non ha subito alcuna modifica strutturale né per quanto riguarda il contestato Pt_1 ampliamento verso il mare né per quanto riguarda le aperture (finestre e balconi) in esso presenti e che, quindi, la facciata verso il mare, attualmente, si trova sulla stessa linea dell'epoca di acquisto;
di conseguenza, accertato e dichiarato, altresì, che l'attuale stato dei luoghi risale ad oltre un ventennio prima della contestazione, sia dichiarato che la SI
ha pieno diritto di mantenere il suo immobile (fronte lato mare appartamento) alla Pt_1 distanza attuale rispetto all'immobile della SI , per intervenuta usucapione CP_1 come pure ha diritto di mantenere le attuali aperture (finestra e balconi) della facciata del suo immobile che prospettano verso il mare e la terrazza su cui ha il diritto esclusivo di calpestio, in virtù dell'acquisto fattone per atto pubblico o, subordinatamente, per intervenuta usucapione;
2.6) condannare l'attrice al risarcimento del danno per le pretestuose azioni giudiziarie relative all'immobile della SI , che hanno Pt_1 impedito la normale commerciabilità dell'immobile stesso al suo giusto prezzo di mercato, nella misura di euro 200.000 o in quella diversa somma che si riterrà di giustizia”.
Si è costituita contestando l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda ed avanzando richiesta ex art. 96 cpc.
Nel corso del giudizio è stato disposto approfondimento istruttorio tecnico ed all'esito la causa è stata assunta in decisione.
2. Premessa sistematica e questioni preliminari
2.1 Va evidenziata la grave confusione generatasi nel presente giudizio, caratterizzato dalla presenza di plurime domande contrapposte, dalla celebrazione di precedente procedimento possessorio e da vicende amministrative che hanno interessato il bene in questione.
Altri pesanti elementi di disturbo, che hanno contributo a rendere oltremodo complessa la vertenza, attengono sia alla richiesta, accolta, di correzione di errore materiale, sia alla difficile ricostruzione dello stato dei luoghi.
Sempre in via preliminare va detto che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato e che ogni altra questione eventualmente e successivamente emersa, anche nel corso del presente grado di giudizio, non può naturalmente essere oggetto di valutazione in questa sede.
Va ancora chiarito che i trasferimenti indicati dal CT come avvenuti in corso di causa nulla spostano, stante le previsioni contenute nell'art. 111 cpc.
2.2 Tenuto conto della pronuncia resa, il Tribunale con la sentenza, successivamente corretta pagina 8 di 22 al capo 3 del dispositivo, ha:
1) stabilito il confine tra le due proprietà “sulla base della planimetria allegata alla perizia dell'arch. e segnatamente a cm. 80 dall'attuale linea divisoria di fatto”; Per_2
2) rigettato la domanda riconvenzionale (in realtà più domande riconvenzionali);
3) condannato ad arretrare il muro lato mare del proprio fabbricato su cui Parte_1 insistono le tre vedute, a mt.
1.50 del “predetto” confine ed a sostituire l'attuale balaustra di un metro che oggi risulta apposta al limite della fascia di rispetto, con ringhiera o muretto di altezza tale da non permettere l'affaccio.
Dunque, a quanto è dato comprendere, il Tribunale non solo ha stabilito il confine ad ottanta centimetri da quello di fatto (evidentemente in danno di , ma ha Parte_1 condannato all'arretramento di 1,50 dal confine così determinato, evidentemente giungendo ad un complessivo arretramento di mt. 2,30.
E tanto si desume dall'analisi della motivazione della sentenza, in parte prima riportata (…la sig.ra aveva altresì abusivamente ampliato il suo appartamento “verso lato mare” Pt_1
(e verso, quindi, il lastrico di proprietà della Immobiliare Vela srl, dante causa della sig.ra
) per circa 1.50 mt di profondità, in difformità rispetto alla concessione edilizia in CP_1 sanatoria… con conseguente traslazione dei due balconi ed una finestra aperti sul muro in questione in evidente violazione delle norme in tema di distanza e vedute rispetto alla proprietà aliena.
……ha comportato di fatto lo slittamento del muro del fabbricato in direzione lato mare, con la illegittima riduzione della distanza minima prevista per legge per le vedute che affacciano sull'altrui proprietà, ed infatti sulla parete esterna lato mare dell'appartamento ampliato, insistono tre vedute (due balconi e una finestra) che non rispettano la distanza minima di m.
1,50 prevista per le vedute dirette dall'art. 905 cc …; …nel successivo elaborato peritale redatto dall'Ing. afferma che lo sconfinamento sul terrazzo verso la proprietà Per_4
è di circa 0,80 cm…; …sulla scorta del rilievo operato dall'ingegner e del CP_1 Per_2 confine determinato la convenuta va condannata ad eliminare la veduta realizzata ed arretrarla a mt.
1.50 dal confine che a sua volta deve essere arretrata di ulteriori 80 cm rispetto all'attuale esistente demarcazione di fatto ubicata sul lato nord est dell'immobile di parte convenuta”).
Ciò posto, se si aggiunge anche quanto riportato nella motivazione circa l'affaccio (del pari fondata si appalesa la domanda attorea nella parte in cui si chiede accertarsi di inesistenza di una servitù di affaccio a favore della sig. . Pt_1
Innanzitutto la servitù di affaccio non si sovrappone in modo automatico alla servitù di calpestio. L'unico limite posto al pieno diritto di proprietà della Immobiliare Vela srl prima della SI pulito consiste in via esclusiva nella possibilità di calpestio e lastrico solare a pagina 9 di 22 favore della convenuta), la Corte, tenuto conto anche della motivazione prima riportata, ritiene che, nella specie, la correzione possa reputarsi ammissibile, in quanto si tratta di contenuto dispositivo che comunque trova fondamento nella motivazione.
Il motivo relativo va quindi preliminarmente disatteso.
Peraltro, va detto come la presente valutazione assume valenza quasi del tutto accademica, posto che l'eventuale nullità della sentenza non avrebbe di certo esonerato la Corte dal valutare le opposte pretese. Infatti, in tal caso, pronunciata la nullità della sentenza di primo grado, ex art. 354 cpc il giudice di appello avrebbe deciso in unico grado di giurisdizione
(cfr. Cass. civ., III, 09/03/2011, n. 5590; Cass. civ. 9369/2012; Cass. civ., Sez. I, 14/02/2000, n. 1616).
2.3 Sempre in via preliminare, per completezza, qui si dice che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono "regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 c.c. Pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. II, 14 ottobre 1998,
n. 10173; Cass. civ. II, 19/02/2019, n. 4833).
2.4 Ancora, come accennato, si rileva che l'accertamento eseguito dal CT nel corso del presente grado di giudizio ha fatto emergere ulteriori profili di criticità, seppure si tratti di aspetti non oggetto di univoca impugnazione.
Ed infatti, non è stata contestata la titolarità attiva e passiva del rapporto, in ordine all'individuazione, anche catastale, dei beni che vengono in rilievo.
, con l'atto di citazione in primo grado, ha fatto riferimento al proprio cespite CP_1 indicato come distinto al catasto al foglio 27, particella 463, sub 1 e tale indicazione si rinviene proprio nell'atto di acquisto del 12.1.2004; atto con il quale anche la sorella dell'attrice ( , acquistò un bene confinante, indicato come distinto al foglio 27, Parte_4 particella 463, sub 2.
Nondimeno, il Tecnico, nel ricostruire le vicende catastali, a pag. 29, ha scritto: “si procederà in ordine cronologico per punti, trattandosi di altra questione complessa e confusa.
pagina 10 di 22 24 maggio 1984 – Atto di compravendita per Notaio di Forio (titolo allegato al Per_1 fascicolo dell'appellata ) CP_1
La compravendita ha riguardato l'intero corpo di fabbrica “lato mare”.
A mezzo di quest'atto, tale di (stesso dante causa di ) ha Per_5 Persona_6 Pt_1 venduto alla società “Immobiliare Vela” (dante causa di e del CP_1 [...]
) un appartamento articolato su due livelli. CP_3
Dall'atto risulta quanto segue: · Il livello inferiore (cioè il piano terra del corpo di fabbrica
“lato mare”) era stato denunciato al Catasto Fabbricati con scheda n° 10374 in data 6 aprile 1974.
Alla suddetta scheda di accatastamento provvisorio sono stati successivamente attribuiti i seguenti definitivi (ed attuali) estremi del catasto fabbricati di Forio d'Ischia: foglio 2 particella 463 subalterno 1.
· Il livello superiore (cioè il primo piano del corpo di fabbrica “lato mare”) era stato denunciato al Catasto Fabbricati con scheda n° 10375 in data 6 aprile 1974.
Alla suddetta scheda di accatastamento provvisorio sono stati successivamente attribuiti i seguenti definitivi (ed attuali) estremi del catasto fabbricati di Forio d'Ischia: foglio 2 particella 463 subalterno 2.
In questa sede interessa il primo piano, ovverosia il subalterno 2, essendo quello direttamente sottoposto al lastrico solare costituente – in parte – il terrazzo su cui si controverte.
In allegato 4 ed allegato 5 ne sono riportate la visura censuaria storica e la planimetria catastale…”.
Il Consulente, a pag. 37 della relazione, ha aggiunto: “12 gennaio 2004 – Atto di compravendita per Notaio di Caserta (titolo allegato al fascicolo dell'appellata Per_7
) CP_1
A mezzo di quest'atto, la già menzionata società “Immobiliare Vela” ha diviso verticalmente la costruzione (da “cielo a terra”) vendendo una porzione articolata su due livelli all'appellata ed un'altra porzione articolata sempre su due livelli a un TERZO CP_1
NE ). Parte_4
La descrizione narrativa delle due zone è assai succinta.
L'identificazione catastale è completamente sballata.
La porzione venduta all'appellata fu contraddistinta nell'atto con gli estremi CP_1 catastali “foglio 27 particella 463 subalterno 1”, che però in quel momento storico (ed invero tuttora) identifica e raffigura l'intero livello inferiore (piano terra) del corpo di fabbrica in oggetto.
La porzione venduta al fu contraddistinta nell'atto con gli estremi CP_3
pagina 11 di 22 catastali “foglio 27 particella 463 subalterno 2”, che però in quel momento storico (ed invero tuttora) identifica e raffigura l'intero livello superiore (primo piano) del corpo di fabbrica in oggetto.
La visura censuaria di tale “subalterno 2” è tuttora intestata all'omonimo
[...]
(cfr. documento riportato in allegato 4). CP_3
Nessuno, né il Notaio né i partecipanti all'atto, si è reso conto della cosa.
Il “subalterno 1” (intero piano terra) avrebbe dovuto essere frazionato, generando due nuovi subalterni (da associare singolarmente alle parti scaturite dalla divisione “verticale” di questo piano).
Il “subalterno 2” (intero piano primo) avrebbe dovuto essere frazionato, generando a sua volta due nuovi subalterni (da associare singolarmente alle parti scaturite dalla divisione
“verticale” di quest'altro piano)”
Nell'atto avrebbero quindi dovuto essere menzionati i quattro nuovi subalterni (due + due), specificando quali venivano venduti all'odierna appellata e quali venivano venduti CP_1 al . CP_3
Per capire bene cosa ha comprato uno e cosa ha comprato l'altro.
La porzione composta da due livelli acquistata dal confinava con una CP_3 <striscia di suolo adibita a passaggio scoperto> identificata dalle particelle 645 e 648 del foglio 27 del catasto terreni di Forio.
Il sottoscritto ha acquisito uno stralcio di mappa storico, poiché le suddette particelle di terreno sono state nel frattempo soppresse (cfr. figura 15 a pagina seguente).
La in parola corrispondeva al passetto esterno costituente un pezzo del fatidico
“passaggio a livello inferiore”, invero l'unico per arrivare alla costruzione d'interesse.
L'immobile venduto al TERZO NE visionato in fase di sopralluogo confina effettivamente con il passetto esterno (cfr. figura 5 a pagina 14).
Le particelle identificate nella mappa storica come D463, D465 e D466 sono infine diventate5 la p.lla 463, corrispondente all'area di sedime del corpo di fabbrica “lato mare”…”.
Ancora, a pag. 40 si legge: “nell'atto non si dice nulla sul lastrico solare del corpo di fabbrica diviso “in verticale”, dovendosi logicamente presumere che lo stesso sia rimasto in comune tra l'appellata ed il , divenuti proprietari di immobili CP_1 CP_3
“coperti” – nell'insieme – dal medesimo implacato strutturale La deduzione trova riscontro nella pratica catastale implementata per questo corpo di fabbrica nell'anno 2009 (l'ultima documentata agli atti del catasto fabbricati).
A mezzo di tale pratica si è proceduto a denunciare al catasto anche il lastrico solare (ed un pagina 12 di 22 piccolo locale ricavato sottoterra che non interessa).
L'impalcato di copertura è stato catastalmente frazionato in tre subalterni: “sub 3”, “sub 4”
e “sub 5”.
Le visure censuarie riporte in allegato 8 dimostrano che tutti i suddetti subalterni sono catastalmente intestati all'appellata ed al solito e che per tutti CP_1 CP_3 la categoria catastale è “F/5” (che indica – appunto – i lastrici solari).
Ad ulteriore riprova della contitolarità si precisa che all'esito delle indagini solte presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari non sono stati rinvenuti trasferimenti di proprietà aventi ad oggetto qualcuno dei suddetti subalterni.
Nell'occasione dell'accatastamento dei lastrici è stato predisposto il cosiddetto “elaborato planimetrico”, ovvero la macro-rappresentazione grafica di tutti i subalterni che compongono la costruzione.
Nella figura 16 a pagina seguente è riportato il documento (appositamente acquisito dal
C.T.U.).
La porzione di specifico interesse che concorre alla configurazione del terrazzo su cui si controverte è quella identificata come “sub 3””.
Dopo avere riportato l'elaborato planimetrico, il tecnico ha scritto: “incidentalmente, si osserva che anche in occasione di tale ultimo atto catastale del 2009 è stato di fatto confermato l'errore commesso nel 2004.
Il “sub 1” raffigurato nell'elaborato planimetrico predisposto in ultimo, tuttora catastalmente intestato all'appellata riproduce l'intero piano terra del corpo di CP_1 fabbrica, mentre invece la predetta ne ha acquistato solo un pezzo.
Il “sub 2” raffigurato nell'elaborato planimetrico predisposto in ultimo, tuttora catastalmente intestato al , riproduce l'intero piano primo, mentre CP_3 invece il predetto soggetto ne ha acquistato solo un pezzo.
Sarebbe stata una buona occasione per regolarizzare la situazione (che invero crea non poca confusione).
Per giusta e finale completezza si precisa che gli immobili pervenuti all'appellata CP_1 ed al risulta rilasciata concessione edilizia in sanatoria n° 75/1990. CP_3
La stessa deve ritenersi ovviamente estesa anche ai lastrici (anche perché per presentare una domanda di condono l'immobile deve essere delimitato da muri perimetrali e tetto, essendo questi gli elementi che individuano la volumetria da condonare).
Di più allo stato non è possibile dire”.
Pertanto, dall'esame dei complessi accertamenti eseguiti - e con valutazione meramente incidentale che qui si rende - si desume che, ad onta delle gravi inesattezze contenute nelle risultanze catastali, il bene di pertinenza di lo si debba individuare CP_1
pagina 13 di 22 necessariamente con riguardo alla descrizione contenuta nell'atto notarile del 2004, in cui si indicano, appunto, due beni distinti, uno acquistato da (appartamento facente CP_1 parte del fabbricato in Forio (NA), località cava dell'isola, in via Mazzella n 18 e, precisamente, l'appartamento costituito da un salone con angolo cottura e bagno al piano terra e da due vani di accessori e terrazzo al sottostante piano, confinante con proprietà di di o i suoi aventi causa, con proprietà con suolo demaniale e Per_5 CP_4 CP_2 con l'appartamento che sarà venduto a ) ritenuto somigliante con lo stato dei Parte_4 luoghi accertato dal CT (che indica i piani utilizzando un criterio diverso, ma si vedano le pagine 18, 19, con grafico, 45, ancora con richiamo a grafico “quota corridoio”), e l'altro da ed anche in ragione delle descrizioni (seppure non assolutamente precise) e dei Parte_4 confini (almeno per quanto si desume), il primo è quello che occorre esaminare, e ciò si dice a prescindere dalla circostanza che sulla titolarità non vi è stata univoca impugnazione.
Non si concorda poi con quanto scritto dal CT (nell'atto non si dice nulla sul lastrico solare del corpo di fabbrica diviso “in verticale”, dovendosi logicamente presumere che lo stesso sia rimasto in comune tra l'appellata ed il , divenuti CP_1 CP_3 proprietari di immobili “coperti” – nell'insieme – dal medesimo implacato strutturale La deduzione trova riscontro nella pratica catastale implementata per questo corpo di fabbrica nell'anno 2009 (l'ultima documentata agli atti del catasto fabbricati), posto che le unità immobiliari sono ben individuate, tra cui quella di pertinenza di per cui anche il CP_1 lastrico deve necessariamente ritenersi indicato come corrispondente alla detta unità (nello specifico, il lastrico in questione è distinto in catasto al foglio 27, particella 463, sub 3, ma si
è già detto – sempre con valutazione incidentale – dell'errore di indicare come comproprietarie e essendo la prima titolare esclusiva del detto CP_1 Parte_4 lastrico).
3. Il merito
3.1 Ciò posto, nella specie, occorre preliminarmente esaminare l'atto di provenienza del
18.3.1986 in favore di , peraltro scritto in maniera non proprio cristallina: Parte_1
“il Signor vende alla signorina , che compra la Testimone_1 Pt_5 Parte_1 piena proprietà della porzione appresso descritta del fabbricato ad uso di abitazione in corso di costruzione e completata con la sola struttura sia orizzontale che verticale… La porzione in oggetto contraddistinta dalla lettera “D” ha una superficie coperta di 50 mq…e vi si accede attraverso un passaggio, a livello inferiore, che congiunge il fabbricato in oggetto, nonché alcune altre proprietà viciniori, con la Via Mazzella. Costituiscono accessori dell'immobile e sono pertanto compresi nella presente vendita: …la proprietà esclusiva del solaio di copertura del sopracitato passaggio sottostante, che corre in adiacenza al fronte verso lato mare della detta unità immobiliare, per la parte pagina 14 di 22 corrispondente al detto fronte;
il diritto esclusivo di calpestio, sempre limitatamente ad una ampiezza corrispondente al fronte della detta unità verso il mare, sulla parte di lastrico solare sovrastante la costruzione di proprietà della società Immobiliare Vela srl, sita essa proprietà in adiacenza al detto passaggio coperto ed a livello sottostante a quello della unità immobiliare in oggetto sicché il piano del detto lastrico solare corrisponde a quello della copertura del passaggio.
Detto diritto di calpestio compete al venditore in virtù dell'atto del 24 maggio 1984 a rogito per notaio con il quale veniva fra l'altro stabilito l'obbligo di escludere Persona_8 dal detto diritto di calpestio una fascia estrema verso lato mare e cioè dal lato del parapetto che affaccia sulla sottostante proprietà Immobiliare Vela per una profondità di metri uno e centimetri cinquanta. nonché l'obbligo, che qui si richiama per le parti, di delimitare la superficie oggetto del calpestio con ringhiera o muretto…”.
Per ciò che concerne, invece, il titolo di provenienza del 24.5.1984, per Notaio (in Per_1 favore della immobiliare Vela srl), anche in questo caso redatto in maniera non proprio limpida, si legge: “sulla parte di lastrico solare sovrastante la costruzione a primo piano e precisamente sulla superficie fino a profondità di metri uno e centimetri cinquanta è consentito il calpestio in favore della proprietà della costruenda fabbrica che sovrasta il piano stesso. Detta superficie verrà delimitata (4 adde): dal parapetto che affaccia sulla sottostante proprietà – (adde 5): ringhiera o muretto»”.
Vi è stato poi l'atto del 12.1.2004 in favore di . CP_1
Sull'esistenza del c.d. diritto di calpestio, richiamato comunque negli atti in questione, non vi
è stata contestazione e in ogni caso la qualificazione del diritto in questione non è stata né oggetto del contendere, né oggetto di analitica impugnazione.
Non occorre dunque verificare, se non in maniera puramente incidentale, se il principio espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 17/12/2020, n. 28972 per regolare la materia condominiale sia applicabile anche al caso di specie.
Prima di esaminare le questioni controversie, occorre poi evidenziare due circostanze accertate anche dal CT e cioè l'ampliamento posto in essere da e il Parte_1 confine tra i due beni, tenuto conto delle previsioni relative alla proprietà della predetta
[...] per ciò che concerne il lastrico solare del corridoio (o passaggio coperto;
cfr. pag. 55 Pt_1 della relazione di CT: “il primo piano dell'appartamento proprietà non invade Pt_1 il lastrico solare di comproprietà posto a copertura del Controparte_5 fabbricato “lato mare” e – nello specifico – a copertura del livello superiore dell'immobile di proprietà . CP_1
Il riscontrato ampliamento insiste:
- In parte (lato destro), sul solaio di copertura del corridoio costituente un pezzo del pagina 15 di 22 “passaggio a livello inferiore” menzionato nell'atto per Notaio del 1986. Per_9
Tale solaio è di pertinenza esclusiva dell'appartamento di proprietà . Pt_1
- In parte (lato sinistro), su un solaio di copertura che non è posto né a copertura del mentovato corridoio, né a copertura del fabbricato “lato mare” e – nello specifico – del livello superiore dell'immobile di proprietà . CP_1
La proprietà di tale altro solaio è al momento ignota.
2. Le aperture vetrate del primo piano dell'appartamento di proprietà non Pt_1 rispettano le distanze previste dall'art. 905 del Codice Civile, distando meno di 50 cm dal confine con il lastrico solare di comproprietà posto a Controparte_5 copertura del fabbricato “lato mare” e – nello specifico – a copertura del livello superiore dell'immobile di proprietà ...”. CP_1
Il Consulente (pag. 43) ha anche scritto: “l'appartamento proprietà è stato Pt_1 ampliato e la cosa è certificata dal sopralluogo dei Vigili Urbani citato nelle pagine precedenti.
L'ampliamento d'interesse ai fini della presente controversia riguarda l'avanzamento della facciata del primo piano che prospetta sul terrazzo per cui è causa La facciata in parola avrebbe dovuto essere il prolungamento in elevazione del muro che separa il piano terra dell'abitazione dal corridoio da cui trae la stessa accesso, mentre invece è stata spostata in avanti (verso il terrazzo).
L'avanzamento è stato riconosciuto da alcuni singolari elementi architettonici rinvenuti nella zona dell'angolo-cottura a primo piano (una trave a soffitto ed alcuni spessi setti murari).
All'esito dei rilievi si è verificato che tali elementi a primo piano sono perfettamente allineati con il muro in cui è praticata la porta di accesso dal corridoio a piano terra.
Il problema è che il corridoio a piano terra ad un certo punto s'interrompe, poiché v'è la porta di altro immobile estraneo alla presente controversia (quella frontale che si vede nella figura 8 a pagina 17)”.
Il Tecnico ha scritto che la facciata è stata avanzata mediamente di 1,04 ml (cfr., ad esempio, pag. 59).
Si è già detto come il lastrico dell'abitazione deve ritenersi di pertinenza di;
qui CP_1 si aggiunge che, come pure si vedrà, l'epoca dell'ampliamento non assume rilevanza dirimente.
Ciò posto, la prima domanda che occorre porsi è cosa comprenda il c.d. diritto esclusivo di calpestio e cioè se, come sostenuto da parte appellante, la previsione contrattuale abbia dato vita non solo a questo diritto ma anche ad una servitù di veduta.
Ad avviso del Collegio la risposta è negativa.
pagina 16 di 22 Il “diritto di calpestio”, la cui natura è fortemente controversa in giurisprudenza, è comunque ontologicamente diverso dal diritto di servitù di veduta.
In altre parole, il diritto di calpestio, con la regolamentazione ivi prevista, non comprende anche quello, affatto diverso, riferito al prospetto dell'immobile (dunque, aspetto differente), di traslare in avanti il detto prospetto, in deroga all'art. 905 cc.
A tanto segue che la distanza di un metro e cinquanta prevista dalla norma va conteggiata tra la parete del fabbricato in cui vi sono le vedute ed il lastrico di parte appellata.
Occorre adesso verificare se il diritto di mantenere la costruzione possa essere stato acquisito per usucapione.
Anche la risposta al detto quesito si reputa negativa.
Ed infatti, non solo nell'atto di vendita in favore di (18.3.1986) si richiama Parte_1 uno stato dei luoghi diverso da quello attuale (come si desume dal confronto tra la planimetria allegata e le risultanze peritali), non solo nell'atto si fa riferimento ad immobile
“in corso di costruzione e completata con la sola struttura sia orizzontale che verticale”, ma nella nota del Comune di Forio del 17.3.1989, si dà atto che da “accertamenti eseguiti è risultato l'esistenza di un fabbricato al grezzo di circa mq. 51.00 di superficie utile…”.
Dunque, ancora al marzo del 1989, i locali si trovavano al grezzo ed erano ancora in corso i lavori, per cui alcuna veduta avrebbe potuto essere esercitata.
Alla luce di tanto, dalla valenza dirimente, neppure possono assumere quella voluta dall'appellante le dichiarazioni testimoniali riferite al capo a) della memoria istruttoria di parte convenuta in primo grado [Vero è che la consistenza attuale dell'appartamentino
[...]
corrisponde alla consistenza originaria risalente all'epoca dell'acquisto da parte della Pt_1
e che la stessa non ha mai subito alcuna modifica esterna dal giorno in cui è stato Pt_1 acquistato (18.3.1986)], in quanto non risolutiva, per le ragioni appena esposte.
Peraltro, le dichiarazioni dei testi ( all'udienza del 29.5.2017 e Testimone_2 Tes_3
e all'udienza del 24.1.2018), riferite alla mancanza di modifiche
[...] Testimone_4 esterne e alla mantenuta consistenza scontano la medesima genericità ed irrilevanza del capo di prova.
Dunque, la proposizione dell'azione in data 10.1.2009 ha validamente interrotto il tempo utile ad usucapire per ciò che concerne la veduta.
Per ciò che concerne la prospettazione dell'acquisto per destinazione del padre di famiglia, la
Corte reputa sussistente motivo autonomo di reiezione in rito, atteso che questo modo di acquisto, ad avviso del Collegio, non è stato compiutamente articolato con la domanda riconvenzionale in primo grado.
In ogni caso, la conformazione ancora in divenire dello stato dei luoghi, in uno alla ritenuta carenza di specificazione in ordine all'indicazione analitica di tutti i presupposti della pagina 17 di 22 fattispecie, avrebbe precluso qualunque possibilità di ipotizzare un acquisto di tal fatta.
E tanto comporta, come logica conseguenza, la valutazione di correttezza della decisione del
Tribunale di disporre l'arretramento della facciata che ospita le vedute, stante la conformazione della stessa (il prospetto ospita ben due porte finestre e una finestra;
nondimeno sul confine, subito infra).
Si è ad esempio sostenuto che l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/10/2020, n. 23184; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 11/07/2012, n. 11729, secondo al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell'apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza che va rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, sia in quella verticale. La violazione di tale distanza minima di rispetto, tuttavia, comporterà per il proprietario del fondo servente non già l'obbligo di demolire la nuova costruzione, ma solo di arretrarla sino a quando sia ripristinata la suddetta distanza minima).
Orbene, alla luce di quanto fin qui detto vanno rigettate le richieste contenute ai punti 2.1 e
2.2 dell'appello (primo capo della domanda riconvenzionale proposta in primo grado), con conseguente reiezione (anche in rito, in ragione della sua irrilevanza) anche della domanda contenuta al punto 2.5 (capo quarto della riconvenzionale), volta a dichiarare ed accertare che la facciata lato mare si trova nella stessa linea dell'epoca di acquisto, stante, appunto, la condanna all'arretramento, per la necessità di rispettare l'art. 905 cc.
Per mera completezza, va aggiunto che le parti hanno solamente accennato profili di violazione di distanze tra le costruzioni, ma il thema decidendum, anche alla luce di quanto accertato in primo grado con riguardo alla specifica distanza da rispettare (1.50 mt), nonché i motivi di impugnazione, inducono la Corte a procedere oltre.
3.2 Circa il punto 2.3 delle conclusioni dell'appello, contenente la domanda volta ad individuare il margine estremo (capo secondo della domanda riconvenzionale), “lato mare, del solaio di copertura dell'immobile di proprietà ”, nonché a determinare “l'esatta CP_1 posizione, distante mt. 1,50 dal detto margine estremo, ove l'appellante ha diritto Pt_1 di apporre la ringhiera e/o muretto per delimitare il terrazzo a livello”, va detto, in primo luogo, come alcun giudicato possa reputarsi formato in ragione del giudizio possessorio richiamato da entrambe le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sentenza resa sulla domanda possessoria pagina 18 di 22 non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di
"petitum" e "causa petendi", giacché l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/02/2016,
n. 2300).
Occorre dunque prendere le mosse sempre dall'atto di acquisto in favore di Parte_1
.
[...]
Il più volte citato passo così recita “detto diritto di calpestio compete al venditore in virtù dell'atto del 24 maggio 1984 …con il quale veniva tra l'altro stabilito l'obbligo di escludere dal detto diritto di calpestio una fascia estrema verso il lato mare e cioè dal lato del parapetto che affaccia sulla sottostante proprietà Immobiliare Vela per una profondità di metri uno e centimetri cinquanta nonché l'obbligo, che qui si richiama per le parti, di delimitare la superficie oggetto del calpestio, con ringhiera o muretto…”.
Dunque, la misurazione va effettuata non dalla facciata dell'immobile di , Parte_1 ma dal margine estremo del lastrico.
All'atto del 18.3.1986 vi è allegata planimetria in cui, tenuto conto della originaria previsione della conformazione e dimensioni dell'immobile, il complessivo terrazzo era individuato in
8,50, ridotto di 1,50 mt (appunto, corrispondente alla distanza dal margine estremo), per complessivi metri lineari sette.
Ebbene, analizzando il grafico del CT nominato nel corso del presente grado di giudizio, a pag. 61 della relazione, la distanza tra la facciata e il c.d. “parapetto di calcolo” è di mt 7,46.
Se a questa misura si aggiunge la parte mancante e cioè quella corrispondente all'ampliamento (mt. 1,04), si ha proprio la misura di 8,50.
Dovendosi prendere poi la misura dal margine estremo, ad avviso della Corte il limite va individuato nella linea verde (ringhiera di calcolo), elaborata dal CT.
Infine, sempre tenuto conto delle previsioni contrattuali, pure fungendo la ringhiera o il muretto da limite al diverso diritto di calpestio, non ne è regolamentata l'altezza, per cui la decisione del Tribunale di prevedere una ringhiera o muretto tale da non permettere l'affaccio non è condivisibile.
Si badi, le decisioni della Corte sin qui rese non si pongono in antinomia, sia per la sostanziale differenza tra il lastrico e la parte sottostante del cespite, sia perché, comunque, la previsione del diritto di calpestio su suolo altrui ad una distanza massima di 1,50 mt dal margine estremo in sostanza rispetta la previsione contenuta nell'art 950 cc (con riguardo al detto calpestio). Pa In questa parte l'appello va dunque accolto e va dichiarato che il diritto di calpestio di pagina 19 di 22 sul lastrico solare di previsto in contratto può essere esercitato Parte_1 CP_1 nelle dimensioni descritte dal CT nel grafico di pag. 61 della relazione del 22.1.2025 e con l'attuale altezza della ringhiera esistente.
3.3 Va altresì accolta in parte la domanda contenuta al punto 2.4 (capo terzo della domanda riconvenzionale), tenuto conto delle risultanze della relazione di CT, che ha giustamente valorizzato la proprietà corrispondente al lastrico di copertura del corridoio, così come indicato nell'atto di acquisto in favore di . Parte_1
Pertanto, il confine tra la proprietà di e quella di (solo tra Parte_1 CP_1 queste due proprietà, naturalmente, è possibile un accertamento), non è quello indicato nella sentenza impugnata, ma quello raffigurato nell'allegato 12 della relazione di CT dell'Ing.
ed in particolare nel grafico (“pianta a quota terrazzo”) che identifica in Persona_10 verde la proprietà di e in blu quella di (oltre, naturalmente, CP_1 Parte_1 all'abitazione di quest'ultima).
Non può invece essere apposto alcun termine e l'azione proposta rientra nella fattispecie ex art. 951 cc, chiaramente inapplicabile nel caso in esame.
3.4 A tanto segue, in primo luogo, la riforma del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata di determinazione del confine.
A quanto sin qui detto segue anche la riforma di parte del capo 3) del dispositivo, come corretto, limitatamente al comando di “sostituire l'attuale balaustra di un metro che oggi risulta apposta al limite della fascia di rispetto con ringhiera o muretto di altezza tale da non permettere l'affaccio”.
Il predetto capo 3), per il resto va confermato, essendo inciso, di riflesso e per mera relationem, nel senso che l'arretramento di 1,50 mt va eseguito rispetto al confine (predetto confine) così come determinato con la presente pronuncia (e non con quella impugnata).
Seppure in detto allegato il CT, in ragione delle dimensioni del corridoio sottostante, abbia evidenziato che una parte di solaio corrispondente appartiene a terzi, questa circostanza non muta né la delimitazione del confine così come raffigurato, né le conclusioni circa la violazione dell'art. 905 cc.
3.5 Infine, si reputa colga nel segno il motivo di censura inerente alla richiesta di risarcimento danni accolta dal primo Giudice.
Vale richiamare il principio, espresso per regolare vicenda differente ma applicabile anche nella specie attesa la ritenuta identità di ratio, secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la pagina 20 di 22 possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
09/11/2020, n. 25082).
Ebbene, non può essere sottaciuto che l'ambito di intervento è obiettivamente minimo rispetto al complessivo stato dei luoghi, e di fatto neppure concretamente percepibile dalla titolare del lastrico, per cui alcun danno nella specie può reputarsi esistente.
La sentenza va incisa anche su questo capo [il numero 4)].
Per le medesime considerazioni (ed anche in ragione del non totale accoglimento delle pretese di ), assolutamente generica e priva di concreto riscontro probatorio Parte_1
è la domanda contenuta al punto 2.6 (quinto capo della domanda riconvenzionale).
3.6 Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va accolto negli indicati limiti e la sentenza va riformata nei margini corrispondenti.
3.5 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
L'assoluta gravità e complessità dell'accertamento eseguito, nonché la reciproca soccombenza inducono la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle occorse per la stesura delle relazioni di CT.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso sentenza n.
9223/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia in data 2.11.2018, successivamente corretta in data 29.1.2019, nel procedimento 95007/2009 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto – in parziale riforma della sentenza impugnata, successivamente corretta,
➢ dichiara che il diritto di calpestio di sul lastrico solare di Parte_1
, va individuato nelle dimensioni descritte dal CT nel grafico di CP_1 pag. 61 della relazione del 22.1.2025 e - in parziale riforma del capo 3) del dispositivo, così come corretto (“sostituire l'attuale balaustra di un metro che oggi risulta apposta al limite della fascia di rispetto con ringhiera o muretto di altezza tale da non permettere l'affaccio”) - con l'attuale altezza della ringhiera esistente;
➢ in riforma del capo 1) del dispositivo, dichiara che il confine è quello pagina 21 di 22 raffigurato nell'allegato 12 della relazione di CT dell'Ing. Persona_10 ed in particolare nel grafico (“pianta a quota terrazzo”) che identifica in verde la proprietà di riferita esclusivamente al cespite di sua CP_1 pertinenza, e in blu quella di (oltre all'abitazione di Parte_1 quest'ultima);
➢ in relazione a parte del capo 3) del dispositivo, così come corretto (condanna la convenuta ad arretrare il muro lato mare del fabbricato della convenuta su cui insistono le tre vedute a mt.
1.50 del predetto confine), e che si conferma con la presente pronuncia, dichiara che il confine è quello indicato al capo che precede;
➢ in riforma del capo 4) del dispositivo, rigetta la domanda di risarcimento danni;
• rigetta, per il resto, l'appello confermando per la restante parte l'impugnata sentenza;
• dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle occorse per la stesura delle relazioni di CT.
Così deciso, in Napoli, in data 10.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Gorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1061/2019 - avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 9223/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia in data
2.11.2018, successivamente corretta in data 29.1.2019, nel procedimento 95007/2009 R.G. - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé medesima e Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Simona Scatola, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Napoli, Via G. Orsini, n. 30; appellante e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1 C.F._2
Alessandro Clemente, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via R. Bracco, n. 71; appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 9.1.2009, deduceva: a) di essere proprietaria CP_1 dell'appartamento sito in Forio (NA), località Cava dell'Isola, Via Mazzella, n. 18, per averlo pagina 1 di 22 acquistato dalla Immobiliare Vela srl in data 12.1.2004, distinto in catasto al foglio 27, particella 463, sub 1; b) l'immobile era pervenuto alla immobiliare Vela srl con atto per notaio del 24.5.1984; c) da quest'ultimo atto risultava che l'attrice è proprietaria del Per_1 lastrico solare di copertura del suo appartamento e che questo era posto nella parte antistante alla proprietà di;
d) ciò era stato consacrato con la sentenza del Tribunale Parte_1 di Napoli, VI Sezione Stralcio, n. 2085/02 del 15.12.2001/12.02/2002, confermata dalla
Corte di Appello di Napoli, sez. II, con sentenza n. 2406/2004 del 19.5/15.07.2004 e con sentenza n. 28367 del 28.10/21.12.2005 resa Corte di Cassazione;
e) la Signora era Pt_1 stata condannata a rimuovere, a sue spese e cura, tutte le installazioni incidenti sul solaio di copertura così come individuate in motivazione e ad arretrare il parapetto, limitandosi il diritto di calpestio di alla sola parte restante della larghezza di mt. 4,35; f) Parte_1
La aveva ampliato l'immobile di sua pertinenza “verso il terrazzo, sul Parte_1 versante mare, per tutto il fronte, per una profondità di 1,50 m, aprendo due balconi e una finestra”, come confermato in un'ordinanza di demolizione del Comune di Ischia, la n. 84 del
4.4.1989; f) “il mancato rispetto delle distanze, oltre alla violazione relativa alla normativa sulle distanze tra costruzioni”, aveva “determinato anche un'illegittima veduta sul fondo della scrivente, con una evidente violazione delle norme disciplinanti la possibilità di aprire vedute nel fondo del vicino”, ed in particolare dell'art. 905 cc;
g) parte convenuta, “a delimitazione della zona di calpestio, sul terrazzo in questione, faceva mettere una ringhiera alta 1 metro, altezza che consente la veduta sul fondo dell'esecutante creando così anche un illegittimo diritto di affaccio, laddove vi è solo un mero diritto di calpestio”.
chiedeva la condanna di ad “indietreggiare la proprietà della CP_1 Parte_1 sig.ra in modo da ripristinare il rispetto delle distanze tra proprietà previsto dalla Pt_1 legge e non consentire un illegittimo affaccio sul terrazzo antistante la proprietà Pt_1 ma di proprietà della scrivente;
alzare la ringhiera a delimitazione della zona di calpestio in modo tale da non consentire la veduta e l'affaccio sul terrazzo della scrivente …”.
1.2 A fronte della prima udienza del 30.4.2009 fissata in citazione, in data 6.4.2009 si costituiva , deducendo che: a) in forza degli atti 14.5.1984 e del 18.3.1986, Parte_1 quest'ultimo in proprio favore, era stato costituito in favore dell'acquirente il diritto di calpestio sul lastrico dell'appartamento sottostante, poi pervenuto a;
b) nell'atto CP_1 del 18.3.1986, in favore di , si legge: “… vende alla signorina la che Parte_1 Pt_1 compra la piena proprietà della porzione appresso descritta del fabbricato ad uso di abitazione in corso di costruzione… e vi si accede attraverso un passaggio, a livello inferiore, che congiunge il fabbricato in oggetto, nonché alcune altre proprietà viciniori, con la via Mazzella… costituiscono accessori dell'immobile e sono pertanto compresi nella presente vendita: la proprietà esclusiva del solaio di copertura del sopracitato passaggio pagina 2 di 22 sottostante, che corre in adiacenza al fronte verso lato mare della detta unità immobiliare, per la parte corrispondente al detto fronte… il diritto esclusivo di calpestio sempre limitatamente ad un'ampiezza corrispondente al fronte della detta unità verso il mare sulla parte di lastrico solare sovrastante la costruzione di proprietà della società Immobiliare
Vela srl… Detto diritto di calpestio compete al venditore in virtù dell'atto del 24 maggio
1984 con il quale veniva tra l'altro stabilito l'obbligo di escludere dal detto diritto di calpestio una fascia estrema verso il lato mare e cioè dal lato del parapetto che affaccia sulla sottostante proprietà Immobiliare Vela per una profondità di metri uno e centimetri 50 nonché l'obbligo, che qui si richiama per le parti, di delimitare la superficie oggetto del calpestio, con ringhiera o muretto…”; c) vi era stata, quindi, riservato del diritto di calpestio dei solai di copertura delle unità degradanti da monte verso il mare, perché queste, pur strutturalmente coprendo la proprietà più in basso, altrettanto strutturalmente rappresentavano il terrazzo a livello di quella più in alto;
d) il costruttore venditore aveva altresì creato una vera e propria servitù di affaccio e di veduta;
e) dall'esame dei titoli di provenienza si evinceva che il solaio di copertura del sottostante corridoio di accesso alle proprietà di entrambe le parti in causa apparteneva a;
f) di conseguenza, il Parte_1 terrazzo a livello dell'appartamento di era costituito, per la parte Parte_1 immediatamente adiacente all'appartamento stesso, dal solaio di copertura del sottostante corridoio di ingresso di proprietà esclusiva della predetta, nonché, per la parte restante, dal solaio di copertura del sottostante appartamento dell'attrice, sul quale parte convenuta aveva esclusivo diritto di calpestio;
g) La non aveva realizzato alcun ampliamento Parte_1 del suo immobile verso il terrazzo, che si presentava nella stessa originaria consistenza dell'epoca in cui le fu consegnato (marzo del 1986); h) la predetta, dunque, deducendo di non avere violato alcuna norma sulle distanze, allegava di avere diritto di calpestio su tutto il solaio di copertura dell'appartamento attrice, ad eccezione della fascia di larghezza di mt
1,50, da misurarsi dal margine estremo, lato mare, del solaio stesso verso la proprietà convenuta.
La chiedeva il rigetto della domanda ed avanzava domanda riconvenzionale: Parte_1
“accerti e dichiari che l'immobile dell'attrice, in virtù dei rispettivi atti di acquisto, è gravato da servitù di affaccio-veduta in favore dell'immobile della convenuta diritto questo Pt_1 esercitato sia dai balconi e dalla finestra dell'appartamento sia dalla ringhiera che delimita il terrazzo a livello della convenuta;
in subordine accerti e dichiari che ”l'immobile dell'attrice è gravato da servitù di affaccio-veduta in virtù di intervenuta usucapione del relativo diritto (e) conseguentemente, accerti e dichiari che la convenuta ha il diritto di mantenere la ringhiera o l'equivalente muretto, alti un metro, a delimitazione della terrazza a livello su cui ha diritto di calpestio”;
pagina 3 di 22 “individuato ed accertato l'esatto margine estremo, lato mare, del solaio di copertura dell'immobile attoreo, determini l'esatta posizione, distante mt 1,50 dal detto margine estremo, ove la convenuta ha diritto di poggiare la ringhiera e/o il muretto per delimitare il terrazzo a livello”;
Ancora, “preso atto (dalla lettura dei titoli) e/o accertata e dichiarata l'esatta linea di confine tra la porzione di terrazzo a livello di proprietà della convenuta e la restante parte di proprietà attorea, ordini la marcazione fisica della linea di confine stessa con apposizione di termini lapidei, accertando altresì che essa convenuta è proprietaria esclusiva della striscia della terrazza a livello della sua abitazione, lungo tutto il fronte di questa verso il mare, in corrispondenza del sottostante corridoio di accesso agli ingressi delle proprietà, di essa Avv.
, della Signora Avv. , dei coniugi . Pt_1 CP_1 CP_2
Ancora accerti e dichiari che la facciata lato mare dell'immobile della convenuta, a far data dal 18/3/1986 (epoca di acquisto da parte della convenuta) non ha subito alcuna modifica strutturale né per quanto riguarda il contestato ampliamento verso il mare né per quanto riguarda le aperture (finestre e balconi) in esso presenti e che, quindi, la facciata verso il mare, attualmente, si trova sulla stessa linea dell'epoca di acquisto;
conseguentemente, dichiarato ed accertato altresì, che l'attuale stato dei luoghi risale ad oltre un ventennio prima della contestazione, dichiari che la convenuta ha pieno diritto di mantenere il suo immobile (fronte lato mare appartamento) alla distanza attuale rispetto all'immobile attoreo, per intervenuta usucapione come pure ha diritto di mantenere le attuali aperture (finestra e balconi) della facciata del suo immobile che prospettano verso il mare e la terrazza su cui ha il diritto esclusivo di calpestio, in virtù dell'acquisto fattone per atto pubblico o, subordinatamente, per intervenuta usucapione;
Ancora in via riconvenzionale, condanni l'attrice al “risarcimento dei danni, quantificati in via forfettaria in euro 200.000, o, comunque, nella misura che sarà provata …a causa delle pretestuose azioni giudiziarie relative all'immobile convenuto…”.
1.3 Con memoria ex art. 183 VI comma cpc, parte attrice precisava la domanda chiedendo:
“indietreggiare la proprietà dell'Avv. in modo da ripristinare il rispetto delle Pt_1 distanze tra proprietà previsto dalla legge e non consentire un illegittimo affaccia sul terrazzo antistante e la proprietà , che è di proprietà della scrivente;
Alzare la Pt_1 ringhiera a delimitazione della zona di calpestio in modo da non consentire la veduta e l'affaccio sul terrazzo della scrivente;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura che l'Ill.mo Giudicante riterrà giusta per Le continue vessazioni e limitazione al proprio diritto alla privacy caratterizzate dall'illegittimo affaccio della convenuta e dei suoi ospiti sul terrazzo della sottoscritta, nonché dal continuo abusivo ed illegittimo utilizzo dello stesso”.
pagina 4 di 22 1.4 Il Tribunale, eseguito approfondimento istruttorio, anche tecnico, ha così disposto: “1) accoglie la domanda, determina il confine divisorio tra proprietà delle parti in causa sulla base della planimetria allegata alla perizia dell'arch. e segnatamente a cm. 80 dalla Per_2 attuale linea divisoria di fatto;
2) rigetta per l'effetto la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata;
3) condanna la convenuta ad arretrare la recinzione con ringhiera a mt 1,50 dal predetto confine;
4) condanna la convenuta al risarcimento dei danni dovuti ex lege ed ex art. 905 c.c. che si quantificano rispettivamente in euro 5.000,00; 5) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che in assenza di nota liquida in euro 4.000,00 complessivi, di cui 200,00 per spese, oltre rimborso forfetario cpa e iva;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle consulenze espletate”.
Sin da ora va riportata l'ordinanza di correzione di errore materiale, limitata al n. 3) del dispositivo, emessa a seguito di apposita istanza: “dispone correggersi nel dispositivo al punto 3) del dispositivo «condanna la convenuta ad arretrare la recinzione con ringhiera a metri 1,50 del predetto confine» con il seguente dispositivo «3) condanna la convenuta ad arretrare il muro lato mare del fabbricato della convenuta su cui insistono le tre vedute a mt.
1.50 del predetto confine ed a sostituire l'attuale balaustra di un metro che oggi risulta apposta al limite della fascia di rispetto con ringhiera o muretto di altezza tale da non permettere l'affaccio”.
Il Giudice di primo grado ha dato atto dell'esistenza di pregresso giudizio possessorio tra la
Immobiliare Vela srl (dante causa di ) e , nel quale si era CP_1 Parte_1 accertata un'occupazione maggiore dell'area sulla quale era stato riconosciuto il diritto di calpestio, mentre il lastrico era stato ritenuto di proprietà della Immobiliare Vela srl.
Sempre secondo il Tribunale (pag. 6), “ancora occorre rilevare che nelle more dei giudizi, dalla relazione peritale redatta dal Geom. la sig.ra aveva altresì Per_3 Pt_1 abusivamente ampliato il suo appartamento “verso lato mare” (e verso, quindi, il lastrico di proprietà della Immobiliare Vela srl, dante causa della sig.ra ) per circa 1.50 mt di CP_1 profondità, in difformità rispetto alla concessione edilizia in sanatoria… con conseguente traslazione dei due balconi ed una finestra aperti sul muro in questione in evidente violazione delle norme in tema di distanza e vedute rispetto alla proprietà aliena. Da queste considerazioni si evince che la convenuta non provvedeva alla regolarizzare
(regolarizzazione) di tali prospetti e nei termini di quell'articolo 905 cc ed apponeva sul lastrico solare ringhiera alta 1 metro che costituiva una illegittima veduta sulla proprietà della sig ra . Pt_2
…L'ampliamento illecito della fabbrica convenuta rispetto (alla) concessione edilizia in sanatoria numero 9 del 10.9.1987, è stata illecitamente ampliata dal lato mare (e quindi dal lato del lastrico solare di proprietà ) per circa 9 mq, ha comportato di fatto lo CP_1
pagina 5 di 22 slittamento del muro del fabbricato in direzione lato mare, con la illegittima riduzione della distanza minima prevista per legge per le vedute che affacciano sull'altrui proprietà, ed infatti sulla parete esterna lato mare dell'appartamento ampliato, insistono tre vedute (due balconi e una finestra) che non rispettano la distanza minima di m. 1,50 prevista per le vedute dirette dall'art. 905 cc …
…Da cui sopra si ricava che le aperture presenti sulla facciata della proprietà Pt_1 sono poste a una distanza inferiore a quanto disposto dall'articolo 905 cc” (sempre pag. 6).
Nella sentenza si legge altresì (pagine 6 e 7): “nel successivo elaborato peritale redatto dall'Ing. afferma che lo sconfinamento sul terrazzo verso la proprietà è Persona_4 CP_1 di circa 0,80 cm atteso che sussisterebbe nella precedente CT architetto , un errore Per_2 di fondo: “a pagina 5 della relazione dell'architetto è riportato che lo Per_2 sconfinamento ammonta a 50 cm. Dalle misure effettuate senza dubbio lo sconfinamento è di
80 cm. (in questa parte sembra esservi commistione tra le due relazioni, ma la questione non assume rilevanza per quanto si dirà).
Del pari fondata si appalesa la domanda attorea nella parte in cui si chiede accertarsi l'inesistenza di una servitù di affaccio a favore della sig. . Pt_1
Innanzitutto, la servitù di affaccio non si sovrappone in modo automatico alla servitù di calpestio. L'unico limite posto al pieno diritto di proprietà della Immobiliare Vela srl prima e della SI poi consiste in via esclusiva nella possibilità di calpestio del lastrico CP_1 solare a favore della convenuta…”.
Si veda ancora, pag. 9 della pronuncia: “…sulla scorta del rilievo operato dall'ingegner e del confine determinato la convenuta va condannata ad eliminare la veduta Per_2 realizzata ed arretrarla a mt.
1.50 dal confine che a sua volta deve essere arretrata di ulteriori 80 cm rispetto all'attuale esistente demarcazione di fatto ubicata sul lato nord est dell'immobile di parte convenuta”.
Il Giudice di primo grado ha poi escluso il maturarsi dell'usucapione in favore di Parte_1
e ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni richiesto da .
[...] CP_1
1.5 Come accennato, è stata altresì presentata istanza per correzione errore materiale, poi accolta nel modo appena visto.
1.6 Avverso l'indicata pronuncia, così come corretta, con atto del 27.2.2019, Parte_1
ha proposto appello, costituendosi in data 5.3.2019.
[...]
Con il primo motivo (pagine 10-30), l'appellante ha dedotto: a) la mancanza di precisa delimitazione della proprietà esclusiva sia sul terrazzo sia sul lastrico solare, per il Pt_1 quale è previsto il diritto di calpestio (pagine da 10 a 13); b) la non corretta valutazione dei titoli di provenienza, il richiamo al muro dell'appartamento, la non correttezza dell'ordinanza di correzione, la mancanza di qualunque violazione delle norme sulle distanze (pag. da 13 a pagina 6 di 22 22); c) la necessaria rinnovazione delle operazioni peritali (pagine da 22 a 27); d) la non rilevanza delle vicende amministrative relative ai luoghi di causa (pagine da 27 a 30).
Con il secondo motivo (pagine 30-33), ha lamentato la non corretta valutazione della domanda di usucapione, anche in ragione che non vi era stata mutazione dello stato dei luoghi, mentre, con il terzo motivo (33-34), ha contestato i presupposti per l'emissione di una pronuncia di risarcimento del danno.
Con il quarto motivo ha lamentato la regolamentazione delle spese di lite.
Parte appellante ha chiesto: “…- sia …integralmente riformata, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sentenza impugnata n. 9223/2018 (giudizio rgn. 95007/2009) del Tribunale di
Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, GOT Dr.ssa Olimpia Criscuolo, del 25.10.2018, unitamente all'ordinanza del 29.01.2019 di correzione errore materiale (giudizio rgn.
), con ogni conseguenza ed effetto di legge;
e per l'effetto, P.IVA_1
1) nel merito, sia accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza, inammissibilità, improcedibilità, della domanda principale proposta dalla Signora e, quindi, sia CP_1 rigettata integralmente, attesa l'inesistenza di qualsivoglia presupposto di legge, in fatto e diritto, per le causali, tutte, di cui in narrativa;
2) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per tutte le ragioni di cui in narrativa: 2.1) in via principale, accertare e dichiarare che l'immobile dell'attrice in primo grado, odierna appellata, sig.ra , in virtù dei rispettivi atti di acquisto, è gravato CP_1 da servitù di affaccio-veduta in favore dell'immobile della convenuta e odierna appellante diritto questo esercitato sia dai balconi e dalla finestra dell'appartamento Parte_3 sia dalla ringhiera che delimita il terrazzo a livello dell'appellante ; 2.2) in Pt_1 subordine, accertare e dichiarare che l'immobile dell'odierna appellata sig.ra CP_1
è gravato da servitù di affaccio-veduta in favore dell'immobile dell'appellante SI
[...]
in virtù di intervenuta usucapione del relativo diritto;
e, di conseguenza, accertare e
Pt_1 dichiarare che l'appellante ha il diritto di mantenere la ringhiera o l'equivalente
Pt_1 muretto, alti un metro, a delimitazione della terrazza a livello su cui ha diritto di calpestio e affaccio;
2.3) individuato ed accertato l'esatto margine estremo, lato mare, del solaio di copertura dell'immobile di proprietà , determini e confermi l'adita Corte, con l'ausilio CP_1 anche delle risultanze della CT (grafico 5) l'esatta posizione, distante mt. 1,50 dal detto margine estremo, ove l'appellante ha diritto di apporre la ringhiera e/o muretto
Pt_1 per delimitare il terrazzo a livello;
2.4) preso atto (dalla lettura dei titoli) e/o accertata e/o dichiarata l'esatta linea di confine tra la porzione di terrazzo a livello di proprietà
Pt_1
e la restante parte di proprietà , ordini la Corte adita, la marcazione fisica della linea CP_1 di confine stessa con apposizione di termini lapidei, accertando altresì che l'Avv. Parte_1
è proprietaria esclusiva della striscia della terrazza a livello della sua abitazione,
[...]
pagina 7 di 22 lungo tutto il fronte di questa verso il mare, in corrispondenza del sottostante corridoio di accesso agli ingressi delle proprietà, di essa Avv. , della sig,ra Avv. , Pt_1 CP_1 dei coniugi 2.5) accertare e dichiarare che la facciata lato mare dell'immobile CP_2 della SI , a far data dal 18/3/1986 (epoca di acquisto da parte della SI Pt_1
) non ha subito alcuna modifica strutturale né per quanto riguarda il contestato Pt_1 ampliamento verso il mare né per quanto riguarda le aperture (finestre e balconi) in esso presenti e che, quindi, la facciata verso il mare, attualmente, si trova sulla stessa linea dell'epoca di acquisto;
di conseguenza, accertato e dichiarato, altresì, che l'attuale stato dei luoghi risale ad oltre un ventennio prima della contestazione, sia dichiarato che la SI
ha pieno diritto di mantenere il suo immobile (fronte lato mare appartamento) alla Pt_1 distanza attuale rispetto all'immobile della SI , per intervenuta usucapione CP_1 come pure ha diritto di mantenere le attuali aperture (finestra e balconi) della facciata del suo immobile che prospettano verso il mare e la terrazza su cui ha il diritto esclusivo di calpestio, in virtù dell'acquisto fattone per atto pubblico o, subordinatamente, per intervenuta usucapione;
2.6) condannare l'attrice al risarcimento del danno per le pretestuose azioni giudiziarie relative all'immobile della SI , che hanno Pt_1 impedito la normale commerciabilità dell'immobile stesso al suo giusto prezzo di mercato, nella misura di euro 200.000 o in quella diversa somma che si riterrà di giustizia”.
Si è costituita contestando l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda ed avanzando richiesta ex art. 96 cpc.
Nel corso del giudizio è stato disposto approfondimento istruttorio tecnico ed all'esito la causa è stata assunta in decisione.
2. Premessa sistematica e questioni preliminari
2.1 Va evidenziata la grave confusione generatasi nel presente giudizio, caratterizzato dalla presenza di plurime domande contrapposte, dalla celebrazione di precedente procedimento possessorio e da vicende amministrative che hanno interessato il bene in questione.
Altri pesanti elementi di disturbo, che hanno contributo a rendere oltremodo complessa la vertenza, attengono sia alla richiesta, accolta, di correzione di errore materiale, sia alla difficile ricostruzione dello stato dei luoghi.
Sempre in via preliminare va detto che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato e che ogni altra questione eventualmente e successivamente emersa, anche nel corso del presente grado di giudizio, non può naturalmente essere oggetto di valutazione in questa sede.
Va ancora chiarito che i trasferimenti indicati dal CT come avvenuti in corso di causa nulla spostano, stante le previsioni contenute nell'art. 111 cpc.
2.2 Tenuto conto della pronuncia resa, il Tribunale con la sentenza, successivamente corretta pagina 8 di 22 al capo 3 del dispositivo, ha:
1) stabilito il confine tra le due proprietà “sulla base della planimetria allegata alla perizia dell'arch. e segnatamente a cm. 80 dall'attuale linea divisoria di fatto”; Per_2
2) rigettato la domanda riconvenzionale (in realtà più domande riconvenzionali);
3) condannato ad arretrare il muro lato mare del proprio fabbricato su cui Parte_1 insistono le tre vedute, a mt.
1.50 del “predetto” confine ed a sostituire l'attuale balaustra di un metro che oggi risulta apposta al limite della fascia di rispetto, con ringhiera o muretto di altezza tale da non permettere l'affaccio.
Dunque, a quanto è dato comprendere, il Tribunale non solo ha stabilito il confine ad ottanta centimetri da quello di fatto (evidentemente in danno di , ma ha Parte_1 condannato all'arretramento di 1,50 dal confine così determinato, evidentemente giungendo ad un complessivo arretramento di mt. 2,30.
E tanto si desume dall'analisi della motivazione della sentenza, in parte prima riportata (…la sig.ra aveva altresì abusivamente ampliato il suo appartamento “verso lato mare” Pt_1
(e verso, quindi, il lastrico di proprietà della Immobiliare Vela srl, dante causa della sig.ra
) per circa 1.50 mt di profondità, in difformità rispetto alla concessione edilizia in CP_1 sanatoria… con conseguente traslazione dei due balconi ed una finestra aperti sul muro in questione in evidente violazione delle norme in tema di distanza e vedute rispetto alla proprietà aliena.
……ha comportato di fatto lo slittamento del muro del fabbricato in direzione lato mare, con la illegittima riduzione della distanza minima prevista per legge per le vedute che affacciano sull'altrui proprietà, ed infatti sulla parete esterna lato mare dell'appartamento ampliato, insistono tre vedute (due balconi e una finestra) che non rispettano la distanza minima di m.
1,50 prevista per le vedute dirette dall'art. 905 cc …; …nel successivo elaborato peritale redatto dall'Ing. afferma che lo sconfinamento sul terrazzo verso la proprietà Per_4
è di circa 0,80 cm…; …sulla scorta del rilievo operato dall'ingegner e del CP_1 Per_2 confine determinato la convenuta va condannata ad eliminare la veduta realizzata ed arretrarla a mt.
1.50 dal confine che a sua volta deve essere arretrata di ulteriori 80 cm rispetto all'attuale esistente demarcazione di fatto ubicata sul lato nord est dell'immobile di parte convenuta”).
Ciò posto, se si aggiunge anche quanto riportato nella motivazione circa l'affaccio (del pari fondata si appalesa la domanda attorea nella parte in cui si chiede accertarsi di inesistenza di una servitù di affaccio a favore della sig. . Pt_1
Innanzitutto la servitù di affaccio non si sovrappone in modo automatico alla servitù di calpestio. L'unico limite posto al pieno diritto di proprietà della Immobiliare Vela srl prima della SI pulito consiste in via esclusiva nella possibilità di calpestio e lastrico solare a pagina 9 di 22 favore della convenuta), la Corte, tenuto conto anche della motivazione prima riportata, ritiene che, nella specie, la correzione possa reputarsi ammissibile, in quanto si tratta di contenuto dispositivo che comunque trova fondamento nella motivazione.
Il motivo relativo va quindi preliminarmente disatteso.
Peraltro, va detto come la presente valutazione assume valenza quasi del tutto accademica, posto che l'eventuale nullità della sentenza non avrebbe di certo esonerato la Corte dal valutare le opposte pretese. Infatti, in tal caso, pronunciata la nullità della sentenza di primo grado, ex art. 354 cpc il giudice di appello avrebbe deciso in unico grado di giurisdizione
(cfr. Cass. civ., III, 09/03/2011, n. 5590; Cass. civ. 9369/2012; Cass. civ., Sez. I, 14/02/2000, n. 1616).
2.3 Sempre in via preliminare, per completezza, qui si dice che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono "regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 c.c. Pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. II, 14 ottobre 1998,
n. 10173; Cass. civ. II, 19/02/2019, n. 4833).
2.4 Ancora, come accennato, si rileva che l'accertamento eseguito dal CT nel corso del presente grado di giudizio ha fatto emergere ulteriori profili di criticità, seppure si tratti di aspetti non oggetto di univoca impugnazione.
Ed infatti, non è stata contestata la titolarità attiva e passiva del rapporto, in ordine all'individuazione, anche catastale, dei beni che vengono in rilievo.
, con l'atto di citazione in primo grado, ha fatto riferimento al proprio cespite CP_1 indicato come distinto al catasto al foglio 27, particella 463, sub 1 e tale indicazione si rinviene proprio nell'atto di acquisto del 12.1.2004; atto con il quale anche la sorella dell'attrice ( , acquistò un bene confinante, indicato come distinto al foglio 27, Parte_4 particella 463, sub 2.
Nondimeno, il Tecnico, nel ricostruire le vicende catastali, a pag. 29, ha scritto: “si procederà in ordine cronologico per punti, trattandosi di altra questione complessa e confusa.
pagina 10 di 22 24 maggio 1984 – Atto di compravendita per Notaio di Forio (titolo allegato al Per_1 fascicolo dell'appellata ) CP_1
La compravendita ha riguardato l'intero corpo di fabbrica “lato mare”.
A mezzo di quest'atto, tale di (stesso dante causa di ) ha Per_5 Persona_6 Pt_1 venduto alla società “Immobiliare Vela” (dante causa di e del CP_1 [...]
) un appartamento articolato su due livelli. CP_3
Dall'atto risulta quanto segue: · Il livello inferiore (cioè il piano terra del corpo di fabbrica
“lato mare”) era stato denunciato al Catasto Fabbricati con scheda n° 10374 in data 6 aprile 1974.
Alla suddetta scheda di accatastamento provvisorio sono stati successivamente attribuiti i seguenti definitivi (ed attuali) estremi del catasto fabbricati di Forio d'Ischia: foglio 2 particella 463 subalterno 1.
· Il livello superiore (cioè il primo piano del corpo di fabbrica “lato mare”) era stato denunciato al Catasto Fabbricati con scheda n° 10375 in data 6 aprile 1974.
Alla suddetta scheda di accatastamento provvisorio sono stati successivamente attribuiti i seguenti definitivi (ed attuali) estremi del catasto fabbricati di Forio d'Ischia: foglio 2 particella 463 subalterno 2.
In questa sede interessa il primo piano, ovverosia il subalterno 2, essendo quello direttamente sottoposto al lastrico solare costituente – in parte – il terrazzo su cui si controverte.
In allegato 4 ed allegato 5 ne sono riportate la visura censuaria storica e la planimetria catastale…”.
Il Consulente, a pag. 37 della relazione, ha aggiunto: “12 gennaio 2004 – Atto di compravendita per Notaio di Caserta (titolo allegato al fascicolo dell'appellata Per_7
) CP_1
A mezzo di quest'atto, la già menzionata società “Immobiliare Vela” ha diviso verticalmente la costruzione (da “cielo a terra”) vendendo una porzione articolata su due livelli all'appellata ed un'altra porzione articolata sempre su due livelli a un TERZO CP_1
NE ). Parte_4
La descrizione narrativa delle due zone è assai succinta.
L'identificazione catastale è completamente sballata.
La porzione venduta all'appellata fu contraddistinta nell'atto con gli estremi CP_1 catastali “foglio 27 particella 463 subalterno 1”, che però in quel momento storico (ed invero tuttora) identifica e raffigura l'intero livello inferiore (piano terra) del corpo di fabbrica in oggetto.
La porzione venduta al fu contraddistinta nell'atto con gli estremi CP_3
pagina 11 di 22 catastali “foglio 27 particella 463 subalterno 2”, che però in quel momento storico (ed invero tuttora) identifica e raffigura l'intero livello superiore (primo piano) del corpo di fabbrica in oggetto.
La visura censuaria di tale “subalterno 2” è tuttora intestata all'omonimo
[...]
(cfr. documento riportato in allegato 4). CP_3
Nessuno, né il Notaio né i partecipanti all'atto, si è reso conto della cosa.
Il “subalterno 1” (intero piano terra) avrebbe dovuto essere frazionato, generando due nuovi subalterni (da associare singolarmente alle parti scaturite dalla divisione “verticale” di questo piano).
Il “subalterno 2” (intero piano primo) avrebbe dovuto essere frazionato, generando a sua volta due nuovi subalterni (da associare singolarmente alle parti scaturite dalla divisione
“verticale” di quest'altro piano)”
Nell'atto avrebbero quindi dovuto essere menzionati i quattro nuovi subalterni (due + due), specificando quali venivano venduti all'odierna appellata e quali venivano venduti CP_1 al . CP_3
Per capire bene cosa ha comprato uno e cosa ha comprato l'altro.
La porzione composta da due livelli acquistata dal confinava con una CP_3 <striscia di suolo adibita a passaggio scoperto> identificata dalle particelle 645 e 648 del foglio 27 del catasto terreni di Forio.
Il sottoscritto ha acquisito uno stralcio di mappa storico, poiché le suddette particelle di terreno sono state nel frattempo soppresse (cfr. figura 15 a pagina seguente).
La
“passaggio a livello inferiore”, invero l'unico
L'immobile venduto al TERZO NE visionato in fase di sopralluogo confina effettivamente con il passetto esterno (cfr. figura 5 a pagina 14).
Le particelle identificate nella mappa storica come D463, D465 e D466 sono infine diventate5 la p.lla 463, corrispondente all'area di sedime del corpo di fabbrica “lato mare”…”.
Ancora, a pag. 40 si legge: “nell'atto non si dice nulla sul lastrico solare del corpo di fabbrica diviso “in verticale”, dovendosi logicamente presumere che lo stesso sia rimasto in comune tra l'appellata ed il , divenuti proprietari di immobili CP_1 CP_3
“coperti” – nell'insieme – dal medesimo implacato strutturale La deduzione trova riscontro nella pratica catastale implementata per questo corpo di fabbrica nell'anno 2009 (l'ultima documentata agli atti del catasto fabbricati).
A mezzo di tale pratica si è proceduto a denunciare al catasto anche il lastrico solare (ed un pagina 12 di 22 piccolo locale ricavato sottoterra che non interessa).
L'impalcato di copertura è stato catastalmente frazionato in tre subalterni: “sub 3”, “sub 4”
e “sub 5”.
Le visure censuarie riporte in allegato 8 dimostrano che tutti i suddetti subalterni sono catastalmente intestati all'appellata ed al solito e che per tutti CP_1 CP_3 la categoria catastale è “F/5” (che indica – appunto – i lastrici solari).
Ad ulteriore riprova della contitolarità si precisa che all'esito delle indagini solte presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari non sono stati rinvenuti trasferimenti di proprietà aventi ad oggetto qualcuno dei suddetti subalterni.
Nell'occasione dell'accatastamento dei lastrici è stato predisposto il cosiddetto “elaborato planimetrico”, ovvero la macro-rappresentazione grafica di tutti i subalterni che compongono la costruzione.
Nella figura 16 a pagina seguente è riportato il documento (appositamente acquisito dal
C.T.U.).
La porzione di specifico interesse che concorre alla configurazione del terrazzo su cui si controverte è quella identificata come “sub 3””.
Dopo avere riportato l'elaborato planimetrico, il tecnico ha scritto: “incidentalmente, si osserva che anche in occasione di tale ultimo atto catastale del 2009 è stato di fatto confermato l'errore commesso nel 2004.
Il “sub 1” raffigurato nell'elaborato planimetrico predisposto in ultimo, tuttora catastalmente intestato all'appellata riproduce l'intero piano terra del corpo di CP_1 fabbrica, mentre invece la predetta ne ha acquistato solo un pezzo.
Il “sub 2” raffigurato nell'elaborato planimetrico predisposto in ultimo, tuttora catastalmente intestato al , riproduce l'intero piano primo, mentre CP_3 invece il predetto soggetto ne ha acquistato solo un pezzo.
Sarebbe stata una buona occasione per regolarizzare la situazione (che invero crea non poca confusione).
Per giusta e finale completezza si precisa che gli immobili pervenuti all'appellata CP_1 ed al risulta rilasciata concessione edilizia in sanatoria n° 75/1990. CP_3
La stessa deve ritenersi ovviamente estesa anche ai lastrici (anche perché per presentare una domanda di condono l'immobile deve essere delimitato da muri perimetrali e tetto, essendo questi gli elementi che individuano la volumetria da condonare).
Di più allo stato non è possibile dire”.
Pertanto, dall'esame dei complessi accertamenti eseguiti - e con valutazione meramente incidentale che qui si rende - si desume che, ad onta delle gravi inesattezze contenute nelle risultanze catastali, il bene di pertinenza di lo si debba individuare CP_1
pagina 13 di 22 necessariamente con riguardo alla descrizione contenuta nell'atto notarile del 2004, in cui si indicano, appunto, due beni distinti, uno acquistato da (appartamento facente CP_1 parte del fabbricato in Forio (NA), località cava dell'isola, in via Mazzella n 18 e, precisamente, l'appartamento costituito da un salone con angolo cottura e bagno al piano terra e da due vani di accessori e terrazzo al sottostante piano, confinante con proprietà di di o i suoi aventi causa, con proprietà con suolo demaniale e Per_5 CP_4 CP_2 con l'appartamento che sarà venduto a ) ritenuto somigliante con lo stato dei Parte_4 luoghi accertato dal CT (che indica i piani utilizzando un criterio diverso, ma si vedano le pagine 18, 19, con grafico, 45, ancora con richiamo a grafico “quota corridoio”), e l'altro da ed anche in ragione delle descrizioni (seppure non assolutamente precise) e dei Parte_4 confini (almeno per quanto si desume), il primo è quello che occorre esaminare, e ciò si dice a prescindere dalla circostanza che sulla titolarità non vi è stata univoca impugnazione.
Non si concorda poi con quanto scritto dal CT (nell'atto non si dice nulla sul lastrico solare del corpo di fabbrica diviso “in verticale”, dovendosi logicamente presumere che lo stesso sia rimasto in comune tra l'appellata ed il , divenuti CP_1 CP_3 proprietari di immobili “coperti” – nell'insieme – dal medesimo implacato strutturale La deduzione trova riscontro nella pratica catastale implementata per questo corpo di fabbrica nell'anno 2009 (l'ultima documentata agli atti del catasto fabbricati), posto che le unità immobiliari sono ben individuate, tra cui quella di pertinenza di per cui anche il CP_1 lastrico deve necessariamente ritenersi indicato come corrispondente alla detta unità (nello specifico, il lastrico in questione è distinto in catasto al foglio 27, particella 463, sub 3, ma si
è già detto – sempre con valutazione incidentale – dell'errore di indicare come comproprietarie e essendo la prima titolare esclusiva del detto CP_1 Parte_4 lastrico).
3. Il merito
3.1 Ciò posto, nella specie, occorre preliminarmente esaminare l'atto di provenienza del
18.3.1986 in favore di , peraltro scritto in maniera non proprio cristallina: Parte_1
“il Signor vende alla signorina , che compra la Testimone_1 Pt_5 Parte_1 piena proprietà della porzione appresso descritta del fabbricato ad uso di abitazione in corso di costruzione e completata con la sola struttura sia orizzontale che verticale… La porzione in oggetto contraddistinta dalla lettera “D” ha una superficie coperta di 50 mq…e vi si accede attraverso un passaggio, a livello inferiore, che congiunge il fabbricato in oggetto, nonché alcune altre proprietà viciniori, con la Via Mazzella. Costituiscono accessori dell'immobile e sono pertanto compresi nella presente vendita: …la proprietà esclusiva del solaio di copertura del sopracitato passaggio sottostante, che corre in adiacenza al fronte verso lato mare della detta unità immobiliare, per la parte pagina 14 di 22 corrispondente al detto fronte;
il diritto esclusivo di calpestio, sempre limitatamente ad una ampiezza corrispondente al fronte della detta unità verso il mare, sulla parte di lastrico solare sovrastante la costruzione di proprietà della società Immobiliare Vela srl, sita essa proprietà in adiacenza al detto passaggio coperto ed a livello sottostante a quello della unità immobiliare in oggetto sicché il piano del detto lastrico solare corrisponde a quello della copertura del passaggio.
Detto diritto di calpestio compete al venditore in virtù dell'atto del 24 maggio 1984 a rogito per notaio con il quale veniva fra l'altro stabilito l'obbligo di escludere Persona_8 dal detto diritto di calpestio una fascia estrema verso lato mare e cioè dal lato del parapetto che affaccia sulla sottostante proprietà Immobiliare Vela per una profondità di metri uno e centimetri cinquanta. nonché l'obbligo, che qui si richiama per le parti, di delimitare la superficie oggetto del calpestio con ringhiera o muretto…”.
Per ciò che concerne, invece, il titolo di provenienza del 24.5.1984, per Notaio (in Per_1 favore della immobiliare Vela srl), anche in questo caso redatto in maniera non proprio limpida, si legge: “sulla parte di lastrico solare sovrastante la costruzione a primo piano e precisamente sulla superficie fino a profondità di metri uno e centimetri cinquanta è consentito il calpestio in favore della proprietà della costruenda fabbrica che sovrasta il piano stesso. Detta superficie verrà delimitata (4 adde): dal parapetto che affaccia sulla sottostante proprietà – (adde 5): ringhiera o muretto»”.
Vi è stato poi l'atto del 12.1.2004 in favore di . CP_1
Sull'esistenza del c.d. diritto di calpestio, richiamato comunque negli atti in questione, non vi
è stata contestazione e in ogni caso la qualificazione del diritto in questione non è stata né oggetto del contendere, né oggetto di analitica impugnazione.
Non occorre dunque verificare, se non in maniera puramente incidentale, se il principio espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 17/12/2020, n. 28972 per regolare la materia condominiale sia applicabile anche al caso di specie.
Prima di esaminare le questioni controversie, occorre poi evidenziare due circostanze accertate anche dal CT e cioè l'ampliamento posto in essere da e il Parte_1 confine tra i due beni, tenuto conto delle previsioni relative alla proprietà della predetta
[...] per ciò che concerne il lastrico solare del corridoio (o passaggio coperto;
cfr. pag. 55 Pt_1 della relazione di CT: “il primo piano dell'appartamento proprietà non invade Pt_1 il lastrico solare di comproprietà posto a copertura del Controparte_5 fabbricato “lato mare” e – nello specifico – a copertura del livello superiore dell'immobile di proprietà . CP_1
Il riscontrato ampliamento insiste:
- In parte (lato destro), sul solaio di copertura del corridoio costituente un pezzo del pagina 15 di 22 “passaggio a livello inferiore” menzionato nell'atto per Notaio del 1986. Per_9
Tale solaio è di pertinenza esclusiva dell'appartamento di proprietà . Pt_1
- In parte (lato sinistro), su un solaio di copertura che non è posto né a copertura del mentovato corridoio, né a copertura del fabbricato “lato mare” e – nello specifico – del livello superiore dell'immobile di proprietà . CP_1
La proprietà di tale altro solaio è al momento ignota.
2. Le aperture vetrate del primo piano dell'appartamento di proprietà non Pt_1 rispettano le distanze previste dall'art. 905 del Codice Civile, distando meno di 50 cm dal confine con il lastrico solare di comproprietà posto a Controparte_5 copertura del fabbricato “lato mare” e – nello specifico – a copertura del livello superiore dell'immobile di proprietà ...”. CP_1
Il Consulente (pag. 43) ha anche scritto: “l'appartamento proprietà è stato Pt_1 ampliato e la cosa è certificata dal sopralluogo dei Vigili Urbani citato nelle pagine precedenti.
L'ampliamento d'interesse ai fini della presente controversia riguarda l'avanzamento della facciata del primo piano che prospetta sul terrazzo per cui è causa La facciata in parola avrebbe dovuto essere il prolungamento in elevazione del muro che separa il piano terra dell'abitazione dal corridoio da cui trae la stessa accesso, mentre invece è stata spostata in avanti (verso il terrazzo).
L'avanzamento è stato riconosciuto da alcuni singolari elementi architettonici rinvenuti nella zona dell'angolo-cottura a primo piano (una trave a soffitto ed alcuni spessi setti murari).
All'esito dei rilievi si è verificato che tali elementi a primo piano sono perfettamente allineati con il muro in cui è praticata la porta di accesso dal corridoio a piano terra.
Il problema è che il corridoio a piano terra ad un certo punto s'interrompe, poiché v'è la porta di altro immobile estraneo alla presente controversia (quella frontale che si vede nella figura 8 a pagina 17)”.
Il Tecnico ha scritto che la facciata è stata avanzata mediamente di 1,04 ml (cfr., ad esempio, pag. 59).
Si è già detto come il lastrico dell'abitazione deve ritenersi di pertinenza di;
qui CP_1 si aggiunge che, come pure si vedrà, l'epoca dell'ampliamento non assume rilevanza dirimente.
Ciò posto, la prima domanda che occorre porsi è cosa comprenda il c.d. diritto esclusivo di calpestio e cioè se, come sostenuto da parte appellante, la previsione contrattuale abbia dato vita non solo a questo diritto ma anche ad una servitù di veduta.
Ad avviso del Collegio la risposta è negativa.
pagina 16 di 22 Il “diritto di calpestio”, la cui natura è fortemente controversa in giurisprudenza, è comunque ontologicamente diverso dal diritto di servitù di veduta.
In altre parole, il diritto di calpestio, con la regolamentazione ivi prevista, non comprende anche quello, affatto diverso, riferito al prospetto dell'immobile (dunque, aspetto differente), di traslare in avanti il detto prospetto, in deroga all'art. 905 cc.
A tanto segue che la distanza di un metro e cinquanta prevista dalla norma va conteggiata tra la parete del fabbricato in cui vi sono le vedute ed il lastrico di parte appellata.
Occorre adesso verificare se il diritto di mantenere la costruzione possa essere stato acquisito per usucapione.
Anche la risposta al detto quesito si reputa negativa.
Ed infatti, non solo nell'atto di vendita in favore di (18.3.1986) si richiama Parte_1 uno stato dei luoghi diverso da quello attuale (come si desume dal confronto tra la planimetria allegata e le risultanze peritali), non solo nell'atto si fa riferimento ad immobile
“in corso di costruzione e completata con la sola struttura sia orizzontale che verticale”, ma nella nota del Comune di Forio del 17.3.1989, si dà atto che da “accertamenti eseguiti è risultato l'esistenza di un fabbricato al grezzo di circa mq. 51.00 di superficie utile…”.
Dunque, ancora al marzo del 1989, i locali si trovavano al grezzo ed erano ancora in corso i lavori, per cui alcuna veduta avrebbe potuto essere esercitata.
Alla luce di tanto, dalla valenza dirimente, neppure possono assumere quella voluta dall'appellante le dichiarazioni testimoniali riferite al capo a) della memoria istruttoria di parte convenuta in primo grado [Vero è che la consistenza attuale dell'appartamentino
[...]
corrisponde alla consistenza originaria risalente all'epoca dell'acquisto da parte della Pt_1
e che la stessa non ha mai subito alcuna modifica esterna dal giorno in cui è stato Pt_1 acquistato (18.3.1986)], in quanto non risolutiva, per le ragioni appena esposte.
Peraltro, le dichiarazioni dei testi ( all'udienza del 29.5.2017 e Testimone_2 Tes_3
e all'udienza del 24.1.2018), riferite alla mancanza di modifiche
[...] Testimone_4 esterne e alla mantenuta consistenza scontano la medesima genericità ed irrilevanza del capo di prova.
Dunque, la proposizione dell'azione in data 10.1.2009 ha validamente interrotto il tempo utile ad usucapire per ciò che concerne la veduta.
Per ciò che concerne la prospettazione dell'acquisto per destinazione del padre di famiglia, la
Corte reputa sussistente motivo autonomo di reiezione in rito, atteso che questo modo di acquisto, ad avviso del Collegio, non è stato compiutamente articolato con la domanda riconvenzionale in primo grado.
In ogni caso, la conformazione ancora in divenire dello stato dei luoghi, in uno alla ritenuta carenza di specificazione in ordine all'indicazione analitica di tutti i presupposti della pagina 17 di 22 fattispecie, avrebbe precluso qualunque possibilità di ipotizzare un acquisto di tal fatta.
E tanto comporta, come logica conseguenza, la valutazione di correttezza della decisione del
Tribunale di disporre l'arretramento della facciata che ospita le vedute, stante la conformazione della stessa (il prospetto ospita ben due porte finestre e una finestra;
nondimeno sul confine, subito infra).
Si è ad esempio sostenuto che l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/10/2020, n. 23184; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 11/07/2012, n. 11729, secondo al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell'apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza che va rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, sia in quella verticale. La violazione di tale distanza minima di rispetto, tuttavia, comporterà per il proprietario del fondo servente non già l'obbligo di demolire la nuova costruzione, ma solo di arretrarla sino a quando sia ripristinata la suddetta distanza minima).
Orbene, alla luce di quanto fin qui detto vanno rigettate le richieste contenute ai punti 2.1 e
2.2 dell'appello (primo capo della domanda riconvenzionale proposta in primo grado), con conseguente reiezione (anche in rito, in ragione della sua irrilevanza) anche della domanda contenuta al punto 2.5 (capo quarto della riconvenzionale), volta a dichiarare ed accertare che la facciata lato mare si trova nella stessa linea dell'epoca di acquisto, stante, appunto, la condanna all'arretramento, per la necessità di rispettare l'art. 905 cc.
Per mera completezza, va aggiunto che le parti hanno solamente accennato profili di violazione di distanze tra le costruzioni, ma il thema decidendum, anche alla luce di quanto accertato in primo grado con riguardo alla specifica distanza da rispettare (1.50 mt), nonché i motivi di impugnazione, inducono la Corte a procedere oltre.
3.2 Circa il punto 2.3 delle conclusioni dell'appello, contenente la domanda volta ad individuare il margine estremo (capo secondo della domanda riconvenzionale), “lato mare, del solaio di copertura dell'immobile di proprietà ”, nonché a determinare “l'esatta CP_1 posizione, distante mt. 1,50 dal detto margine estremo, ove l'appellante ha diritto Pt_1 di apporre la ringhiera e/o muretto per delimitare il terrazzo a livello”, va detto, in primo luogo, come alcun giudicato possa reputarsi formato in ragione del giudizio possessorio richiamato da entrambe le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sentenza resa sulla domanda possessoria pagina 18 di 22 non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di
"petitum" e "causa petendi", giacché l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/02/2016,
n. 2300).
Occorre dunque prendere le mosse sempre dall'atto di acquisto in favore di Parte_1
.
[...]
Il più volte citato passo così recita “detto diritto di calpestio compete al venditore in virtù dell'atto del 24 maggio 1984 …con il quale veniva tra l'altro stabilito l'obbligo di escludere dal detto diritto di calpestio una fascia estrema verso il lato mare e cioè dal lato del parapetto che affaccia sulla sottostante proprietà Immobiliare Vela per una profondità di metri uno e centimetri cinquanta nonché l'obbligo, che qui si richiama per le parti, di delimitare la superficie oggetto del calpestio, con ringhiera o muretto…”.
Dunque, la misurazione va effettuata non dalla facciata dell'immobile di , Parte_1 ma dal margine estremo del lastrico.
All'atto del 18.3.1986 vi è allegata planimetria in cui, tenuto conto della originaria previsione della conformazione e dimensioni dell'immobile, il complessivo terrazzo era individuato in
8,50, ridotto di 1,50 mt (appunto, corrispondente alla distanza dal margine estremo), per complessivi metri lineari sette.
Ebbene, analizzando il grafico del CT nominato nel corso del presente grado di giudizio, a pag. 61 della relazione, la distanza tra la facciata e il c.d. “parapetto di calcolo” è di mt 7,46.
Se a questa misura si aggiunge la parte mancante e cioè quella corrispondente all'ampliamento (mt. 1,04), si ha proprio la misura di 8,50.
Dovendosi prendere poi la misura dal margine estremo, ad avviso della Corte il limite va individuato nella linea verde (ringhiera di calcolo), elaborata dal CT.
Infine, sempre tenuto conto delle previsioni contrattuali, pure fungendo la ringhiera o il muretto da limite al diverso diritto di calpestio, non ne è regolamentata l'altezza, per cui la decisione del Tribunale di prevedere una ringhiera o muretto tale da non permettere l'affaccio non è condivisibile.
Si badi, le decisioni della Corte sin qui rese non si pongono in antinomia, sia per la sostanziale differenza tra il lastrico e la parte sottostante del cespite, sia perché, comunque, la previsione del diritto di calpestio su suolo altrui ad una distanza massima di 1,50 mt dal margine estremo in sostanza rispetta la previsione contenuta nell'art 950 cc (con riguardo al detto calpestio). Pa In questa parte l'appello va dunque accolto e va dichiarato che il diritto di calpestio di pagina 19 di 22 sul lastrico solare di previsto in contratto può essere esercitato Parte_1 CP_1 nelle dimensioni descritte dal CT nel grafico di pag. 61 della relazione del 22.1.2025 e con l'attuale altezza della ringhiera esistente.
3.3 Va altresì accolta in parte la domanda contenuta al punto 2.4 (capo terzo della domanda riconvenzionale), tenuto conto delle risultanze della relazione di CT, che ha giustamente valorizzato la proprietà corrispondente al lastrico di copertura del corridoio, così come indicato nell'atto di acquisto in favore di . Parte_1
Pertanto, il confine tra la proprietà di e quella di (solo tra Parte_1 CP_1 queste due proprietà, naturalmente, è possibile un accertamento), non è quello indicato nella sentenza impugnata, ma quello raffigurato nell'allegato 12 della relazione di CT dell'Ing.
ed in particolare nel grafico (“pianta a quota terrazzo”) che identifica in Persona_10 verde la proprietà di e in blu quella di (oltre, naturalmente, CP_1 Parte_1 all'abitazione di quest'ultima).
Non può invece essere apposto alcun termine e l'azione proposta rientra nella fattispecie ex art. 951 cc, chiaramente inapplicabile nel caso in esame.
3.4 A tanto segue, in primo luogo, la riforma del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata di determinazione del confine.
A quanto sin qui detto segue anche la riforma di parte del capo 3) del dispositivo, come corretto, limitatamente al comando di “sostituire l'attuale balaustra di un metro che oggi risulta apposta al limite della fascia di rispetto con ringhiera o muretto di altezza tale da non permettere l'affaccio”.
Il predetto capo 3), per il resto va confermato, essendo inciso, di riflesso e per mera relationem, nel senso che l'arretramento di 1,50 mt va eseguito rispetto al confine (predetto confine) così come determinato con la presente pronuncia (e non con quella impugnata).
Seppure in detto allegato il CT, in ragione delle dimensioni del corridoio sottostante, abbia evidenziato che una parte di solaio corrispondente appartiene a terzi, questa circostanza non muta né la delimitazione del confine così come raffigurato, né le conclusioni circa la violazione dell'art. 905 cc.
3.5 Infine, si reputa colga nel segno il motivo di censura inerente alla richiesta di risarcimento danni accolta dal primo Giudice.
Vale richiamare il principio, espresso per regolare vicenda differente ma applicabile anche nella specie attesa la ritenuta identità di ratio, secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la pagina 20 di 22 possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
09/11/2020, n. 25082).
Ebbene, non può essere sottaciuto che l'ambito di intervento è obiettivamente minimo rispetto al complessivo stato dei luoghi, e di fatto neppure concretamente percepibile dalla titolare del lastrico, per cui alcun danno nella specie può reputarsi esistente.
La sentenza va incisa anche su questo capo [il numero 4)].
Per le medesime considerazioni (ed anche in ragione del non totale accoglimento delle pretese di ), assolutamente generica e priva di concreto riscontro probatorio Parte_1
è la domanda contenuta al punto 2.6 (quinto capo della domanda riconvenzionale).
3.6 Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va accolto negli indicati limiti e la sentenza va riformata nei margini corrispondenti.
3.5 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
L'assoluta gravità e complessità dell'accertamento eseguito, nonché la reciproca soccombenza inducono la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle occorse per la stesura delle relazioni di CT.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso sentenza n.
9223/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia in data 2.11.2018, successivamente corretta in data 29.1.2019, nel procedimento 95007/2009 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto – in parziale riforma della sentenza impugnata, successivamente corretta,
➢ dichiara che il diritto di calpestio di sul lastrico solare di Parte_1
, va individuato nelle dimensioni descritte dal CT nel grafico di CP_1 pag. 61 della relazione del 22.1.2025 e - in parziale riforma del capo 3) del dispositivo, così come corretto (“sostituire l'attuale balaustra di un metro che oggi risulta apposta al limite della fascia di rispetto con ringhiera o muretto di altezza tale da non permettere l'affaccio”) - con l'attuale altezza della ringhiera esistente;
➢ in riforma del capo 1) del dispositivo, dichiara che il confine è quello pagina 21 di 22 raffigurato nell'allegato 12 della relazione di CT dell'Ing. Persona_10 ed in particolare nel grafico (“pianta a quota terrazzo”) che identifica in verde la proprietà di riferita esclusivamente al cespite di sua CP_1 pertinenza, e in blu quella di (oltre all'abitazione di Parte_1 quest'ultima);
➢ in relazione a parte del capo 3) del dispositivo, così come corretto (condanna la convenuta ad arretrare il muro lato mare del fabbricato della convenuta su cui insistono le tre vedute a mt.
1.50 del predetto confine), e che si conferma con la presente pronuncia, dichiara che il confine è quello indicato al capo che precede;
➢ in riforma del capo 4) del dispositivo, rigetta la domanda di risarcimento danni;
• rigetta, per il resto, l'appello confermando per la restante parte l'impugnata sentenza;
• dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle occorse per la stesura delle relazioni di CT.
Così deciso, in Napoli, in data 10.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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