Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1955, n. 971
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1955
Art. 3.
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 31 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1955-1956, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Entrata in vigore il 15 novembre 1955