Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2024, proposto da CE ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Giuseppe Massimo Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 952/2022 del Tribunale di Marsala, Sezione lavoro, pubblicata in data 11.10.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Annalisa Stefanelli;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, il difensore presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la sig. CE ST ha chiesto di dare esecuzione alla sentenza n. 952/2022, pubblicata in data 11.10.2022, con cui il Tribunale del lavoro di Marsala ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento della somma complessiva di € 1.000, oltre accessori di legge, a titolo di bonus “ Carta del Docente ” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, per gli anni di insegnamento 2020/2021, 2021/2022 svolto a tempo determinato alle dipendenze del medesimo Ministero.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i) la sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 7 maggio 2023;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 25 luglio 2024, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Del resto il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato la debenza delle somme intimate.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale provvederà, con facoltà di delega, a dare esecuzione al titolo in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO