TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2707/2024
Udienza del 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2707/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: differenze su pensione - tredicesima. Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 2707/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' esponendo:
[...] CP_1
- che in data 04/10/2023 presentava la domanda n.
204977300064 per la pensione di vecchiaia a seguito di trasformazione della pensione di assegno ordinario;
- che a seguito della trasformazione della pensione di assegno ordinario in pensione di vecchiaia, l' non aveva provveduto CP_1 ad effettuare il pagamento delle differenze della tredicesima per il periodo da gennaio 2023 a ottobre 2023;
- che nonostante una diffida del 16/09/2024, l' non aveva CP_1 provveduto a pagare quanto dovuto.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare il diritto alle differenze della tredicesima per il periodo da gennaio 2023 a ottobre 2023 e, per l'effetto, ordinare all' di pagare le predette differenze. CP_1
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_1
Tribunale voglia dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ovvero, in via subordinata, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di lite o, subordinatamente, che ne venga disposta la compensazione.
3. Deve essere dichiarata, secondo il principio della ragione più liquida, la cessazione della materia del contendere.
4. L' ha, infatti, incontestatamente dedotto l'intervenuto CP_1 pagamento del dovuto con valuta 03/12/2024.
L' ha, altresì, prodotto una stampa della pagina web del CP_1 cassetto previdenziale del ricorrente da cui si evince che è stato effettuato il pagamento della somma di € 467,43, con la predetta data di valuta, a titolo di “10 dodicesimi di tredicesima su pensione
IO eliminata periodo 01.01.2023–01.10.2023 …”.
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 2707/2024
4.1. Avendo il ricorrente conseguito, dunque, il bene della vita richiesto con il ricorso, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
5. Alla luce dello spontaneo e tempestivo adempimento dell' nonché della esiguità delle somme spettanti al CP_1 ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3
Udienza del 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2707/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: differenze su pensione - tredicesima. Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 2707/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' esponendo:
[...] CP_1
- che in data 04/10/2023 presentava la domanda n.
204977300064 per la pensione di vecchiaia a seguito di trasformazione della pensione di assegno ordinario;
- che a seguito della trasformazione della pensione di assegno ordinario in pensione di vecchiaia, l' non aveva provveduto CP_1 ad effettuare il pagamento delle differenze della tredicesima per il periodo da gennaio 2023 a ottobre 2023;
- che nonostante una diffida del 16/09/2024, l' non aveva CP_1 provveduto a pagare quanto dovuto.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare il diritto alle differenze della tredicesima per il periodo da gennaio 2023 a ottobre 2023 e, per l'effetto, ordinare all' di pagare le predette differenze. CP_1
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_1
Tribunale voglia dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ovvero, in via subordinata, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di lite o, subordinatamente, che ne venga disposta la compensazione.
3. Deve essere dichiarata, secondo il principio della ragione più liquida, la cessazione della materia del contendere.
4. L' ha, infatti, incontestatamente dedotto l'intervenuto CP_1 pagamento del dovuto con valuta 03/12/2024.
L' ha, altresì, prodotto una stampa della pagina web del CP_1 cassetto previdenziale del ricorrente da cui si evince che è stato effettuato il pagamento della somma di € 467,43, con la predetta data di valuta, a titolo di “10 dodicesimi di tredicesima su pensione
IO eliminata periodo 01.01.2023–01.10.2023 …”.
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 2707/2024
4.1. Avendo il ricorrente conseguito, dunque, il bene della vita richiesto con il ricorso, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
5. Alla luce dello spontaneo e tempestivo adempimento dell' nonché della esiguità delle somme spettanti al CP_1 ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3