Articolo 9 della Legge 8 novembre 1986, n. 752
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 novembre 1986
Art. 9. 1. E' istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.
2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.
3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:
a) politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;
b) individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore;
c) indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria.
4. Il Comitato puo' costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali.
Entrata in vigore il 14 novembre 1986