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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2024, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 17/9/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 658/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Tavernese)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(avv.to Schillaci)
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 303 del 21/9/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei Parte_1 confronti della - d'ora in poi, breviter, “ ” - con Controparte_1 CP_1 CP_ integrazione del contraddittorio dell , si condannava la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.782,40, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a seguito dell'illegittima (ancorché parziale) riduzione dell'orario di lavoro messa in atto dal datore, compensando per metà le spese di lite e ponendo a carico di quest'ultimo la restante parte.
La interponeva gravame, cui resisteva la spiegando appello incidentale, mentre Pt_1 CP_1
l optava per la contumacia. CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello principale proposto dalla lavoratrice si articola in due motivi, con cui si evidenzia la “erroneità della sentenza impugnata”, rispettivamente, per “errata determinazione del quantum spettante alla a Pt_1 seguito dell'illegittima decurtazione dell'orario di lavoro” e per “errata qualificazione del titolo di corresponsione dell'importo spettante alla a titolo retributivo e non di risarcimento del danno”. Pt_1
Entrambi i motivi - che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente - si rivelano infondati (sottolineando che la lavoratrice non muove alcuna censura alla pronuncia di rigetto, pur adottata dal Tribunale, riguardante le sue pretese risarcitorie correlate alla dedotta perdita di chance ed agli asseriti mobbing o/e straining).
In punto di diritto, e segnatamente riguardo alle disposizioni legislative che disciplinano il c.d. ius variandi del datore in punto di determinazione dell'orario contrattuale di lavoro - v., in particolare art. 5,
commi 10 e 11, del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, e art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 61/2000, abrogato e sostituito dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2015 - si è affermato che tale diritto non può essere esercitato senza il consenso del lavoratore alla riduzione del medesimo orario di lavoro (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 29/5/2019, n. 14684; Cass., sez. lav., 19/1/2018 n.
1375, la quale ammette che la prova di tale accordo possa essere data per facta concludentia, anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto;
Cass., sez. lav., 16/4/2004, n. 7300; cui adde, da ultimo, Cass., sez. lav., 25/6/2024, n. 17419).
In particolare - per quel che qui rileva, in ordine alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo - si
è chiarito che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, in quanto, in caso contrario, incorrerebbe nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie, il datore)
soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale.
Tuttavia, è fatta salva la prova, a carico del datore di lavoro, di un'impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore, purchè non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale, oppure ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali. In quest'ordine di principi di diritto - che la stessa appellante riconosce correttamente richiamati dal primo giudice - si è rilevato, in punto di fatto, alla luce della documentazione versata in atti da entrambi i contendenti, che, a seguito della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 392/2013, che aveva, a fronte di plurimi e illegittimi contratti a termine, statuito la costituzione, in favore della , di un rapporto di lavoro Pt_1
a tempo indeterminato, con mansioni di “addetta all'area di servizi di pulizia e sorveglianza locali”, e con orario di lavoro part time di 27,50 ore settimanali, l'odierna appellata era stata riammessa in servizio nel
2013, prevedendone l'impiego presso il “Centro RN” ed il centro di accoglienza “Il Fontanile”.
Dalla stessa documentazione, è emerso che la , dall'8/8/2013, era stata assegnata, in seguito Pt_1
a sua richiesta di modifica del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, presso il cimitero di AL
(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00), continuando a svolgere la prestazione lavorativa presso il centro di accoglienza “Il Fontanile”, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.30 ed il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13.30; la stessa , all'udienza del 22/6/2023, ha Pt_1 precisato, infatti, che il suddetto orario è stato osservato sino alle modifiche intervenute nel 2015.
In forza della perdita dell'appalto presso il centro di accoglienza “Il Fontanile”, l'orario di lavoro della
è stato ridotto a 26 ore nel periodo 1-13/8/2015 ed a 22 ore settimanali nel periodo 14-31/8/2015, Pt_1 prevedendo la prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa presso il Cimitero di AL, nonché lo svolgimento di 4 ore settimanali presso il cimitero di S. Ninfa e 4 ore settimanali presso la sede di
(ambedue le attività in sostituzione di lavoratori assenti per ferie). CP_1
Con successiva comunicazione del 27/8/2015, la Cooperativa ha comunicato che, a seguito della cessazione dell'appalto nelle scuole, l'orario di lavoro della sarebbe stato ulteriormente ridotto a 3 Pt_1 ore settimanali il giovedì al Centro RN e 2 ore al cimitero di AL, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
e sabato, per un totale di 13 ore settimanali.
Stando così le cose, il primo giudice ha giustamente rilevato che, nella specie, la riduzione dell'orario lavorativo non era avvenuta in base ad accordo tra le parti, né espressa né per fatti concludenti, avendo la contestato, già nel settembre 2015, la modifica unilaterale dell'orario lavorativo ex adverso messa in Pt_1 atto.
In particolare, non poteva ritenersi che il mancato passaggio alle dipendenze della nuova società appaltatrice - indipendentemente dalla ragione per cui lo stesso era avvenuto - avesse provato l'accettazione della riduzione di orario annunciata dalla datrice di lavoro, a fronte dell'espressa contestazione sul punto da parte della lavoratrice.
Al contempo, a fronte della deduzione della , ad avviso della quale la modifica dell'orario CP_1 lavorativo fosse stata determinata dalla perdita degli appalti avvenuta nel 2015, lo stesso giudice di prime cure ha acutamente evidenziato che non vi era contestazione solo in relazione alla perdita dell'appalto del centro di accoglienza “Il Fontanile”, ove la era impegnata per 15,50 ore settimanali. Pt_1
Tuttavia, la stessa era originariamente impegnata, altresì, per 12 ore settimanali presso il Pt_1 cimitero di AL, appalto che, pacificamente, è proseguito, per cui se, nel mese di agosto 2015, lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il cimitero di AL era stata salvaguardata, integrando ulteriori ore lavorative con la sostituzione di lavoratori in ferie, con l'ordine di servizio del 27/8/2015, l'orario lavorativo dell'odierna appellante era stato ridotto a 13 ore, di cui 3 presso il Centro carni e 10 presso il cimitero di
AL, così ridimenzionando l'orario ivi svolto dalla ricorrente da 12 a 10 ore settimanali. Pertanto, alla luce del summenzionato orientamento giurisprudenziale, secondo cui grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sopravvenuta inutilizzabilità, seppur parziale, della prestazione, e considerato che tale prova, nella specie, non era stata fornita, risultando la memoria di costituzione della CP_1 carente, già in punto di allegazione, circa la necessità di una riorganizzazione dell'attività lavorativa presso il cimitero di AL tale da giustificare la riduzione dell'orario della ricorrente, appare giusta la conclusione a cui è giunto il Tribunale, secondo il quale soltanto la suddetta riduzione era illegittima, e non - come preteso dall'odierna appellante - quella correlata alle (maggiori) 15 ore, derivanti dalla differenza tra le originarie
27,50 e le successive 13 (giungendo così all'importo invocato di € 26.121,66).
Riguardo alla seconda censura della , è agevole osservare, richiamando i principi generali in Pt_1 materia di inadempimento, che, allorquando si è in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, la lavoratrice ha diritto a ricevere - non già le retribuzioni medio tempore maturate, non avendo prestato l'attività lavorativa, bensì - il risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali dell'inadempimento delle obbligazioni dal momento in cui il lavoratore ha offerto la prestazione lavorativa determinando una mora accipiendi (v., in argomento, Cass., sez. lav., 25/11/2003, n. 17987).
Nel caso di specie, l'offerta delle prestazioni lavorative è stata espressamente formulata dalla Pt_1 con comunicazione ricevuta dalla il 22/9/2015, per cui - ferma l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 prescrizione sollevata da quest'ultima (e, ad ogni buon conto, non riproposta in sede di appello) - il danno subìto è stato correttamente commisurato dal Tribunale in base alle retribuzioni perse per 2 ore a settimana - pari all'importo di € 14,80 a settimana - dalla messa in mora (22/9/2015) al 30/4/2019 (essendo in tal senso limitata la domanda azionata), per un complessivo importo liquidato in sentenza di € 2.782,40, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo.
In quest'ottica, va disatteso, altresì, l'appello incidentale della , la quale nega la pretesa CP_1 risarcitoria, riconosciuta nella gravata sentenza, anche riguardo a tale ridotto orario di lavoro.
Invero, dalla succitata comunicazione del 27/8/2015, emerge soltanto che, dall'1/9/2015, l'attività lavorativa della presso il cimitero di AL era stata ridotta di 2 ore a settimana, ma non che tale Pt_1 riduzione fosse stata “compensata” dal fatto che, contestualmente, la Cooperativa, nell'esercizio del suo potere organizzativo, aveva disposto, in favore della stessa lavoratrice, una nuova assegnazione lavorativa, ossia lo svolgimento di 3 ore a settimana presso il Centro RN (non milita in tal senso nemmeno l'invocata prova per testi sul punto, avanzata in primo grado e reiterata in questa sede, a supporto dell'asserita inutilizzabilità “parziale” della prestazione lavorativa dell'odierna appellante nell'àmbito della “più ampia riorganizzazione” attuata dalla ). CP_1
Per quanto fin qui esposto, sia l'appello principale proposto dalla sia quello incidentale Pt_1 spiegato dalla Società non meritano accoglimento.
Attesa la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del
CP_ presente grado tra gli odierni contendenti;
nulla va, invece, disposto riguardo all' , rimasto contumace in questa sede, nei cui confronti, peraltro, il giudice di prime cure non aveva adottato alcuna statuizione, alla luce, appunto, della delineata responsabilità risarcitoria (e non retributiva) del datore di lavoro, non sussistendo, quindi, alcun obbligo di versamento contributivo in capo a quest'ultimo.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo ad entrambi le parti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - rigetta gli appelli principale e incidentale;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono, per entrambe le parti, le condizioni oggettive per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 17/9/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)