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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1028/2025
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 11:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FAZI MASSIMILIANO
Avv. ALFREDO BESI presente
Appellato/i
CP_1
Avv.
CC LL
Avv.
VILLA ANNA MARIA SRL Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Besi dichiara che vi è stata rinuncia agli atti e alla domanda di giudizio e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziari
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 10.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1028 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
( ), domiciliato presso i difensori avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
FAZI MASSIMILIANO e ALFREDO BESI che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLANTE
E
(c.f. ), CC LL (c.f. CP_1 C.F._2
, C.F._3 Controparte_3
(c.f. ), APPELLATI CONTUMACI P.IVA_1
OGGETTO: appello contro la sentenza n.16065/2024 resa in data 23/10/2024 dal Tribunale di
Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 20.02.2025 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.16065/2024 resa in data 23/10/2024 dal Tribunale di Roma, pubblicata in pari data, emessa a definizione del procedimento civile r.g.n.42242/2020, promosso da nei confronti delle altre parti di cui in epigrafe. CP_1
§ 2. - In data odierna il difensore dell'appellante, munito del relativo potere, ha dichiarato a verbale di rinunciare agli atti ed alla domanda come da precedente istanza, giusti poteri in
2 procura, senza peraltro che vi sia necessità di accertare l'accettazione delle controparti rimaste contumaci.
Deve vieppiù osservarsi che secondo Cass.civ.n.5250/2018, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita,
a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato.
Sul punto deve infatti osservarsi che in parte motiva Cass.civ.n.5250 del 2018 ha così osservato
“In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”.
Ancora secondo Cass.civ.n.5556 del 1995 “la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art.359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
tuttavia
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
§ 3. – Il difensore a ciò invitato ha quindi precisato le conclusioni e discusso la causa chiedendo darsi atto dell'estinzione del giudizio.
§ 4. - Poiché la dichiarazione di rinuncia è regolare, va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio. § 5. - Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 20.02.2025, avverso la sentenza n.16065/2024 resa in data
23/10/2024 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e all'impugnazione.
2) Spese irripetibili.
Roma, 10.09.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
3
Sezione VI civile
R.G. 1028/2025
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 11:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FAZI MASSIMILIANO
Avv. ALFREDO BESI presente
Appellato/i
CP_1
Avv.
CC LL
Avv.
VILLA ANNA MARIA SRL Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Besi dichiara che vi è stata rinuncia agli atti e alla domanda di giudizio e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziari
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 10.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1028 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
( ), domiciliato presso i difensori avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
FAZI MASSIMILIANO e ALFREDO BESI che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLANTE
E
(c.f. ), CC LL (c.f. CP_1 C.F._2
, C.F._3 Controparte_3
(c.f. ), APPELLATI CONTUMACI P.IVA_1
OGGETTO: appello contro la sentenza n.16065/2024 resa in data 23/10/2024 dal Tribunale di
Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 20.02.2025 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.16065/2024 resa in data 23/10/2024 dal Tribunale di Roma, pubblicata in pari data, emessa a definizione del procedimento civile r.g.n.42242/2020, promosso da nei confronti delle altre parti di cui in epigrafe. CP_1
§ 2. - In data odierna il difensore dell'appellante, munito del relativo potere, ha dichiarato a verbale di rinunciare agli atti ed alla domanda come da precedente istanza, giusti poteri in
2 procura, senza peraltro che vi sia necessità di accertare l'accettazione delle controparti rimaste contumaci.
Deve vieppiù osservarsi che secondo Cass.civ.n.5250/2018, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita,
a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato.
Sul punto deve infatti osservarsi che in parte motiva Cass.civ.n.5250 del 2018 ha così osservato
“In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”.
Ancora secondo Cass.civ.n.5556 del 1995 “la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art.359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
tuttavia
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
§ 3. – Il difensore a ciò invitato ha quindi precisato le conclusioni e discusso la causa chiedendo darsi atto dell'estinzione del giudizio.
§ 4. - Poiché la dichiarazione di rinuncia è regolare, va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio. § 5. - Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 20.02.2025, avverso la sentenza n.16065/2024 resa in data
23/10/2024 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e all'impugnazione.
2) Spese irripetibili.
Roma, 10.09.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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