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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/12/2024, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Bucciarelli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo CP_1 C.F._2
Guadagni, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2023, chiedeva di separarsi alle condizioni di Parte_1
cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il quale si associava alla domanda di separazione, CP_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Successivamente, le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione. Acquisito il parere favorevole del P.M., il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate integralmente, atteso l'accordo delle parti.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Nola il 16.8.2008 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 109, Parte
II, Serie A, dell'anno 2008);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 2.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott.Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Bucciarelli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo CP_1 C.F._2
Guadagni, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2023, chiedeva di separarsi alle condizioni di Parte_1
cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il quale si associava alla domanda di separazione, CP_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Successivamente, le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione. Acquisito il parere favorevole del P.M., il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate integralmente, atteso l'accordo delle parti.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Nola il 16.8.2008 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 109, Parte
II, Serie A, dell'anno 2008);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 2.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott.Pier Luigi De Cinti