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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.SS Doriana Meloni Consigliere
Dott.SS Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 84 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
, Parte_1 domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Beatrice Goddi, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in SaSSri, piazza
Marconi 8, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aragoni in forza di procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
“accertare che la patologia da cui era affetto (neoplasia prima Persona_1 laringea e poi pancreatica metastatica) era di origine professionale e per l'effetto dichiarare il diritto della vedova a percepire la rendita ai superstiti dal momento della domanda amministrativa ... condannare l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi, computandosi gli interessi legali fino al saldo effettivo”;
“condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, voglia - dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 in qualità di coniuge superstite di conveniva in Parte_1 Persona_1 giudizio l' deducendo: che il aveva lavorato dal 1973 al 2001 presso il CP_1 ER polo industriale di Ottana alle dipendenze delle varie società avvicendatesi nella gestione dell'impianto, con mansioni di analista chimico;
che costui, nel corso della sua quasi trentennale attività lavorativa, era stato a diretto contatto con le fibre di amianto, oltre che esposto all'azione di ulteriori sostanze nocive (quali tetraclorodibenzo-para-diossina, idrocarburi policiclici aromatici, fumi di scarico, fibre tessili, acido solforico e nebbie di acidi inorganici); che a causa della tossicità dell'ambiente lavorativo il aveva contratto “neoplasia prima laringea e poi ER pancreatica metastatica”, causa o quantomeno concausa del decesso avvenuto in data 7.4.2012; di aver presentato domanda per il riconoscimento della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del DPR n. 1124/1965, accusandone il rigetto per la ritenuta irriconducibilità della morte all'evento. Per tali motivi la ricorrente domandava la condanna dell' alla corresponsione in proprio favore della CP_2 predetta rendita con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e spese di lite. Costituitosi in giudizio, l' eccepiva che le dedotte patologie dovevano CP_1 considerarsi di origine comune, non già lavorativa, specialmente con riferimento al carcinoma pancreatico, indicato come causa primaria del decesso nella scheda ISTAT, laddove la causa secondaria era individuata nell'insufficienza renale. La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché ctu, era definita con la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro, che rigettava la domanda con esenzione del soccombente dalla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc. Segnatamente, il Tribunale, in un primo momento, reputando sufficientemente provata all'esito della prova testimoniale la ricostruzione in fatto di parte ricorrente, disponeva ctu onde verificare (i) l'esistenza della malattia, (ii) la sussistenza del nesso di causalità materiale fra questa e l'attività lavorativa come processualmente accertata (iii) nonché la sussistenza del nesso causale fra detta malattia e la morte;
in un secondo momento, considerato che il ctu non aveva potuto individuare, sulla scorta della documentazione in atti, elementi utili a supportare in termini scientificamente adeguati un giudizio di fondatezza delle allegazioni di parte ricorrente, dal momento che tale lacuna non poteva essere colmata dal giudice gravando sulla sola parte ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda, respingeva il ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto appello cui ha resistito mediante Parte_1 memoria l' CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 175 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, per non avere il giudice di prime ricostruito correttamente il dato fattuale e le risultanze dell'elaborato peritale, pervenendo così a conclusioni errate ed illogiche. Il giudicante, invero, pur avendo reputato sufficientemente confermata la ricostruzione fattuale di parte ricorrente ed avere, pertanto, disposto
2 ctu medico-legale, nonostante dette premesse condivideva le risultanze della ctu steSS, con la quale veniva meSS in dubbio l'adeguata dimostrazione dell'esposizione del agli agenti patogeni descritti in ricorso. Sennonché, il ER ctu trascurava che l'esposizione ultra-venticinquennale dell'assicurato all'azione potenzialmente patogena sia dell'amianto che di altre sostanze chimiche cancerogene (tra cui dimetilacetammide, acrilonitrile, acetato di vinile e tricloroetilene) ben si poteva evincere non soltanto dalla prova testimoniale raccolta, ma anche dagli atti relativi alla lunga opera di bonifica intrapresa nel 1992 sui luoghi in esame. Ciò che consentirebbe di affermare - ad avviso dell'appellante
- come la causa del decesso di sia attribuibile alla neoplasia laringea Persona_1 diagnosticata nel 1993 e alla neoplasia pancreatica metastatica diagnosticata nel
2012, verosimilmente causate o quantomeno concausate dall'esposizione della vittima sia all'amianto che alle altre sostanze chimiche cancerogene nello svolgimento dell'attività di analista chimico. Con ulteriore motivo di gravame il ricorrente ha reiterato la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 175 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice ritenuto che la ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio, così facendo cattiva applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in tema di prova del nesso di causalità, sia con riguardo alla distinzione fra malattie tabellate, da un lato, e malattie non tabellate o ad eziologia multifattoriale, dall'altro, sia in relazione al principio dell'equivalenza delle cause espresso dall'art. 41 c.p.. Tutto ciò, al netto degli evidenti refusi dovuti alla permanenza, nell'atto d'appello in esame, di ampie porzioni di un altro e diverso atto di impugnazione, presumibilmente utilizzato come modello e solo parzialmente epurato dalle parti non pertinenti rispetto al caso di specie (il riferimento è soprattutto alle pagine 3 e
13 in relazione alle conclusioni concernenti tale nonché alla pag. 12 in Per_2 relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale e alla pag. 14 in riferimento ai mezzi istruttori già richiesti e non espletati nel primo grado di giudizio). I motivi del gravame, da esaminarsi congiuntamente data la stretta connessione fra di essi, non possono essere condivisi.
Dal momento che la rendita domandata dalla vedova è erogata ai superstiti ER dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale e che è pacifico in causa, e comunque documentalmente provato, che il decesso del abbia avuto come causa iniziale il carcinoma pancreatico diagnosticato nel ER
2012 (cfr. scheda di morte e relazione medico-legale prodotte dalla ricorrente), il nucleo essenziale della controversia ruota intorno all'accertamento dell'origine professionale o non professionale di tale patologia.
Occorre allora evidenziare che, rispetto agli agenti patogeni indicati nel ricorso introduttivo, da un lato, non vi è alcuna prova di esposizione nociva alle sostanze chimiche specificate in ricorso, dall'altro, dell'esposizione all'asbesto vi è solo traccia testimoniale, non anche documentale, dacché gli atti relativi alle bonifiche effettuate, sebbene dati per allegati come docc. 6), 7) e 8) al punto 3 del ricorso, in realtà non sono stati prodotti, non essendo rinvenibili né ai citati allegati, relativi soltanto alla fase amministrativa della domanda in esame e alla scheda di morte, né agli ulteriori allegati presenti agli atti.
3 Deve altresì sottolinearsi che il risultato della prova testimoniale concernente Test l'esposizione del all'amianto, ricavabile dalle risposte fornite dai testi e ER rispetto ai capitoli da 1 a 7 di cui al ricorso introduttivo, non consente di Tes_2 determinarne l'intensità, e perciò la nocività, in termini oggettivabili, di talché non è di per sé sufficiente per l' adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
Va infatti ricordato che il tumore pancreatico in discorso rappresenta una patologia non tabellata ad eziologia multifattoriale, rispetto alla quale la prova della causa di lavoro grava su parte ricorrente e non può basarsi su semplici presunzioni, ma dev'essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica rispetto all'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (cfr. Cass. n. 9342/2022). Peraltro, l'unico dato oggettivo ricavabile dalla documentazione agli atti è fornito dalla relazione medico-legale a firma del dott. e della Dott.SS , CP_3 Persona_3 prodotta da parte ricorrente, e dà conto di una concentrazione aeriforme di fibre di amianto approssimativamente pari allo 0,06 fibre/ml, cioè ad un valore comunque inferiore al limite massimo di 0,1 fibre/ml previsto dall'art. 254 D.lgs. 81/2008. Per contro, non possono contribuire alla formazione del convincimento di questo
Collegio le ulteriori circostanze di fatto su cui detti consulenti hanno basato le proprie valutazioni, in quanto attinte da fonti di prova mai confluite in atti e perciò sottratte alla garanzia del contraddittorio.
Alla luce di tali considerazioni ben si comprende - e si condivide - l'approdo del consulente tecnico d'ufficio, il quale, in riferimento alla correlazione causale fra l'esposizione al rischio lavorativo del e la neoplasia pancreatica che ne ha ER determinato il decesso, in base alla documentazione ritualmente acquisita e nel rispetto del riparto degli oneri probatori che regola la fattispecie in esame, si è espresso nei seguenti termini: “Per quanto attiene l'esposizione professionale ad amianto del sig. il CTU non ha preso visione di alcuna prova testimoniale ER (si rimanda a tal proposito la valutazione al Giudice)” – Giudice che in questo caso, come si è detto, ritiene non decisivo il risultato delle testimonianze – ”benché meno di atti documentali (peraltro citati dall'Avvocato Goddi) di bonifiche dei siti
o presenza di amianto nel luogo di lavoro (peraltro non è stato allegato alcun documento ufficiale che descriva l'attività lavorativa di analista nel dettaglio con tutte le sostanze utilizzate). Quanto argomentato nella pregevole relazione di parte
a nome del Dott. e della Dott.SS circa la presenza di tutte le CP_3 Per_3 sostanze citate in ambito lavorativo in qualità di analista chimico (fenolo, cresolo, metanolo, paraxilolo, acido solforico, acido nitrico, acido tereftalico, acido acetico etc), in particolare nebbie di acidi inorganici contenenti acido solforico, così come per l'asbesto, non permette al CTU di validare con elevata probabilità la veridicità di tali asserzioni (non vi è agli atti nessun documento ufficiale che lo comprovi, seppure sia nota la mansione ed il sito dove ha svolto l'attività lavorativa) […] Per quanto attiene il tumore del pancreas, anche in questo caso il principale fattore di rischio è rappresentato dal fumo di sigaretta, consensualmente ad altri agenti eziologici come le infezioni pancreatiche e microbiche, elevato consumo di alcoolici, l'obesità, il diabete, calcoli biliari, colecistectomia. L'esposizione professionale ai pesticidi, al benzene ed idrocarburi clorurati (presenti nel sito? Quale documento lo attesterebbe? Vi sono prove testimoniali?), all'asbesto
4 determina un incremento del rischio relativo per il tumore del pancreas ma non un'interpretazione univoca da parte di un organismo scientifico (cfr. IARC). Pertanto, se è possibile desumere a quali concentrazioni di fibre di amianto sia stato esposto il sig. nei 20 anni di attività lavorativa come analista, in ER termini di mera possibilità (si rimarca la necessità di prendere visione di documenti attestanti la bonifica di materiali contente amianto presenti nel luogo di lavoro), attingendo a formule o banche dati (non vi è infatti prova che il ER abbia contratto la patologia asbestosica), il CTU non ha la possibilità di esprimersi sulla presenza di altre sostanze (non vi è documento prodotto agli atti).
Esistono due patologie, ovvero il tumore laringeo e quello pancreatico. Quello laringeo avrebbe il riscontro scientifico maggiore fra le due neoplasie ma, per entrambe deve essere provata la presenza e l'esposizione agli agenti eziologici che cagionano entrambe le patologie. Il CTU laddove dovesse essere edotto a tal proposito, avrebbe la possibilità di esprimersi in termini di maggiore rigore scientifico”. Tuttavia, la mancata allegazione e prova dei fatti costituitivi della domanda con il neceSSrio grado di specificità impedisce ogni ulteriore approfondimento istruttorio, inclusa la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dall'appellante. La sentenza oggetto di gravame, pertanto, deve essere confermata, con esenzione della parte soccombente dal pagamento delle spese processuali, avendo questa autocertificato sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 129/2022 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante;
CP_1 nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Giorni 5 per la motivazione.
SaSSri, 26.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.SS Doriana Meloni Consigliere
Dott.SS Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 84 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
, Parte_1 domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Beatrice Goddi, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in SaSSri, piazza
Marconi 8, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aragoni in forza di procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
“accertare che la patologia da cui era affetto (neoplasia prima Persona_1 laringea e poi pancreatica metastatica) era di origine professionale e per l'effetto dichiarare il diritto della vedova a percepire la rendita ai superstiti dal momento della domanda amministrativa ... condannare l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi, computandosi gli interessi legali fino al saldo effettivo”;
“condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, voglia - dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 in qualità di coniuge superstite di conveniva in Parte_1 Persona_1 giudizio l' deducendo: che il aveva lavorato dal 1973 al 2001 presso il CP_1 ER polo industriale di Ottana alle dipendenze delle varie società avvicendatesi nella gestione dell'impianto, con mansioni di analista chimico;
che costui, nel corso della sua quasi trentennale attività lavorativa, era stato a diretto contatto con le fibre di amianto, oltre che esposto all'azione di ulteriori sostanze nocive (quali tetraclorodibenzo-para-diossina, idrocarburi policiclici aromatici, fumi di scarico, fibre tessili, acido solforico e nebbie di acidi inorganici); che a causa della tossicità dell'ambiente lavorativo il aveva contratto “neoplasia prima laringea e poi ER pancreatica metastatica”, causa o quantomeno concausa del decesso avvenuto in data 7.4.2012; di aver presentato domanda per il riconoscimento della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del DPR n. 1124/1965, accusandone il rigetto per la ritenuta irriconducibilità della morte all'evento. Per tali motivi la ricorrente domandava la condanna dell' alla corresponsione in proprio favore della CP_2 predetta rendita con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e spese di lite. Costituitosi in giudizio, l' eccepiva che le dedotte patologie dovevano CP_1 considerarsi di origine comune, non già lavorativa, specialmente con riferimento al carcinoma pancreatico, indicato come causa primaria del decesso nella scheda ISTAT, laddove la causa secondaria era individuata nell'insufficienza renale. La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché ctu, era definita con la sentenza n. 129/2022 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro, che rigettava la domanda con esenzione del soccombente dalla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc. Segnatamente, il Tribunale, in un primo momento, reputando sufficientemente provata all'esito della prova testimoniale la ricostruzione in fatto di parte ricorrente, disponeva ctu onde verificare (i) l'esistenza della malattia, (ii) la sussistenza del nesso di causalità materiale fra questa e l'attività lavorativa come processualmente accertata (iii) nonché la sussistenza del nesso causale fra detta malattia e la morte;
in un secondo momento, considerato che il ctu non aveva potuto individuare, sulla scorta della documentazione in atti, elementi utili a supportare in termini scientificamente adeguati un giudizio di fondatezza delle allegazioni di parte ricorrente, dal momento che tale lacuna non poteva essere colmata dal giudice gravando sulla sola parte ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda, respingeva il ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto appello cui ha resistito mediante Parte_1 memoria l' CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 175 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, per non avere il giudice di prime ricostruito correttamente il dato fattuale e le risultanze dell'elaborato peritale, pervenendo così a conclusioni errate ed illogiche. Il giudicante, invero, pur avendo reputato sufficientemente confermata la ricostruzione fattuale di parte ricorrente ed avere, pertanto, disposto
2 ctu medico-legale, nonostante dette premesse condivideva le risultanze della ctu steSS, con la quale veniva meSS in dubbio l'adeguata dimostrazione dell'esposizione del agli agenti patogeni descritti in ricorso. Sennonché, il ER ctu trascurava che l'esposizione ultra-venticinquennale dell'assicurato all'azione potenzialmente patogena sia dell'amianto che di altre sostanze chimiche cancerogene (tra cui dimetilacetammide, acrilonitrile, acetato di vinile e tricloroetilene) ben si poteva evincere non soltanto dalla prova testimoniale raccolta, ma anche dagli atti relativi alla lunga opera di bonifica intrapresa nel 1992 sui luoghi in esame. Ciò che consentirebbe di affermare - ad avviso dell'appellante
- come la causa del decesso di sia attribuibile alla neoplasia laringea Persona_1 diagnosticata nel 1993 e alla neoplasia pancreatica metastatica diagnosticata nel
2012, verosimilmente causate o quantomeno concausate dall'esposizione della vittima sia all'amianto che alle altre sostanze chimiche cancerogene nello svolgimento dell'attività di analista chimico. Con ulteriore motivo di gravame il ricorrente ha reiterato la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 175 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice ritenuto che la ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio, così facendo cattiva applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in tema di prova del nesso di causalità, sia con riguardo alla distinzione fra malattie tabellate, da un lato, e malattie non tabellate o ad eziologia multifattoriale, dall'altro, sia in relazione al principio dell'equivalenza delle cause espresso dall'art. 41 c.p.. Tutto ciò, al netto degli evidenti refusi dovuti alla permanenza, nell'atto d'appello in esame, di ampie porzioni di un altro e diverso atto di impugnazione, presumibilmente utilizzato come modello e solo parzialmente epurato dalle parti non pertinenti rispetto al caso di specie (il riferimento è soprattutto alle pagine 3 e
13 in relazione alle conclusioni concernenti tale nonché alla pag. 12 in Per_2 relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale e alla pag. 14 in riferimento ai mezzi istruttori già richiesti e non espletati nel primo grado di giudizio). I motivi del gravame, da esaminarsi congiuntamente data la stretta connessione fra di essi, non possono essere condivisi.
Dal momento che la rendita domandata dalla vedova è erogata ai superstiti ER dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale e che è pacifico in causa, e comunque documentalmente provato, che il decesso del abbia avuto come causa iniziale il carcinoma pancreatico diagnosticato nel ER
2012 (cfr. scheda di morte e relazione medico-legale prodotte dalla ricorrente), il nucleo essenziale della controversia ruota intorno all'accertamento dell'origine professionale o non professionale di tale patologia.
Occorre allora evidenziare che, rispetto agli agenti patogeni indicati nel ricorso introduttivo, da un lato, non vi è alcuna prova di esposizione nociva alle sostanze chimiche specificate in ricorso, dall'altro, dell'esposizione all'asbesto vi è solo traccia testimoniale, non anche documentale, dacché gli atti relativi alle bonifiche effettuate, sebbene dati per allegati come docc. 6), 7) e 8) al punto 3 del ricorso, in realtà non sono stati prodotti, non essendo rinvenibili né ai citati allegati, relativi soltanto alla fase amministrativa della domanda in esame e alla scheda di morte, né agli ulteriori allegati presenti agli atti.
3 Deve altresì sottolinearsi che il risultato della prova testimoniale concernente Test l'esposizione del all'amianto, ricavabile dalle risposte fornite dai testi e ER rispetto ai capitoli da 1 a 7 di cui al ricorso introduttivo, non consente di Tes_2 determinarne l'intensità, e perciò la nocività, in termini oggettivabili, di talché non è di per sé sufficiente per l' adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.
Va infatti ricordato che il tumore pancreatico in discorso rappresenta una patologia non tabellata ad eziologia multifattoriale, rispetto alla quale la prova della causa di lavoro grava su parte ricorrente e non può basarsi su semplici presunzioni, ma dev'essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica rispetto all'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (cfr. Cass. n. 9342/2022). Peraltro, l'unico dato oggettivo ricavabile dalla documentazione agli atti è fornito dalla relazione medico-legale a firma del dott. e della Dott.SS , CP_3 Persona_3 prodotta da parte ricorrente, e dà conto di una concentrazione aeriforme di fibre di amianto approssimativamente pari allo 0,06 fibre/ml, cioè ad un valore comunque inferiore al limite massimo di 0,1 fibre/ml previsto dall'art. 254 D.lgs. 81/2008. Per contro, non possono contribuire alla formazione del convincimento di questo
Collegio le ulteriori circostanze di fatto su cui detti consulenti hanno basato le proprie valutazioni, in quanto attinte da fonti di prova mai confluite in atti e perciò sottratte alla garanzia del contraddittorio.
Alla luce di tali considerazioni ben si comprende - e si condivide - l'approdo del consulente tecnico d'ufficio, il quale, in riferimento alla correlazione causale fra l'esposizione al rischio lavorativo del e la neoplasia pancreatica che ne ha ER determinato il decesso, in base alla documentazione ritualmente acquisita e nel rispetto del riparto degli oneri probatori che regola la fattispecie in esame, si è espresso nei seguenti termini: “Per quanto attiene l'esposizione professionale ad amianto del sig. il CTU non ha preso visione di alcuna prova testimoniale ER (si rimanda a tal proposito la valutazione al Giudice)” – Giudice che in questo caso, come si è detto, ritiene non decisivo il risultato delle testimonianze – ”benché meno di atti documentali (peraltro citati dall'Avvocato Goddi) di bonifiche dei siti
o presenza di amianto nel luogo di lavoro (peraltro non è stato allegato alcun documento ufficiale che descriva l'attività lavorativa di analista nel dettaglio con tutte le sostanze utilizzate). Quanto argomentato nella pregevole relazione di parte
a nome del Dott. e della Dott.SS circa la presenza di tutte le CP_3 Per_3 sostanze citate in ambito lavorativo in qualità di analista chimico (fenolo, cresolo, metanolo, paraxilolo, acido solforico, acido nitrico, acido tereftalico, acido acetico etc), in particolare nebbie di acidi inorganici contenenti acido solforico, così come per l'asbesto, non permette al CTU di validare con elevata probabilità la veridicità di tali asserzioni (non vi è agli atti nessun documento ufficiale che lo comprovi, seppure sia nota la mansione ed il sito dove ha svolto l'attività lavorativa) […] Per quanto attiene il tumore del pancreas, anche in questo caso il principale fattore di rischio è rappresentato dal fumo di sigaretta, consensualmente ad altri agenti eziologici come le infezioni pancreatiche e microbiche, elevato consumo di alcoolici, l'obesità, il diabete, calcoli biliari, colecistectomia. L'esposizione professionale ai pesticidi, al benzene ed idrocarburi clorurati (presenti nel sito? Quale documento lo attesterebbe? Vi sono prove testimoniali?), all'asbesto
4 determina un incremento del rischio relativo per il tumore del pancreas ma non un'interpretazione univoca da parte di un organismo scientifico (cfr. IARC). Pertanto, se è possibile desumere a quali concentrazioni di fibre di amianto sia stato esposto il sig. nei 20 anni di attività lavorativa come analista, in ER termini di mera possibilità (si rimarca la necessità di prendere visione di documenti attestanti la bonifica di materiali contente amianto presenti nel luogo di lavoro), attingendo a formule o banche dati (non vi è infatti prova che il ER abbia contratto la patologia asbestosica), il CTU non ha la possibilità di esprimersi sulla presenza di altre sostanze (non vi è documento prodotto agli atti).
Esistono due patologie, ovvero il tumore laringeo e quello pancreatico. Quello laringeo avrebbe il riscontro scientifico maggiore fra le due neoplasie ma, per entrambe deve essere provata la presenza e l'esposizione agli agenti eziologici che cagionano entrambe le patologie. Il CTU laddove dovesse essere edotto a tal proposito, avrebbe la possibilità di esprimersi in termini di maggiore rigore scientifico”. Tuttavia, la mancata allegazione e prova dei fatti costituitivi della domanda con il neceSSrio grado di specificità impedisce ogni ulteriore approfondimento istruttorio, inclusa la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dall'appellante. La sentenza oggetto di gravame, pertanto, deve essere confermata, con esenzione della parte soccombente dal pagamento delle spese processuali, avendo questa autocertificato sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 129/2022 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante;
CP_1 nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Giorni 5 per la motivazione.
SaSSri, 26.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
5