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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6086/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6086/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Baroc del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 9 dicembre 2025, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 4 agosto 2025 Consigli e premettevano di avere Pt_1 Parte_2 contratto matrimonio in Firenze, il 3 marzo 2016, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (prettamente afferenti a questioni di natura economica).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda cumulata di scioglimento del matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente pagina 1 di 2 accogliersi la domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in oggetto è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla durevole insussistenza di un legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Vanno omologate, per altro verso, le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, in ogni caso, afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione consensuale dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Firenze il 3 marzo 2016, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 66, P. 1, anno 2016.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso congiunto datato 18 luglio 2025 e depositato il 4 agosto 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
NE OL DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6086/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Baroc del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 9 dicembre 2025, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 4 agosto 2025 Consigli e premettevano di avere Pt_1 Parte_2 contratto matrimonio in Firenze, il 3 marzo 2016, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (prettamente afferenti a questioni di natura economica).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda cumulata di scioglimento del matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente pagina 1 di 2 accogliersi la domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in oggetto è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla durevole insussistenza di un legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Vanno omologate, per altro verso, le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, in ogni caso, afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione consensuale dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Firenze il 3 marzo 2016, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 66, P. 1, anno 2016.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso congiunto datato 18 luglio 2025 e depositato il 4 agosto 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
NE OL DE
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