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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7172 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 24329/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24329 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego di protezione speciale, e vertente TRA
nato in [...], il [...], c.f. , con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pozzuoli (NA), alla Via Conocchiella 5, presso l'avv. Valerio SCIALOJA, C.F. C.F._2
RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.11.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, impugnava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali emesso dal Questore della provincia di Napoli, notificato il 3.11.2023. Il 17.6.2025 il difensore del ricorrente depositava il permesso di soggiorno rilasciato allo stesso, a seguito della definizione del ricorso n. 18774/2019 rg, con il quale il Tribunale di Napoli, adito ex art.35bis d.lgs25/08, aveva riconosciuto al ricorrente la protezione speciale e chiedeva, conseguentemente, dichiararsi la cessata materia del contendere. Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a.. Infatti, pagina 1 di 2 quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. In merito alle spese processuali, la soccombenza virtuale del convenuto, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente solo nel corso del giudizio, non conduce ad un governo delle spese processuali nel senso della sua condanna, atteso che “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Nulla sulle spese processuali Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25.6.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24329 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego di protezione speciale, e vertente TRA
nato in [...], il [...], c.f. , con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pozzuoli (NA), alla Via Conocchiella 5, presso l'avv. Valerio SCIALOJA, C.F. C.F._2
RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.11.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, impugnava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali emesso dal Questore della provincia di Napoli, notificato il 3.11.2023. Il 17.6.2025 il difensore del ricorrente depositava il permesso di soggiorno rilasciato allo stesso, a seguito della definizione del ricorso n. 18774/2019 rg, con il quale il Tribunale di Napoli, adito ex art.35bis d.lgs25/08, aveva riconosciuto al ricorrente la protezione speciale e chiedeva, conseguentemente, dichiararsi la cessata materia del contendere. Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a.. Infatti, pagina 1 di 2 quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. In merito alle spese processuali, la soccombenza virtuale del convenuto, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente solo nel corso del giudizio, non conduce ad un governo delle spese processuali nel senso della sua condanna, atteso che “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Nulla sulle spese processuali Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25.6.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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