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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/08/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 573/2022 R.G., iscritta a ruolo il 02/08/2022 introitata con ordinanza del 11 ottobre 2024 ex art. 127 ter c,pc., decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Picciolo (cod. C.F._1
fisc.: “ ”), per procura conferita in primo grado C.F._2
appellante
contro
, nato a [...] il [...] e res.te in Pace Controparte_1
del LA (ME), cod. fisc. e , nata a C.F._3 Parte_2
AF (ME) il 06.10.1949 e res.te in Milazzo, via Scaccia, cod. fisc.
, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto in Pace C.F._4 del LA (ME) via Libertà, 63, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cernuto, Cod.
Fisc.: , che li rappresenta e difende per procura in atti, C.F._5
appellato
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat - appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del 27
gennaio 2022, n. 85.
Motivi della decisione
1. Il presente appello, proposto dal signor (originario Parte_1
convenuto) avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del 27
gennaio 2022, n. 85, emessa anche nei confronti di e Controparte_1 Parte_2
(originari attori) e della (anch'essa convenuta)
[...] Parte_3
attiene esclusivamente al contestato regolamento delle spese di lite ed al rigetto della sua domanda di condanna degli originari attori ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, chiedendo l'appellante la riforma della pronuncia, con condanna della controparte alle spese stesse, salva eventuale parziale compensazione, e condanna ex art. 96 citato.
In particolare, la gravata sentenza ha rigettato tutte le domande svolte dai coniugi – , per quel che qui interessa proposte contro il CP_1 Parte_2 Pt_1
ed anche la domanda riconvenzionale di quest'ultimo. Conseguentemente, ha ritenuto che “in considerazione del rigetto delle domande attoree, ivi compresa
quella svolta in via cautelare, e di quelle riconvenzionali e, quindi, in
considerazione della ricorrenza di soccombenza reciproca, ricorrono i
presupposti per compensare interamente tra le parti le spese processuali tra gli
attori e ”. Parte_1 2. Con il primo motivo di appello il si duole che il Tribunale abbia Pt_1
ritenuto sussistenti i presupposti per la reciproca soccombenza, avendo le controparti avanzato in primo grado quattro distinte domande, mentre egli aveva formulato solo due riconvenzionali.
Sulla base di tale considerazione, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver malamente applicato la nozione di soccombenza reciproca e non valutato quale fosse “la parte cui siano imputabili in prevalenza, per avervi
dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri
processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie
domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica
domanda che sia risultata solo in parte fondata (cfr. Cass. 11 giugno 2008, n.
15483)”. Lamenta, infatti, che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la parziale dissonanza di alcune domande attore (quella cautelare di sospensione dei lavori e quella di risarcimento del danno biologico e morale pari ad €
200.000,00 per lo stress derivante dalla occlusione parziale della visuale in uscita di veicoli dalla loro abitazione a causa dell'altezza di un muretto) rispetto alle riconvenzionali del convenuto, che potevano dirsi reciprocamente “annullate”
solo dalle contrapposte domande principali degli odierni appellati attinenti al risarcimento del danno da alterazione del decoro architettonico e al rimborso delle spese di realizzazione di un muro: con ciò disconoscendo che il deducente
è stato ulteriormente “costretto a difendersi da (ulteriori) pretese, di fatto rivelatesi
totalmente infondate – e non meno temerarie! -, che certamente hanno inciso
sotto l'aspetto del maggior onere economico”.
Ancora, l'appellante si duole che la sentenza non abbia applicato il principio giurisprudenziale secondo cui “per individuare la parte, per così dire, maggiormente soccombente, occorrerebbe raffrontare il valore delle domande
nella parte in cui sono state accolte tale per cui “maggiormente soccombente”
deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore”.
Infine, evidenzia come l'art. 92 c.p.c., nel prevedere che in ipotesi di soccombenza reciproca “... il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per l'intero ...”, impone al giudice, cui è affidata la “possibilità”
della compensazione, di esplicitare le motivazioni sulle quali egli fonda siffatta decisione.
3. Al fine di poter esaminare le censure mosse dal è necessario Pt_1
ripercorrere brevemente i fatti processuali, con le domande svolte dalle parti contrapposte e le ragioni della decisione di totale rigetto.
Gli originari attori, e , premesso di avere Controparte_1 Parte_2
acquistato in data 19.07.2007 dalla l'abitazione sita in Milazzo, Parte_3
Via Sciacca, identificata in catasto al foglio 17, particella 868, sub 2, confinante con altra unità immobiliare di proprietà di , con la quale costituiva Parte_1
un unico corpo di fabbrica, e che al momento dell'acquisto, gli immobili non erano ancora completi, hanno citato in giudizio i predetti, assumendo che
➢ i lavori effettuati dal di completamento dell'area esterna di sua Pt_1
pertinenza in difformità al progetto approvato, avevano determinato una modifica completa dell'aspetto dell'intero corpo di fabbrica;
➢ che l'appellante aveva realizzato una doccia esterna ed un barbecue in muratura, non autorizzate e in violazione delle distanze
➢ e un innalzamento del muretto di separazione delle aree di pertinenza privata dalla strada pubblica, con occlusione parziale della visuale di uscita dal fabbricato degli attori. Ciò premesso, avevano formulato le seguenti domande, di seguito sintetizzate con a decisione del Tribunale:
3.1 - Domanda cautelare
1) in via cautelare, ordinare la sospensione dei lavori inerenti l'innalzamento
del muretto di separazione delle aree di pertinenza private dalla strada pubblica
e la diversa sistemazione dei cancelli di ingresso e in particolare di quello
pedonale degli stessi;
2) Ritenere e dichiarare che i predetti lavori “determinano un pericolo costante
all'incolumità degli attori e dei loro familiari e vanno dunque eliminati”;
Il tribunale ha osservato che “detta domanda cautelare degli attori veniva
dichiarata irrituale ed inammissibile alla richiamata udienza del 12 ottobre 2010,
con acquiescenza della parte istante in ordine ad essa”. Ha altresì ritenuto che
“alcuna prova della sussistenza di una effettiva e concreta situazione di pericolo
è stata dedotta e provata”.
3.2 - Domanda di risarcimento dei danni da deprezzamento dell'immobile:
3) Ritenere e dichiarare che i lavori di sistemazione della sua abitazione
effettuati dal sig. non risultano conformi al progetto originario Parte_1
sulla base del quale era avvenuto l'acquisto dello stesso, con ciò determinando
una perdita di valore dell'immobile degli attori e che gli stessi, modificando la
struttura architettonica dell'intero corpo di fabbrica, dovevano comunque essere
autorizzati per iscritto dagli attori”
4) Ritenere e dichiarare che i coniugi hanno acquistato l'immobile sito CP_1
in Milazzo, via Scaccia, censita al Catasto fabbricati di Milazzo, al foglio 17, part.
868, sub. 2, dalla ditta sulla base di un prezzo calcolato sulla Parte_3 base di un valore dell'immobile determinato sulla circostanza che l'intero corpo
sarebbe stato completato secondo un unico progetto.
5) Di conseguenza condannare il sig. e la Parte_1 Controparte_2
[... al risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore dell'immobile di
proprietà degli attori, quantificabile in € 33.000,00.
Il tribunale ha rigettato queste domande, “per l'assorbente considerazione che
difettano l'allegazione e la prova del danno sofferto”.
3.3 - Domanda relativa alla violazione delle distanze
6) Ritenere e dichiarare che i lavori realizzati dal nella sua proprietà e Pt_1
relativi alla costruzione della doccia esterna in muratura e del barbecue-cucinino
anch'esso in muratura non sono stati autorizzati dagli odierni attori e non
rispettano le distanze dai confini della proprietà degli stessi come previsti dalle
normative vigenti e di conseguenza condannare il sig. alla loro Parte_1
eliminazione a sue spese;
Il Tribunale ha rigettato, tra l'altro, per difetto allegativo delle distanze violate.
3.4 - Domanda di risarcimento del danno alla salute
7) Ritenere e dichiarare che a causa dei lavori eseguiti dal ed in Pt_1
particolare quelli che impediscono una uscita sicura alla via pubblica ai coniugi
, oltre che il comportamento del restio ad ogni considerazione CP_1 Pt_1
dell'altrui salute hanno determinato nei coniugi una situazione di forte CP_1
stress psicologico, con conseguenti danni biologici e morali e conseguentemente
condannare il sig. al risarcimento del consequenziale Parte_1
risarcimento della somma di € 200.000,00.
Il tribunale ha rigettato per “mancanza di prova del c.d. danno conseguenza e
del nesso causale tra l'illecito e le conseguenze pregiudizievoli derivate in termini di danno morale e biologico, addirittura quantificato in misura percentuale del
20% senza fornire adeguata documentazione medica e i criteri di calcolo”
3.5 - Domanda di condanna alla metà del costo di completamento del muro comune
8) Ritenere e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti Parte_1
degli attori della somma di € 2.746,07, come quota parte delle spese affrontate
dagli stessi per il completamento del muro di separazione con la proprietà Pt_1
e della ringhiera protettiva su installata con relativa verniciatura, come specificato
in premessa e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1
pagamento di tale somma in favore degli attori”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il tribunale ha rigettato non avendo il manufatto in questione le caratteristiche previste dall'art. 886 c.c.
4. Quanto alle domande riconvenzionali del Pt_1
4.1 - Domanda di risarcimento del danno nella misura di € 34.000,00, e/o nella diversa misura liquidata in via equitativa, per l'alterazione del decoro architettonico che l'intero corpo di fabbrica aveva subito a causa delle gravi violazioni edilizie e dei lavori eseguiti dagli attori.
Il tribunale ha rigettato per difetto di allegazione del danno, non meglio precisato ed asseritamente derivato ex se dalle sole violazioni edilizie.
4.2 – Domanda di pagamento dell'attore della somma di € 1.849,44 quale costo sostenuto dal convenuto per la modifica delle ringhiere.
il tribunale ha rigettato per difetto di prova dell'altrui fatto illecito e dello stesso esborso. 5. Tutto ciò premesso, in diritto va ricordato che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione, la nozione di soccombenza reciproca – che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali
(ex art. 92, comma 2, c.p.c.) – si verifica (anche in relazione al principio di causalità) nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti,
ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 22 agosto 2018, n. 20888), con la precisazione che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. 15 maggio 2023, n. 13212).
5.1 - L'invocata - dall'appellante - valutazione del “peso” delle contrapposte domande in realtà è collegata al concetto di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, sicché, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente"
la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (Cass. 13 novembre 2023, n.
31444; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1269). 5.2 – Nel caso di specie tale accoglimento parziale non sussiste, avendo il
Tribunale rigettato integralmente tutte le domande proposte dalle due parti contrapposte: ne consegue, a giudizio della Corte, che, esclusa la necessità
inderogabile di confrontare il “valore” delle stesse, la complessivo considerazione dell'esito del giudizio di primo grado, che si è risolto in un nulla di fatto per entrambi i contendenti, integra il presupposto di quella soccombenza reciproca che legittima la contestata compensazione. In tal senso, la motivazione resa su puto dal Tribunale è pienamente condivisibile, attenendo ad una valutazione discrezionale del giudice che è sorretta da sintetica ma adeguata motivazione,
qui integrata e rafforzata.
In sostanza, non rileva in questa sede la “misura” dell'impegno difensivo,
comparativamente raffrontato, sostenuto dall'una parte e dall'altra, ma il fatto obiettivo che entrambi i contendenti hanno perso, rimanendo soccombenti rispetto alle domande proposte da ciascuno: con ciò consentendo al giudice di esercitare la facoltà di compensazione totale delle spese che la legge gli assegna.
5.3 – L'Appello va quindi rigettato.
6. Né miglior sorte può avere il secondo motivo, con il quale il ontesta Pt_1
la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Al riguardo,
assume che “ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata è
sufficiente l'assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte
la infondatezza di una domanda o di una eccezione che sarebbe stato facile
rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza”; ed aggiunge che sarebbe
“sufficiente leggere i fatti costitutivi della domanda relativa al danno biologico e morale asseritamente patito per ricavare la estrema mala fede degli attori CP_1
- , posto che non può invocarsi, di certo, la loro ignoranza e/o Parte_2
inconsapevolezza in ordine alla infondatezza della tesi sostenuta”.
6.1 – Ritiene la Corte, anche alla luce delle eccezioni di parte appellata, che il motivo – pima sinteticamente richiamato – non colga nel segno (al di là di affermazioni difensive che prospettano senza riscontro la produzione da parte del di “certificazione medica confezionata ad arte per dare evidenza di una CP_1
condizione di salute che, però, nessun rapporto di congruità potrebbe mai
presentare con il danno, invece, prospettato”). Invero, la censura appare sostanzialmente sganciata dalla puntuale motivazione resa dal Tribunale,
reiterando prospettazioni ritenute infondate ma senza chiarire adeguatamente quale sarebbe l'errore in cui è incorso il giudice d primo grado.
In ogni caso, tale motivazione della sentenza è condivisibile, nella misura in cui è stato affermato, in coerenza con i principi consolidatasi in materia ex art. 96
c.p.c. che “Non merita accoglimento la domanda svolta da ai Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c nei confronti degli attori, assumendo a suo fondamento il
“carattere bagatellare” dell'azione intrapresa per il conseguimento dei danni
asseritamente lamentati. Ferma la non ricorrenza della natura bagattellare delle
pretese attoree se solo si ha riguardo all'entità della domanda risarcitoria, in tema
è sufficiente rilevare la carenza di allegazione e prova in ordine alla mala fede o
colpa grave in capo a parte attrice”, che, osserva la Corte, non può farsi derivare da illazioni senza prove o dal semplice rigetto delle domande attoree. Va
ricordato che (Cass. 18 febbraio 1994, n. 1592) l'art. 96 c.p.c. presuppone
“il danno della controparte e quel particolare stato soggettivo integrato almeno
dalla colpa grave, che, concretandosi nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria
domanda”, essendo onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, non ostando - d'altronde -
all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass. 19 luglio 2004, n. 13355; Cass. 15
febbraio 2007, n. 3388).
E nel caso di specie manca proprio quella prova.
7. La sentenza gravata va quindi confermata.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota,
tenuto conto del valore della causa ma soprattutto dell'oggetto della stessa,
limitato alla contestazione del regolamento delle spese del primo grado, e dell'oggetto della stessa, nella misura vicina al minimo di € 3.100,00 per compensi (fase di studio € 600,00, fase introduttiva € 500,00, fase di trattazione
€ 1.000,00, fase decisoria € 1.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022.
9. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 573 /2022 RG, sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 Controparte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 85/2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. Condanna l'appellante a pagare agli appellati in solido le spese di lite,
liquidate in € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 31/07/2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 573/2022 R.G., iscritta a ruolo il 02/08/2022 introitata con ordinanza del 11 ottobre 2024 ex art. 127 ter c,pc., decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Picciolo (cod. C.F._1
fisc.: “ ”), per procura conferita in primo grado C.F._2
appellante
contro
, nato a [...] il [...] e res.te in Pace Controparte_1
del LA (ME), cod. fisc. e , nata a C.F._3 Parte_2
AF (ME) il 06.10.1949 e res.te in Milazzo, via Scaccia, cod. fisc.
, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto in Pace C.F._4 del LA (ME) via Libertà, 63, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cernuto, Cod.
Fisc.: , che li rappresenta e difende per procura in atti, C.F._5
appellato
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat - appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del 27
gennaio 2022, n. 85.
Motivi della decisione
1. Il presente appello, proposto dal signor (originario Parte_1
convenuto) avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del 27
gennaio 2022, n. 85, emessa anche nei confronti di e Controparte_1 Parte_2
(originari attori) e della (anch'essa convenuta)
[...] Parte_3
attiene esclusivamente al contestato regolamento delle spese di lite ed al rigetto della sua domanda di condanna degli originari attori ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, chiedendo l'appellante la riforma della pronuncia, con condanna della controparte alle spese stesse, salva eventuale parziale compensazione, e condanna ex art. 96 citato.
In particolare, la gravata sentenza ha rigettato tutte le domande svolte dai coniugi – , per quel che qui interessa proposte contro il CP_1 Parte_2 Pt_1
ed anche la domanda riconvenzionale di quest'ultimo. Conseguentemente, ha ritenuto che “in considerazione del rigetto delle domande attoree, ivi compresa
quella svolta in via cautelare, e di quelle riconvenzionali e, quindi, in
considerazione della ricorrenza di soccombenza reciproca, ricorrono i
presupposti per compensare interamente tra le parti le spese processuali tra gli
attori e ”. Parte_1 2. Con il primo motivo di appello il si duole che il Tribunale abbia Pt_1
ritenuto sussistenti i presupposti per la reciproca soccombenza, avendo le controparti avanzato in primo grado quattro distinte domande, mentre egli aveva formulato solo due riconvenzionali.
Sulla base di tale considerazione, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver malamente applicato la nozione di soccombenza reciproca e non valutato quale fosse “la parte cui siano imputabili in prevalenza, per avervi
dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri
processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie
domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica
domanda che sia risultata solo in parte fondata (cfr. Cass. 11 giugno 2008, n.
15483)”. Lamenta, infatti, che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la parziale dissonanza di alcune domande attore (quella cautelare di sospensione dei lavori e quella di risarcimento del danno biologico e morale pari ad €
200.000,00 per lo stress derivante dalla occlusione parziale della visuale in uscita di veicoli dalla loro abitazione a causa dell'altezza di un muretto) rispetto alle riconvenzionali del convenuto, che potevano dirsi reciprocamente “annullate”
solo dalle contrapposte domande principali degli odierni appellati attinenti al risarcimento del danno da alterazione del decoro architettonico e al rimborso delle spese di realizzazione di un muro: con ciò disconoscendo che il deducente
è stato ulteriormente “costretto a difendersi da (ulteriori) pretese, di fatto rivelatesi
totalmente infondate – e non meno temerarie! -, che certamente hanno inciso
sotto l'aspetto del maggior onere economico”.
Ancora, l'appellante si duole che la sentenza non abbia applicato il principio giurisprudenziale secondo cui “per individuare la parte, per così dire, maggiormente soccombente, occorrerebbe raffrontare il valore delle domande
nella parte in cui sono state accolte tale per cui “maggiormente soccombente”
deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore”.
Infine, evidenzia come l'art. 92 c.p.c., nel prevedere che in ipotesi di soccombenza reciproca “... il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per l'intero ...”, impone al giudice, cui è affidata la “possibilità”
della compensazione, di esplicitare le motivazioni sulle quali egli fonda siffatta decisione.
3. Al fine di poter esaminare le censure mosse dal è necessario Pt_1
ripercorrere brevemente i fatti processuali, con le domande svolte dalle parti contrapposte e le ragioni della decisione di totale rigetto.
Gli originari attori, e , premesso di avere Controparte_1 Parte_2
acquistato in data 19.07.2007 dalla l'abitazione sita in Milazzo, Parte_3
Via Sciacca, identificata in catasto al foglio 17, particella 868, sub 2, confinante con altra unità immobiliare di proprietà di , con la quale costituiva Parte_1
un unico corpo di fabbrica, e che al momento dell'acquisto, gli immobili non erano ancora completi, hanno citato in giudizio i predetti, assumendo che
➢ i lavori effettuati dal di completamento dell'area esterna di sua Pt_1
pertinenza in difformità al progetto approvato, avevano determinato una modifica completa dell'aspetto dell'intero corpo di fabbrica;
➢ che l'appellante aveva realizzato una doccia esterna ed un barbecue in muratura, non autorizzate e in violazione delle distanze
➢ e un innalzamento del muretto di separazione delle aree di pertinenza privata dalla strada pubblica, con occlusione parziale della visuale di uscita dal fabbricato degli attori. Ciò premesso, avevano formulato le seguenti domande, di seguito sintetizzate con a decisione del Tribunale:
3.1 - Domanda cautelare
1) in via cautelare, ordinare la sospensione dei lavori inerenti l'innalzamento
del muretto di separazione delle aree di pertinenza private dalla strada pubblica
e la diversa sistemazione dei cancelli di ingresso e in particolare di quello
pedonale degli stessi;
2) Ritenere e dichiarare che i predetti lavori “determinano un pericolo costante
all'incolumità degli attori e dei loro familiari e vanno dunque eliminati”;
Il tribunale ha osservato che “detta domanda cautelare degli attori veniva
dichiarata irrituale ed inammissibile alla richiamata udienza del 12 ottobre 2010,
con acquiescenza della parte istante in ordine ad essa”. Ha altresì ritenuto che
“alcuna prova della sussistenza di una effettiva e concreta situazione di pericolo
è stata dedotta e provata”.
3.2 - Domanda di risarcimento dei danni da deprezzamento dell'immobile:
3) Ritenere e dichiarare che i lavori di sistemazione della sua abitazione
effettuati dal sig. non risultano conformi al progetto originario Parte_1
sulla base del quale era avvenuto l'acquisto dello stesso, con ciò determinando
una perdita di valore dell'immobile degli attori e che gli stessi, modificando la
struttura architettonica dell'intero corpo di fabbrica, dovevano comunque essere
autorizzati per iscritto dagli attori”
4) Ritenere e dichiarare che i coniugi hanno acquistato l'immobile sito CP_1
in Milazzo, via Scaccia, censita al Catasto fabbricati di Milazzo, al foglio 17, part.
868, sub. 2, dalla ditta sulla base di un prezzo calcolato sulla Parte_3 base di un valore dell'immobile determinato sulla circostanza che l'intero corpo
sarebbe stato completato secondo un unico progetto.
5) Di conseguenza condannare il sig. e la Parte_1 Controparte_2
[... al risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore dell'immobile di
proprietà degli attori, quantificabile in € 33.000,00.
Il tribunale ha rigettato queste domande, “per l'assorbente considerazione che
difettano l'allegazione e la prova del danno sofferto”.
3.3 - Domanda relativa alla violazione delle distanze
6) Ritenere e dichiarare che i lavori realizzati dal nella sua proprietà e Pt_1
relativi alla costruzione della doccia esterna in muratura e del barbecue-cucinino
anch'esso in muratura non sono stati autorizzati dagli odierni attori e non
rispettano le distanze dai confini della proprietà degli stessi come previsti dalle
normative vigenti e di conseguenza condannare il sig. alla loro Parte_1
eliminazione a sue spese;
Il Tribunale ha rigettato, tra l'altro, per difetto allegativo delle distanze violate.
3.4 - Domanda di risarcimento del danno alla salute
7) Ritenere e dichiarare che a causa dei lavori eseguiti dal ed in Pt_1
particolare quelli che impediscono una uscita sicura alla via pubblica ai coniugi
, oltre che il comportamento del restio ad ogni considerazione CP_1 Pt_1
dell'altrui salute hanno determinato nei coniugi una situazione di forte CP_1
stress psicologico, con conseguenti danni biologici e morali e conseguentemente
condannare il sig. al risarcimento del consequenziale Parte_1
risarcimento della somma di € 200.000,00.
Il tribunale ha rigettato per “mancanza di prova del c.d. danno conseguenza e
del nesso causale tra l'illecito e le conseguenze pregiudizievoli derivate in termini di danno morale e biologico, addirittura quantificato in misura percentuale del
20% senza fornire adeguata documentazione medica e i criteri di calcolo”
3.5 - Domanda di condanna alla metà del costo di completamento del muro comune
8) Ritenere e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti Parte_1
degli attori della somma di € 2.746,07, come quota parte delle spese affrontate
dagli stessi per il completamento del muro di separazione con la proprietà Pt_1
e della ringhiera protettiva su installata con relativa verniciatura, come specificato
in premessa e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1
pagamento di tale somma in favore degli attori”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il tribunale ha rigettato non avendo il manufatto in questione le caratteristiche previste dall'art. 886 c.c.
4. Quanto alle domande riconvenzionali del Pt_1
4.1 - Domanda di risarcimento del danno nella misura di € 34.000,00, e/o nella diversa misura liquidata in via equitativa, per l'alterazione del decoro architettonico che l'intero corpo di fabbrica aveva subito a causa delle gravi violazioni edilizie e dei lavori eseguiti dagli attori.
Il tribunale ha rigettato per difetto di allegazione del danno, non meglio precisato ed asseritamente derivato ex se dalle sole violazioni edilizie.
4.2 – Domanda di pagamento dell'attore della somma di € 1.849,44 quale costo sostenuto dal convenuto per la modifica delle ringhiere.
il tribunale ha rigettato per difetto di prova dell'altrui fatto illecito e dello stesso esborso. 5. Tutto ciò premesso, in diritto va ricordato che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione, la nozione di soccombenza reciproca – che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali
(ex art. 92, comma 2, c.p.c.) – si verifica (anche in relazione al principio di causalità) nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti,
ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 22 agosto 2018, n. 20888), con la precisazione che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. 15 maggio 2023, n. 13212).
5.1 - L'invocata - dall'appellante - valutazione del “peso” delle contrapposte domande in realtà è collegata al concetto di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, sicché, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente"
la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (Cass. 13 novembre 2023, n.
31444; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1269). 5.2 – Nel caso di specie tale accoglimento parziale non sussiste, avendo il
Tribunale rigettato integralmente tutte le domande proposte dalle due parti contrapposte: ne consegue, a giudizio della Corte, che, esclusa la necessità
inderogabile di confrontare il “valore” delle stesse, la complessivo considerazione dell'esito del giudizio di primo grado, che si è risolto in un nulla di fatto per entrambi i contendenti, integra il presupposto di quella soccombenza reciproca che legittima la contestata compensazione. In tal senso, la motivazione resa su puto dal Tribunale è pienamente condivisibile, attenendo ad una valutazione discrezionale del giudice che è sorretta da sintetica ma adeguata motivazione,
qui integrata e rafforzata.
In sostanza, non rileva in questa sede la “misura” dell'impegno difensivo,
comparativamente raffrontato, sostenuto dall'una parte e dall'altra, ma il fatto obiettivo che entrambi i contendenti hanno perso, rimanendo soccombenti rispetto alle domande proposte da ciascuno: con ciò consentendo al giudice di esercitare la facoltà di compensazione totale delle spese che la legge gli assegna.
5.3 – L'Appello va quindi rigettato.
6. Né miglior sorte può avere il secondo motivo, con il quale il ontesta Pt_1
la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Al riguardo,
assume che “ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata è
sufficiente l'assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte
la infondatezza di una domanda o di una eccezione che sarebbe stato facile
rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza”; ed aggiunge che sarebbe
“sufficiente leggere i fatti costitutivi della domanda relativa al danno biologico e morale asseritamente patito per ricavare la estrema mala fede degli attori CP_1
- , posto che non può invocarsi, di certo, la loro ignoranza e/o Parte_2
inconsapevolezza in ordine alla infondatezza della tesi sostenuta”.
6.1 – Ritiene la Corte, anche alla luce delle eccezioni di parte appellata, che il motivo – pima sinteticamente richiamato – non colga nel segno (al di là di affermazioni difensive che prospettano senza riscontro la produzione da parte del di “certificazione medica confezionata ad arte per dare evidenza di una CP_1
condizione di salute che, però, nessun rapporto di congruità potrebbe mai
presentare con il danno, invece, prospettato”). Invero, la censura appare sostanzialmente sganciata dalla puntuale motivazione resa dal Tribunale,
reiterando prospettazioni ritenute infondate ma senza chiarire adeguatamente quale sarebbe l'errore in cui è incorso il giudice d primo grado.
In ogni caso, tale motivazione della sentenza è condivisibile, nella misura in cui è stato affermato, in coerenza con i principi consolidatasi in materia ex art. 96
c.p.c. che “Non merita accoglimento la domanda svolta da ai Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c nei confronti degli attori, assumendo a suo fondamento il
“carattere bagatellare” dell'azione intrapresa per il conseguimento dei danni
asseritamente lamentati. Ferma la non ricorrenza della natura bagattellare delle
pretese attoree se solo si ha riguardo all'entità della domanda risarcitoria, in tema
è sufficiente rilevare la carenza di allegazione e prova in ordine alla mala fede o
colpa grave in capo a parte attrice”, che, osserva la Corte, non può farsi derivare da illazioni senza prove o dal semplice rigetto delle domande attoree. Va
ricordato che (Cass. 18 febbraio 1994, n. 1592) l'art. 96 c.p.c. presuppone
“il danno della controparte e quel particolare stato soggettivo integrato almeno
dalla colpa grave, che, concretandosi nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria
domanda”, essendo onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, non ostando - d'altronde -
all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass. 19 luglio 2004, n. 13355; Cass. 15
febbraio 2007, n. 3388).
E nel caso di specie manca proprio quella prova.
7. La sentenza gravata va quindi confermata.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota,
tenuto conto del valore della causa ma soprattutto dell'oggetto della stessa,
limitato alla contestazione del regolamento delle spese del primo grado, e dell'oggetto della stessa, nella misura vicina al minimo di € 3.100,00 per compensi (fase di studio € 600,00, fase introduttiva € 500,00, fase di trattazione
€ 1.000,00, fase decisoria € 1.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022.
9. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 573 /2022 RG, sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 Controparte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 85/2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. Condanna l'appellante a pagare agli appellati in solido le spese di lite,
liquidate in € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 31/07/2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)