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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 438 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in persona del legale rappresentate p.t., in proprio e per la società di cartolarizzazione dei Pt_1 CP_1
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente
[...] domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, 38 presso l'ufficio legale dell' ; CP_2
PARTE APPELLANTE
E
CP_3
NONCHE'
Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 104/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 104/2021, pubblicata il 04.02.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di
G.L., accoglieva l'opposizione proposta da con ricorso depositato in data 12.02.2018 CP_3 nei confronti dell' e , con riferimento ad un estratto di ruolo Pt_1 Controparte_4 rilasciatogli dal competente ufficio dell'ente di riscossione.
1 A sostegno della propria decisione il Giudice adito rilevava l'intervenuta prescrizione degli atti impositivi di cui al suddetto estratto, provvedendo dunque ad annullare gli stessi.
Con riferimento al profilo delle spese, il primo Giudice, infine, condannava le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Con atto di appello depositato il 26.07.2021, l impugnava la suddetta sentenza, eccependo la Pt_1
carenza in capo all'istante di un interesse ad agire giuridicamente rilevante e deducendo, pertanto,
l'inammissibilità dell'opposizione proposta da nella precedente fase processuale. CP_3
L'Istituto appellante rilevava altresì l'inammissibilità dell'avversa opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24, co. 5, d.lgs. 46/1999 ed in ogni caso la regolare notifica degli atti impositivi indicati nell'atto introduttivo.
Concludeva chiedendo che la Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, disattendesse l'opposizione proposta dall'originario ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
e , cui l'appello veniva regolarmente notificato, CP_3 Controparte_4
rimanevano contumaci.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' è fondato e deve dunque essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione Pt_1
proposta da atteso che, in ossequio a recente e persuasiva giurisprudenza in tema di CP_3 opposizione ad estratto di ruolo, l'istante non risultava avere, sin dal momento della proposizione da parte sua dell'atto di opposizione da cui è derivato il presente giudizio, un effettivo e concreto interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c., e tanto per le ragioni che vanno ad esporsi.
Come noto, la S.C. ha risolto la controversa questione relativa alla ammissibilità o meno della opposizione a ruolo esattoriale non notificato (v. Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015).
In particolare, i Giudici di legittimità hanno precisato che:
-il “ruolo” è un atto che deve essere notificato, e la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento;
è quindi un atto impugnabile, con decorrenza del relativo termine dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
entro il suddetto termine pertanto il debitore può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e “cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con il corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti, e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina
2 necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso;
- l'“estratto di ruolo” rilasciato dal concessionario, invece, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge;
esso viene formato (quindi consegnato) solo su richiesta del debitore, ed è un mero “elaborato informatico formato dall' esattore (…) sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014); l'estratto di ruolo pertanto non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, e non è dunque autonomamente impugnabile per difetto di interesse del debitore ad agire per ottenerne l'annullamento. La stessa S.C. ha poi chiarito che può eventualmente ravvisarsi l'interesse del debitore ad impugnare gli atti che nell' “estratto di ruolo” sono indicati e riportati (cioè: iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima -e del ruolo- al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto), ma occorre tuttavia operare una distinzione:
-se l'opponente non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella;
-se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge.
La medesima ricostruzione ermeneutica esposta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19704/2015 è stata poi confermata anche dalla sentenza n. 22946/2016 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. In detta pronunzia i Giudici di legittimità hanno peraltro opportunamente precisato che “è esclusa la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante” (v. anche Cass. n.
20618/2016), osservando che “al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e non apparendo dunque necessario, in difetto di attività esecutiva da parte del creditore, instaurare l'azione giudiziaria di accertamento negativo del credito.
3 Con riferimento, dunque, all'estratto di ruolo, la natura di atto interno, meramente certificatorio e quindi privo di manifestazione di volontà impositiva, e privo anche di valenza di intimazione, ovverosia di minaccia di esecuzione, esclude che il contribuente, in assenza di azioni coercitive od esecutive volte al recupero dei crediti in questione, possa far valere giudizialmente ed in via di azione principale l'evento estintivo, ovverosia la prescrizione, tipica eccezione in senso stretto ex art. 2938 cod. civ. validamente opponibile a pretesa incombente.
In termini analoghi si sono espresse, anche in epoca più recente, la Suprema Corte nonché attenta giurisprudenza di merito.
Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6034, in particolare (cfr. relativa motivazione), nel richiamare espressamente “le sentenze nn. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016” ha ribadito come sia comunque a disposizione del debitore “lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”. A sua volta Corte di appello di Reggio Calabria, sez. lav., 12/11/2021, n. 478 ha precisato in motivazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e con riferimento all'ipotesi di un estratto di ruolo rilasciato, su richiesta del contribuente, dal concessionario della riscossione, come “l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa” atteso che “L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione,
e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice”, sicché al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei confronti del contribuente) la cui esecuzione non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito, il soggetto debitore “sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e, dunque, “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Venendo dunque ad applicare i principi di cui sopra al caso di specie, e tanto ai fini della disamina delle censure specificamente sollevate dall' appellante, deve osservarsi che la stessa parte originaria CP_2 ricorrente non ha specificamente dedotto nell'atto introduttivo l'esistenza, all'attualità, di richieste di pagamento inoltrate nei suoi confronti da parte dell'ente impositore, e tantomeno l'esistenza di
4 procedure esecutive azionate nei suoi confronti al fine di recuperare gli importi di cui alle cartelle in questione.
L'istante, peraltro, non ha neppure dedotto in ricorso l'esistenza di specifiche rituali richieste di sgravio indirizzate non solo all'agente di riscossione ma anche all'ente creditore e tantomeno di provvedimenti di contenuto negativo da parte del creditore in risposta ad eventuali istanze in tal senso del contribuente, tali da determinare una situazione di incertezza giuridica sulla sorte dei crediti vantati cui porre utilmente rimedio in questa sede con un'azione di accertamento negativo dei predetti crediti.
Le conclusioni di cui sopra, con riferimento in particolare all'insussistenza di un concreto e diretto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente, possono essere tenute ferme anche all'esito della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 6.9.2022, secondo cui, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), nel selezionare specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e nel plasmare in tal modo l'interesse ad agire configurandolo quale condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione incidendo in tal modo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche nei processi pendenti, nell'ambito dei quali lo specifico interesse ad agire va comunque dimostrato dall'interessato.
Nel caso di specie l'originaria parte opponente non ha neppure dedotto nei propri scritti difensivi l'esistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal legislatore della riforma, il quale, come noto, ha disposto che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Per completezza di esposizione va altresì dato atto in tale sede che è intervenuta nelle more del presente procedimento la pronuncia della Corte Costituzionale, n.190 del 17/10/2023, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, in base al quale, come visto, è consentita la diretta impugnazione della cartella che si assume invalidamente notificata, e di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione
5 dell'estratto di ruolo, solo con riferimento alle richiamate - specifiche - fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione.
La predetta pronuncia, nel richiamare in motivazione la sussistenza di un preoccupante contenzioso seriale generato dalla vulnerabilità del sistema, nell'ambito del quale spesso l'agente della riscossione non è in grado di fornire la prova della regolare notifica, ha anche chiarito come il rimedio a tale situazione coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, al Giudice di legge, potendo il legislatore in prospettiva intervenire in più direzioni, ovvero sia estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma oggetto di censura, sia, dall'altro, agendo in radice sulle patologie che ancora persistono nel sistema italiano della riscossione, tanto al fine di strutturare il predetto sistema “[…] in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario,
«preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n. 288 del 2019)”.
Va in ogni caso rimarcato che la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07/03/2002, n. 3330), non ha mancato di precisare come l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, sicché la sua sussistenza va sempre accertata dal giudice, tanto persino nell'eventuale ipotesi di assenza di contrasto tra le parti sul punto, peraltro neppure sussistente nel caso di specie atteso, in particolare, il contenuto dell'atto di impugnazione dell' Pt_1
Va infine precisato che la predetta declaratoria di inammissibilità prevale in ogni caso anche rispetto ad eventuali ipotesi di cessazione della materia del contendere e sopravvenuta mancanza d'interesse da parte del ricorrente per intervenuta sopravvenienza di previsioni normative di definizione dei carichi di ruolo (cfr. per l'espressione del principio generale Cassazione civile sez. lav., 26/07/1983, n. 5137).
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni deve dunque riformarsi la sentenza impugnata, e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta da con il ricorso CP_3
introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio relative al rapporto processuale tra e Pt_1 CP_3 seguono la soccombenza così come determinata all'esito della definizione del presente giudizio di impugnazione e vengono liquidate, in favore dell' appellante e tenuto conto del valore della CP_2
controversia, nella misura indicata in dispositivo.
Nulla deve essere disposto a titolo di refusione di spese del presente grado nei confronti della parte appellata , non essendosi quest'ultima costituita. Controparte_4
6 Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 26.7.2021 e vertente tra e in persona del legale rappresentate p.t. (parte Pt_1 CP_1
appellante) e e in persona del legale rappresentate CP_3 Controparte_4
p.t. (parti appellate), avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 104/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'appello di e e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara Pt_1 CP_1
l'inammissibilità della domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di CP_3
primo grado;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese del doppio grado di giudizio, CP_3 Pt_1 liquidate per il giudizio di primo grado in € 2.697,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, e per il giudizio di secondo grado in € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese del presente grado con riferimento ad;
Controparte_4 dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 438 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in persona del legale rappresentate p.t., in proprio e per la società di cartolarizzazione dei Pt_1 CP_1
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente
[...] domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, 38 presso l'ufficio legale dell' ; CP_2
PARTE APPELLANTE
E
CP_3
NONCHE'
Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 104/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 104/2021, pubblicata il 04.02.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di
G.L., accoglieva l'opposizione proposta da con ricorso depositato in data 12.02.2018 CP_3 nei confronti dell' e , con riferimento ad un estratto di ruolo Pt_1 Controparte_4 rilasciatogli dal competente ufficio dell'ente di riscossione.
1 A sostegno della propria decisione il Giudice adito rilevava l'intervenuta prescrizione degli atti impositivi di cui al suddetto estratto, provvedendo dunque ad annullare gli stessi.
Con riferimento al profilo delle spese, il primo Giudice, infine, condannava le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Con atto di appello depositato il 26.07.2021, l impugnava la suddetta sentenza, eccependo la Pt_1
carenza in capo all'istante di un interesse ad agire giuridicamente rilevante e deducendo, pertanto,
l'inammissibilità dell'opposizione proposta da nella precedente fase processuale. CP_3
L'Istituto appellante rilevava altresì l'inammissibilità dell'avversa opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24, co. 5, d.lgs. 46/1999 ed in ogni caso la regolare notifica degli atti impositivi indicati nell'atto introduttivo.
Concludeva chiedendo che la Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, disattendesse l'opposizione proposta dall'originario ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
e , cui l'appello veniva regolarmente notificato, CP_3 Controparte_4
rimanevano contumaci.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' è fondato e deve dunque essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione Pt_1
proposta da atteso che, in ossequio a recente e persuasiva giurisprudenza in tema di CP_3 opposizione ad estratto di ruolo, l'istante non risultava avere, sin dal momento della proposizione da parte sua dell'atto di opposizione da cui è derivato il presente giudizio, un effettivo e concreto interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c., e tanto per le ragioni che vanno ad esporsi.
Come noto, la S.C. ha risolto la controversa questione relativa alla ammissibilità o meno della opposizione a ruolo esattoriale non notificato (v. Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015).
In particolare, i Giudici di legittimità hanno precisato che:
-il “ruolo” è un atto che deve essere notificato, e la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento;
è quindi un atto impugnabile, con decorrenza del relativo termine dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
entro il suddetto termine pertanto il debitore può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e “cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con il corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti, e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina
2 necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso;
- l'“estratto di ruolo” rilasciato dal concessionario, invece, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge;
esso viene formato (quindi consegnato) solo su richiesta del debitore, ed è un mero “elaborato informatico formato dall' esattore (…) sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014); l'estratto di ruolo pertanto non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, e non è dunque autonomamente impugnabile per difetto di interesse del debitore ad agire per ottenerne l'annullamento. La stessa S.C. ha poi chiarito che può eventualmente ravvisarsi l'interesse del debitore ad impugnare gli atti che nell' “estratto di ruolo” sono indicati e riportati (cioè: iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima -e del ruolo- al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto), ma occorre tuttavia operare una distinzione:
-se l'opponente non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella;
-se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge.
La medesima ricostruzione ermeneutica esposta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19704/2015 è stata poi confermata anche dalla sentenza n. 22946/2016 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. In detta pronunzia i Giudici di legittimità hanno peraltro opportunamente precisato che “è esclusa la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante” (v. anche Cass. n.
20618/2016), osservando che “al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e non apparendo dunque necessario, in difetto di attività esecutiva da parte del creditore, instaurare l'azione giudiziaria di accertamento negativo del credito.
3 Con riferimento, dunque, all'estratto di ruolo, la natura di atto interno, meramente certificatorio e quindi privo di manifestazione di volontà impositiva, e privo anche di valenza di intimazione, ovverosia di minaccia di esecuzione, esclude che il contribuente, in assenza di azioni coercitive od esecutive volte al recupero dei crediti in questione, possa far valere giudizialmente ed in via di azione principale l'evento estintivo, ovverosia la prescrizione, tipica eccezione in senso stretto ex art. 2938 cod. civ. validamente opponibile a pretesa incombente.
In termini analoghi si sono espresse, anche in epoca più recente, la Suprema Corte nonché attenta giurisprudenza di merito.
Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6034, in particolare (cfr. relativa motivazione), nel richiamare espressamente “le sentenze nn. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016” ha ribadito come sia comunque a disposizione del debitore “lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”. A sua volta Corte di appello di Reggio Calabria, sez. lav., 12/11/2021, n. 478 ha precisato in motivazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e con riferimento all'ipotesi di un estratto di ruolo rilasciato, su richiesta del contribuente, dal concessionario della riscossione, come “l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa” atteso che “L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione,
e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice”, sicché al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei confronti del contribuente) la cui esecuzione non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito, il soggetto debitore “sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e, dunque, “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Venendo dunque ad applicare i principi di cui sopra al caso di specie, e tanto ai fini della disamina delle censure specificamente sollevate dall' appellante, deve osservarsi che la stessa parte originaria CP_2 ricorrente non ha specificamente dedotto nell'atto introduttivo l'esistenza, all'attualità, di richieste di pagamento inoltrate nei suoi confronti da parte dell'ente impositore, e tantomeno l'esistenza di
4 procedure esecutive azionate nei suoi confronti al fine di recuperare gli importi di cui alle cartelle in questione.
L'istante, peraltro, non ha neppure dedotto in ricorso l'esistenza di specifiche rituali richieste di sgravio indirizzate non solo all'agente di riscossione ma anche all'ente creditore e tantomeno di provvedimenti di contenuto negativo da parte del creditore in risposta ad eventuali istanze in tal senso del contribuente, tali da determinare una situazione di incertezza giuridica sulla sorte dei crediti vantati cui porre utilmente rimedio in questa sede con un'azione di accertamento negativo dei predetti crediti.
Le conclusioni di cui sopra, con riferimento in particolare all'insussistenza di un concreto e diretto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente, possono essere tenute ferme anche all'esito della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 6.9.2022, secondo cui, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), nel selezionare specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e nel plasmare in tal modo l'interesse ad agire configurandolo quale condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione incidendo in tal modo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche nei processi pendenti, nell'ambito dei quali lo specifico interesse ad agire va comunque dimostrato dall'interessato.
Nel caso di specie l'originaria parte opponente non ha neppure dedotto nei propri scritti difensivi l'esistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal legislatore della riforma, il quale, come noto, ha disposto che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Per completezza di esposizione va altresì dato atto in tale sede che è intervenuta nelle more del presente procedimento la pronuncia della Corte Costituzionale, n.190 del 17/10/2023, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, in base al quale, come visto, è consentita la diretta impugnazione della cartella che si assume invalidamente notificata, e di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione
5 dell'estratto di ruolo, solo con riferimento alle richiamate - specifiche - fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione.
La predetta pronuncia, nel richiamare in motivazione la sussistenza di un preoccupante contenzioso seriale generato dalla vulnerabilità del sistema, nell'ambito del quale spesso l'agente della riscossione non è in grado di fornire la prova della regolare notifica, ha anche chiarito come il rimedio a tale situazione coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, al Giudice di legge, potendo il legislatore in prospettiva intervenire in più direzioni, ovvero sia estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma oggetto di censura, sia, dall'altro, agendo in radice sulle patologie che ancora persistono nel sistema italiano della riscossione, tanto al fine di strutturare il predetto sistema “[…] in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario,
«preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n. 288 del 2019)”.
Va in ogni caso rimarcato che la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07/03/2002, n. 3330), non ha mancato di precisare come l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, sicché la sua sussistenza va sempre accertata dal giudice, tanto persino nell'eventuale ipotesi di assenza di contrasto tra le parti sul punto, peraltro neppure sussistente nel caso di specie atteso, in particolare, il contenuto dell'atto di impugnazione dell' Pt_1
Va infine precisato che la predetta declaratoria di inammissibilità prevale in ogni caso anche rispetto ad eventuali ipotesi di cessazione della materia del contendere e sopravvenuta mancanza d'interesse da parte del ricorrente per intervenuta sopravvenienza di previsioni normative di definizione dei carichi di ruolo (cfr. per l'espressione del principio generale Cassazione civile sez. lav., 26/07/1983, n. 5137).
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni deve dunque riformarsi la sentenza impugnata, e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta da con il ricorso CP_3
introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio relative al rapporto processuale tra e Pt_1 CP_3 seguono la soccombenza così come determinata all'esito della definizione del presente giudizio di impugnazione e vengono liquidate, in favore dell' appellante e tenuto conto del valore della CP_2
controversia, nella misura indicata in dispositivo.
Nulla deve essere disposto a titolo di refusione di spese del presente grado nei confronti della parte appellata , non essendosi quest'ultima costituita. Controparte_4
6 Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 26.7.2021 e vertente tra e in persona del legale rappresentate p.t. (parte Pt_1 CP_1
appellante) e e in persona del legale rappresentate CP_3 Controparte_4
p.t. (parti appellate), avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 104/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'appello di e e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara Pt_1 CP_1
l'inammissibilità della domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di CP_3
primo grado;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese del doppio grado di giudizio, CP_3 Pt_1 liquidate per il giudizio di primo grado in € 2.697,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, e per il giudizio di secondo grado in € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese del presente grado con riferimento ad;
Controparte_4 dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
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