TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3409/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3409 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]in Campania C.F._1
(NA) alla Via Carlo Levi, I trav. 8 e , nato a CP_1
IL (NA) l'11.05.1977, C.F.: , C.F._2
residente in [...], entrambi ivi elettivamente domiciliati alla Via San Giovanni a Campo, 1 21, presso lo studio dell'Avv. Concetta Poziello che li rappresenta e difende giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13 settembre 2024, i ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Giugliano in Campania il
27.10.2006, dal quale nasceva il figlio , nato il Persona_1
02.02.2008.
Le parti premettevano di essere già addivenute a separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n.
2220/2013 del 6.6.2012, versato in atti, e che dalla data in cui le parti erano comparse dinanzi al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricors o.
Pag. 2 di 6 Le parti comparivano figurativamente all'udienza del
30.12.2024 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice riservava la decisione al Collegio con ordinanza de l
17.1.2025.
Il P.M. apponeva il proprio visto in data 21.1.2025
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente ( 17.4.2013) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Napoli Nord n. 2220/2013 del 6.6.2012 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni d i cui al ricorso congiunto, che qui si trascrivono:
1. i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
Pag. 3 di 6 2. il figlio minore è affidato congiuntamente ai Per_1
genitori e gli stessi hanno concordato tra loro il seguente protocollo: il minore stabilirà la residenza principale presso la madre;
il padre terrà con sé il figlio ogni giorno dall'uscita della scuola fissata per le ore 13:00, fino alle ore 16,00. Il padre terrà altresì il figlio con sé tre fine settimana al mese, dall'uscita della scuola fissata per le ore 13,00 del venerdì e fino alle ore 16,00 della domenica;
in detti giorni il padre seguirà il piccolo sia Per_1
nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate. L'ultimo weekend del mese il piccolo resterà invece con la madre la quale lo Per_1
seguirà nell'espletamento delle attività scolastiche, extrascolastiche, culturali e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate. Il padre avrà con sé il figlio per 15 giorni nel periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, nonché per 5 giorni durante le festività di fine anno comprendenti, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
3. il marito verserà alla moglie, entro e non oltre i primi 5 giorni del mese, a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore, un assegno mensile di € 300,00; tale importo viene così determinata in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione del padre. Il padre si
Pag. 4 di 6 impegna altresì a versare il 50% di ogni spesa necessaria a favore del figlio minore a titolo di spese mediche, ricreative, scolastiche e quant'altro di straordinario, comunque concordate;
4. la casa coniugale sita in Giugliano i n Campania alla Via
Carlo Levi, I trav, 7, già liberata dal Signor CP_1
all'atto del deposito del presente ricorso, è assegnata alla moglie che provvederà alle eventuali volture di tutte le utenze domestiche, nonché alle spese di condominio. I beni mobili esistenti nella casa coniugale rimarranno nella disponibilità della Signora Pt_1
5. ad ogni effetto di Legge i coniugi si rilasciano da ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali esistenti a tutt'oggi.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Giugliano in Campania (NA), in data 27.10.2006, tra Pt_1
, nata ad [...] il [...] e
[...] CP_1
, nato a [...] l'[...] – (Atto n. 84,
[...]
Parte II, s. A, Anno 2021);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Giugliano in Campania le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla per le spese.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 28/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3409/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3409 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]in Campania C.F._1
(NA) alla Via Carlo Levi, I trav. 8 e , nato a CP_1
IL (NA) l'11.05.1977, C.F.: , C.F._2
residente in [...], entrambi ivi elettivamente domiciliati alla Via San Giovanni a Campo, 1 21, presso lo studio dell'Avv. Concetta Poziello che li rappresenta e difende giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13 settembre 2024, i ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Giugliano in Campania il
27.10.2006, dal quale nasceva il figlio , nato il Persona_1
02.02.2008.
Le parti premettevano di essere già addivenute a separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n.
2220/2013 del 6.6.2012, versato in atti, e che dalla data in cui le parti erano comparse dinanzi al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricors o.
Pag. 2 di 6 Le parti comparivano figurativamente all'udienza del
30.12.2024 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice riservava la decisione al Collegio con ordinanza de l
17.1.2025.
Il P.M. apponeva il proprio visto in data 21.1.2025
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente ( 17.4.2013) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Napoli Nord n. 2220/2013 del 6.6.2012 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni d i cui al ricorso congiunto, che qui si trascrivono:
1. i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
Pag. 3 di 6 2. il figlio minore è affidato congiuntamente ai Per_1
genitori e gli stessi hanno concordato tra loro il seguente protocollo: il minore stabilirà la residenza principale presso la madre;
il padre terrà con sé il figlio ogni giorno dall'uscita della scuola fissata per le ore 13:00, fino alle ore 16,00. Il padre terrà altresì il figlio con sé tre fine settimana al mese, dall'uscita della scuola fissata per le ore 13,00 del venerdì e fino alle ore 16,00 della domenica;
in detti giorni il padre seguirà il piccolo sia Per_1
nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate. L'ultimo weekend del mese il piccolo resterà invece con la madre la quale lo Per_1
seguirà nell'espletamento delle attività scolastiche, extrascolastiche, culturali e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate. Il padre avrà con sé il figlio per 15 giorni nel periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, nonché per 5 giorni durante le festività di fine anno comprendenti, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
3. il marito verserà alla moglie, entro e non oltre i primi 5 giorni del mese, a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore, un assegno mensile di € 300,00; tale importo viene così determinata in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione del padre. Il padre si
Pag. 4 di 6 impegna altresì a versare il 50% di ogni spesa necessaria a favore del figlio minore a titolo di spese mediche, ricreative, scolastiche e quant'altro di straordinario, comunque concordate;
4. la casa coniugale sita in Giugliano i n Campania alla Via
Carlo Levi, I trav, 7, già liberata dal Signor CP_1
all'atto del deposito del presente ricorso, è assegnata alla moglie che provvederà alle eventuali volture di tutte le utenze domestiche, nonché alle spese di condominio. I beni mobili esistenti nella casa coniugale rimarranno nella disponibilità della Signora Pt_1
5. ad ogni effetto di Legge i coniugi si rilasciano da ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali esistenti a tutt'oggi.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Giugliano in Campania (NA), in data 27.10.2006, tra Pt_1
, nata ad [...] il [...] e
[...] CP_1
, nato a [...] l'[...] – (Atto n. 84,
[...]
Parte II, s. A, Anno 2021);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Giugliano in Campania le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla per le spese.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 28/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6