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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al nr. R.G.NR. 133/2020, avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
(avv. Gianluca Attanasio)
Parte attrice
E
e (avv. Nico Colangelo) CP_2 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Antonio Umberto Petraglia) Controparte_4
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
24/9/2024, che richiamano quelle già formulate in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Innanzitutto, si rileva che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del procedimento a far data dal 14/9/2023, dunque, quando l'istruttoria era già conclusa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio e per lo Pt_3 CP_1 CP_2 CP_3
scioglimento della comunione ereditaria costituitasi sui beni immobili indicati in atti in seguito al decesso di (il 16/7/2014) – figlio di e fratello delle altre Parte_4 Parte_1
attrici – e successivamente della moglie (il 5/7/2018) – sorella delle convenute – Parte_5
coniugati senza prole. Si costituivano in giudizio le convenute (tempestivamente alla luce delle disposizioni legislative vigenti ratione temporis per fronteggiare l'emergenza “Covid”),
aderendo alla domanda di divisione e proponendo domanda riconvenzionale, tra l'altro per il
p. 1/7 rimborso pro quota delle rate del mutuo ipotecario contratto da il 21/4/2009 (a Parte_4
firma del notaio;
rep. 59.473/racc. 20.136). Per_1
3. Stante la natura tecnica delle questioni di causa, si è reso necessario disporre C.T.U. per la redazione del progetto di divisione. Il C.T.U., esaminati gli atti di causa e tenuto conto delle quote di comproprietà dei beni ereditari già intestate in capo alle parti, ha inteso procedere alla divisione dei beni formando due lotti composti come segue:
p. 2/7
p. 3/7
4. Il C.T.U. ha affermato che “il valore complessivo dei beni immobili oggetto dello scioglimento della comunione ereditaria è pari ad euro 312.766,00. A tal proposito 1/3 è la quota spettante alla parte attrice e 2/3 è la quota spettante alla parte convenuta, ovverosia il valore per ciascun comunista è il seguente: euro 104.255 per la parte attrice (1/3 di euro 312.766,00); euro 208.500 per la parte convenuta (2/3 di euro 312.766,00). Si pone in evidenzia che la madre e una sorella del de cuius Pt_4
(quindi alcuni soggetti della parte attrice), abitano i fabbricati, ovverosia l'abitazione e le relative
[...] pertinenze, contraddistinti al foglio 5 con le particelle 162 sub. 1, p.lla 162 sub. 2 e p.lla 558 sub.2, pertanto nel progetto di divisione si è tenuto conto di tale circostanza” (relazione peritale, pag. 42).
Pertanto, il C.T.U. ha così determinato i due lotti, di cui quello “A” che ha proposto assegnarsi alla parte attrice e quello “B” alla parte convenuta, con attribuzione di beni in comunione ordinaria, attribuzione cui le parti non hanno formulato specifiche e circostanziate opposizioni:
p. 4/7
5. Ad avviso del C.T.U. “al lotto A si dovrà accedere mediante l'esistente strada campestre ovverosia previa la servitù di passaggio pedonale e carrabile insistente sulla p.lla 581, come raffigurata nell'immagine fotografica riportata alla precedente pagina 20. Inoltre, il lotto A, avrà il diritto d'uso sulla corte ad esso antistante e contraddistinta con la p.lla 591 così come indicata sull'esemplificazione grafica. A questo punto il lotto A ha un valore di euro 46.780,00 e il lotto B ha un valore di euro 265.986. All'uopo, tenendo Con conto del mutuo fondiario concesso dall'Istituto di credito ! in data 21 aprile 2009 di Pt_6 euro 50.000, per la durata di 20 anni acceso originariamente dai coniugi dai de cuius Parte_7 Pt_4
e il cui debito pendente grava mortis causa su tutti gli eredi, ad ognuno per quanto
[...] Parte_5 di sua spettanza per una quota percentuale, si ipotizza – in modo razionale e ragionevole - il seguente
“progetto di divisione”: lotto A alla parte attrice;
lotto B alla parte convenuta” ( e ) CP_2 CP_3 unitamente all'onere di pagare e/o estinguere il mutuo fondiario concesso dall'Istituto di credito Con in data 21 aprile 2009 di euro 50.000 e successivi interessi” (relazione peritale, Parte_6 pag. 43 e 44), onere di contribuzione che, in seguito ai chiarimenti richiesti, ha allocato in
p. 5/7 ragione di 2/3 in capo alla parte convenuta e in ragione di 1/3 in capo alla parte attrice
(relazione integrativa depositata il 14/12/2023).
6. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati.
7. È meritevole di accoglimento la domanda formulata dalle parti convenuta per la condanna delle attrici al rimborso pro quota delle spese di successione, come in atti documentate, quota che ammonta ad €.848/95. Disattesa la domanda relativa al rapporto di conto corrente nr. 1021264963, in quanto priva di riscontro documentale oggettivo.
8. Per quanto innanzi, la comunione ereditaria tra le parti è sciolta attribuendo alle parti attrici, in comunione tra di loro, i beni immobili di cui al LOTTO A indicati alle pag. 4 e 5 che precedono e attribuendo alle parti convenute, in comunione tra di loro, i beni immobili di cui al LOTTO B indicati alle pag. 4 e 5 che precedono, beni tutti graficamente riportati nella relazione peritale in atti, che si ha per integralmente richiamata e trascritta, ponendo, nei rapporti tra le parti, in capo alle parti attrici l'onere di provvedere al rimborso del mutuo ipotecario contratto da il 21/4/2009 nella misura di 1/3 e in capo alle Parte_4
convenute l'onere di provvedere al rimborso del suindicato mutuo ipotecario nella misura di
2/3, il tutto con le ulteriori specificazioni che ai beni costituenti il lotto A si dovrà accedere mediante l'esistente strada campestre insistente sulla p.lla 581, come raffigurata nell'immagine fotografica riportata alla pagina 20 della relazione peritale, sulla quale è costituita servitù di passaggio pedonale e carrabile secondo il tracciato indicato dal C.T.U.,
e che le attrici, quali assegnatari dei beni costituenti il lotto A, avranno il diritto d'uso sulla corte contraddistinta con la p.lla 591, così come riportata nei grafici contenuti nella relazione peritale. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, parte attrice è condannata al pagamento in favore della parte convenuta della somma di €.848/95, per le ragioni di cui al capo che precede, oltre interessi al tasso legale come in dispositivo ed al rimborso, sempre in favore della parte convenuta, di quanto sino ad ora eventualmente da quest'ultima corrisposto a titolo di rimborso del mutuo ipotecario del 21/4/2009 in misura eccedente rispetto alla quota di 2/3 a proprio carico in virtù di quanto innanzi.
9. Spese di lite compensate, attesa la comune volontà delle parti di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria.
P.Q.M.
p. 6/7 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria, ulteriore e/o diversa domanda, eccezione, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti originatasi in seguito al decesso di e Parte_4 Parte_5
- assegna alle attrici, in comunione tra di loro, i beni immobili di cui al LOTTO A indicati alle pag. 4 e 5 che precedono, graficamente individuati nella relazione peritale, specificando, che a tali beni si dovrà accedere mediante l'esistente strada campestre insistente sulla p.lla 581, come raffigurata nell'immagine fotografica riportata alla pagina 20 della relazione peritale, sulla quale è costituita servitù di passaggio pedonale e carrabile secondo il tracciato indicato dal C.T.U., e che le attrici, quali assegnatarie dei beni costituenti il lotto A, avranno il diritto d'uso sulla corte contraddistinta con la p.lla 591, così come riportata nei grafici contenuti nella relazione peritale;
- assegna alle convenute, in comunione tra di loro, i beni immobili di cui al LOTTO B
indicati alle pag. 4 e 5 che precedono e graficamente individuati nella relazione peritale;
- pone, nel rapporto tra le parti, a carico della parte convenuta l'obbligo di sostenere nella misura di 2/3 tutti gli oneri e i costi di rimborso del mutuo ipotecario contratto il
21/4/2009 da e in capo alla parte attrice l'onere di sostenere detti oneri Parte_4
e costi nella misura di 1/3, con condanna di quest'ultima al rimborso in favore della parte convenuta di quanto sino ad ora eventualmente corrisposto a tale titolo in misura eccedente rispetto alla quota di cui innanzi (2/3);
- condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta della somma di
€.848/95, a titolo di quota delle spese di successione, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U.;
- ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni sua responsabilità, di provvedere, a richiesta delle parti e spese a carico della massa ereditaria, alla trascrizione della presente sentenza.
Benevento, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 7/7