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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/10/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza del 30 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1526/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Caudullo, giusta procura in Parte_1 atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippa Morina e dall'avvocato
DA LÀ, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: diritto alla erogazione dei buoni pasto e al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento dello stesso diritto per il periodo pregresso.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 30 settembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di lavorare alle dipendenze dell' convenuta quale tecnico sanitario di laboratorio, CP_1 prestando servizio presso il Presidio Ospedaliero di Paternò (CT), e di avere svolto nel corso degli anni lavoro in turni di durata superiore alle sei ore, come da fogli dei turni di servizio che allegava, lamentava la mancata istituzione da parte dell' datrice di un servizio mensa presso la sede di CP_1
1 lavoro anzidetta o, in sostituzione, di un servizio alternativo attraverso l'erogazione generalizzata dei buoni pasto.
Esponeva che il Regolamento aziendale riconosceva i buoni pasto soltanto in presenza di determinate condizioni, sostanzialmente escludendo dal godimento del beneficio in questione il personale c.d. turnista, assegnato ad effettuare attività lavorativa su turni e orario continuativo senza intervallo e senza beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero psicofisico delle energie e per l'eventuale consumazione del pasto.
Deduceva che il diritto ingiustamente negato dall' trovava, viceversa, la sua fonte normativa CP_1 nell'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 e modificato dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009, oltre che nell'art. 27 del CCNL 2016/2018 e nell'art. 43 del CCNL 2019/2021, dovendo leggersi la succitata normativa pattizia in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66 dell'8.04.2003, in forza della quale è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE.
Specificava che, come da fogli di presenza prodotti, relativamente all'ultimo quinquennio antecedente alla presentazione del ricorso (vale a dire fino al 31.12.2024), aveva complessivamente prestato n.
398 turni di durata superiore alle 6 ore;
per cui, tenuto conto dell'importo nominale di € 4,13 (pari al corrispettivo di quanto stabilito in lire dall'articolo 33, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987 come modificato dall'articolo 68, comma 2, del D.P.R. n. 384/1990) quale quota lavoratore del buono pasto
(quindi già considerata la detrazione dell'onere a carico del lavoratore), aveva diritto, a titolo di risarcimento dei danni per la mancata corresponsione dei buoni pasto, alla somma di € 1.643,74 (€
4,13 x n. 398 turni eccedenti le sei ore).
Richiamando, quindi, a supporto delle proprie doglianze la giurisprudenza di merito e di legittimità che in più occasioni si è pronunciata in subiecta materia e, in particolare, la sentenza n. 5716/2024 resa dall'Ufficio adito in fattispecie analoga, concludeva chiedendo volersi: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo di durata eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo da commisurarsi al costo del buono pasto gravante sulla parte datoriale, pari ad € 4,13, per ciascun turno di servizio eccedente le sei ore effettivamente svolto e, segnatamente, per i turni di servizio eccedenti le sei ore per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 per complessivi 398 turni e, per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore Controparte_2 generale p.t. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma complessiva di
2 €1.643,74 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, nonché al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, dal giorno del dovuto. … Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 cpc.”.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 4 aprile 2025, si costituiva tempestivamente in giudizio l' convenuta, eccependo, alla stregua di un'interpretazione diametralmente opposta CP_1 della normativa contrattuale del settore, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte avversa e chiedendo, conclusivamente, volersi rigettare il ricorso e, subordinatamente, “rideterminare il n. di buoni pasto dovuti e le relative somme richieste da n. 398 turni a 146 turni superiori alle 6 ore (vale a dire solo quelli notturni)”.
A tal ultimo riguardo, evidenziava, infatti, che dal conteggio turni “scaricato” dal sistema gestionale Cont dell' risultava che il ricorrente, nel periodo oggetto di contestazione, aveva svolto turni superiori alle 6 ore solamente in occasione dell'espletamento del servizio notturno (segnatamente di 12 ore, dalle 20.00 alle 8.00) per un totale di n. 146 turni.
Con riguardo agli altri turni, ulteriormente indicati dall'istante nel conteggio delle proprie pretese, deduceva la mancanza di autorizzazione da parte dell' a svolgerli durante la mattina ed il CP_1 pomeriggio - oltre che di prova di eventuali esigenze di servizio che avrebbero reso necessario lo
“sforamento” dell'orario di lavoro previsto nel turno - sottolineando che l'eventuale sforamento di tale soglia per un totale di n. 252 turni svolti tra il 2019 e il 2024 (derivanti dalla differenza dei turni totali invocati dal ricorrente in n. 398 e gli effettivi turni autorizzati superiori alle 6 ore in n. di 146) avrebbero dovuto considerarsi l'effetto di una pausa di almeno minuti 30, non oggetto di apposita timbratura e come tale determinante un debito orario di 126 ore (30 min. X 252 turni = 126 ore).
In conseguenza di ciò avanzava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva “- Accertare e dichiarare la mancata timbratura in uscita e in entrata durante la pausa nei turni in cui risultino timbrature superiori alle 6 ore non autorizzate, in violazione dell'art. 29, co. 3, del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20.09.2001; - Per l'effetto, condannare il ricorrente, alla decurtazione di
30 minuti dalla giornata lavorativa di riferimento e, pertanto, alla restituzione in favore dell' CP_1
degli importi corrispondenti all'orario di lavoro ingiustamente sottratto a ogni turno
[...] superiore alle 6 ore;
- e, in particolare, per l'effetto, tenuto conto che il ricorrente, quale tecnico di laboratorio, gode fi una retribuzione oraria di € 17,63 (doc. 2), condannare parte ricorrente al pagamento nei confronti dell'Azienda di un importo pari a € 2.221,38 (risultante dal calcolo: € 17,63 ora X 126 ore di pausa non oggetto di apposita timbratura). In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari.”
3 1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 30 settembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio il ricorrente, dolendosi del fatto che l'Azienda datrice di lavoro non abbia mai garantito un servizio mensa presso la sua sede di lavoro e che, in alternativa, non gli abbia riconosciuto neppure il diritto ai buoni pasto, ha chiesto, per un verso, accertarsi il suo diritto all'erogazione da parte dell' convenuta dei buoni pasto per ogni turno lavorativo CP_1 eccedente le sei ore e, per altro verso, dichiarare il proprio diritto ad essere risarcito del danno subito per non avere avuto erogati i buoni pasto con decorrenza dal mese di gennaio 2019 e fino al mese di dicembre 2024, in misura pari al valore dei buoni pasto non erogati per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore di effettiva presenza.
Appare incontestato che parte ricorrente, nella qualità di tecnico sanitario di laboratorio, osservi un orario di lavoro su tre turni distribuiti nel seguente modo: - turno di mattina di n. 6 ore (8.00-14.00);
- turno di pomeriggio di n. 6 ore (14.00-20.00); - turno di notte di n. 12 ore (20.00-8.00) (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione).
2.1. Ciò premesso, e rinviando al prosieguo la determinazione del quantum debeatur, ritiene il
Tribunale che nell'an il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5716/2024, resa il 18 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 7728/2024 R.G. in fattispecie analoga, e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo
118 delle disp. di att. al c.p.c..
“3. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto, dovendosi porre a fondamento della decisione gli arresti della Suprema Corte e cioè le pronunce 1 marzo 2021, n. 5547, e 4 giugno 2021, n. 15629, di recente richiamate anche da Cass. n. 21440/2024 che ha avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ove la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di un dipendente turnista di una azienda ospedaliera accertando il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannando l' al risarcimento del danno Parte_2 sul presupposto che l'articolo 29 comma 2 del CCNL Comparto Sanità del 2001 deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 del d. lgs. n. 66/2003 e che, in forza di tali disposizioni, il diritto alla mensa deve essere identificato con il diritto alla pausa sicché deve essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore.
4. Come rimarcato nella indicata recente pronuncia (Cass. ord. n. 21440/2024), per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura
4 retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
4.1. Nella fattispecie di causa viene in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del
CCNL del 7 aprile 1999 (cfr. all. 6 al ricorso) a tenore del quale:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio
2009, biennio economico 2008 – 2009 (cfr. all. 5 al ricorso), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori…
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'articolo 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 (cfr. all. 4 al ricorso), ha previsto, poi, che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della
5 eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
4.2. Previsione identica a quella testé riportata è contenuta nell'articolo 43, comma 4, del CCNL 2 novembre 2022, Comparto Sanità (da questo giudice conoscibile secondo il principio iura novit curia, trattandosi di CCNL concernente il pubblico impiego).
Riportate le previsioni contrattuali di riferimento, la questione da dirimere consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del riportato articolo
29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
Come evidenziato da Cass. n. 21440/2024, che, a sua volta, ha riportato l'iter motivazionale di Cass.
n. 5547/2021, “…11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegato alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa”.
6 Va poi evidenziato che l'assunto della resistente secondo cui il diritto alla mensa debba CP_1 discendere da una obbligatoria sosta lavorativa e altresì che la norma contrattuale richiederebbe che l'attività sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto è stata disattesa dalla Suprema Corte che ha osservato come “…una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 4457/2021).
4.3. In relazione, inoltre, alla previsione convenzionale contenuta nell'art. 27 CCNL Comparto
Sanità 2016-208 comma 4 ed in vigore per il periodo successivo al 1 gennaio 2016, riprodotta poi nell'articolo 43, comma 4, del CCNL 2 novembre 2022, Comparto Sanità, richiamato dall' CP_1 resistente in memoria, secondo cui: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto”, si osserva che la stessa non costituisce una deroga all'art. 8 del citato d. lgs. n. 66/2003, atteso che l'espressione “non in turno” deve interpretarsi nel senso che, per il personale in turno, la pausa può essere diversamente articolata per esigenze di servizio ma non esclusa, tenuto conto che la stessa disposizione convenzionale rinvia al precedente art. 29 del Contratto collettivo integrativo, oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte nel senso favorevole alla prospettazione offerta dai ricorrenti.
4.4. In definitiva, il diritto a usufruire del buono pasto, trattandosi di beneficio di natura assistenziale legato all'organizzazione del lavoro, è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva che nel comparto Sanità sono stabilite dall'art. 29 del CCNL integrativo
2001 e coincidono con la particolare articolazione dell'orario di lavoro che attribuisce al lavoratore il diritto alla pausa, ossia il prolungamento dell'attività lavorativa per un periodo superiore alle sei ore.
5. Tenuto conto che non è contestato dall'azienda datrice di lavoro che i ricorrenti lavorino secondo una turnazione che contempla turni eccedenti le sei ore, con la conseguenza che sussiste il diritto alla pausa e, dunque, alla consumazione del pasto, deve ritenersi sussistente in capo agli stessi il diritto alla mensa ovvero all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad avere erogato dalla Azienda datrice di lavoro, dalla data della domanda, un buono pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore.
6. L'omessa corresponsione dei buoni pasto per il passato fa sorgere, inoltre, in capo ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno subìto per ciascun giorno in cui è stato superato l'orario di sei ore, da parametrarsi al costo del pasto a carico del datore di lavoro e, quindi, da determinarsi in € 4,13,
7 pari al corrispettivo di quanto stabilito in lire dall'articolo 33, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987 come modificato dall'articolo 68, comma 2, del D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda).” (cfr. sentenza n. 5716/2024, resa il 18 dicembre 2024 nella causa iscritta al n.
7728/2024 R.G.).
2.2. Trattasi di orientamento che da ultimo ha trovato maggiore conforto in un ulteriore arresto della
Suprema Corte, la quale (cfr. Ordinanza n. 25525 del 17.09.2025), ha ribadito che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato (nella specie, la Corte ha sottolineato che il diritto al buono pasto spetta a tutti i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano turnisti o meno, a condizione che, dopo almeno sei ore di lavoro, abbiano diritto a una pausa pranzo)”.
2.3. Alla stregua delle superiori considerazioni, pacifico essendo il diritto vantato in questa sede dalla parte ricorrente, occorre stabilirne l'entità in termini risarcitori, e ciò anche a seguito di quanto eccepito e dedotto dall' convenuta con memoria di costituzione, la quale, in via subordinata, CP_1 ha richiesto la rideterminazione del numero dei buoni pasto eventualmente dovuti e delle somme corrispondenti, parametrandole ad un numero di turni decisamente inferiore rispetto a quelli prospettati dal ricorrente, vale a dire a n. 146 turni (coincidenti con i turni notturni) piuttosto che ai n. 398 turni indicati in ricorso.
Peraltro, reputando che la richiesta dei buoni avanzata in ricorso anche per gli ulteriori 252 turni mattutini e/o pomeridiani manifestasse un debito orario del ricorrente, pari a 126 ore, in via riconvenzionale ne ha richiesto l'accertamento e, eventualmente, la decurtazione di 30 minuti da ogni giornata di riferimento e la restituzione degli importi corrispondenti, complessivamente quantificati nella somma di € 2.221,38.
Ebbene, con note d'udienza depositate il 29 settembre 2025, la difesa di parte ricorrente, ancorché non condividendo l'assunto della resistente, ha dichiarato di volere ridurre la domanda di risarcimento del danno per la mancata erogazione dei buoni pasto con riferimento ai soli turni notturni siccome prospettati dalla parte avversa in numero di 146, precisandola, corrispondentemente, nei termini seguenti: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo di durata eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, al risarcimento del
8 danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo da commisurarsi al costo del buono pasto gravante sulla parte datoriale, pari ad €
4,13, per ciascun turno di servizio eccedente le sei ore effettivamente svolto e, segnatamente, per i turni di servizio eccedenti le sei ore per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 per complessivi 146 turni e, per l'effetto, condannare l' in Controparte_2 persona del Direttore generale p.t. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma complessiva di €602,98 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, nonché al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, dal giorno del dovuto.”.
In ragione della riduzione della domanda di riconoscimento del risarcimento del danno da mancata erogazione dei buoni pasto ai soli turni notturni di durata effettivamente superiore alle sei ore - sulla cui quantificazione e legittimità di svolgimento non vi è alcuna contestazione da parte dell' CP_1 convenuta - ed essendosi contestualmente rinunciato alla domanda, limitatamente ai turni oggetto di contestazione in sede di domanda riconvenzionale, tanto l'eccezione sollevata in via subordinata dall' resistente, quanto la richiesta in via riconvenzionale conseguentemente avanzata dalla CP_1 stessa, hanno perduto la loro ragion d'essere, con cessazione parziale della ragione del contendere.
D'altro verso, sul quantum della pretesa risarcitoria può senz'altro prendersi come paramento di calcolo quanto indicato da parte ricorrente, atteso che l'Azienda convenuta non soltanto non ha specificamente contestato le somme poste alla base dei calcoli (€ 4,13 per ogni turno), ma ne ha addirittura suggerito il parametro in questione, indicandolo nei suddetti complessivi 146 turni lavorativi di riferimento.
La resistente, infatti, neppure al momento della sua costituzione ha contestato specificamente la modalità di calcolo ed i conteggi siccome formulati dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
laddove, viceversa, secondo i principi generali, el rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma
1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che persino la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice adito (cfr.
Cass.civ.sez.lav. n.9285/2003); onere di contestazione specificamente afferente i conteggi relativi al quantum , operante financo in ipotesi di contestazione in radice, da parte del convenuto, della stessa sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione
9 dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire quanto più rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (v.
Cass.civ.sez.lav. n.4051/2011; in termini, ex plurimis, Cass.civ.sez.lav. n.945/2006).
Ne deriva che, in assenza di qualsivoglia contestazione sui conteggi formulati dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio e poi riformulati alla stregua delle eccezioni avversarie, essi vanno accreditati al presente giudizio in relazione alla quantificazione della pretesa siccome avanzata con riferimento alla voce ivi specificamente richiesta, da ultimo in sede di note sostitutive di udienza, e dunque in misura pari ad euro 602.98 (euro 4,13 x 146 turni), oltre interessi come per legge (nulla a titolo di rivalutazione monetaria in ragione della natura pubblica del rapporto di lavoro).
3. Le spese di lite, considerato il parziale della domanda, vanno compensate per metà, nel resto seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico di parte resistente, vanno liquidate in favore della parte ricorrente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, a far data dalla domanda;
dichiara, altresì, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da parte dell'
[...]
per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o al buono pasto Controparte_1 sostitutivo, da commisurarsi al costo del buono pasto gravante sulla parte datoriale pari ad € 4,13 per ciascun turno di servizio eccedente le sei ore effettivamente svolto, complessivamente riconosciuti dalla resistente nel numero di 146 e, conseguentemente condanna l'Azienda convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 602,98, oltre interessi come per legge;
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla proposta la domanda riconvenzionale;
dichiara compensate per metà le spese di lite che per il resto pone a carico dell' convenuta e CP_1 rifonde in favore del ricorrente in misura pari a 257,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catania 4 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA DA
10 11
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza del 30 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1526/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Caudullo, giusta procura in Parte_1 atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippa Morina e dall'avvocato
DA LÀ, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: diritto alla erogazione dei buoni pasto e al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento dello stesso diritto per il periodo pregresso.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 30 settembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di lavorare alle dipendenze dell' convenuta quale tecnico sanitario di laboratorio, CP_1 prestando servizio presso il Presidio Ospedaliero di Paternò (CT), e di avere svolto nel corso degli anni lavoro in turni di durata superiore alle sei ore, come da fogli dei turni di servizio che allegava, lamentava la mancata istituzione da parte dell' datrice di un servizio mensa presso la sede di CP_1
1 lavoro anzidetta o, in sostituzione, di un servizio alternativo attraverso l'erogazione generalizzata dei buoni pasto.
Esponeva che il Regolamento aziendale riconosceva i buoni pasto soltanto in presenza di determinate condizioni, sostanzialmente escludendo dal godimento del beneficio in questione il personale c.d. turnista, assegnato ad effettuare attività lavorativa su turni e orario continuativo senza intervallo e senza beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero psicofisico delle energie e per l'eventuale consumazione del pasto.
Deduceva che il diritto ingiustamente negato dall' trovava, viceversa, la sua fonte normativa CP_1 nell'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 e modificato dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009, oltre che nell'art. 27 del CCNL 2016/2018 e nell'art. 43 del CCNL 2019/2021, dovendo leggersi la succitata normativa pattizia in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66 dell'8.04.2003, in forza della quale è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE.
Specificava che, come da fogli di presenza prodotti, relativamente all'ultimo quinquennio antecedente alla presentazione del ricorso (vale a dire fino al 31.12.2024), aveva complessivamente prestato n.
398 turni di durata superiore alle 6 ore;
per cui, tenuto conto dell'importo nominale di € 4,13 (pari al corrispettivo di quanto stabilito in lire dall'articolo 33, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987 come modificato dall'articolo 68, comma 2, del D.P.R. n. 384/1990) quale quota lavoratore del buono pasto
(quindi già considerata la detrazione dell'onere a carico del lavoratore), aveva diritto, a titolo di risarcimento dei danni per la mancata corresponsione dei buoni pasto, alla somma di € 1.643,74 (€
4,13 x n. 398 turni eccedenti le sei ore).
Richiamando, quindi, a supporto delle proprie doglianze la giurisprudenza di merito e di legittimità che in più occasioni si è pronunciata in subiecta materia e, in particolare, la sentenza n. 5716/2024 resa dall'Ufficio adito in fattispecie analoga, concludeva chiedendo volersi: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo di durata eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo da commisurarsi al costo del buono pasto gravante sulla parte datoriale, pari ad € 4,13, per ciascun turno di servizio eccedente le sei ore effettivamente svolto e, segnatamente, per i turni di servizio eccedenti le sei ore per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 per complessivi 398 turni e, per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore Controparte_2 generale p.t. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma complessiva di
2 €1.643,74 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, nonché al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, dal giorno del dovuto. … Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 cpc.”.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 4 aprile 2025, si costituiva tempestivamente in giudizio l' convenuta, eccependo, alla stregua di un'interpretazione diametralmente opposta CP_1 della normativa contrattuale del settore, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte avversa e chiedendo, conclusivamente, volersi rigettare il ricorso e, subordinatamente, “rideterminare il n. di buoni pasto dovuti e le relative somme richieste da n. 398 turni a 146 turni superiori alle 6 ore (vale a dire solo quelli notturni)”.
A tal ultimo riguardo, evidenziava, infatti, che dal conteggio turni “scaricato” dal sistema gestionale Cont dell' risultava che il ricorrente, nel periodo oggetto di contestazione, aveva svolto turni superiori alle 6 ore solamente in occasione dell'espletamento del servizio notturno (segnatamente di 12 ore, dalle 20.00 alle 8.00) per un totale di n. 146 turni.
Con riguardo agli altri turni, ulteriormente indicati dall'istante nel conteggio delle proprie pretese, deduceva la mancanza di autorizzazione da parte dell' a svolgerli durante la mattina ed il CP_1 pomeriggio - oltre che di prova di eventuali esigenze di servizio che avrebbero reso necessario lo
“sforamento” dell'orario di lavoro previsto nel turno - sottolineando che l'eventuale sforamento di tale soglia per un totale di n. 252 turni svolti tra il 2019 e il 2024 (derivanti dalla differenza dei turni totali invocati dal ricorrente in n. 398 e gli effettivi turni autorizzati superiori alle 6 ore in n. di 146) avrebbero dovuto considerarsi l'effetto di una pausa di almeno minuti 30, non oggetto di apposita timbratura e come tale determinante un debito orario di 126 ore (30 min. X 252 turni = 126 ore).
In conseguenza di ciò avanzava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva “- Accertare e dichiarare la mancata timbratura in uscita e in entrata durante la pausa nei turni in cui risultino timbrature superiori alle 6 ore non autorizzate, in violazione dell'art. 29, co. 3, del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20.09.2001; - Per l'effetto, condannare il ricorrente, alla decurtazione di
30 minuti dalla giornata lavorativa di riferimento e, pertanto, alla restituzione in favore dell' CP_1
degli importi corrispondenti all'orario di lavoro ingiustamente sottratto a ogni turno
[...] superiore alle 6 ore;
- e, in particolare, per l'effetto, tenuto conto che il ricorrente, quale tecnico di laboratorio, gode fi una retribuzione oraria di € 17,63 (doc. 2), condannare parte ricorrente al pagamento nei confronti dell'Azienda di un importo pari a € 2.221,38 (risultante dal calcolo: € 17,63 ora X 126 ore di pausa non oggetto di apposita timbratura). In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari.”
3 1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 30 settembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio il ricorrente, dolendosi del fatto che l'Azienda datrice di lavoro non abbia mai garantito un servizio mensa presso la sua sede di lavoro e che, in alternativa, non gli abbia riconosciuto neppure il diritto ai buoni pasto, ha chiesto, per un verso, accertarsi il suo diritto all'erogazione da parte dell' convenuta dei buoni pasto per ogni turno lavorativo CP_1 eccedente le sei ore e, per altro verso, dichiarare il proprio diritto ad essere risarcito del danno subito per non avere avuto erogati i buoni pasto con decorrenza dal mese di gennaio 2019 e fino al mese di dicembre 2024, in misura pari al valore dei buoni pasto non erogati per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore di effettiva presenza.
Appare incontestato che parte ricorrente, nella qualità di tecnico sanitario di laboratorio, osservi un orario di lavoro su tre turni distribuiti nel seguente modo: - turno di mattina di n. 6 ore (8.00-14.00);
- turno di pomeriggio di n. 6 ore (14.00-20.00); - turno di notte di n. 12 ore (20.00-8.00) (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione).
2.1. Ciò premesso, e rinviando al prosieguo la determinazione del quantum debeatur, ritiene il
Tribunale che nell'an il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5716/2024, resa il 18 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 7728/2024 R.G. in fattispecie analoga, e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo
118 delle disp. di att. al c.p.c..
“3. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto, dovendosi porre a fondamento della decisione gli arresti della Suprema Corte e cioè le pronunce 1 marzo 2021, n. 5547, e 4 giugno 2021, n. 15629, di recente richiamate anche da Cass. n. 21440/2024 che ha avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ove la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di un dipendente turnista di una azienda ospedaliera accertando il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannando l' al risarcimento del danno Parte_2 sul presupposto che l'articolo 29 comma 2 del CCNL Comparto Sanità del 2001 deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 del d. lgs. n. 66/2003 e che, in forza di tali disposizioni, il diritto alla mensa deve essere identificato con il diritto alla pausa sicché deve essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore.
4. Come rimarcato nella indicata recente pronuncia (Cass. ord. n. 21440/2024), per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura
4 retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
4.1. Nella fattispecie di causa viene in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del
CCNL del 7 aprile 1999 (cfr. all. 6 al ricorso) a tenore del quale:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio
2009, biennio economico 2008 – 2009 (cfr. all. 5 al ricorso), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori…
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'articolo 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 (cfr. all. 4 al ricorso), ha previsto, poi, che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della
5 eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
4.2. Previsione identica a quella testé riportata è contenuta nell'articolo 43, comma 4, del CCNL 2 novembre 2022, Comparto Sanità (da questo giudice conoscibile secondo il principio iura novit curia, trattandosi di CCNL concernente il pubblico impiego).
Riportate le previsioni contrattuali di riferimento, la questione da dirimere consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del riportato articolo
29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
Come evidenziato da Cass. n. 21440/2024, che, a sua volta, ha riportato l'iter motivazionale di Cass.
n. 5547/2021, “…11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegato alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa”.
6 Va poi evidenziato che l'assunto della resistente secondo cui il diritto alla mensa debba CP_1 discendere da una obbligatoria sosta lavorativa e altresì che la norma contrattuale richiederebbe che l'attività sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto è stata disattesa dalla Suprema Corte che ha osservato come “…una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 4457/2021).
4.3. In relazione, inoltre, alla previsione convenzionale contenuta nell'art. 27 CCNL Comparto
Sanità 2016-208 comma 4 ed in vigore per il periodo successivo al 1 gennaio 2016, riprodotta poi nell'articolo 43, comma 4, del CCNL 2 novembre 2022, Comparto Sanità, richiamato dall' CP_1 resistente in memoria, secondo cui: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto”, si osserva che la stessa non costituisce una deroga all'art. 8 del citato d. lgs. n. 66/2003, atteso che l'espressione “non in turno” deve interpretarsi nel senso che, per il personale in turno, la pausa può essere diversamente articolata per esigenze di servizio ma non esclusa, tenuto conto che la stessa disposizione convenzionale rinvia al precedente art. 29 del Contratto collettivo integrativo, oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte nel senso favorevole alla prospettazione offerta dai ricorrenti.
4.4. In definitiva, il diritto a usufruire del buono pasto, trattandosi di beneficio di natura assistenziale legato all'organizzazione del lavoro, è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva che nel comparto Sanità sono stabilite dall'art. 29 del CCNL integrativo
2001 e coincidono con la particolare articolazione dell'orario di lavoro che attribuisce al lavoratore il diritto alla pausa, ossia il prolungamento dell'attività lavorativa per un periodo superiore alle sei ore.
5. Tenuto conto che non è contestato dall'azienda datrice di lavoro che i ricorrenti lavorino secondo una turnazione che contempla turni eccedenti le sei ore, con la conseguenza che sussiste il diritto alla pausa e, dunque, alla consumazione del pasto, deve ritenersi sussistente in capo agli stessi il diritto alla mensa ovvero all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad avere erogato dalla Azienda datrice di lavoro, dalla data della domanda, un buono pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore.
6. L'omessa corresponsione dei buoni pasto per il passato fa sorgere, inoltre, in capo ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno subìto per ciascun giorno in cui è stato superato l'orario di sei ore, da parametrarsi al costo del pasto a carico del datore di lavoro e, quindi, da determinarsi in € 4,13,
7 pari al corrispettivo di quanto stabilito in lire dall'articolo 33, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987 come modificato dall'articolo 68, comma 2, del D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda).” (cfr. sentenza n. 5716/2024, resa il 18 dicembre 2024 nella causa iscritta al n.
7728/2024 R.G.).
2.2. Trattasi di orientamento che da ultimo ha trovato maggiore conforto in un ulteriore arresto della
Suprema Corte, la quale (cfr. Ordinanza n. 25525 del 17.09.2025), ha ribadito che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato (nella specie, la Corte ha sottolineato che il diritto al buono pasto spetta a tutti i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano turnisti o meno, a condizione che, dopo almeno sei ore di lavoro, abbiano diritto a una pausa pranzo)”.
2.3. Alla stregua delle superiori considerazioni, pacifico essendo il diritto vantato in questa sede dalla parte ricorrente, occorre stabilirne l'entità in termini risarcitori, e ciò anche a seguito di quanto eccepito e dedotto dall' convenuta con memoria di costituzione, la quale, in via subordinata, CP_1 ha richiesto la rideterminazione del numero dei buoni pasto eventualmente dovuti e delle somme corrispondenti, parametrandole ad un numero di turni decisamente inferiore rispetto a quelli prospettati dal ricorrente, vale a dire a n. 146 turni (coincidenti con i turni notturni) piuttosto che ai n. 398 turni indicati in ricorso.
Peraltro, reputando che la richiesta dei buoni avanzata in ricorso anche per gli ulteriori 252 turni mattutini e/o pomeridiani manifestasse un debito orario del ricorrente, pari a 126 ore, in via riconvenzionale ne ha richiesto l'accertamento e, eventualmente, la decurtazione di 30 minuti da ogni giornata di riferimento e la restituzione degli importi corrispondenti, complessivamente quantificati nella somma di € 2.221,38.
Ebbene, con note d'udienza depositate il 29 settembre 2025, la difesa di parte ricorrente, ancorché non condividendo l'assunto della resistente, ha dichiarato di volere ridurre la domanda di risarcimento del danno per la mancata erogazione dei buoni pasto con riferimento ai soli turni notturni siccome prospettati dalla parte avversa in numero di 146, precisandola, corrispondentemente, nei termini seguenti: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo di durata eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, al risarcimento del
8 danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo da commisurarsi al costo del buono pasto gravante sulla parte datoriale, pari ad €
4,13, per ciascun turno di servizio eccedente le sei ore effettivamente svolto e, segnatamente, per i turni di servizio eccedenti le sei ore per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 per complessivi 146 turni e, per l'effetto, condannare l' in Controparte_2 persona del Direttore generale p.t. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma complessiva di €602,98 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, nonché al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, dal giorno del dovuto.”.
In ragione della riduzione della domanda di riconoscimento del risarcimento del danno da mancata erogazione dei buoni pasto ai soli turni notturni di durata effettivamente superiore alle sei ore - sulla cui quantificazione e legittimità di svolgimento non vi è alcuna contestazione da parte dell' CP_1 convenuta - ed essendosi contestualmente rinunciato alla domanda, limitatamente ai turni oggetto di contestazione in sede di domanda riconvenzionale, tanto l'eccezione sollevata in via subordinata dall' resistente, quanto la richiesta in via riconvenzionale conseguentemente avanzata dalla CP_1 stessa, hanno perduto la loro ragion d'essere, con cessazione parziale della ragione del contendere.
D'altro verso, sul quantum della pretesa risarcitoria può senz'altro prendersi come paramento di calcolo quanto indicato da parte ricorrente, atteso che l'Azienda convenuta non soltanto non ha specificamente contestato le somme poste alla base dei calcoli (€ 4,13 per ogni turno), ma ne ha addirittura suggerito il parametro in questione, indicandolo nei suddetti complessivi 146 turni lavorativi di riferimento.
La resistente, infatti, neppure al momento della sua costituzione ha contestato specificamente la modalità di calcolo ed i conteggi siccome formulati dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
laddove, viceversa, secondo i principi generali, el rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma
1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che persino la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice adito (cfr.
Cass.civ.sez.lav. n.9285/2003); onere di contestazione specificamente afferente i conteggi relativi al quantum , operante financo in ipotesi di contestazione in radice, da parte del convenuto, della stessa sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione
9 dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire quanto più rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (v.
Cass.civ.sez.lav. n.4051/2011; in termini, ex plurimis, Cass.civ.sez.lav. n.945/2006).
Ne deriva che, in assenza di qualsivoglia contestazione sui conteggi formulati dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio e poi riformulati alla stregua delle eccezioni avversarie, essi vanno accreditati al presente giudizio in relazione alla quantificazione della pretesa siccome avanzata con riferimento alla voce ivi specificamente richiesta, da ultimo in sede di note sostitutive di udienza, e dunque in misura pari ad euro 602.98 (euro 4,13 x 146 turni), oltre interessi come per legge (nulla a titolo di rivalutazione monetaria in ragione della natura pubblica del rapporto di lavoro).
3. Le spese di lite, considerato il parziale della domanda, vanno compensate per metà, nel resto seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico di parte resistente, vanno liquidate in favore della parte ricorrente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, a far data dalla domanda;
dichiara, altresì, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da parte dell'
[...]
per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o al buono pasto Controparte_1 sostitutivo, da commisurarsi al costo del buono pasto gravante sulla parte datoriale pari ad € 4,13 per ciascun turno di servizio eccedente le sei ore effettivamente svolto, complessivamente riconosciuti dalla resistente nel numero di 146 e, conseguentemente condanna l'Azienda convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 602,98, oltre interessi come per legge;
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla proposta la domanda riconvenzionale;
dichiara compensate per metà le spese di lite che per il resto pone a carico dell' convenuta e CP_1 rifonde in favore del ricorrente in misura pari a 257,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catania 4 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA DA
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