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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 511/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE TICA n. 120, C.F._1 presso lo studio dell'avv. GABRIELE PASQUA, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. ROSA MARIA D'ANTONE (c.f. ) C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore, anche quale mandatario della
[...]
Controparte_2 elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. IVANO CP_1
MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 00028193 75 000, notificato all'opponente in data 13/01/2020. Si è costituito in giudizio l' , in proprio e quale mandatario della CP_1
Società Cessionaria del credito , contestando le opposizioni, CP_2 delle quali ha chiesto il rigetto.
Si osserva che l'avviso di addebito opposto, emesso dall' , è CP_1 relativo a posizioni contributive, per contributi previdenziali quale coltivatore diretto e relative asseritamente dovute a titolo di Gestione
Agricola-Lavoratori Autonomi ed Associati;
tali posizioni contributive sono state assegnate d'ufficio dall a seguito di un accertamento CP_1 ispettivo relativo alla società Land Cherry S.r.l. , di cui , Persona_1 figlio del ricorrente era socio al 50 % ed amministratore unico;
in base alle verifiche ispettive l' ha concluso che la società Land Cherry S.r.l. era, CP_1 in realtà, una impresa familiare, che (formalmente Parte_1 lavoratore subordinato della Land Cherry) non era un mero lavoratore dipendente e bracciante agricolo, ma era un lavoratore agricolo autonomo;
gli ispettori hanno, inoltre, disconosciuto i rapporti di lavoro instaurati dalla
Land Cherry con i parenti stretti di (e, quindi, anche quello Persona_1 con il ricorrente), riqualificandoli come collaborazioni familiari
(quest'ultima questione non è oggetto degli avvisi di addebito impugnati, ma è comunque connessa).
Secondo il ricorrente tale accertamento doveva ritenersi erroneo, in quanto la Land Cherry doveva essere qualificata quale società di capitali, ed in particolare società a responsabilità limitata, e non, come affermato l'Istituto previdenziale, impresa familiare;
il ricorrente non poteva, pertanto, essere considerato imprenditore (lavoratore agricolo autonomo) e, di conseguenza, gli avvisi di addebito impugnati andavano annullati.
L'Ente previdenziale resistente, con le note di trattazione scritta, ha rappresentato << che la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 764/23
2 del 14/07/2023, non impugnata in Cassazione, ha ritenuto insussistente il denunciato rapporto di lavoro subordinato di (che è Parte_1 padre di e zio di atteso che lo stesso, Persona_1 Controparte_3 insieme al fratello , istruisce il figlio , amministratore, CP_4 Per_1 nella gestione della società edà le direttive sul lavoro. Irrilevante, al fine, è stata considerata la produzione dei DMAG. Ha tuttavia, al contempo, ritenuto non dovuta l'iscrizione del ricorrente quale coltivatore diretto, in ragione della estensione dei fondi, del numero di operai agricoli occupati, del numero totale di giorni lavorati e della insufficienza dell'attività lavorativa dei familiari a coprire almeno 1/3 di quella indispensabile per la coltivazione del fondo e tenuto conto della documentazione prodotta a supporto delle allegazioni. In forza di tale decisione, l' ha provveduto CP_1 alla cancellazione della posizione contributiva del ricorrente ed allo sgravio di tutti gli avvisi di addebito notificati allo stesso, incluso quello oggetto del ricorso. Cessa dunque la materia del contendere >>.
In definitiva, dal citato precedente giudiziali (peraltro, passato in giudicato) si evince l'infondatezza dell'assunto per l'iscrizione quale CP_1 coltivatore diretto del ricorrente.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 511/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla l'avviso di addebito impugnato (ove non già sgravato); condanna l' al rimborso in favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida nella somma di € 43,00 per spese vive, € 1.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %;
Siracusa, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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