Art. 52. (Compatibilita' elettromagnetica e conformita:
criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE , limitatamente alla compatibilita' elettromagnetica, e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE , sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 , solo se muniti della prescritta marcatura "CE";
b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;
c) sancire che la disposizione di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 , non si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel- lite;
d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE , nella parte in cui modifica la direttiva 89/336/CEE , e 93/97/CEE , limitatamente all'articolo 8, paragrafo 3, con normativa organica, anche sostitutiva del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 , tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 .
Note all'art. 52:
- Per quanto concerne le direttive 93/68/CEE , 93/97/CEE e 89/336/CEE vedi nota all'art. 51.
- L' art 2, comma 1 , e l' art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n 476 , concernente l'attuazione della Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 , in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilita' elettromagnetica odificata dalla Direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 , cosi' recitano:
"Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le rela- tive modalita' di controllo".
"Art. 8 (Esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasittenti). - 1. La conformita' al presente decreto degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata conformemente alla procedura di cui all'art. 7, comma 1, dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Comunita'".
criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE , limitatamente alla compatibilita' elettromagnetica, e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE , sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 , solo se muniti della prescritta marcatura "CE";
b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;
c) sancire che la disposizione di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 , non si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel- lite;
d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE , nella parte in cui modifica la direttiva 89/336/CEE , e 93/97/CEE , limitatamente all'articolo 8, paragrafo 3, con normativa organica, anche sostitutiva del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 , tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 .
Note all'art. 52:
- Per quanto concerne le direttive 93/68/CEE , 93/97/CEE e 89/336/CEE vedi nota all'art. 51.
- L' art 2, comma 1 , e l' art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n 476 , concernente l'attuazione della Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 , in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilita' elettromagnetica odificata dalla Direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 , cosi' recitano:
"Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le rela- tive modalita' di controllo".
"Art. 8 (Esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasittenti). - 1. La conformita' al presente decreto degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata conformemente alla procedura di cui all'art. 7, comma 1, dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Comunita'".