CA
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 848 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Sangro il 16/05/1985, rappresentata e difesa dagli Avv. Alfredo
Branchetti e Valeria Cappelli, procuratori antistatari, come da procura allegata al reclamo reclamo e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
30/11/1983, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Casaccia, come da procura allegata alla memoria di costituzione, reclamato e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Avente ad oggetto: appello avverso il decreto n. 881 del
Tribunale Ordinario di Sulmona pubblicato in data 24/7/2023 in materia di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi
Conclusioni della reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, modificare e/o revocare il decreto emesso dal Tribunale di Sulmona, nella parte sopra impugnata, riconducendo ad equità e giustizia l'assegno di mantenimento, disposto a carico della Pt_1
Vinte le spese e competenze di lite da liquidarsi a favore degli avvocati antistatari.
Reitera la richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento civile n. 160/2022 V.G. pendente dinanzi al
Tribunale di Sulmona atteso che lo stesso, dalla consultazione del Polisweb, non pare sia stato inserito nel presente procedimento”.
Conclusioni del reclamato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvedere:
1) - Disporre un accertamento patrimoniale sulla Sig.ra Pt_1
mediante la Guardia di Finanza competete per i motivi
[...] dedotti in narrativa;
2) -Rigettare il reclamo ex art.739 c.p.c. del 02/08/2023 e conclusioni ivi rassegnate promosso dalla Sig.ra Pt_1
perché del tutto infondato in fatto ed in diritto per
[...] tutti motivi dedotti in narrativa;
3) - Confermare il provvedimento del Tribunale di Sulmona del
15/06/2023 e del 18/04/2024 emesso nel giudizio iscritto n.
160/2022 R.G.V.;
4) -Condannare la Sig.ra al pagamento delle Parte_1 spese, e competenze del presente giudizio oltre il rimborso forf. spese gen. 15%, CAP ed IVA come per legge”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Chiede accogliersi il reclamo nella sola parte riguardante
l'entità dell'assegno di mantenimento da ridursi ad euro 150 per ciascun figlio”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con decreto n. 890 emesso in data 11/03/2021 il Tribunale
Ordinario di Sulmona omologava la separazione consensuale fra i coniugi ed in base alle condizioni CP_1 Parte_1 dagli stessi pattuite, che prevedevano l'affidamento congiunto dei figli minori nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nato il giorno 8/06/2010, con collocazione prevalente
[...] presso la madre e diritto di visita del padre, il quale rimaneva a vivere nella casa coniugale, condotta in locazione, e si impegnava a versare alla sig.ra gli assegni familiari Pt_1 eventualmente percepiti per i figli e la somma mensile di €
150,00 per il mantenimento di ciascuno dei minori, per un totale di euro 300,00 al mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con spese straordinarie a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno.
1.1. Con ricorso depositato il 21/2/2022 il sig. CP_1 chiedeva la modifica delle condizioni sopra indicate, evidenziando che era sopravvenuta una grave tensione fra i minori e la madre e chiedendo che i figli venissero collocati presso di lui, con obbligo della sig.ra di corrispondergli la somma Pt_1 di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per ciascun di loro, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
1.2. Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo Pt_1 il rigetto del ricorso proposto dal marito, di cui lamentava il comportamento persecutorio e gravemente ingiurioso.
1.3. Con decreto n. 881 pubblicato in data 24/7/2023 il
Tribunale, non definendo il giudizio, sentiti i minori, i quali frattanto si erano trasferiti a vivere con il padre e la compagna di quest'ultimo e non intendevano riprendere i rapporti con la madre, prendeva atto del disagio manifestato dai figli nei confronti della sig.ra avendo essi riferito un rapporto Pt_1 caratterizzato da litigi, discussioni e maltrattamenti.
1.4. Il Collegio osservava che, a prescindere dalla veridicità di quanto riferito dai minori in ordine ai comportamenti aggressivi della madre, era necessario un percorso di sostegno in loro favore al fine di recuperare il rapporto con la figura materna.
1.5. Il Tribunale accoglieva pertanto le richieste del sig.
, disponendo che i minori vivessero con il padre e la CP_1 compagna di questi con obbligo della madre di versare al marito,
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 200,00 ciascuno, per un totale di € 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, e gli assegni familiari eventualmente percepiti, ritenendo tale importo minimale a fronte delle esigenze dei figli connesse alla loro età.
1.5.1. Riservava di definire il calendario delle frequentazioni della madre e dei figli ad un successivo provvedimento all'esito di un percorso del nucleo familiare presso i Servizi sociali volto a favorire il riavvicinamento tra la madre e i minori ed il recupero della collaborazione tra i genitori.
1.6. Con successivo decreto in data 24/4/2024 il Tribunale, preso atto della relazione trasmessa dai Servizi sociali, che avevano evidenziato l'incomunicabilità tra la madre ed entrambi i figli in conseguenza del radicamento della conflittualità esistente tra i genitori, confermava quanto disposto nel precedente decreto e disponeva il proseguimento del percorso di sostegno alla genitorialità al fine di favorire un riavvicinamento dei minori alla madre tramite incontri protetti.
2. Avverso il decreto pubblicato in data 24/7/2023, comunicato alle parti nella stessa data, la sig.ra Parte_1
proponeva reclamo con ricorso depositato il 2/08/2023,
[...] sulla base di un unico motivo, chiedendo la revoca e/o la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli minori.
2.1. Si costituiva in giudizio il sig. eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per avere la sig.ra iscritto il procedimento nel ruolo contenzioso Pt_1 della Corte d'appello anziché in quello di volontaria giurisdizione e per non avere allegato al reclamo il provvedimento del Tribunale di Sulmona impugnato. Nel merito il sig. chiedeva il rigetto del reclamo proposto dalla CP_1 controparte.
2.2. Il Procuratore Generale della Repubblica esprimeva parere favorevole al parziale accoglimento del reclamo in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento, chiedendone la riduzione alla somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio.
2.3. L'udienza di discussione del 5/11/2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata hanno concluso come riportato in epigrafe, chiedendo entrambi che venissero disposti accertamenti sui redditi della controparte.
3. Deve essere in primo luogo rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022
e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c., essendo stato il gravame introdotto dopo il 28/2/2023, e può essere pertanto decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., risultando sufficientemente istruita ed avendo le parti depositato note difensive nei termini loro assegnati.
3.1. Ancora preliminarmente va rilevata l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del reclamo sollevate dal sig. . CP_1
3.2. Il reclamo è stato correttamente iscritto dalla sig.ra nel registro del ruolo contenzioso, in base alle Pt_1 modifiche introdotte a seguito dell'entrata in vigore del rito unico della famiglia e delle persone, fermo restando che iscrizione dell'impugnazione in un registro errato comporta una mera irregolarità e non determina l'inammissibilità del gravame
(vedi Cass. n. 21249 del 2021).
3.3. Analogamente la mancata produzione da parte dell'appellante del provvedimento impugnato non comporta, ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c., l'improcedibilità del gravame e non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito ove dagli atti risultino elementi sufficienti ad individuare il thema decidendum (vedi Cass. 23713 del 2016).
3.3.1. Nel caso in esame il decreto impugnato è contenuto nel fascicolo telematico trasmesso dal Tribunale Ordinario di
Sulmona ed è stato prodotto dallo stesso reclamato.
4. Venendo all'esame del merito, va in primo luogo osservato che il presente reclamo ha ad oggetto unicamente la misura dell'assegno posto a carico della sig.ra per il Pt_1 mantenimento dei figli, non avendo la reclamante chiesto modifiche del decreto per quanto attiene alla collocazione dei minori ed alla frequentazione con lei.
4.1. La reclamante lamenta che il giudice di primo grado aveva quantificato l'assegno di mantenimento a suo carico in favore dei figli in € 200,00 ciascuno, omettendo ogni considerazione in ordine alla proporzionalità del contributo alla luce della sue ridotte disponibilità economiche, comprovate dalla documentazione prodotta, attestante un reddito mensile di circa € 750,00 come parrucchiera, da cui detrarre le spese di trasporto per recarsi al lavoro, pari a circa € 110,00 al mese,
e la rata di un mutuo cointestato con il marito, dell'importo di circa € 95,00 al mese, residuandole un minimo vitale di circa €
545,00 al mese.
4.2. La reclamate osserva che il marito, pur risultando formalmente disoccupato, svolge un'attività lavorativa non contrattualizzata consistente nella ricerca e nella vendita di tartufi, che gli consente di integrare gli assegni familiari percepiti, pari a circa € 435,12 euro al mese, oltre al reddito di cittadinanza e allo stipendio della compagna convivente.
4.3. Imputa alla mancanza d'impegno del marito, appena quarantenne, la difficoltà di quest'ultimo di trovare un lavoro stabile e regolare, volto a procurarsi autonomamente un reddito adeguato a provvedere al mantenimento dei figli.
5. Il reclamo deve essere parzialmente accolto.
5.1. Ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma ancora economicamente dipendenti dai genitori, deve aversi riguardo al disposto di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., in base al quale "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
5.2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che in seguito alla separazione o al divorzio i figli hanno diritto di essere mantenuti da entrambi i genitori in modo da fruire di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 15065 del
2000; Cass. n. 3363 del 1993).
5.2.1. Il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (così
Cass. n. 11025 del 1997).
5.2.2. Il contributo al mantenimento dei figli si caratterizza per la sua bidimensionalità, poiché da una parte vi
è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre dall'altro lato vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto inoltre conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. n. 14760 del 2024).
5.2.3. Il parametro di riferimento del contributo dovuto da ciascuno dei genitori è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali
(Cass. n. 6197 del 2005; Cass. n. 11025 del 1997).
5.2.4. Ne consegue che i genitori, anche in assenza di stabile occupazione, ove siano dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a contribuire pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sull'altro genitore (Cass. n. 17403 del 200; Cass.
n. 4203 del 2006; Cass. n. 6197 del 2005; Cass. n. 3974 del
2002)”.
5.2.5. Per quanto riguarda la determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (ex plurimis,
Cass. 975 del 2021; Cass. n. 605 del 2017).
5.3. Sulla base di tali principi va in primo luogo rilevata, nel caso in esame, la superfluità delle indagini patrimoniali richieste sia dal sig. nei confronti della moglie, sia dalla CP_1 sig.ra nei confronti del marito. Pt_1
5.4. Dagli atti e dalle comuni deduzioni delle parti risulta, infatti, che entrambi i coniugi godono di redditi modesti, ammontanti a non più di 1.000,00 euro al mese, pur tenendo conto di eventuali ulteriori entrate non dichiarate al fisco.
5.4.1. La sig.ra svolge l'attività di parrucchiera Pt_1
a Roccaraso, a circa 12 km di distanza dalla sua abitazione, sita a Castel di Sangro (AQ), percependo la retribuzione mensile di circa 750,00 euro al mese, come dalla stessa riferito e come risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, nel quale la reclamante ha dichiarato di avere percepito un reddito da lavoro dipendente di € 9.603,82, e dell'anno 2022, nel quale ha dichiarato un reddito da lavoratore dipendente di
€ 9.421,00; vive con la madre in un'abitazione di cui è comproprietaria, non essendo pertanto gravata da spese di locazione;
non ha documentato spese di mantenimento dell'abitazione, presumibilmente sostenute dalla genitrice, proprietaria per 4/6 dell'immobile; non è più gravata dalla rata del mutuo di 95,00 euro al mese, essendo stato questo estinto nel 2022 mediante il versamento all'istituto di credito da parte dell'odierna reclamante della somma di € 4.000,00, di cui la sig.ra non ha documentato la provenienza, risultando Pt_1 versata in contanti sul conto corrente a lei intestato.
5.4.2. Nessuna prova ha fornito la sig.ra della Pt_1 riduzione delle entrate sopra indicate, essendosi limitata a dedurre nelle note conclusive che la sua retribuzione era diminuita a seguito dell'assunzione presso un nuovo datore di lavoro ad Isernia.
5.5. Il sig. risulta disoccupato;
ha percepito, come CP_1 da autocertificazione del 29/04/2024 in atti, redditi esenti per l'anno 2023 pari ad € 5.539,85 e per il 2022 pari ad € 5.156,25; non ha contestato di integrare le proprie risorse mediante la ricerca e la vendita di tartufi;
convive stabilmente in una casa condotta in locazione con i figli e con la compagna, percettrice di redditi propri.
5.6. Tenuto conto della sostanziale equivalenza della condizione reddituale dei coniugi, dell'obbligo di ciascuno di contribuire al mantenimento dei figli, delle esigenze dei minori ormai in età adolescenziale, della circostanza che la sig.ra
, non avendo più rapporti con i figli, non è gravata da Pt_1 nessun'altra spesa in loro favore, l'assegno di mantenimento a carico della madre va determinato in una somma pari a circa il
40% del suo reddito, e quindi nell'importo di euro 150,00 al mese per ciascun figlio, somma che gli stessi coniugi avevano ritenuto congrua in sede di separazione a parti invertite, quando avevano pattuito che i figli fossero collocati prevalentemente presso la madre.
5.6.1. Tale somma deve essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
5.6.2. L'obbligo di versamento a carico della sig.ra Pt_1 decorre dalla pubblicazione del decreto impugnato, che ha accolto la richiesta del sig. di collocamento dei minori CP_1 presso di lui.
6. Va confermato per il resto il decreto impugnato, che non ha inciso sulle spese straordinarie, alle quali i genitori devono contribuire in misura del 50% ciascuno, come disposto nelle originarie condizioni di separazione. 7. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, con parziale accoglimento delle richieste di entrambe le parti, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo ed in parziale modifica del decreto impugnato, così provvede:
1) Dispone che versi a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal 24/7/2023, la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli, per un totale di euro 300,00, aumentata dell'importo della rivalutazione monetaria calcolata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
2) Conferma per il resto il decreto impugnato;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
4) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 15/4/2025
La Presidente Estensora dr. Nicoletta Orlandi