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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1636/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA REVELLO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Genova (GE), via XX Settembre 23/8 sc b, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Capannori in Via delle Sane Vecchie n 116/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al signor proprietario Parte_1 esclusivo dell'abitazione, nell'interesse della figlia minore ivi con lui stabilmente convivente.
3. La figlia resterà affidata ad entrambi genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi
1 rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora paterna;
Per_1
5. La madre, vista la lontananza tra le residenze dei genitori, potrà esercitare il diritto di visita quando lo vorrà, previi accordi con il padre, e comunque secondo le seguenti cadenze: la madre potrà tenere con sé la figlia nel fine settimana in cui starà con la stessa, dal sabato pomeriggio sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola e per due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola sino a dopo cena quando la riaccompagnerà dal padre;
nonché nel fine settimana in cui la figlia starà con il padre potrà tenerla con sé per due pomeriggi dall'uscita di scuola sino a dopocena;
il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
6. Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale quindi Natale con un genitore e il 26 dicembre con l'altro genitore;
Capodanno e il primo dell'anno con il genitore con cui ha festeggiato il Natale e l'epifania con l'altro genitore, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore. Lo stesso valga per le festività da calendario quali il 25 aprile e il primo maggio et similia, cadenza che seguirà il criterio dell'alternanza per un rapporto equilibrato della figlia con le figure genitoriali.
7. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
8. La madre verserà al padre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 450,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- sono immediatamente divise per la metà le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- Per il resto le spese seguiranno comunque le determinazioni del Protocollo del Tribunale di Lucca e quindi i ricorrenti contribuiranno al 50% alle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Lucca che dichiarano di conoscere per essergliene stata consegnata copia dallo scrivente legale
10. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i medesimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni contributo al proprio mantenimento e/o ad ogni altro sostegno economico.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Con obbligo di annotazione al comune competente». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IC (PI) il 29/7/2017, dal quale è nata la figlia (nata il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia Per_1 di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in IC (PI) in data 29/7/2017, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IC (PI) all'Atto Numero 1, Parte 1, Ufficio 1, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3 c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA REVELLO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Genova (GE), via XX Settembre 23/8 sc b, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Capannori in Via delle Sane Vecchie n 116/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al signor proprietario Parte_1 esclusivo dell'abitazione, nell'interesse della figlia minore ivi con lui stabilmente convivente.
3. La figlia resterà affidata ad entrambi genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi
1 rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora paterna;
Per_1
5. La madre, vista la lontananza tra le residenze dei genitori, potrà esercitare il diritto di visita quando lo vorrà, previi accordi con il padre, e comunque secondo le seguenti cadenze: la madre potrà tenere con sé la figlia nel fine settimana in cui starà con la stessa, dal sabato pomeriggio sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola e per due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola sino a dopo cena quando la riaccompagnerà dal padre;
nonché nel fine settimana in cui la figlia starà con il padre potrà tenerla con sé per due pomeriggi dall'uscita di scuola sino a dopocena;
il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
6. Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale quindi Natale con un genitore e il 26 dicembre con l'altro genitore;
Capodanno e il primo dell'anno con il genitore con cui ha festeggiato il Natale e l'epifania con l'altro genitore, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore. Lo stesso valga per le festività da calendario quali il 25 aprile e il primo maggio et similia, cadenza che seguirà il criterio dell'alternanza per un rapporto equilibrato della figlia con le figure genitoriali.
7. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
8. La madre verserà al padre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 450,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- sono immediatamente divise per la metà le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- Per il resto le spese seguiranno comunque le determinazioni del Protocollo del Tribunale di Lucca e quindi i ricorrenti contribuiranno al 50% alle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Lucca che dichiarano di conoscere per essergliene stata consegnata copia dallo scrivente legale
10. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i medesimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni contributo al proprio mantenimento e/o ad ogni altro sostegno economico.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Con obbligo di annotazione al comune competente». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IC (PI) il 29/7/2017, dal quale è nata la figlia (nata il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia Per_1 di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in IC (PI) in data 29/7/2017, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IC (PI) all'Atto Numero 1, Parte 1, Ufficio 1, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3 c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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