CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1948/2023 RGAC, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Michela
Grandinetti giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Emilio Di Cianni e Gianfranco Gatto giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Regione Calabria
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …“Voglia l‟Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: 1) in via preliminare e pregiudiziale: sospendere già alla prima udienza ex art. 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 990/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza in relazione al procedimento 3334-2021 per i motivi indicati nel presente atto d'appello e per quello che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque sussistenti anche per quanto rilevabile d'ufficio; 2) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare che l' difetta di titolarità passiva e/o di Parte_1 legittimazione passiva in riferimento all'importo preteso, con ogni conseguenza di legge;
3) nel merito, nel caso di non accoglimento della pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione Part passiva, ritenere e/o dichiarare che l' appellante nulla deve a appellato a Controparte_1 qualunque titolo, ragione e/o causa per l'anno, per le ragioni esposte nel presente atto e conseguentemente dichiarare non dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2022 con ogni conseguenza di legge”.
Per parte appellata Part preliminare rilevare il difetto di contraddittorio nell'appello proposto dall' nei confronti della
Regione Calabria e determinarsi in conformità; nel merito, per tutto quanto esposto in narrativa, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, inammissibile perché la sentenza impugnata non è una sentenza di condanna ma di mera conferma del decreto ingiuntivo, peraltro ad oggi mai azionato dalla società creditrice, rigettare perché inammissibile, improcedibile e comunque manifestamente Part infondato l'appello proposto dall' , e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 662/2021, con il quale il Tribunale di Cosenza le ha ingiunto il pagamento di €
34.765,67, oltre interessi di mora, in favore della società per il mancato pagamento Controparte_1 della quota sociale per le prestazioni sanitarie rese nel mese di dicembre del 2017.
A fondamento delle proprie ragioni, ha dedotto quanto segue.
In via preliminare, l' ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Parte_3
Calabria, sottolineando il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha rilevato di essere impossibilitata a pagare le fatture prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate dalla Regione
Calabria. In via subordinata, ha chiesto la condanna della Regione Calabria a pagare, in luogo Parte dell' a titolo di garanzia e/o manleva, la somma che le sarà addebitata.
Si è costituita parte convenuta e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Parte attrice è stata autorizzata a chiamare in causa la Regione Calabria, la quale si è costituita e ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'inammissibilità e/o l'infondatezza di qualsiasi domanda avanzata nei suoi confronti, nonché l'infondatezza della Parte domanda di manleva, considerata anche l'invalidità del contratto tra l' e la Struttura per mancanza di copertura finanziaria.
A seguito di istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza n. 990/2023 pubblicata il 03.06.2023 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l' Pt_3
al pagamento delle spese di lite in favore della società che liquida in € 3.810,00
[...] CP_1
Part per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario;
3. Dichiara le spese compensate tra e la
Regione Calabria”.
In particolare il Tribunale, dopo avere constatato l'avvenuta stipula del contratto in data 30.03.2017 tra l' e in forza del quale la società ha erogato una Parte_3 Controparte_1 CP_1 serie di prestazioni sanitarie fino al 30.12.2017, e dopo aver accertato l'avvenuta esecuzione di dette prestazioni, ha ritenuto sussistente l'obbligo dell' di rispondere alle richieste di Parte_3 pagamento per le prestazioni erogate in base alle convenzioni con le Case Protette. Detto obbligo è stato riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 11925/2017), a condizione, realizzata nel caso in esame, che le somme richieste non oltrepassino il budget quantitativo stabilito a priori dalla Quest'ultima, infatti, non ha eccepito il Parte_4 superamento del budget quantitativo stanziato;
pertanto, è stata condannata a corrispondere le somme richieste in favore della società . CP_1
Ha accertato anche il diritto della società alla corresponsione degli interessi di mora CP_1
Parte nella misura prevista dal d.lgs n. 231/2002, in quanto il contratto, avente forma scritta, tra l' e la società opposta è stato concluso in data successiva all'8 agosto 2002.
Ha rigettato la domanda di manleva, spiegata dall'opponente, nei confronti della Regione Calabria, in quanto, in assenza di una norma ad hoc, è escluso che sia configurabile una posizione di diritto Parte soggettivo, in capo all' ad essere tenuta indenne da quanto versato alla struttura sociosanitaria a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattualmente pattuite. La Regione Calabria non è stata Parte neppure condannata a trasferire le risorse necessarie in favore dell' per il pagamento di dette prestazioni, non disponendo di tali poteri il Giudice ordinario.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, l' ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato solo a a mezzo PEC il 20.12.2023 Controparte_1
Con comparsa depositata il 3 dicembre 2024 si è costituito in giudizio in qualità di CP_2
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società per chiedere, in via Controparte_1 preliminare, di rilevare il difetto di contraddittorio in appello, e, nel merito, di rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile o comunque manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado. Con ordinanza del 12-19 dicembre 2024 il consigliere istruttore, rilevato che l'appellante aveva reiterato la domanda di manleva nei confronti della Regione Calabria senza tuttavia evocarla in giudizio, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto ente.
Con ordinanza del 23-24 aprile 2025 il consigliere istruttore, rilevato che l'appellante non ha dato seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio, ha evidenziato un problema di ammissibilità dell'appello e fissato udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni avvisando le parti che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel termine assegnato le parti hanno precisato le conclusioni e all'esito dell'udienza del 4 giugno
2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione – la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c
L'udienza del 10 dicembre 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le note.
§ 3. Le valutazioni della Corte
In via preliminare ed assorbente, deve essere rilevato che l'odierna impugnazione, proposta dall'
[...]
è stata notificata solamente alla società e non anche alla Regione Parte_3 Controparte_1
Calabria, nonostante la stessa abbia partecipato al giudizio di primo grado, in qualità di terza chiamata da parte opponente e odierna appellante, e nonostante parte appellante abbia fatto valere il proprio difetto di legittimazione passiva e riproposto, in questa sede, la domanda di manleva nei confronti proprio della Regione Calabria.
Ai sensi dell'art. 331 c.p.c., inerente l'instaurazione del contraddittorio nelle fasi di gravame, deve essere ordinata dal Giudice l'integrazione del contraddittorio sia in presenza di cause tra loro inscindibili, nelle quali cioè sussiste un litisconsorzio necessario, di natura sostanziale o processuale, originario o successivo, sicché la sentenza non può essere pronunciata se non nei confronti di tutte le parti, sia in presenza di cause tra loro dipendenti, ovvero legate da un vincolo di pregiudizialità logico- giuridica o di garanzia. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza all'ordine di integrare il contraddittorio,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile (art.331 comma secondo c.p.c.).
Nel caso di specie, rilevata la mancata integrità del contraddittorio in appello, difettando la citazione della Regione Calabria, e considerato che si versa in una delle ipotesi contemplate dall'art. 331 c.p.c.
e specificatamente di cause tra loro dipendenti per ragioni di garanzia, il Consigliere istruttore, con decreto del 19.12.2024, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Calabria nel termine del 30.12.2024, che è considerato pacificamente un termine perentorio (tra le altre cfr. Cass. civ. Sez. I n. 23313 del 23.08.2021).
L'appellante non ha adempiuto all'ordine di integrare il contraddittorio, pertanto l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi ( attesa la semplicità della questione e la semplificazione del rito ) dello scaglione tariffario di riferimento (da
€ 26.001 a € 52.000).
Atteso il contenuto della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 990/2023 e nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 4.996 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al
15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 16 dicembre 2025
La Presidente est.
IL RR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Francesca Scerbo, nominata con DM 3 settembre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1948/2023 RGAC, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Michela
Grandinetti giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Emilio Di Cianni e Gianfranco Gatto giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Regione Calabria
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …“Voglia l‟Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: 1) in via preliminare e pregiudiziale: sospendere già alla prima udienza ex art. 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 990/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza in relazione al procedimento 3334-2021 per i motivi indicati nel presente atto d'appello e per quello che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque sussistenti anche per quanto rilevabile d'ufficio; 2) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare che l' difetta di titolarità passiva e/o di Parte_1 legittimazione passiva in riferimento all'importo preteso, con ogni conseguenza di legge;
3) nel merito, nel caso di non accoglimento della pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione Part passiva, ritenere e/o dichiarare che l' appellante nulla deve a appellato a Controparte_1 qualunque titolo, ragione e/o causa per l'anno, per le ragioni esposte nel presente atto e conseguentemente dichiarare non dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2022 con ogni conseguenza di legge”.
Per parte appellata Part preliminare rilevare il difetto di contraddittorio nell'appello proposto dall' nei confronti della
Regione Calabria e determinarsi in conformità; nel merito, per tutto quanto esposto in narrativa, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, inammissibile perché la sentenza impugnata non è una sentenza di condanna ma di mera conferma del decreto ingiuntivo, peraltro ad oggi mai azionato dalla società creditrice, rigettare perché inammissibile, improcedibile e comunque manifestamente Part infondato l'appello proposto dall' , e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 662/2021, con il quale il Tribunale di Cosenza le ha ingiunto il pagamento di €
34.765,67, oltre interessi di mora, in favore della società per il mancato pagamento Controparte_1 della quota sociale per le prestazioni sanitarie rese nel mese di dicembre del 2017.
A fondamento delle proprie ragioni, ha dedotto quanto segue.
In via preliminare, l' ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Parte_3
Calabria, sottolineando il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha rilevato di essere impossibilitata a pagare le fatture prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate dalla Regione
Calabria. In via subordinata, ha chiesto la condanna della Regione Calabria a pagare, in luogo Parte dell' a titolo di garanzia e/o manleva, la somma che le sarà addebitata.
Si è costituita parte convenuta e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Parte attrice è stata autorizzata a chiamare in causa la Regione Calabria, la quale si è costituita e ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'inammissibilità e/o l'infondatezza di qualsiasi domanda avanzata nei suoi confronti, nonché l'infondatezza della Parte domanda di manleva, considerata anche l'invalidità del contratto tra l' e la Struttura per mancanza di copertura finanziaria.
A seguito di istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza n. 990/2023 pubblicata il 03.06.2023 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l' Pt_3
al pagamento delle spese di lite in favore della società che liquida in € 3.810,00
[...] CP_1
Part per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario;
3. Dichiara le spese compensate tra e la
Regione Calabria”.
In particolare il Tribunale, dopo avere constatato l'avvenuta stipula del contratto in data 30.03.2017 tra l' e in forza del quale la società ha erogato una Parte_3 Controparte_1 CP_1 serie di prestazioni sanitarie fino al 30.12.2017, e dopo aver accertato l'avvenuta esecuzione di dette prestazioni, ha ritenuto sussistente l'obbligo dell' di rispondere alle richieste di Parte_3 pagamento per le prestazioni erogate in base alle convenzioni con le Case Protette. Detto obbligo è stato riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 11925/2017), a condizione, realizzata nel caso in esame, che le somme richieste non oltrepassino il budget quantitativo stabilito a priori dalla Quest'ultima, infatti, non ha eccepito il Parte_4 superamento del budget quantitativo stanziato;
pertanto, è stata condannata a corrispondere le somme richieste in favore della società . CP_1
Ha accertato anche il diritto della società alla corresponsione degli interessi di mora CP_1
Parte nella misura prevista dal d.lgs n. 231/2002, in quanto il contratto, avente forma scritta, tra l' e la società opposta è stato concluso in data successiva all'8 agosto 2002.
Ha rigettato la domanda di manleva, spiegata dall'opponente, nei confronti della Regione Calabria, in quanto, in assenza di una norma ad hoc, è escluso che sia configurabile una posizione di diritto Parte soggettivo, in capo all' ad essere tenuta indenne da quanto versato alla struttura sociosanitaria a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattualmente pattuite. La Regione Calabria non è stata Parte neppure condannata a trasferire le risorse necessarie in favore dell' per il pagamento di dette prestazioni, non disponendo di tali poteri il Giudice ordinario.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, l' ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato solo a a mezzo PEC il 20.12.2023 Controparte_1
Con comparsa depositata il 3 dicembre 2024 si è costituito in giudizio in qualità di CP_2
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società per chiedere, in via Controparte_1 preliminare, di rilevare il difetto di contraddittorio in appello, e, nel merito, di rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile o comunque manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado. Con ordinanza del 12-19 dicembre 2024 il consigliere istruttore, rilevato che l'appellante aveva reiterato la domanda di manleva nei confronti della Regione Calabria senza tuttavia evocarla in giudizio, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto ente.
Con ordinanza del 23-24 aprile 2025 il consigliere istruttore, rilevato che l'appellante non ha dato seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio, ha evidenziato un problema di ammissibilità dell'appello e fissato udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni avvisando le parti che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel termine assegnato le parti hanno precisato le conclusioni e all'esito dell'udienza del 4 giugno
2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione – la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c
L'udienza del 10 dicembre 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le note.
§ 3. Le valutazioni della Corte
In via preliminare ed assorbente, deve essere rilevato che l'odierna impugnazione, proposta dall'
[...]
è stata notificata solamente alla società e non anche alla Regione Parte_3 Controparte_1
Calabria, nonostante la stessa abbia partecipato al giudizio di primo grado, in qualità di terza chiamata da parte opponente e odierna appellante, e nonostante parte appellante abbia fatto valere il proprio difetto di legittimazione passiva e riproposto, in questa sede, la domanda di manleva nei confronti proprio della Regione Calabria.
Ai sensi dell'art. 331 c.p.c., inerente l'instaurazione del contraddittorio nelle fasi di gravame, deve essere ordinata dal Giudice l'integrazione del contraddittorio sia in presenza di cause tra loro inscindibili, nelle quali cioè sussiste un litisconsorzio necessario, di natura sostanziale o processuale, originario o successivo, sicché la sentenza non può essere pronunciata se non nei confronti di tutte le parti, sia in presenza di cause tra loro dipendenti, ovvero legate da un vincolo di pregiudizialità logico- giuridica o di garanzia. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza all'ordine di integrare il contraddittorio,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile (art.331 comma secondo c.p.c.).
Nel caso di specie, rilevata la mancata integrità del contraddittorio in appello, difettando la citazione della Regione Calabria, e considerato che si versa in una delle ipotesi contemplate dall'art. 331 c.p.c.
e specificatamente di cause tra loro dipendenti per ragioni di garanzia, il Consigliere istruttore, con decreto del 19.12.2024, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Calabria nel termine del 30.12.2024, che è considerato pacificamente un termine perentorio (tra le altre cfr. Cass. civ. Sez. I n. 23313 del 23.08.2021).
L'appellante non ha adempiuto all'ordine di integrare il contraddittorio, pertanto l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi ( attesa la semplicità della questione e la semplificazione del rito ) dello scaglione tariffario di riferimento (da
€ 26.001 a € 52.000).
Atteso il contenuto della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 990/2023 e nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 4.996 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al
15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 16 dicembre 2025
La Presidente est.
IL RR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Francesca Scerbo, nominata con DM 3 settembre 2025.