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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 270/2023 del R.G. Trib. in data 3/2/2023, promossa d a
- (C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Del Mei
a t t o r e
c o n t r o
- (C.F.: ) con Studio in Via Canciani, 19 – 33100 CP_1 CodiceFiscale_2
Udine, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Onesti
c o n v e n u t o
avente per oggetto: responsabilità professionale trattenuta in decisione nell'udienza del 8/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente in data
6/11/2024 e quindi:
“accertarsi e dichiararsi per le ragioni ed i titoli dedotti, l'inadempimento del professionista convenuto, per l'effetto disporsi la risoluzione del rapporto e condannarsi lo stesso alla restituzione di € 2.500,00 nonché al risarcimento del danno determinato, come esposto nelle premesse ragioni,
1 nella misura di € 20.760,94 - ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi moratori, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”. parte convenuta, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente in data 5/11/2024 e quindi:
“nel merito: respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Spese e compensi interamente rifusi.
Nel merito in via subordinata: ridurre la pretesa attorea alla misura ritenuta di giustizia.
Spese e compensi interamente rifusi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1
cui aveva conferito incarico professionale, per accertarne l'inadempimento e per CP_2 ottenere conseguentemente la risoluzione del rapporto, con la restituzione dell'importo di 2.500 euro corrisposto quale pagamento delle prestazioni professionali e con il risarcimento del danno, quantificato in 20.760,94 euro, corrispondente alla somma complessiva dovuta in sede esecutiva a seguito della condanna giudiziale, riportata nella causa in cui era stato patrocinato dal difensore convenuto, al pagamento delle spese legali e al pagamento delle spese di CTU.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha rappresentato che, avendo riportato danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di incidente stradale determinato da esclusiva responsabilità altrui ed avendo ottenuto solo un risarcimento diretto parziale dalla propria assicurazione, si era rivolto all'avv. per ottenere l'integrazione risarcitoria. Il legale aveva CP_1 introdotto, nei confronti della proprietaria dell'altro autoveicolo e della relativa assicurazione, un giudizio davanti al Tribunale di Pordenone, che si era concluso con una sentenza sfavorevole passata in giudicato, la quale, dichiarando improponibile la domanda azionata da parte attrice per incompletezza della preliminare richiesta risarcitoria ex artt. 145 e 148 D.L.vo 209/2005, l'aveva condannata alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti convenute e aveva posto definitivamente a suo carico le spese della CTU. Su tali allegazioni in fatto, Parte_1 ha dedotto la violazione da parte del professionista dell'ordinaria diligenza media ex art. 1176 comma 2 c.c., per non aver correttamente verificato le condizioni di proponibilità della domanda giudiziale, così come ha ritenuto integrata la responsabilità professionale in forza di positivo
2 giudizio controfattuale, sostenendo la ragionevole probabilità che, ove l'errore professionale non si fosse verificato, la domanda non sarebbe stata dichiarata improcedibile e sarebbe stato riconosciuto il diritto al risarcimento. Oltre a domandare la risoluzione del rapporto e a chiedere la condanna alla restituzione del pagamento fatto, nel rappresentare le conseguenze pregiudizievoli della asserita responsabilità professionale, l'attore ha dedotto quali danni i soli debiti maturati per effetto della condanna alla rifusione delle spese e al pagamento della CTU, non gli importi che avrebbe potuto conseguire in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.
2. Il convenuto si è costituito, contestando integralmente le domande attoree. Nel merito, il legale ha contestato i profili di negligenza o imperizia invocati da controparte, sostenendo la propria diligenza qualificata e deducendo l'erroneità della sentenza del Tribunale di Pordenone, per aver offerto un'interpretazione “formale e cavillosa” degli artt. 145 e 148 C.d.A., contraria allo spirito delle norme. Conseguentemente, ha attribuito al cliente, nel frattempo rivoltosi a un nuovo legale, la decisione di non proporre impugnazione avverso l'ingiusta decisione, escludendo quindi che le conseguenze di tale erronea scelta processuale potessero ricadere su di lui. In subordine, ha contestato anche il quantum delle pretese risarcitorie, sostenendo che semmai la condanna a suo carico dovrebbe riguardare le sole spese liquidate nella sentenza, non quelle della successiva fase di esecuzione.
3. La causa è stata trattata con le scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito del quale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con note scritte, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
4. Le domande sono integralmente fondate, per i motivi che seguono.
4.1. Con orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ.,
3 che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.” (tra le altre,
Cass. 18612/2013).
Su tale premessa, per accertare la sussistenza dei dedotti profili di colpa, nel caso in esame deve essere valutato se la lettera raccomandata di data 17/6/2014, inviata dal legale alla Compagnia di assicurazione, sia stata conforme alle prescrizioni degli art. 145 e 148 C.d.A., che prevedono una vera e propria condizione di proponibilità della domanda giudiziale, perché si deve ritenere che senz'altro rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato soddisfare tale condizione di proponibilità,
e quindi, al contrario, che costituisce negligenza o imperizia rilevante ai fini della responsabilità professionale l'esercizio dell'azione risarcitoria in assenza della condizione di legge.
Nel compiere la valutazione che precede, si condividono integralmente le argomentazioni espresse nella sentenza n.386/2019 del Tribunale di Pordenone, che ha escluso, nella fattispecie concreta,
l'esistenza della condizione per poter esercitare l'azione risarcitoria.
Il contenuto della richiesta risarcitoria, così come previsto dall'art. 148 citato (“la richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi del
Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”), è finalizzato a favorire la definizione stragiudiziale della controversia, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.
Nella propria pronuncia n. 386/19 il Tribunale di Pordenone ha preliminarmente e correttamente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale va valutato alla luce della finalità conciliativa e quindi di prevenzione delle liti assicurata al meccanismo congegnato dalle norme, “... verificando cioè se l'istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta ...” (così a pag.5 della sentenza Trib. Pordenone citata). Proprio il richiamo alla ratio delle norme è in contraddizione con la critica mossa dalla parte odierna convenuta alla sentenza richiamata, di aver offerto un'interpretazione “formale e cavillosa” delle disposizioni citate.
4 Analogamente, sono condivisibili gli argomenti in forza dei quali il Tribunale, nella fattispecie concreta, ha dichiarato improponibile la domanda, per difetto della condizione di legge. In sintesi, nella pronuncia qui condivisa, è stato osservato quanto segue:
a) sia negli oltre tre anni che avevano preceduto l'invio della lettera di messa in mora di cui si discute, sia dopo tale invio e prima dell'introduzione del giudizio, nessun ulteriore atto o documento risultava essere stato inviato alla Compagnia assicuratrice, tra l'altro nemmeno risultando che quest'ultima fosse stata informata dei contatti tra il danneggiato e la propria assicurazione ai fini del risarcimento diretto;
b) nella comunicazione in esame (del seguente testuale tenore: “Formulo la presente in nome e per conto del signor rimasto coinvolto nel sinistro stradale occorso in data Parte_1
11.02.2011 in località S. Vito al Tagliamento (PN) sinistro la cui responsabilità va integralmente ascritta al signor , conducente del veicolo OPEL ASTRA targato AT 184 Controparte_3
HR di proprietà della signora , Vostra assicurata. Nel sinistro de quo il Parte_2
mio assistito riportava ingenti danni patrimoniali e non di cui mi riservo la quantificazione in prosieguo di tempo”) erano risultati assenti elementi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla determinazione della misura dei pregiudizi sofferti dal danneggiato e alla conseguente traduzione in termini monetari, nonostante i postumi invalidanti si fossero ormai consolidati
(essendo documentata in atti, alla data della richiesta risarcitoria, la guarigione clinica dell'infortunato);
c) l'incompletezza della richiesta, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 C.d.S., era stata effettivamente tale da rendere impossibile per la società di assicurazione valutare la responsabilità del sinistro e l'ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti.
Non è fondato, in senso contrario, l'argomento critico proposto in questa sede dalla parte convenuta, secondo il quale la carenza, nella richiesta risarcitoria, degli elementi previsti dalla legge, non potrebbe mai comportare l'improponibilità della domanda perché in tal caso spetterebbe all'assicurazione, ai sensi dell'art. 148 comma 5 citato, chiedere le integrazioni necessarie, derivandone che, nel caso in esame, sarebbe stato addebitabile alla Compagnia, non al danneggiato, un difetto di buona fede nelle trattative, per non aver chiesto alcuna integrazione. La tesi non è condivisibile, perché la Suprema Corte ha chiarito che la richiesta risarcitoria “... è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
5 l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta ...” (tra le altre, Cass. 15445/2021), per cui sono irrilevanti, ai fini dell'integrazione della condizione di proponibilità, solo gli elementi documentali o di dettaglio superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, tra i quali non può certo rientrare, per esempio, l'allegazione precisa dei danni, che è indispensabile a tal fine (così, in motivazione, Cass. 32919/22, citata da parte attrice). Invece, nel caso in esame, come anticipato, sono stati totalmente carenti gli elementi necessari e sufficienti per un accertamento delle responsabilità e per una stima dei danni da parte della società di assicurazione, derivandone l'inidoneità della richiesta a integrare la condizione di procedibilità.
Basti considerare che il legale si era riservato di quantificare nel prosieguo i danni solo genericamente reclamati, di cui non aveva fornito alcuna precisa determinazione, senza però in seguito sciogliere la riserva prima di promuovere il giudizio. Solo nell'ipotetico caso, differente da quello in esame, di idoneità della richiesta risarcitoria del danneggiato, abbinata a un'eventuale semplice incompletezza, l'assicurazione avrebbe avuto l'onere di richiedere l'eventuale integrazione, in tal caso essendo proponibile la domanda anche in assenza di tale richiesta integrativa della Compagnia.
In sostanza, la richiesta risarcitoria prevista dagli artt. 145 e 148 C.d.A., nella fattispecie in esame, era stata del tutto inidonea in considerazione della finalità delle norme, derivandone l'improponibilità della domanda giudiziale.
Per i motivi esplicitati, ritenendosi corrette le statuizioni della sentenza n.386/2019, nemmeno si può condividere l'assunto del convenuto, secondo il quale l'eventuale impugnazione avrebbe rimediato all'errore interpretativo del giudice di primo grado, consentendo all'attore di conseguire il giusto risultato. Al contrario, la scelta di non interporre appello ha consentito di evitare spese ulteriori, non essendo pronosticabile un probabile esito favorevole dell'impugnazione.
In conclusione, non avendo assolto l'avvocato la condizione di proponibilità della domanda, la sua condotta professionale ha violato lo standard di diligenza medio richiesto dall'art. 1176 comma 2
c.c..
4.2. Dimostrata la violazione del dovere di diligenza, sussistono i presupposti per accertare la risoluzione per inadempimento dell'incarico professionale. Ne deriva il diritto dell'attore di ottenere la restituzione della somma corrisposta all'avvocato per compensi (per la prova di tale versamento, si veda il documento all.5 all'atto di citazione). A questo proposito, merita osservare che il convenuto non ha contestato di aver ricevuto il pagamento, né ha eccepito che lo stesso facesse in
6 ipotesi riferimento ad altre prestazioni professionali già correttamente eseguite alle quali eventualmente non fosse possibile estendere l'effetto risolutivo. Si deve ritenere, dunque, che il pagamento sia imputabile alle prestazioni professionali negligenti o imperite di cui si tratta in questa sede, per le quali la risoluzione produce effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., con conseguente diritto restitutorio in capo al cliente e con corrispondente debito di valuta del professionista, non soggetto a rivalutazione monetaria (Cass. 14289/2018)
4.3. Quanto al risarcimento, va preso atto che l'attore non ha invocato, quali danni risarcibili, le somme che avrebbe potuto ottenere nel giudizio qualora la domanda fosse stata ritenuta proponibile, il che esenta dallo svolgere la valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole nel merito dell'azione giudiziale.
La richiesta risarcitoria è stata limitata al danno consistito nelle somme dovute per effetto della condanna al pagamento delle spese processuali e di CTU. Si tratta di una voce di danno che, conseguendo alla pronuncia di improponibilità della domanda, è direttamente riconducibile alla condotta negligente o imperita del legale, essendo senz'altro pronosticabile che, se la domanda avesse potuto essere valutata nel merito, l'attore non sarebbe stato condannato alla rifusione delle spese. A tal proposito, infatti, va rilevato che la fondatezza delle ragioni sostanziali del danneggiato
è pacifica e incontestata nel presente giudizio, risultando peraltro confermata dalla lettura combinata dei documenti prodotti in allegato alla citazione (relazione della Polizia Stradale e atti del procedimento, dai quali emerge che la Compagnia assicuratrice convenuta in giudizio da si era limitata a eccepire il difetto di prova circa la responsabilità esclusiva del proprio Pt_1 assicurato, per cui, anche dall'eventuale ipotetico accoglimento di tale eccezione non sarebbero comunque potute derivare, con più che ragionevole probabilità, la soccombenza dell'attore e la condanna alla rifusione delle spese di lite).
Resta da stabilire se il danno consista nel solo ammontare liquidato dal Tribunale nel dispositivo della sentenza, come subordinatamente sostenuto dal convenuto, o anche nelle ulteriori somme che il danneggiato ha dovuto pagare all'esito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dai creditori, così come richiesto in citazione. Nemmeno sotto questo profilo è fondata l'eccezione di parte convenuta, perché, se anche l'ulteriore aggravio di spese è dipeso da un fatto sopravvenuto, cioè dal mancato spontaneo adempimento da parte del danneggiato della statuizione di condanna contenuta nella sentenza, applicando il principio della causalità adeguata, che regola anche l'imputazione del danno, l'evento costituito dalla esecuzione forzata e dalle conseguenti ulteriori
7 spese che ne sono derivate si è inserito nella serie causale originata dall'inadempimento del professionista e non era certo inverosimile, costituendo al contrario un normale ed ulteriore effetto della pronuncia giudiziaria di condanna, in particolare in considerazione delle condizioni economiche soggettive del danneggiato.
L'ammontare da risarcire, in definitiva, risulta dai documenti relativi all'esecuzione cui è stato sottoposto l'attore (all.7 dell'atto di citazione) e coincide con l'importo complessivo richiesto, di €
20.760,94. Solo con la memoria di replica, il convenuto ha tardivamente eccepito il difetto della prova dell'esborso delle somme da parte del danneggiato. L'eccezione, oltre che inammissibile, è anche infondata, poiché, trattandosi di somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito di espropriazione presso terzi, con la relativa ordinanza di assegnazione si è già determinato il trasferimento coattivo ed immediato del credito di nei confronti dell' a Parte_1 CP_4
favore dei creditori pignoranti, conseguendone l'effetto pregiudizievole per l'esecutato. Dalla data dell'ordinanza di assegnazione decorrono pertanto gli interessi compensativi, che devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata.
5. All'integrale accoglimento delle domande di parte attrice conseguono la soccombenza del convenuto e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 270/2023 del R.G., così decide:
- in accoglimento delle domande proposte da parte attrice, accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto lo condanna a restituire a l'importo di € CP_2 Parte_1
2.500,00 e a pagare allo stesso a titolo di risarcimento del danno, l'importo Parte_1 in linea capitale di € 20.760,94, oltre a rivalutazione e interessi nei termini di cui in motivazione;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice CP_2 Pt_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato ed in euro 545,00
[...]
8 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e oneri accessori se e in quanto dovuti per legge;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Pordenone, 28/3/2025
Il giudice
dott. Giorgio Cozzarini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 270/2023 del R.G. Trib. in data 3/2/2023, promossa d a
- (C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Del Mei
a t t o r e
c o n t r o
- (C.F.: ) con Studio in Via Canciani, 19 – 33100 CP_1 CodiceFiscale_2
Udine, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Onesti
c o n v e n u t o
avente per oggetto: responsabilità professionale trattenuta in decisione nell'udienza del 8/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente in data
6/11/2024 e quindi:
“accertarsi e dichiararsi per le ragioni ed i titoli dedotti, l'inadempimento del professionista convenuto, per l'effetto disporsi la risoluzione del rapporto e condannarsi lo stesso alla restituzione di € 2.500,00 nonché al risarcimento del danno determinato, come esposto nelle premesse ragioni,
1 nella misura di € 20.760,94 - ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi moratori, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”. parte convenuta, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente in data 5/11/2024 e quindi:
“nel merito: respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Spese e compensi interamente rifusi.
Nel merito in via subordinata: ridurre la pretesa attorea alla misura ritenuta di giustizia.
Spese e compensi interamente rifusi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1
cui aveva conferito incarico professionale, per accertarne l'inadempimento e per CP_2 ottenere conseguentemente la risoluzione del rapporto, con la restituzione dell'importo di 2.500 euro corrisposto quale pagamento delle prestazioni professionali e con il risarcimento del danno, quantificato in 20.760,94 euro, corrispondente alla somma complessiva dovuta in sede esecutiva a seguito della condanna giudiziale, riportata nella causa in cui era stato patrocinato dal difensore convenuto, al pagamento delle spese legali e al pagamento delle spese di CTU.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha rappresentato che, avendo riportato danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di incidente stradale determinato da esclusiva responsabilità altrui ed avendo ottenuto solo un risarcimento diretto parziale dalla propria assicurazione, si era rivolto all'avv. per ottenere l'integrazione risarcitoria. Il legale aveva CP_1 introdotto, nei confronti della proprietaria dell'altro autoveicolo e della relativa assicurazione, un giudizio davanti al Tribunale di Pordenone, che si era concluso con una sentenza sfavorevole passata in giudicato, la quale, dichiarando improponibile la domanda azionata da parte attrice per incompletezza della preliminare richiesta risarcitoria ex artt. 145 e 148 D.L.vo 209/2005, l'aveva condannata alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti convenute e aveva posto definitivamente a suo carico le spese della CTU. Su tali allegazioni in fatto, Parte_1 ha dedotto la violazione da parte del professionista dell'ordinaria diligenza media ex art. 1176 comma 2 c.c., per non aver correttamente verificato le condizioni di proponibilità della domanda giudiziale, così come ha ritenuto integrata la responsabilità professionale in forza di positivo
2 giudizio controfattuale, sostenendo la ragionevole probabilità che, ove l'errore professionale non si fosse verificato, la domanda non sarebbe stata dichiarata improcedibile e sarebbe stato riconosciuto il diritto al risarcimento. Oltre a domandare la risoluzione del rapporto e a chiedere la condanna alla restituzione del pagamento fatto, nel rappresentare le conseguenze pregiudizievoli della asserita responsabilità professionale, l'attore ha dedotto quali danni i soli debiti maturati per effetto della condanna alla rifusione delle spese e al pagamento della CTU, non gli importi che avrebbe potuto conseguire in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.
2. Il convenuto si è costituito, contestando integralmente le domande attoree. Nel merito, il legale ha contestato i profili di negligenza o imperizia invocati da controparte, sostenendo la propria diligenza qualificata e deducendo l'erroneità della sentenza del Tribunale di Pordenone, per aver offerto un'interpretazione “formale e cavillosa” degli artt. 145 e 148 C.d.A., contraria allo spirito delle norme. Conseguentemente, ha attribuito al cliente, nel frattempo rivoltosi a un nuovo legale, la decisione di non proporre impugnazione avverso l'ingiusta decisione, escludendo quindi che le conseguenze di tale erronea scelta processuale potessero ricadere su di lui. In subordine, ha contestato anche il quantum delle pretese risarcitorie, sostenendo che semmai la condanna a suo carico dovrebbe riguardare le sole spese liquidate nella sentenza, non quelle della successiva fase di esecuzione.
3. La causa è stata trattata con le scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito del quale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con note scritte, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
4. Le domande sono integralmente fondate, per i motivi che seguono.
4.1. Con orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ.,
3 che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.” (tra le altre,
Cass. 18612/2013).
Su tale premessa, per accertare la sussistenza dei dedotti profili di colpa, nel caso in esame deve essere valutato se la lettera raccomandata di data 17/6/2014, inviata dal legale alla Compagnia di assicurazione, sia stata conforme alle prescrizioni degli art. 145 e 148 C.d.A., che prevedono una vera e propria condizione di proponibilità della domanda giudiziale, perché si deve ritenere che senz'altro rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato soddisfare tale condizione di proponibilità,
e quindi, al contrario, che costituisce negligenza o imperizia rilevante ai fini della responsabilità professionale l'esercizio dell'azione risarcitoria in assenza della condizione di legge.
Nel compiere la valutazione che precede, si condividono integralmente le argomentazioni espresse nella sentenza n.386/2019 del Tribunale di Pordenone, che ha escluso, nella fattispecie concreta,
l'esistenza della condizione per poter esercitare l'azione risarcitoria.
Il contenuto della richiesta risarcitoria, così come previsto dall'art. 148 citato (“la richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi del
Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”), è finalizzato a favorire la definizione stragiudiziale della controversia, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.
Nella propria pronuncia n. 386/19 il Tribunale di Pordenone ha preliminarmente e correttamente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale va valutato alla luce della finalità conciliativa e quindi di prevenzione delle liti assicurata al meccanismo congegnato dalle norme, “... verificando cioè se l'istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta ...” (così a pag.5 della sentenza Trib. Pordenone citata). Proprio il richiamo alla ratio delle norme è in contraddizione con la critica mossa dalla parte odierna convenuta alla sentenza richiamata, di aver offerto un'interpretazione “formale e cavillosa” delle disposizioni citate.
4 Analogamente, sono condivisibili gli argomenti in forza dei quali il Tribunale, nella fattispecie concreta, ha dichiarato improponibile la domanda, per difetto della condizione di legge. In sintesi, nella pronuncia qui condivisa, è stato osservato quanto segue:
a) sia negli oltre tre anni che avevano preceduto l'invio della lettera di messa in mora di cui si discute, sia dopo tale invio e prima dell'introduzione del giudizio, nessun ulteriore atto o documento risultava essere stato inviato alla Compagnia assicuratrice, tra l'altro nemmeno risultando che quest'ultima fosse stata informata dei contatti tra il danneggiato e la propria assicurazione ai fini del risarcimento diretto;
b) nella comunicazione in esame (del seguente testuale tenore: “Formulo la presente in nome e per conto del signor rimasto coinvolto nel sinistro stradale occorso in data Parte_1
11.02.2011 in località S. Vito al Tagliamento (PN) sinistro la cui responsabilità va integralmente ascritta al signor , conducente del veicolo OPEL ASTRA targato AT 184 Controparte_3
HR di proprietà della signora , Vostra assicurata. Nel sinistro de quo il Parte_2
mio assistito riportava ingenti danni patrimoniali e non di cui mi riservo la quantificazione in prosieguo di tempo”) erano risultati assenti elementi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla determinazione della misura dei pregiudizi sofferti dal danneggiato e alla conseguente traduzione in termini monetari, nonostante i postumi invalidanti si fossero ormai consolidati
(essendo documentata in atti, alla data della richiesta risarcitoria, la guarigione clinica dell'infortunato);
c) l'incompletezza della richiesta, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 C.d.S., era stata effettivamente tale da rendere impossibile per la società di assicurazione valutare la responsabilità del sinistro e l'ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti.
Non è fondato, in senso contrario, l'argomento critico proposto in questa sede dalla parte convenuta, secondo il quale la carenza, nella richiesta risarcitoria, degli elementi previsti dalla legge, non potrebbe mai comportare l'improponibilità della domanda perché in tal caso spetterebbe all'assicurazione, ai sensi dell'art. 148 comma 5 citato, chiedere le integrazioni necessarie, derivandone che, nel caso in esame, sarebbe stato addebitabile alla Compagnia, non al danneggiato, un difetto di buona fede nelle trattative, per non aver chiesto alcuna integrazione. La tesi non è condivisibile, perché la Suprema Corte ha chiarito che la richiesta risarcitoria “... è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
5 l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta ...” (tra le altre, Cass. 15445/2021), per cui sono irrilevanti, ai fini dell'integrazione della condizione di proponibilità, solo gli elementi documentali o di dettaglio superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, tra i quali non può certo rientrare, per esempio, l'allegazione precisa dei danni, che è indispensabile a tal fine (così, in motivazione, Cass. 32919/22, citata da parte attrice). Invece, nel caso in esame, come anticipato, sono stati totalmente carenti gli elementi necessari e sufficienti per un accertamento delle responsabilità e per una stima dei danni da parte della società di assicurazione, derivandone l'inidoneità della richiesta a integrare la condizione di procedibilità.
Basti considerare che il legale si era riservato di quantificare nel prosieguo i danni solo genericamente reclamati, di cui non aveva fornito alcuna precisa determinazione, senza però in seguito sciogliere la riserva prima di promuovere il giudizio. Solo nell'ipotetico caso, differente da quello in esame, di idoneità della richiesta risarcitoria del danneggiato, abbinata a un'eventuale semplice incompletezza, l'assicurazione avrebbe avuto l'onere di richiedere l'eventuale integrazione, in tal caso essendo proponibile la domanda anche in assenza di tale richiesta integrativa della Compagnia.
In sostanza, la richiesta risarcitoria prevista dagli artt. 145 e 148 C.d.A., nella fattispecie in esame, era stata del tutto inidonea in considerazione della finalità delle norme, derivandone l'improponibilità della domanda giudiziale.
Per i motivi esplicitati, ritenendosi corrette le statuizioni della sentenza n.386/2019, nemmeno si può condividere l'assunto del convenuto, secondo il quale l'eventuale impugnazione avrebbe rimediato all'errore interpretativo del giudice di primo grado, consentendo all'attore di conseguire il giusto risultato. Al contrario, la scelta di non interporre appello ha consentito di evitare spese ulteriori, non essendo pronosticabile un probabile esito favorevole dell'impugnazione.
In conclusione, non avendo assolto l'avvocato la condizione di proponibilità della domanda, la sua condotta professionale ha violato lo standard di diligenza medio richiesto dall'art. 1176 comma 2
c.c..
4.2. Dimostrata la violazione del dovere di diligenza, sussistono i presupposti per accertare la risoluzione per inadempimento dell'incarico professionale. Ne deriva il diritto dell'attore di ottenere la restituzione della somma corrisposta all'avvocato per compensi (per la prova di tale versamento, si veda il documento all.5 all'atto di citazione). A questo proposito, merita osservare che il convenuto non ha contestato di aver ricevuto il pagamento, né ha eccepito che lo stesso facesse in
6 ipotesi riferimento ad altre prestazioni professionali già correttamente eseguite alle quali eventualmente non fosse possibile estendere l'effetto risolutivo. Si deve ritenere, dunque, che il pagamento sia imputabile alle prestazioni professionali negligenti o imperite di cui si tratta in questa sede, per le quali la risoluzione produce effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., con conseguente diritto restitutorio in capo al cliente e con corrispondente debito di valuta del professionista, non soggetto a rivalutazione monetaria (Cass. 14289/2018)
4.3. Quanto al risarcimento, va preso atto che l'attore non ha invocato, quali danni risarcibili, le somme che avrebbe potuto ottenere nel giudizio qualora la domanda fosse stata ritenuta proponibile, il che esenta dallo svolgere la valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole nel merito dell'azione giudiziale.
La richiesta risarcitoria è stata limitata al danno consistito nelle somme dovute per effetto della condanna al pagamento delle spese processuali e di CTU. Si tratta di una voce di danno che, conseguendo alla pronuncia di improponibilità della domanda, è direttamente riconducibile alla condotta negligente o imperita del legale, essendo senz'altro pronosticabile che, se la domanda avesse potuto essere valutata nel merito, l'attore non sarebbe stato condannato alla rifusione delle spese. A tal proposito, infatti, va rilevato che la fondatezza delle ragioni sostanziali del danneggiato
è pacifica e incontestata nel presente giudizio, risultando peraltro confermata dalla lettura combinata dei documenti prodotti in allegato alla citazione (relazione della Polizia Stradale e atti del procedimento, dai quali emerge che la Compagnia assicuratrice convenuta in giudizio da si era limitata a eccepire il difetto di prova circa la responsabilità esclusiva del proprio Pt_1 assicurato, per cui, anche dall'eventuale ipotetico accoglimento di tale eccezione non sarebbero comunque potute derivare, con più che ragionevole probabilità, la soccombenza dell'attore e la condanna alla rifusione delle spese di lite).
Resta da stabilire se il danno consista nel solo ammontare liquidato dal Tribunale nel dispositivo della sentenza, come subordinatamente sostenuto dal convenuto, o anche nelle ulteriori somme che il danneggiato ha dovuto pagare all'esito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dai creditori, così come richiesto in citazione. Nemmeno sotto questo profilo è fondata l'eccezione di parte convenuta, perché, se anche l'ulteriore aggravio di spese è dipeso da un fatto sopravvenuto, cioè dal mancato spontaneo adempimento da parte del danneggiato della statuizione di condanna contenuta nella sentenza, applicando il principio della causalità adeguata, che regola anche l'imputazione del danno, l'evento costituito dalla esecuzione forzata e dalle conseguenti ulteriori
7 spese che ne sono derivate si è inserito nella serie causale originata dall'inadempimento del professionista e non era certo inverosimile, costituendo al contrario un normale ed ulteriore effetto della pronuncia giudiziaria di condanna, in particolare in considerazione delle condizioni economiche soggettive del danneggiato.
L'ammontare da risarcire, in definitiva, risulta dai documenti relativi all'esecuzione cui è stato sottoposto l'attore (all.7 dell'atto di citazione) e coincide con l'importo complessivo richiesto, di €
20.760,94. Solo con la memoria di replica, il convenuto ha tardivamente eccepito il difetto della prova dell'esborso delle somme da parte del danneggiato. L'eccezione, oltre che inammissibile, è anche infondata, poiché, trattandosi di somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito di espropriazione presso terzi, con la relativa ordinanza di assegnazione si è già determinato il trasferimento coattivo ed immediato del credito di nei confronti dell' a Parte_1 CP_4
favore dei creditori pignoranti, conseguendone l'effetto pregiudizievole per l'esecutato. Dalla data dell'ordinanza di assegnazione decorrono pertanto gli interessi compensativi, che devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata.
5. All'integrale accoglimento delle domande di parte attrice conseguono la soccombenza del convenuto e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 270/2023 del R.G., così decide:
- in accoglimento delle domande proposte da parte attrice, accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto lo condanna a restituire a l'importo di € CP_2 Parte_1
2.500,00 e a pagare allo stesso a titolo di risarcimento del danno, l'importo Parte_1 in linea capitale di € 20.760,94, oltre a rivalutazione e interessi nei termini di cui in motivazione;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice CP_2 Pt_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato ed in euro 545,00
[...]
8 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e oneri accessori se e in quanto dovuti per legge;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Pordenone, 28/3/2025
Il giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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