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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9917 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18087/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Maria Pina Blanco, elettivamente domiciliata in Milano, via Soperga, 13 presso lo studio del predetto difensore
ATTORE contro
– (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
EN BI, RA RG, PE IC e dall'avv. Vincenzo Sarta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente, ossia:
- conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così Giudicare In via preliminare sospendere per tutti i motivi di cui in atti la procedura esecutiva immobiliare RGE 846/2024 pendente innanzi al tribunale di Milano, sez. Immobiliare, GE Dott.ssa Caterina Trentini;
Nel merito, in via principale pagina 1 di 7 – previa ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare - per tutti i motivi dedotti in narrativa ed alla luce della documentazione in atti - che la sentenza n. 3485/2023 del 12.12.2023 della Corte d'Appello di Milano di conferma della sentenza n. 5461/2022 del 20.06.2022 del Tribunale di Milano è inesistente, così come è inesistente per gli stessi motivi la sentenza n. 5461/2022 del Tribunale di Milano, e dunque accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere ad esecuzione CP_1 forzata, con conseguente declaratoria di illegittimità ed inefficacia dell'atto di pignoramento notificato. Con riserva di ulteriore deduzione e produzione documentale all'esito della costituzione di parte
[...]
.” CP_1
- conclusioni di Controparte_1
“Voglia il Tribunale,
- respingere tutte le domande della Signora perché inammissibili e infondate in fatto e Parte_1 in diritto. Con vittoria di compensi e spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha proposto opposizione ex art 615 comma II cpc nell'ambito Parte_1 della procedura immobiliare n. R.G.E. 846/2024, pendente dinanzi a questo Tribunale e promossa da in forza di titolo esecutivo costituito dalla Controparte_1 sentenza n. 3485/2023 della Corte d'Appello di Milano di conferma della sentenza n. 5461/2022 del Tribunale di Milano. 2) La fase cautelare si è conclusa con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare avanzata dall'opponente.
3) Con atto di citazione notificato in data 5.5.2025, ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di merito, avanzando le conclusioni sopra riportate.
4) A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto (con motivo qualificabile ex art 615 comma II cpc) l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura di espropriazione immobiliare, assumendo che esso sia stato formato sulla base di contratti di coobbligazione fideiussoria privi di efficacia giuridica al momento dell'emanazione delle sentenze predette. In particolare, l'opponente ha rilevato che il titolo azionato costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3485/2023 (di conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5461/2022) si fonda su tre polizze fideiussorie sottoscritte nel 2015, a garanzia delle obbligazioni assunte da nei confronti del nell'ambito della CP_2 Parte_2 procedura di partenariato pubblico-privato relativa alla costituzione di Controparte_3
Secondo la prospettazione attorea, tuttavia, tali contratti di garanzia non erano più giuridicamente esistenti al momento in cui è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo poi confermato in sede di merito, poiché «tali contratti non sono stati rinnovati dalle parti e dunque sono inesistenti giuridicamente», con conseguente cessazione della loro efficacia sin dal 21 novembre 2020.
pagina 2 di 7 Parte opponente sottolinea inoltre come l'attivazione della clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali di polizza (c.d. deposito cautelativo) risulti priva di giustificazione causale, risolvendosi in un abuso del diritto atteso che:
“- Il rapporto di concessione fra appaltante da una parte e Controparte_4 Parte_2
è stato risolto sin dall'anno 2017;
[...]
- non ha mai avanzato né mai potrà avanzare pretese economiche nei Parte_2 confronti di né il garante ha pagato o potrà mai pagare somme in dipendenza del CP_2 predetto rapporto di concessione;
- è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano (sentenza n. 996/2018)” CP_2
In tale contesto, la richiesta di versamento di un importo pari al massimale di polizza viene qualificata dall'opponente come “un indebito arricchimento”, posto che il garante avrebbe agito «con la piena consapevolezza di sapere che il contratto principale […] è stato risolto sin dal 2017, che nessuna somma potrà esserle richiesta in forza di tale convenzione e che la garanzia fideiussoria […] non è più valida dal 21 novembre 2020». L'opponente contesta quindi l'assunto del Giudice dell'Esecuzione secondo cui l'unico motivo dedotto in sede di opposizione sarebbe l'ingiustizia della sentenza, precisando che «l'ingiustizia della sentenza costituente titolo esecutivo non è il motivo di opposizione, semmai ne è una conseguenza». Il vero motivo sarebbe, invece, «l'inesistenza del contratto (ergo dei tre contratti di coobbligazione fideiussoria) posti a base della sentenza costituente il titolo esecutivo». Secondo l'opponente, l'inesistenza giuridica dei contratti non integra una mera censura di merito coperta dal giudicato, bensì un vizio genetico del titolo, tale da determinarne la radicale inesistenza giuridica. In tal senso afferma che «una sentenza emanata su un contratto inesistente alla data della sua emanazione ne determina la conseguente e logica sua inesistenza giuridica e non produce alcun effetto». Ne consegue, ad avviso della parte, che il Giudice dell'Esecuzione avrebbe il potere-dovere di rilevare tale carenza, rientrando «fra i poteri del GE il controllo, anche d'ufficio, sulla idoneità ed esistenza del titolo ex art. 474 c.p.c.», senza che ciò comporti un sindacato sul merito della decisione coperta da giudicato. Da ciò discenderebbe, in conclusione, l'improcedibilità della procedura esecutiva per carenza originaria del titolo esecutivo, non essendo quest'ultimo idoneo a fondare validamente l'azione espropriativa intrapresa nei confronti della signora Pt_1
[...]
5) Si è costituita parte convenuta eccependo in primo luogo che il motivo di opposizione dedotto dall'opponente è «totalmente diverso rispetto a quello formulato davanti al giudice dell'esecuzione: in quella sede controparte ha formulato contestazioni relative al contenuto dei contratti e ai loro presunti effetti distorsivi, e quindi ha censurato “l'ingiustizia della sentenza costituente titolo esecutivo”; in questa sede invece l'attrice lamenta l'inesistenza giuridica dei contratti e dei titoli esecutivi» A tal proposito l'opponente rileva che secondo giurisprudenza consolidata, nell'opposizione all'esecuzione, i motivi proposti nel giudizio di merito devono coincidere con quelli già sollevati nella fase di esecuzione. Ne conseguirebbe che, essendo stato dedotto per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di merito, il nuovo motivo di opposizione sollevato dall'opponente e relativo alla presunta inesistenza dei contratti e dei titoli esecutivi, sarebbe inammissibile. pagina 3 di 7 L'opposta in definitiva ha sostenuto l'inammissibilità di tutti i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto diretti a contestare profili attinenti alla formazione e al contenuto del titolo esecutivo (garanzia, coobbligazione, pretesi fatti impeditivi o estintivi del credito), riservati al giudice del merito e non sindacabili in sede di opposizione all'esecuzione. Sul punto ha quindi rilevato che la validità delle fideiussioni è stata già accertata con sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, sentenze passate in giudicato, con conseguente preclusione di ogni riesame del titolo. Oltre ad essere inammissibile il motivo di opposizione sarebbe comunque infondato atteso che
“le garanzie fideiussorie stipulate tra CTI e sono perfettamente esistenti. Tant'è Parte_1 che, sulla base delle (valide e legittime) pattuizioni ivi contenute, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano, con due pronunce conformi, hanno accertato il diritto di credito di CTI nei confronti di Parte_1
Controparte non potrebbe neanche sostenere l'inesistenza delle polizze a causa dell'avvenuta scadenza del loro termine di durata.
Come si spiegherà meglio più avanti (v. paragrafo 4.7, pagg. 11-12), infatti, l'evento che ha determinato il diritto di CTI di agire in via giudiziale contro la garante ( per il Pt_3 Pt_1 pagamento del deposito cautelativo, ovvero l'ammissione del debitore principale, , CP_2 alla procedura di amministrazione straordinaria, si è verificato nel maggio del 2018, dunque due anni e mezzo prima rispetto alla scadenza della polizza indicata dall'opponente” 6) Le parti hanno depositato memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., concentrando le rispettive argomentazioni prevalentemente sul profilo della novità del motivo dedotto dall'opponente nel giudizio di merito. 6.1) In particolare parte opponente ha eccepito che : “così come chiaramente scritto anche nel corpo del ricorso ex art. 615 c.p.c., il motivo di opposizione è sempre stato l'inesistenza dei contratti/garanzie fideiussorie alla data di emanazione della sentenza della Corte d'Appello posta a fondamento del procedimento di esecuzione, e ciò si evince chiaramente dal punto 6, pag. 6-7, ove testualmente si è scritto : “le garanzie fideiussorie ed i relativi atti di coobbligazione sottoscritti dalla signora sono giunti a naturale scadenza alla Parte_1 data del 21 novembre 2020, mai prorogata;
le polizze fideiussorie, poste alla base della sentenza della Corte d'Appello, alla data di emanazione della stessa, erano inesistenti” 6.2) L'opposta ha invece rilevato che “ ha affermato di aver contestato l'inesistenza Parte_1 del titolo esecutivo azionato da CTI sin dal ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. del 10.2.2025. Pertanto, sarebbe infondata l'eccezione di CTI relativa alla circostanza che, quando ha introdotto il presente giudizio di merito, controparte abbia formulato una domanda nuova (inammissibile). L'affermazione avversaria non è vera. 2. È sufficiente leggere pagina 6 del ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. avversario per rilevare che, in quella sede, la contestazione di è totalmente diversa da quella formulata Parte_1 nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Inizialmente, infatti, controparte ha sostenuto che la “naturale scadenza” delle polizze e dei relativi atti di coobbligazione fideiussoria posti a base del titolo esecutivo azionato da CTI avrebbe consentito a di chiedere la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., per Parte_1 errore di fatto, della sentenza della Corte di Appello di Milano.” pagina 4 di 7 7) All'udienza del 07.11.2025, all'esito della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c la causa è stata trattenuta in decisione.
8) L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate. 8.1) Preliminarmente si osserva che l'unico motivo di opposizione proposto nel giudizio di merito è qualificabile ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c. Le ulteriori doglianze proposte con opposizione del 10.2.2025, nella procedura esecutiva (R.G.E. N. 846/2024) non sono state reiterate in questa sede e devono quindi ritenersi rinunciate. 8.2) Tanto premesso, sotto il profilo dell'ammissibilità, deve rilevarsi come la doglianza relativa all'inesistenza giuridica del titolo esecutivo non risulti sovrapponibile a quella proposta in sede di ricorso ex art. 615 c.p.c., se non in termini del tutto marginali. In sede cautelare, infatti, l'opponente ha prevalentemente censurato la pretesa ingiustizia della sentenza costituente titolo esecutivo, chiedendone la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto. In ogni caso, pur a voler ritenere sussistente una coincidenza tra il motivo dedotto in sede cautelare e quello proposto nel presente giudizio, la censura risulta infondata. L'opponente sostiene che la sentenza n. 3485/2023 del 12 dicembre 2023 della Corte d'Appello di Milano (come anche la sentenza n. 5461/2022 del 20 giugno 2022 del Tribunale di Milano) sarebbe inesistente in quanto fondata su contratti, ossia sulle polizze fideiussorie di cui sopra, asseritamente inesistenti. Si rileva tuttavia che il titolo esecutivo azionato è rappresentato dalla Sentenza n. 3485/2023 del 12 dicembre 2023 della Corte d'Appello di Milano, sentenza che è passata in giudicato. E' evidente quindi che tale titolo esecutivo di natura giudiziale non possa essere qualificato come inesistente, sulla base di mere contestazioni relative al rapporto sostanziale già esaminato dalla sentenza medesima. Tali doglianze avanzate dell'opponente sono relative al merito del titolo esecutivo e come tali sono inammissibili nell'ambito di procedimento ex art. 615 comma II c.p.c. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità che merita d'essere avallata:
- “nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto - al pari di quella all'esecuzione già iniziata - non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento” (Cass. 26285/2019);
-“Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.” (Cass. 3667/2013);
- “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la pagina 5 di 7 cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015). Se in sede di cognizione - con i rimedi impugnatori, come nel caso di decisioni di primo grado - la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, con l'opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c., invece, la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione. Tale conclusione deriva dal principio del giudicato (che copre il dedotto e il deducibile) e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, per cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne – in tutto o in parte - l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il provvedimento-titolo esecutivo. Orbene, nel caso di specie è evidente che il titolo esecutivo è esistente ed il profilo relativo alla perdurante efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti attendo al merito è precluso dal giudicato. In ragione di quanto sopra, il motivo di opposizione proposto non può essere esaminato in questa sede, posto che per tali finalità l'ordinamento ha previsto specifici mezzi di gravame, peraltro già esperiti dall'opponente. 8.3) Infine, non vi sono elementi per ritenere di rilevare d'ufficio l'applicazione della tutela consumeristica, atteso che dalla visura della DUOMO GPA srl, ossia della società garantita dalla parte opponente (visura di cui al doc 7 allegato alla comparsa dell'opposta), emerge che quest'ultima:
- detenesse, al 13.2.2017, una partecipazione pari al 39% del capitale sociale della DUOMO GPA srl;
- abbia rivestito la qualifica di procuratore della DUOMO GPA srl dal 20.1.2009 al 30.08.2017 con poteri di rappresentanza particolarmente pregnanti, elencati alle pagg 29 e 30 della predetta visura. Per le ragioni che precedono l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e la domanda va rigettata. 9) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte convenuta opposta in complessivi € 12.894,75 per compensi professionali avuto riguardo ai valori minimi – considerata la natura documentale della causa- dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, con dimezzamento della fase decisionale in ragione della discussione orale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, se dovuta e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
12.894,75 per compensi professionali, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle pagina 6 di 7 somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 22/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
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