Articolo 1574 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1573Articolo 1575
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9 ottobre 2010
Art. 1574. Sospensione dall'impiego 1. La sospensione dall'impiego puo' avere carattere:
a) precauzionale; b) disciplinare; c) penale. 2. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilita', trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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