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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13877 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BENIGNO MARIA LAVINIA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. CIRIMINNA RICCARDO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta, al- le quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 9 giugno 2023, della sentenza non definitiva n. 2788/2023, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento della figlia nata a [...] il 19 dicembre Persona_1
2006, nelle more divenuta maggiorenne.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento dei minori
[...]
e va evidenziato che l'affidamento esclu- Per_2 Persona_3
sivo dei figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affi- dati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma, c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate e della condotta della ricor- rente, nonché delle problematiche della medesima legate all'uso di sostanze stupefacenti devono ritenersi sussistenti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo dei minori in favore dell'odierno resistente, già previsto in sede presidenziale.
- 2 -
Invero, il Tribunale per i minorenni in un procedimento promosso dal Pm minorile ex art. 333 s.s. c.c. aveva già disposto il collocamen- to dei minori presso il padre, demandando al Servizio sociale di re- golamentare tempi e modalità degli incontri fra la madre ed i figli, tenuto conto del programma terapeutico intrapreso dalla madre presso il SERT (vedi decreto del Tribunale per i minorenni del 21 maggio
2021).
Ora, come emerge dalla relazione dei Servizi sociali incaricati di re- lazionare sulle condizioni del nucleo, i figli vivono oggi con il pa- dre, il nonno e la zia paterni in un contesto familiare stabile e tute- lante.
I minori incontrano la madre una volta a settimana alla presenza del padre. La ricorrente, invece, più volte convocata dai Servizi non si è presentata agli appuntamenti.
Si legge, in particolare, nella suddetta relazione: “Dai colloqui effet- tuati è emerso che i minori hanno una relazione sana e positiva con il padre che è apparso accudente e protettivo nei confronti dei figli dei quali si occu- pa con l'aiuto della sorella. In merito alle dinamiche che intercorrono tra i minori e la madre non si hanno elementi se non quelli sopradescritti riferiti dal signor a causa dell'impossibilità, come già ribadito di poter CP_1
svolgere i necessari colloqui con la signora (vedi relazione Parte_1
dei Servizi sociali del 17 dicembre 2024, in atti).
Dalla relazione del SERD presente in atti, poi, emerge l'esito dei percorsi intrapresi dalla affetta da “Disturbo da dipen- Parte_1
denza da cannabinoidi”. Il Servizio, in particolare, ha riferito che negli
- 3 -
ultimi anni l'aderenza al percorso di cura non è stata ottimale e gli esiti tossicologici urinari hanno rispecchiato la difficoltà della ricor- rente ad abbandonare definitivamente l'uso di cannabinoidi. La stessa, poi, dal giugno 2021 ha arbitrariamente interrotto il pro- gramma ambulatoriale e da allora non si è più ripresentata al Servi- zio.
La ricorrente, poi, non si è resa disponibile ad una visita domiciliare richiesta dagli Assistenti sociali e in seguito ha rifiutato di effettuare incontri al Sert o di prendere contatti con l'equipe di riferimento
(vedi relazione del SERD Area 3 del 10 aprile 2024, in atti).
Alla luce di tali accertamenti, pare opportuno allo stato confermare l'affidamento esclusivo dei minori in favore del padre.
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispet- tato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affetti- ve con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assi- stenza, educazione ed istruzione, si stabilisce che la madre possa in- contrare i minori, presso i locali dello Spazio neutro, in presenza di operatori specializzati secondo i tempi e le modalità stabilite da questi ultimi e tenendo conto della volontà dei figli.
Si ritiene opportuno, quindi, demandare agli operatori del predetto
Servizio, in relazione alle esigenze del caso concreto ed al carico di lavoro della struttura pubblica, il compito di fissare il calendario degli incontri predetti.
- 4 -
Va dato incarico, altresì, al servizio sociale del Comune di Palermo di monitorare le condizioni di vita e di accudimento dei minori, con onere di riferire periodicamente al Giudice Tutelare
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al man- tenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantene- re, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147
c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza mo- rale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimen- to di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta-
- 5 -
zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i fi- gli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Ora, nel caso in esame, la ricorrente, proprietaria dell'immobile prima adibito a casa coniugale, ha riferito di non lavorare e di per- cepire il reddito di cittadinanza.
Il resistente ha esposto, invece, di vivere con il padre e la sorella.
Lo stesso ha, altresì, dichiarato: “Sono pizzaiolo ma attualmente non la- voro. Percepisco l'indennità di disoccupazione di circa 600,00 euro al mese.
Non ho altri redditi. Mia moglie percepisce per intero l'assegno unico per i nostri figli. Mi occupo in via esclusiva dei nostri figli”(vedi verbale di udienza del 13 gennaio 2023).
In sede di comparsa conclusionale, il resistente ha precisato di per- cepire il reddito di inclusione, pari ad € 303,00, nonché l'assegno unico INPS pari ad € 597,00.
Invero, nel caso in esame, alla luce della scarna documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, tenuto conto delle allegate con- dizioni economiche delle parti, considerando altresì i tempi di per- manenza prevalenti dei figli presso il padre, appare opportuno con- fermare a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente la
- 6 -
somma di € 375,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei fi- gli minori e e della figlia Persona_4 Persona_3 [...]
(€ 125,00 per ciascun figlio). Persona_5
La ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Nulla va disposto in ordine alla assegnazione della casa coniuga- le, avendola il lasciata unitamente ai figli. CP_1
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
• dispone l'affidamento esclusivo dei minori Persona_6
nato a [...] [...] e
[...] Parte_2
nato a [...] il [...] al padre , con fa- Controparte_1
coltà per la madre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
• incarica i Servizi Sociali del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra i minori e la madre, con le modalità specificate in motivazione;
- 7 -
• incarica i servizi sociali del Comune di Palermo di vigilare e so- stenere i minori con onere di relazionare entro sei mesi al Giudi- ce tutelare;
• pone a carico di l'obbligo di corrisponde- Parte_1
re in favore di parte resistente la somma mensile di € 375,00 a ti- tolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia
[...]
, e (€ 125,00 per Persona_7 Persona_3 Persona_1
ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• compensa tra le parti le spese di lite.
• Si comunichi ai Servizi incaricati.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 10/04/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13877 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BENIGNO MARIA LAVINIA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. CIRIMINNA RICCARDO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta, al- le quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 9 giugno 2023, della sentenza non definitiva n. 2788/2023, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento della figlia nata a [...] il 19 dicembre Persona_1
2006, nelle more divenuta maggiorenne.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento dei minori
[...]
e va evidenziato che l'affidamento esclu- Per_2 Persona_3
sivo dei figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affi- dati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma, c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate e della condotta della ricor- rente, nonché delle problematiche della medesima legate all'uso di sostanze stupefacenti devono ritenersi sussistenti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo dei minori in favore dell'odierno resistente, già previsto in sede presidenziale.
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Invero, il Tribunale per i minorenni in un procedimento promosso dal Pm minorile ex art. 333 s.s. c.c. aveva già disposto il collocamen- to dei minori presso il padre, demandando al Servizio sociale di re- golamentare tempi e modalità degli incontri fra la madre ed i figli, tenuto conto del programma terapeutico intrapreso dalla madre presso il SERT (vedi decreto del Tribunale per i minorenni del 21 maggio
2021).
Ora, come emerge dalla relazione dei Servizi sociali incaricati di re- lazionare sulle condizioni del nucleo, i figli vivono oggi con il pa- dre, il nonno e la zia paterni in un contesto familiare stabile e tute- lante.
I minori incontrano la madre una volta a settimana alla presenza del padre. La ricorrente, invece, più volte convocata dai Servizi non si è presentata agli appuntamenti.
Si legge, in particolare, nella suddetta relazione: “Dai colloqui effet- tuati è emerso che i minori hanno una relazione sana e positiva con il padre che è apparso accudente e protettivo nei confronti dei figli dei quali si occu- pa con l'aiuto della sorella. In merito alle dinamiche che intercorrono tra i minori e la madre non si hanno elementi se non quelli sopradescritti riferiti dal signor a causa dell'impossibilità, come già ribadito di poter CP_1
svolgere i necessari colloqui con la signora (vedi relazione Parte_1
dei Servizi sociali del 17 dicembre 2024, in atti).
Dalla relazione del SERD presente in atti, poi, emerge l'esito dei percorsi intrapresi dalla affetta da “Disturbo da dipen- Parte_1
denza da cannabinoidi”. Il Servizio, in particolare, ha riferito che negli
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ultimi anni l'aderenza al percorso di cura non è stata ottimale e gli esiti tossicologici urinari hanno rispecchiato la difficoltà della ricor- rente ad abbandonare definitivamente l'uso di cannabinoidi. La stessa, poi, dal giugno 2021 ha arbitrariamente interrotto il pro- gramma ambulatoriale e da allora non si è più ripresentata al Servi- zio.
La ricorrente, poi, non si è resa disponibile ad una visita domiciliare richiesta dagli Assistenti sociali e in seguito ha rifiutato di effettuare incontri al Sert o di prendere contatti con l'equipe di riferimento
(vedi relazione del SERD Area 3 del 10 aprile 2024, in atti).
Alla luce di tali accertamenti, pare opportuno allo stato confermare l'affidamento esclusivo dei minori in favore del padre.
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispet- tato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affetti- ve con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assi- stenza, educazione ed istruzione, si stabilisce che la madre possa in- contrare i minori, presso i locali dello Spazio neutro, in presenza di operatori specializzati secondo i tempi e le modalità stabilite da questi ultimi e tenendo conto della volontà dei figli.
Si ritiene opportuno, quindi, demandare agli operatori del predetto
Servizio, in relazione alle esigenze del caso concreto ed al carico di lavoro della struttura pubblica, il compito di fissare il calendario degli incontri predetti.
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Va dato incarico, altresì, al servizio sociale del Comune di Palermo di monitorare le condizioni di vita e di accudimento dei minori, con onere di riferire periodicamente al Giudice Tutelare
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Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al man- tenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantene- re, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147
c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza mo- rale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimen- to di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta-
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zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i fi- gli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Ora, nel caso in esame, la ricorrente, proprietaria dell'immobile prima adibito a casa coniugale, ha riferito di non lavorare e di per- cepire il reddito di cittadinanza.
Il resistente ha esposto, invece, di vivere con il padre e la sorella.
Lo stesso ha, altresì, dichiarato: “Sono pizzaiolo ma attualmente non la- voro. Percepisco l'indennità di disoccupazione di circa 600,00 euro al mese.
Non ho altri redditi. Mia moglie percepisce per intero l'assegno unico per i nostri figli. Mi occupo in via esclusiva dei nostri figli”(vedi verbale di udienza del 13 gennaio 2023).
In sede di comparsa conclusionale, il resistente ha precisato di per- cepire il reddito di inclusione, pari ad € 303,00, nonché l'assegno unico INPS pari ad € 597,00.
Invero, nel caso in esame, alla luce della scarna documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, tenuto conto delle allegate con- dizioni economiche delle parti, considerando altresì i tempi di per- manenza prevalenti dei figli presso il padre, appare opportuno con- fermare a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente la
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somma di € 375,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei fi- gli minori e e della figlia Persona_4 Persona_3 [...]
(€ 125,00 per ciascun figlio). Persona_5
La ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Nulla va disposto in ordine alla assegnazione della casa coniuga- le, avendola il lasciata unitamente ai figli. CP_1
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
• dispone l'affidamento esclusivo dei minori Persona_6
nato a [...] [...] e
[...] Parte_2
nato a [...] il [...] al padre , con fa- Controparte_1
coltà per la madre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
• incarica i Servizi Sociali del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra i minori e la madre, con le modalità specificate in motivazione;
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• incarica i servizi sociali del Comune di Palermo di vigilare e so- stenere i minori con onere di relazionare entro sei mesi al Giudi- ce tutelare;
• pone a carico di l'obbligo di corrisponde- Parte_1
re in favore di parte resistente la somma mensile di € 375,00 a ti- tolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia
[...]
, e (€ 125,00 per Persona_7 Persona_3 Persona_1
ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• compensa tra le parti le spese di lite.
• Si comunichi ai Servizi incaricati.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 10/04/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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