Articolo 5 della Legge 28 novembre 1984, n. 851
Articolo 4Articolo 6
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3 gennaio 1985
Art. 5. Divieti. Prescrizioni sui vini aromatizzati a base di Marsala

E' vietato preparare, affinare ed invecchiare vini di cui ai precedenti articoli al di fuori della zona di produzione di cui all'articolo 1.
Possono essere denominati "Cremovo zabaione vino aromatizzato" e "Cremovo vino aromatizzato" i prodotti che contengano, a lavorazione ultimata, almeno l'80 per cento in volume di vino Marsala, che abbiano un tenore in alcole svolto non inferiore al 16 per cento in volume ed un tenore in zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito, non inferiore a 200 grammi per litro e rispondano, rispettivamente, alle prescrizioni del terzo comma, lettera a) , e del terzo comma, lettera b), dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 .
I prodotti diversi da quelli di cui al precedente comma, se preparati con l'impiego di Marsala in misura non inferiore al 60 per cento del volume del prodotto finito, possono portare l'indicazione: "preparato con l'impiego di vino Marsala...", precisando il tipo di vino Marsala impiegato.
La dicitura di cui al precedente comma dovra' essere riportata in etichetta con caratteri non superiori a 4 millimetri.
I prodotti nella cui preparazione il vino Marsala non raggiunga la percentuale del 60 per cento potranno riportare indicazioni del vino Marsala fra gli ingredienti utilizzati ai sensi di legge.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1985