Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1058 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Etteri presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il26.11.1962 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]4 con l'Avv. Claudio Morandotti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 30.4.1988
pagina 1 di 6
X□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 19.12.2019 e provvedimento del PM del
20.12.2019
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, una somma mensile Pt_2 Pt_1 pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) che dovrà essere versata in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente.
Tale somma, come per legge, dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (base gennaio 2025 - prima rivalutazione gennaio
2026).
2. Le parti riconoscono reciprocamente e dichiarano che l'immobile sito in Milano, Via Rimini n.25 e relative pertinenze, se pur formalmente intestato ai sig.ri e in Persona_1 Parte_3
è stato acquistato con i risparmi dei sig.ri e Pt_1 Parte_1 Parte_2
nella percentuale del 50% ciascuno, così come anche la licenza taxi intestata al sig.
[...] [...]
è stata a suo tempo acquistata con i risparmi di entrambi i ricorrenti, nella percentuale del Per_2
50% ciascuno.
3. Per quanto riguarda l'immobile di Milano, Via Rimini n.25, i sig.ri e Parte_4 Persona_2 concordano che la somma d € 35.031,00 (sconto Superbonus 110 art.119 D.L. n.34/20) o
[...] quall'altra diversa minore o maggior somma che l'Agenzia delle Entrate dovesse eventualmente chiedere in restituzione al Condominio nel caso in cui quest'ultimo non dovesse terminare entro la scadenza fissata i lavori straordinari per l'esecuzione dei quali il Super Bonus è stato chiesto ed ottenuto (con cessione del credito all'Agenzia delle Entrate), sarà a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
4. Sarà, inoltre, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, la somma di € 4.911,04 che sig.ra dovesse essere chiamata a rimborsare ai sig.ri e Parte_4 Parte_5
(i quali in data 23.11.2023 hanno acquistato dal sig. Parte_6 Persona_1
l'immobile di Via Rimini n.25/1, Milano) in conseguenza di una eventuale parziale ed insufficiente compensazione dei fondi condominaili accantonati per le opere straordinarie relative alla gestione straordinaria 01.10.2021-31.12.2023.
5. Allo stesso modo sarà a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, qualsiasi somma e/o spesa che la sig.ra dovesse eventualmente versare ai sig.ri Parte_4 Pt_5
e in relazione alla domanda di risarcimento danni dagli stessi
[...] Parte_6 avanzata per pretesi gravi vizi occulti dell''immobile acquistato, dati dalla presenza di amianto all'interno dello stesso. Oltre ad eventuali spese legali di difesa e/o di soccombenza. Così come anche ogni altra somma che la sig.ra dovesse essere costretta a versare per debiti Parte_4
pagina 2 di 6 condominiali pregressi alla vendita del detto immobile, effettuata in data 23.11.2023.
6. Con riferimento ai punti n. 3, 4 e 5 di cui sopra, il sig. rimborserà alla sig.ra il 50% Pt_2 Pt_1 di quanto la stessa avrà eventualmente versato al Condominio di Milano, Via Rimini n.25, previa esibizione al sig. della relativa documentazione. Pt_2
7. Con riferimento a quanto contenuto al punto n. 2, a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali di dare e avere aventi ad oggetto l'acquisto dell'immobile di Via Rimini n.25, Milano (fatta espressa eccezione per le ipotesi di cui ai punti n.3, 4, 5 e 6) nonchè della licenza taxi intestata al sig.
[...] nonchè a definizione del contenzioso relativo a pregressi contributi al mantenimento per Per_2 moglie e figlio non corrisposti oltre agli aggiornamenti Istat maturati e non versati, la sig.ra Pt_1 verserà al sig. a saldo e stralcio, la somma complessiva di € 90.400,00,00 Pt_2
(novantamilaquattrocento/00). Tale importo sarà versato al sig. che accetta, entro due giorni Pt_2 dalla data di deposito del presente ricorso che verrà effettuato dal legale della sig.a dandone Pt_1 immediata comunicazione al legale del sig. Il pagamento del Contributo Unificato sarà a Pt_2 carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
8. Premesso che il sig. è titolare, relativamente alla quota indivisa di ½ , del Parte_2 diritto di superficie su porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio di civile abitazione di Via
Danusso n.12 (già Via De Pretis n.66/57), costruito con caratteristiche di edilizia economica e popolare, giusta quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento e come da concessioni edilizie e relative varianti rilasciate dal Comune di Milano in data 9 ottobre 1985 Atti 66.275/178/85, in data
19 gennaio 1987 Atti 330.992/883/85 ed in data 2 giugno 1988 Atti 171.418/433/87; su aree inserite nel P.E.E.P. consortile (identificate in Catasto Terreni al foglio 626 mappali 76 – 4 1/6 - 72- 73 – 74 -
4 ½ - 4 1/3 – 4 ¼.) concesse in diritto di superficie dal Comune di Milano, aderente al C.I.M.E.P., alla società “Sidecesio S.p.A.” in forza di convenzione stipulata , ai sensi dell'art.35 Legge 22.10.1971
n.865, con atto ricevuto dal Notaio in data 14.05.1986 al n.38.938/3.576 di repertorio, Persona_3 registrato a Milano – Atti Pubblici – il 29 maggio 1986 al n.13.531 Serie I e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 il 12 giugno 1986, con nota n.26.114/19.544, per la durata di anni 90 a partire dalla stipula della suddetta convenzione;
tutto ciò premesso, il sig. si obbliga a vendere alla sig.ra la quale a sua volta Parte_2 Parte_1 si obbliga ad acquistare, a fronte del pagamento dell'importo di € 109.600,00
(centonovemilaseicento/00) , la quota a lui intestata, pari ad ½ indivisa, del diritto di superficie delle seguenti porzioni immobiliari, facenti parte del suddetto fabbricato sito in Milano, Via Danusso n.12
(già Via De Pretis n.66/57) e precisamente: appartamento al quarto piano, composto di tre locali oltre i servizi con annessi vano ad uso cantina e vano autorimessa al piano seminterrato, identificati con il n.14 (appartamento e cantina) ed il n.46
(box) , il tutto contraddistinto nel catasto Fabbricati di Milano come segue: foglio 626, particella 76, subalterno 14, Via Arturo Danusso n.12, piani 4-S1, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, vani 5, mq.80, Rendita Catastale euro 671,39; foglio 626, particella 46, subalterno 14, Via Arturo Danusso n.12, piano S1, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 7, mq.19, Rendita Catastale euro 110,88. secondo il titolo di provenienza, in contorno da nord verso est: CP_1 dell'appartamento: appartamento n.15, pianerottolo e vano scala comuni, cortile comune da due lati, ancora appartamento n.15; della cantina: cantina n.17, corridoio comune, cantina n.15, box n.45; pagina 3 di 6 del box: box n.45, cantine n.16 e n.21, box n.47, spazio di manovra comune.
Salvo errore e come meglio in fatto (doc.5).
Il prezzo di vendita è stato concordato tra le parti – nei limiti del prezzo indicato dal Comune di milano - in € 109.600,00 (centonovemilaseicento/00), che la sig.ra verserà al sig. in Pt_1 Pt_2 sede di formalizzazione dell'atto di compravendita. L'atto definitivo con cui sarà data attuazione all'impegno preliminare di cui sopra sarà redatto nella forma dell'atto pubblico notarile davanti ad un Notaio (scelto ed indicato dalla sig.ra entro e Pt_1 non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Tutte le spese relative a tale atto, compresi gli onorari del Notaio rogante, saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
9. Entro 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso il sig. dovrà provvedere a Pt_2 liberare il box di Via Danusso n.12, Milano da tutto ciò che è di sua esclusiva proprietà (in particolare un motorino Garelli ed uno Scooter tg. EG66494), restituendo alla sig.ra le chiavi in suo Pt_1 possesso oltre a quelle della cassetta delle lettere.
10. Tutte le spese straordinarie relative all'immobile di Milano, Via A. Danusso n.12 già deliberate alla data di sottoscrizione del presente ricorso, saranno suddivise tra le parti al 50%. Con particolare riferimento alla spese straordinarie relative alla manutenzione straordinaria delle facciate, il sig. verserà alla sig.ra entro la data di deposito del presente ricorso, il 50% delle relative Pt_2 Pt_1 rate a tale data scadute e dalla stessa già versate per intero alla data di sottoscrizione del ricorso. La somma residua rispetto al complessivo importo di 4.823,12 euro portato a riparto preventivo condominiale sarà versata, pro-quota, dal sig. entro e non oltre il giorno precedente la data Pt_2 fissata per il rogito notarile : alla sig.ra per quanto dalla stessa già pagato per intero e Pt_1 direttamente al Condominio (in persona del suo amministratore), per le restanti rate ancora non scadute. L'amministratore condominiale, provvederà, quindi, al rilasciare al sig. la relativa Pt_2 attestazione per lo sgravio fiscale.
Anche le spese straordinarie per la tinteggiatura di pareti, colonne e soffitto dei piano piloti, deliberate in sede di assemblea straordinaria del 23.09.2024 in complessivi € 9.500,00 oltre 22% Iva, e quantificate in € 280,67 per l'unità immobiliare in oggetto, saranno versate dal sig. pro-quota Pt_2
(50%) alla sig.ra entro la data di deposito del presente ricorso. Pt_1
11. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 50% della somma che sarà maturata Pt_2 Pt_1 sul fondo pensionistico Groupama Assicurazioni n.03060791 allo stesso intestato, al riscatto della detta polizza che avverrà entro la data del pensionamento del sig. impegnandosi lo stesso a Pt_2 darne immediata comunicazione alla sig.ra Pt_1
12. A far tempo dal luglio 2024 tutte le spese straordinarie per il cane preventivamente CP_2 documentate, saranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuna. Entro la data del deposito del presente atto il sig. rimborserà alla sig.ra la somma di € 151,69, pari al 50% delle Pt_2 Pt_1 spese straordinarie dalla stessa già anticipate per il cane dal luglio 2024 alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 4 di 6 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano in data 30.04.1988 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite compensate.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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