CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 695/2025 + R.G. n. 697/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Francesca Beoni Giudice Ausiliario all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio di cui alle cause riunite R.G. n. 695/2025 e R.G. n. 697/2025 promosse in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da C.F. , con il patrocinio dell'avv. Rita Fera e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio di Roma, Viale delle Milizie, 76,
-ricorrente in riassunzione- contro (C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe Mazzarella e domicilio eletto presso il suo studio di Aversa, via Pisacane, 1,
-resistente in riassunzione-
*
(C.F. – P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2
-convenuta contumace- CONCLUSIONI: nella causa R.G. n. 695/2025 per Parte_1
“Accertato che non sussistevano, con riferimento a i presupposti dell'iscrizione Parte_1 obbligatoria alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Geometri per gli anni dal 2008 al 2012, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della pretesa creditoria fatta valere da con la cartella esattoriale n. 10520150000321974. Con Controparte_3 vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”; per : CP_1
“➢ In via pregiudiziale, disporre la riunione del giudizio ex artt. 392 ss. c.p.c. recante R.G. n. 697/2025 proposto da al presente giudizio più risalente recante R.G. n. 695/2025, procedimenti che CP_1 saranno entrambi chiamati all'udienza del 21/10/2025 innanzi al C.R. Dott.ssa Sommariva.
➢ Rigettare le domande proposte dal geom. in tale sede perché inammissibili ed infondate Parte_1 alla luce dei motivi sopra esposti.
➢ Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Parte_1 respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa contributiva della
pagina 1 di 7 di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 02120190002333469000 con vittoria di spese CP_1
e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, da porsi a carico del geom. . Parte_1
➢ DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. alla Parte_1 restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in forza della provvisoria CP_1 esecutività della sentenza n.3/2016 del Tribunale di Sondrio, nel dettaglio pari ad €.4.712,18 (€.3.723,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1829/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.7.630,42.”; nella causa R.G. n. 697/2025: per : CP_1
“➢ Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Parte_1 respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 10520150000321974, con vittoria di spese e CP_1 competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . Parte_1
➢ DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. alla Parte_1 restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in forza della provvisoria CP_1 esecutività della sentenza n.3/2016 del Tribunale di Sondrio, nel dettaglio pari ad €.4.712,18 (€.3.723,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1829/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.7.630,42.”; per Parte_1
“Previa riunione dell'odierno giudizio a quello recante R.G. n. 695/2025, si chiede l'accoglimento delle conclusioni del ricorso in riassunzione proposto dall'odierno convenuto ed il rigetto del ricorso avversario con il favore delle spese di giudizio.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado il geometra proponeva, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10520150000321974 notificatagli il 13/4/2015, intimante il pagamento della somma di euro 22.444,31, per l'omesso versamento alla dei contributi soggettivi ed integrativi, oltre CP_1 accessori, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. A sostegno dell'opposizione allegava di lavorare alle dipendenze del come Parte_1 CP_4 insegnante, con conseguente iscrizione ad altra gestione previdenziale e di non aver mai svolto attività libero professionale, avendo curato solamente, nell'arco di tempo in questione, solo sette pratiche di accatastamento di immobili familiari (nello specifico 1 atto nel 2008, 1 atto nel 2009, nessun atto nel 2010, 1 atto nel 2011 e 4 atti nel 2012). Con sentenza n. 3/2016 il Tribunale di Sondrio accoglieva l'opposizione, dichiarando insussistente l'obbligo contributivo in capo a Parte_1
Con sentenza n. 1829 del 2018, depositata il 14 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame della e Parte_2 confermava la pronuncia del Tribunale di Sondrio, ritenendo presupposto indefettibile per l'iscrizione alla il requisito dell'esercizio con carattere di continuità dell'attività libero professionale, CP_1 previsto da una norma primaria (l'art. 22 della l. 773/1982), non derogabile dalla regolamentazione secondaria della , presupposto nella specie insussistente, considerato che privo di P. CP_1 Parte_1
pagina 2 di 7 IVA, pur essendo iscritto all'albo, nel periodo controverso si era limitato a compiere soltanto sette pratiche relative all'accatastamento di beni familiari. La proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di due motivi, al CP_1 quale esisteva con controricorso. Parte_1
Con il primo motivo denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D. lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, l. 147/2013, nonché dell'art. 5 dello Statuto della e CP_1 dell'art. 38 Cost., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nell'escludere il potere della CP_1 di incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione, regolando il rapporto contributivo e quello previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge precedenti;
la , infatti, nell'imporre l'iscrizione anche ai geometri iscritti all'Albo che esercitano CP_1 un'attività occasionale, non avrebbe modificato l'ambito soggettivo degli obbligati. Con il secondo motivo, si doleva della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l. 37/1967, degli artt. 10 e 22 della l. 773/1982, degli artt. 1e ss., del D. lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del D. lgs. 509/1994, censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell'obbligazione contributiva, l'esercizio continuativo dell'attività professionale e ribadendo che, al contrario, l'iscrizione all'albo professionale era condizione sufficiente per l'iscrizione alla , a prescindere dall'ammontare dei redditi prodotti e dal fatto che CP_1 il professionista avesse lo status di lavoratore dipendente. Quest'ultima con l'ordinanza n. 8825 del 3/4/2025 ha accolto il ricorso premettendo che “questa Corte è ora costante nell'affermare che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L'art. 5 dello Statuto della , posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano CP_1 obbligatoriamente iscritti alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione». Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione). A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl'iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla a nuove categorie di soggetti. Parte_2
L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla e del pagamento della CP_1 contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo
pagina 3 di 7 minimo, e dagl'interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).” Quanto al caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto di “dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni (da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338), come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa. 5.– La sentenza d'appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa tamquam non essent quelle previsioni regolamentari che questa Corte qualifica, invece, come «legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua CP_1 privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione). Le critiche della colgono nel segno anche per quel che concerne il profilo CP_1 consequenziale della continuità dell'attività svolta. Le previsioni applicabili al caso di specie non richiedono per il sorgere dell'obbligo contributivo dedotto in causa il presupposto in esame, che le difese del controricorrente, per contro, valorizzano. Peraltro, la Corte di merito ha accertato che, nel periodo di cui si discute in giudizio, il professionista ha curato sette pratiche di accatastamento degl'immobili familiari (pagina 6 della sentenza d'appello). Tali attività, che lo stesso controricorrente non contesta, discorrendo di «appena sette atti in cinque anni» (pagina 5 della memoria illustrativa), si devono ricondurre all'esercizio della professione, in quanto postulano l'impiego delle cognizioni tecniche che valgono a contraddistinguere l'opera del geometra. Al caso di specie, pertanto, non si attagliano le considerazioni espresse da Cass., sez. lav., 9 maggio 2024, n. 12695, pronuncia richiamata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa e inequivocabile nel ribadire che «L'iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito». Nella fattispecie sottoposta allora al vaglio di questa Corte, i giudici d'appello avevano accertato, in consonanza con il Tribunale, che nessuna attività riconducibile alla professione di geometra era stata svolta e tale accertamento, cristallizzato in una “doppia conforme”, non era stato in alcun modo scalfito. 6.– Dai rilievi esposti discendono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.”. I giudici di legittimità, pertanto, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Milano affinché, in diversa composizione, rinnovi l'esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella suddetta ordinanza e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sia che la hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello con Parte_1 CP_1 distinti ricorsi ex art. 392 c.p.c., il primo depositato in data 2.7.2025 da e iscritto al n. Parte_1
695/2025 di R.G. e il secondo depositato in data 3.7.2025 da e iscritto al n. 697/2025 di R.G.. CP_1
Quanto a lo stesso nel riassumere la causa e nel resistere all'avversa riassunzione, ha Parte_1 lamentato che la Suprema Corte avrebbe cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano in quanto, sulla scorta di un orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità poi successivamente superato, la stessa avrebbe valutato la fattispecie di causa sulla base di un compendio normativo erroneo ossia sulla base dell'art. 22 della l. n. 773 del 1982, anziché sulla base degli artt. 5 dello Statuto e 3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie. In sostanza, la Corte di Cassazione avrebbe demandato alla Corte di Appello, in sede di rinvio, la decisione della causa nel merito e l'accertamento se ricorrano, nel caso di specie, i requisiti oggettivi e soggettivi pagina 4 di 7 stabiliti dalle norme regolamentari interne della per l'iscrizione alla e per il sorgere CP_1 CP_1 dell'obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e oggettiva. Ciò premesso, a ricostruito il quadro regolamentare di riferimento sostenendo che solo lo Parte_1 svolgimento della libera professione, sia pure solo in via occasionale, determina l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla , laddove, per espressa disposizione del regolamento della CP_1 CP_1
(delibera n. 123 del 2009), il mancato svolgimento della professione o il suo svolgimento in regime di subordinazione escludono sia il diritto che l'obbligo di iscrizione alla . CP_1
Sul piano fattuale, ha ribadito che nel corso di un periodo di ben cinque anni, si era limitato a compilare, attraverso l'apposita procedura informatica DOCFA (“documenti catasto fabbricati”), 3 domande di accatastamento e/o denuncia di variazione catastale all'Agenzia del Territorio, per se stesso o per il figlio per il periodo dal 2008 al 2011 incluso (4 anni) e, in due giorni consecutivi del mese di ottobre del 2012 (3-4 ottobre 2012), quattro pratiche di accatastamento o denuncia di variazione catastale in relazione a beni di proprietà personale, senza produzione di reddito, attività non apprezzabili come forma di effettivo esercizio della libera professione. In sostanza, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun esercizio professionale, con conseguente l'illegittimità delle pretese della a titolo di contributo soggettivo minimo e a titolo di contributo CP_1 integrativo minimo. Nella comparsa depositata in data 10.10.2025 nell'avverso procedimento di riassunzione (R.G. n. 697/2025), ha chiesto, nel contempo, previa riunione delle due cause, di sospendere il Parte_1 giudizio di rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite, che, con ordinanza n. 22069 del 2025 della IV sezione della Cassazione, sono state -da ultimo- investite della decisione in ordine all'ambito dei poteri di verifica istruttoria del giudice di merito in relazione al presupposto dell'effettivo esercizio della professione di geometra (avuto riguardo alla previsione regolamentare che onera i professionisti dell'invio di un'autodichiarazione attestante il mancato esercizio e all'impossibilità in difetto di provare in giudizio l'insussistenza del presupposto dell'esercizio dell'attività professionale).
a sua volta, nel ricorrere in riassunzione e nel resistere alla riassunzione di controparte, ha CP_1 insistito per il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento proposta da Parte_1 assumendone l'infondatezza alla luce dei principi espressi dalla S.C. nel giudizio rescindente, secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, mentre deve escludersi che circostanze quali la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale siano di per sé ostative all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. La ha chiesto, inoltre, di condannare restituirle l'importo di CP_1 Parte_1 complessivi €.7.630,42 allo stesso corrisposto a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione della sentenza n. 3/2016 del Tribunale di Sondrio, recante la liquidazione in suo favore della somma €.3.723,00 per compensi oltre accessori di legge (per un totale di €.4.712,18) e della sentenza n.1829/2018 della Corte di Appello di Milano, recante la liquidazione in suo favore della domma di €.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge (per un totale di €.2.918,24). L' nonostante la regolarità della notifica dei ricorsi in riassunzione, è rimasta contumace anche CP_2 nell'odierno giudizio di rinvio. All'udienza del 21.10.2025, previa riunione dei due procedimenti, in quanto aventi ad oggetto il medesimo giudizio di rinvio, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che, in caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia dei giudici di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
pagina 5 di 7 Di conseguenza, nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Ciò premesso, la Suprema Corte con l'ordinanza rescindente n. 8825 del 3/4/2025, nel rimettere a questa Corte una nuova disamina della controversia, ha ribadito, quale principio di diritto vincolante ai fini dell'odierna decisione, quello per cui “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale”, mentre non rilevano in senso contrario né la natura occasionale dell'esercizio della professione né la mancata produzione di reddito né la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale. Le circostanze di fatto valorizzate dall'opponente a supporto della dedotta insussistenza Parte_1 dell'obbligo d'iscrizione alla Cassa sono state, pertanto, già compiutamente vagliate dalla Cassazione e ritenute irrilevanti ai fini di causa, in quanto tali da non far venir meno l'obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria minima conseguente all'iscrizione all'Albo professionale. I giudici di legittimità, in particolare, nel cassare l'impugnata pronuncia, hanno già valutato che le sette pratiche di accatastamento di immobili familiari svolte dal nel periodo oggetto della Parte_1 ripresa contributiva “si devono ricondurre all'esercizio della professione, in quanto postulano l'impiego delle cognizioni tecniche che valgono a contraddistinguere l'opera del geometra”, risultandone con ciò confermata la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla . CP_1
In applicazione della regola di diritto enunciata dalla Suprema Corte e degli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, ai quali l'odierno Collegio, come già detto, è vincolato, l'opposizione alla cartella di pagamento n. 13520190001154784000 non può che essere rigettata;
infatti, come già acclarato nei precedenti gradi di merito, nel periodo al quale si riferisce la contribuzione era iscritto all'Albo dei geometri, condizione sufficiente per rendere Parte_1 obbligatoria l'iscrizione alla Cassa e, seppur in via saltuaria e gratuita, ha svolto atti ascrivibili all'esercizio della professione, essendo perciò obbligato a versare la contribuzione minima obbligatoria portata dalla sopra richiamata cartella. Né può accogliersi l'istanza di sospensione avanzata dal difettando i presupposti di cui Parte_1 all'art. 295 c.p.c., come pure quelli di cui all'art. 296 c.p.c.. Non si vede, peraltro, quale effetto e quale rilievo potrebbe mai spiegare, nel presente giudizio di rinvio, la pronuncia delle SS.UU. sulla questione di diritto alle stesse da ultimo rimessa con ordinanza n. 22069 del 2025, considerato che detta questione verte sul tema probatorio, qui non più in discussione, essendosi la Suprema Corte, nell'ordinanza rescindente, già espressa nel senso che le pur isolate e del tutto sporadiche pratiche di accatastamento poste in essere dal nelle Parte_1 annualità per cui è causa integrano esercizio effettivo dell'attività di geometra, confermativo dell'obbligatorietà dell'iscrizione. Considerato il contrasto esistente sulla questione dibattuta all'epoca dell'instaurazione della presente controversia (promossa in primo grado con ricorso depositato in data 30.4.2015) si ritiene giustificata, ex art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio di rinvio. Alla disposta compensazione consegue ex lege l'obbligo del di restituire alla quanto Parte_1 CP_1 percepito a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione delle sentenze emesse all'esito dei precedenti gradi di merito, pagamento che, nel presente giudizio, è stato documentato dalla CP_1
pagina 6 di 7 solamente per la somma di euro 4.712,18 corrisposta in esecuzione della sentenza n. 3/2016 del Tribunale di Sondrio (l'unico mandato di pagamento rinvenuto sub doc. 8 dei fascicoli è, infatti, CP_1 quello relativo alle spese processuali della sentenza di primo grado, mentre non risulta prodotto il mandato di pagamento relativo a quelle liquidate dalla sentenza n. 1829/2018 della Corte d'Appello).
PQM
- decidendo in sede di rinvio, rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 10520150000321974 proposta da Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dei giudizi di riassunzione;
- condanna a restituire alla Parte_1 Parte_3
a somma di euro 4.712,18 corrispostagli a titolo di spese processuali in esecuzione
[...] della sentenza n. 3/2016 del Tribunale di Sondrio. Milano, 21/10/2025 Il Consigliere est. Presidente Serena Sommariva Susanna Mantovani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Francesca Beoni Giudice Ausiliario all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio di cui alle cause riunite R.G. n. 695/2025 e R.G. n. 697/2025 promosse in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da C.F. , con il patrocinio dell'avv. Rita Fera e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio di Roma, Viale delle Milizie, 76,
-ricorrente in riassunzione- contro (C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe Mazzarella e domicilio eletto presso il suo studio di Aversa, via Pisacane, 1,
-resistente in riassunzione-
*
(C.F. – P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2
-convenuta contumace- CONCLUSIONI: nella causa R.G. n. 695/2025 per Parte_1
“Accertato che non sussistevano, con riferimento a i presupposti dell'iscrizione Parte_1 obbligatoria alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Geometri per gli anni dal 2008 al 2012, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della pretesa creditoria fatta valere da con la cartella esattoriale n. 10520150000321974. Con Controparte_3 vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”; per : CP_1
“➢ In via pregiudiziale, disporre la riunione del giudizio ex artt. 392 ss. c.p.c. recante R.G. n. 697/2025 proposto da al presente giudizio più risalente recante R.G. n. 695/2025, procedimenti che CP_1 saranno entrambi chiamati all'udienza del 21/10/2025 innanzi al C.R. Dott.ssa Sommariva.
➢ Rigettare le domande proposte dal geom. in tale sede perché inammissibili ed infondate Parte_1 alla luce dei motivi sopra esposti.
➢ Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Parte_1 respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa contributiva della
pagina 1 di 7 di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 02120190002333469000 con vittoria di spese CP_1
e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, da porsi a carico del geom. . Parte_1
➢ DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. alla Parte_1 restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in forza della provvisoria CP_1 esecutività della sentenza n.3/2016 del Tribunale di Sondrio, nel dettaglio pari ad €.4.712,18 (€.3.723,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1829/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.7.630,42.”; nella causa R.G. n. 697/2025: per : CP_1
“➢ Provvedere sulla domanda originariamente proposta dal geometra , Parte_1 respingendola integralmente e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria della di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 10520150000321974, con vittoria di spese e CP_1 competenze legali di tutti i gradi di giudizio, oltre quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, da porsi a carico del geom. . Parte_1
➢ DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare altresì il geom. alla Parte_1 restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in forza della provvisoria CP_1 esecutività della sentenza n.3/2016 del Tribunale di Sondrio, nel dettaglio pari ad €.4.712,18 (€.3.723,00 per compensi oltre accessori di legge) e della sentenza n.1829/2018 della Corte di Appello di Milano, nel dettaglio pari ad €.2.918,24 (€.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge) per complessivi €.7.630,42.”; per Parte_1
“Previa riunione dell'odierno giudizio a quello recante R.G. n. 695/2025, si chiede l'accoglimento delle conclusioni del ricorso in riassunzione proposto dall'odierno convenuto ed il rigetto del ricorso avversario con il favore delle spese di giudizio.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado il geometra proponeva, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10520150000321974 notificatagli il 13/4/2015, intimante il pagamento della somma di euro 22.444,31, per l'omesso versamento alla dei contributi soggettivi ed integrativi, oltre CP_1 accessori, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. A sostegno dell'opposizione allegava di lavorare alle dipendenze del come Parte_1 CP_4 insegnante, con conseguente iscrizione ad altra gestione previdenziale e di non aver mai svolto attività libero professionale, avendo curato solamente, nell'arco di tempo in questione, solo sette pratiche di accatastamento di immobili familiari (nello specifico 1 atto nel 2008, 1 atto nel 2009, nessun atto nel 2010, 1 atto nel 2011 e 4 atti nel 2012). Con sentenza n. 3/2016 il Tribunale di Sondrio accoglieva l'opposizione, dichiarando insussistente l'obbligo contributivo in capo a Parte_1
Con sentenza n. 1829 del 2018, depositata il 14 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame della e Parte_2 confermava la pronuncia del Tribunale di Sondrio, ritenendo presupposto indefettibile per l'iscrizione alla il requisito dell'esercizio con carattere di continuità dell'attività libero professionale, CP_1 previsto da una norma primaria (l'art. 22 della l. 773/1982), non derogabile dalla regolamentazione secondaria della , presupposto nella specie insussistente, considerato che privo di P. CP_1 Parte_1
pagina 2 di 7 IVA, pur essendo iscritto all'albo, nel periodo controverso si era limitato a compiere soltanto sette pratiche relative all'accatastamento di beni familiari. La proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di due motivi, al CP_1 quale esisteva con controricorso. Parte_1
Con il primo motivo denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D. lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995, come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, l. 147/2013, nonché dell'art. 5 dello Statuto della e CP_1 dell'art. 38 Cost., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nell'escludere il potere della CP_1 di incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione, regolando il rapporto contributivo e quello previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge precedenti;
la , infatti, nell'imporre l'iscrizione anche ai geometri iscritti all'Albo che esercitano CP_1 un'attività occasionale, non avrebbe modificato l'ambito soggettivo degli obbligati. Con il secondo motivo, si doleva della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l. 37/1967, degli artt. 10 e 22 della l. 773/1982, degli artt. 1e ss., del D. lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del D. lgs. 509/1994, censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell'obbligazione contributiva, l'esercizio continuativo dell'attività professionale e ribadendo che, al contrario, l'iscrizione all'albo professionale era condizione sufficiente per l'iscrizione alla , a prescindere dall'ammontare dei redditi prodotti e dal fatto che CP_1 il professionista avesse lo status di lavoratore dipendente. Quest'ultima con l'ordinanza n. 8825 del 3/4/2025 ha accolto il ricorso premettendo che “questa Corte è ora costante nell'affermare che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L'art. 5 dello Statuto della , posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano CP_1 obbligatoriamente iscritti alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione». Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione). A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl'iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla a nuove categorie di soggetti. Parte_2
L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla e del pagamento della CP_1 contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo
pagina 3 di 7 minimo, e dagl'interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).” Quanto al caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto di “dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni (da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338), come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa. 5.– La sentenza d'appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa tamquam non essent quelle previsioni regolamentari che questa Corte qualifica, invece, come «legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua CP_1 privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione). Le critiche della colgono nel segno anche per quel che concerne il profilo CP_1 consequenziale della continuità dell'attività svolta. Le previsioni applicabili al caso di specie non richiedono per il sorgere dell'obbligo contributivo dedotto in causa il presupposto in esame, che le difese del controricorrente, per contro, valorizzano. Peraltro, la Corte di merito ha accertato che, nel periodo di cui si discute in giudizio, il professionista ha curato sette pratiche di accatastamento degl'immobili familiari (pagina 6 della sentenza d'appello). Tali attività, che lo stesso controricorrente non contesta, discorrendo di «appena sette atti in cinque anni» (pagina 5 della memoria illustrativa), si devono ricondurre all'esercizio della professione, in quanto postulano l'impiego delle cognizioni tecniche che valgono a contraddistinguere l'opera del geometra. Al caso di specie, pertanto, non si attagliano le considerazioni espresse da Cass., sez. lav., 9 maggio 2024, n. 12695, pronuncia richiamata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa e inequivocabile nel ribadire che «L'iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito». Nella fattispecie sottoposta allora al vaglio di questa Corte, i giudici d'appello avevano accertato, in consonanza con il Tribunale, che nessuna attività riconducibile alla professione di geometra era stata svolta e tale accertamento, cristallizzato in una “doppia conforme”, non era stato in alcun modo scalfito. 6.– Dai rilievi esposti discendono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.”. I giudici di legittimità, pertanto, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Milano affinché, in diversa composizione, rinnovi l'esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella suddetta ordinanza e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sia che la hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello con Parte_1 CP_1 distinti ricorsi ex art. 392 c.p.c., il primo depositato in data 2.7.2025 da e iscritto al n. Parte_1
695/2025 di R.G. e il secondo depositato in data 3.7.2025 da e iscritto al n. 697/2025 di R.G.. CP_1
Quanto a lo stesso nel riassumere la causa e nel resistere all'avversa riassunzione, ha Parte_1 lamentato che la Suprema Corte avrebbe cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano in quanto, sulla scorta di un orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità poi successivamente superato, la stessa avrebbe valutato la fattispecie di causa sulla base di un compendio normativo erroneo ossia sulla base dell'art. 22 della l. n. 773 del 1982, anziché sulla base degli artt. 5 dello Statuto e 3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie. In sostanza, la Corte di Cassazione avrebbe demandato alla Corte di Appello, in sede di rinvio, la decisione della causa nel merito e l'accertamento se ricorrano, nel caso di specie, i requisiti oggettivi e soggettivi pagina 4 di 7 stabiliti dalle norme regolamentari interne della per l'iscrizione alla e per il sorgere CP_1 CP_1 dell'obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e oggettiva. Ciò premesso, a ricostruito il quadro regolamentare di riferimento sostenendo che solo lo Parte_1 svolgimento della libera professione, sia pure solo in via occasionale, determina l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla , laddove, per espressa disposizione del regolamento della CP_1 CP_1
(delibera n. 123 del 2009), il mancato svolgimento della professione o il suo svolgimento in regime di subordinazione escludono sia il diritto che l'obbligo di iscrizione alla . CP_1
Sul piano fattuale, ha ribadito che nel corso di un periodo di ben cinque anni, si era limitato a compilare, attraverso l'apposita procedura informatica DOCFA (“documenti catasto fabbricati”), 3 domande di accatastamento e/o denuncia di variazione catastale all'Agenzia del Territorio, per se stesso o per il figlio per il periodo dal 2008 al 2011 incluso (4 anni) e, in due giorni consecutivi del mese di ottobre del 2012 (3-4 ottobre 2012), quattro pratiche di accatastamento o denuncia di variazione catastale in relazione a beni di proprietà personale, senza produzione di reddito, attività non apprezzabili come forma di effettivo esercizio della libera professione. In sostanza, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun esercizio professionale, con conseguente l'illegittimità delle pretese della a titolo di contributo soggettivo minimo e a titolo di contributo CP_1 integrativo minimo. Nella comparsa depositata in data 10.10.2025 nell'avverso procedimento di riassunzione (R.G. n. 697/2025), ha chiesto, nel contempo, previa riunione delle due cause, di sospendere il Parte_1 giudizio di rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite, che, con ordinanza n. 22069 del 2025 della IV sezione della Cassazione, sono state -da ultimo- investite della decisione in ordine all'ambito dei poteri di verifica istruttoria del giudice di merito in relazione al presupposto dell'effettivo esercizio della professione di geometra (avuto riguardo alla previsione regolamentare che onera i professionisti dell'invio di un'autodichiarazione attestante il mancato esercizio e all'impossibilità in difetto di provare in giudizio l'insussistenza del presupposto dell'esercizio dell'attività professionale).
a sua volta, nel ricorrere in riassunzione e nel resistere alla riassunzione di controparte, ha CP_1 insistito per il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento proposta da Parte_1 assumendone l'infondatezza alla luce dei principi espressi dalla S.C. nel giudizio rescindente, secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, mentre deve escludersi che circostanze quali la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale siano di per sé ostative all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. La ha chiesto, inoltre, di condannare restituirle l'importo di CP_1 Parte_1 complessivi €.7.630,42 allo stesso corrisposto a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione della sentenza n. 3/2016 del Tribunale di Sondrio, recante la liquidazione in suo favore della somma €.3.723,00 per compensi oltre accessori di legge (per un totale di €.4.712,18) e della sentenza n.1829/2018 della Corte di Appello di Milano, recante la liquidazione in suo favore della domma di €.2.000,00 per compensi oltre accessori di legge (per un totale di €.2.918,24). L' nonostante la regolarità della notifica dei ricorsi in riassunzione, è rimasta contumace anche CP_2 nell'odierno giudizio di rinvio. All'udienza del 21.10.2025, previa riunione dei due procedimenti, in quanto aventi ad oggetto il medesimo giudizio di rinvio, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che, in caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia dei giudici di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
pagina 5 di 7 Di conseguenza, nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Ciò premesso, la Suprema Corte con l'ordinanza rescindente n. 8825 del 3/4/2025, nel rimettere a questa Corte una nuova disamina della controversia, ha ribadito, quale principio di diritto vincolante ai fini dell'odierna decisione, quello per cui “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale”, mentre non rilevano in senso contrario né la natura occasionale dell'esercizio della professione né la mancata produzione di reddito né la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale. Le circostanze di fatto valorizzate dall'opponente a supporto della dedotta insussistenza Parte_1 dell'obbligo d'iscrizione alla Cassa sono state, pertanto, già compiutamente vagliate dalla Cassazione e ritenute irrilevanti ai fini di causa, in quanto tali da non far venir meno l'obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria minima conseguente all'iscrizione all'Albo professionale. I giudici di legittimità, in particolare, nel cassare l'impugnata pronuncia, hanno già valutato che le sette pratiche di accatastamento di immobili familiari svolte dal nel periodo oggetto della Parte_1 ripresa contributiva “si devono ricondurre all'esercizio della professione, in quanto postulano l'impiego delle cognizioni tecniche che valgono a contraddistinguere l'opera del geometra”, risultandone con ciò confermata la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla . CP_1
In applicazione della regola di diritto enunciata dalla Suprema Corte e degli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, ai quali l'odierno Collegio, come già detto, è vincolato, l'opposizione alla cartella di pagamento n. 13520190001154784000 non può che essere rigettata;
infatti, come già acclarato nei precedenti gradi di merito, nel periodo al quale si riferisce la contribuzione era iscritto all'Albo dei geometri, condizione sufficiente per rendere Parte_1 obbligatoria l'iscrizione alla Cassa e, seppur in via saltuaria e gratuita, ha svolto atti ascrivibili all'esercizio della professione, essendo perciò obbligato a versare la contribuzione minima obbligatoria portata dalla sopra richiamata cartella. Né può accogliersi l'istanza di sospensione avanzata dal difettando i presupposti di cui Parte_1 all'art. 295 c.p.c., come pure quelli di cui all'art. 296 c.p.c.. Non si vede, peraltro, quale effetto e quale rilievo potrebbe mai spiegare, nel presente giudizio di rinvio, la pronuncia delle SS.UU. sulla questione di diritto alle stesse da ultimo rimessa con ordinanza n. 22069 del 2025, considerato che detta questione verte sul tema probatorio, qui non più in discussione, essendosi la Suprema Corte, nell'ordinanza rescindente, già espressa nel senso che le pur isolate e del tutto sporadiche pratiche di accatastamento poste in essere dal nelle Parte_1 annualità per cui è causa integrano esercizio effettivo dell'attività di geometra, confermativo dell'obbligatorietà dell'iscrizione. Considerato il contrasto esistente sulla questione dibattuta all'epoca dell'instaurazione della presente controversia (promossa in primo grado con ricorso depositato in data 30.4.2015) si ritiene giustificata, ex art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio di rinvio. Alla disposta compensazione consegue ex lege l'obbligo del di restituire alla quanto Parte_1 CP_1 percepito a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione delle sentenze emesse all'esito dei precedenti gradi di merito, pagamento che, nel presente giudizio, è stato documentato dalla CP_1
pagina 6 di 7 solamente per la somma di euro 4.712,18 corrisposta in esecuzione della sentenza n. 3/2016 del Tribunale di Sondrio (l'unico mandato di pagamento rinvenuto sub doc. 8 dei fascicoli è, infatti, CP_1 quello relativo alle spese processuali della sentenza di primo grado, mentre non risulta prodotto il mandato di pagamento relativo a quelle liquidate dalla sentenza n. 1829/2018 della Corte d'Appello).
PQM
- decidendo in sede di rinvio, rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 10520150000321974 proposta da Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e dei giudizi di riassunzione;
- condanna a restituire alla Parte_1 Parte_3
a somma di euro 4.712,18 corrispostagli a titolo di spese processuali in esecuzione
[...] della sentenza n. 3/2016 del Tribunale di Sondrio. Milano, 21/10/2025 Il Consigliere est. Presidente Serena Sommariva Susanna Mantovani
pagina 7 di 7