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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano D'Ercole;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1 CP_2
, nato a [...] il 1° luglio 1975 (c.f. , nato
[...] C.F._2 CP_3
a Vittoria il 25 novembre 1976 (c.f. ), nato a [...] C.F._3 CP_4 il 17 maggio 1978 (c.f. ) e , nato a [...] il 17 C.F._4 Controparte_5 maggio 1978 (c.f. , tutti nella qualità di eredi di nato a C.F._5 Persona_1
Vittoria il 24.04.1949 ed ivi deceduto il 23.03.2015, rappresentati e difesi, giusta procura in atti. dall'Avv. Giorgio Giampiccolo;
APPELLATI
*****
La caus è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1613, pubblicata il 30 ottobre 2023, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 923/2020 emesso il 6.7.2020 su ricorso degli eredi di Persona_1
(col quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma di € 6.817,23, oltre interessi e spese di procedura monitoria), revocava il predetto decreto ingiuntivo, condannava al pagamento in favore della parte opposto della somma Parte_1 di € 5.906,76, dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito a conoscere del rapporto tributario intercorrente tra e la terza chiamata in causa Parte_1
compensava integralmente le spese di lite nei rapporti Parte_2 tra gli opposti ed e condannava alla rifusione delle Parte_1 Parte_1 spese di lite in favore dell' Parte_2
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “.... occorre ..... richiamare
Cassazione n. 29980/19, la quale ha osservato che “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988, conv. dalla L. 20/1989
(applicabile "ratione temporis"), sono dovute, alla medesima stregua delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore. Fornitore il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. Di contro, il consumatore finale al quale il fornitore ha addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità
o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n.
2008/118/CE della norma interna in tema di accise – può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”. Osserva il tribunale che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi. Va, pertanto, disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 511/1988, conv. in L. 20/1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (Cass. 15198/19) ...... rispetto al fornitore, ovvero in una dimensione “verticale”, l'imposizione del fisco è illegittima, in quanto difforme dalla disciplina unionale e, attraverso la caduta dell'obbligo impositivo in capo al fornitore, con la mediazione cioè del venir meno di tale illegittimo prelievo, sorge in via derivata il diritto del consumatore finale alla ripetizione delle somme, proprio perché viene meno – a valle – la giustificazione della traslazione di un prelievo fiscale che – a monte – è insussistente, in quanto illegittimo per contrasto con la normativa comunitaria .... premesso che la questione del rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica riguarda il biennio dall'1.4.2010 all'1.4.2012, la domanda di restituzione degli importi presuppone la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo oggi opposto. Prova che gli opposti eredi hanno dato attraverso la produzione dei CP_2 bollettini di pagamento di tutte le azionate fatture. Tutte ad eccezione di n. 11 fatture, delle quali nove relative all'annualità 2011 ..... per un complessivo ammontare di € 910,47 a titolo di addizionali sulle accise sull'energia elettrica, la cui domanda di restituzione va, conseguentemente, rigettata per difetto assoluto di prova del pagamento delle somme”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 9 febbraio 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di resistendo al gravame e Persona_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2023.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, deduce la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2033 c.c..
Sostiene che il primo giudice ha accolto la domanda dell'attrice senza nulla dire in merito alla ricorrenza dei presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., eccepita da sul rilievo che il pagamento di cui l'attrice domandava la ripetizione era Parte_1 dovuto in forza di un titolo valido ed efficace rappresentato dal contratto inter partes, costituendo l'addizionale accise una quota del prezzo della fornitura liberamente accettata dai clienti allorquando hanno stipulato il contratto. Col secondo motivo deduce l'appellante la violazione e falsa applicazione dell'art. 6,
c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE.
Sostiene che è errata l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la normativa interna di cui d.l. 511/1988, istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa, non rispetta la condizione imposta dalla normativa comunitaria concernente la
“finalità specifica e non di bilancio”, in quanto non vengono chiarite “le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare”, comportando l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa; che il giudice di prime cure avrebbe dovuto innanzitutto ritenere che l'addizionale provinciale ha natura di “accisa”, e non di tributo autonomo, sicché rispetto ad essa non è affatto necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica;
che le addizionali in esame perseguivano appieno la “finalità specifica” asseritamente richiesta dalla Direttiva;
che la normativa interna all'epoca vigente in tema di addizionali accise era pienamente conforme al diritto europeo.
Col terzo motivo lamenta l'appellante la violazione del principio secondo cui il diritto nazionale può essere disapplicato ove incompatibile con una direttiva non recepita (o mal recepita) soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati (efficacia solo verticale delle direttive) e non invece nei rapporti tra privati (inefficacia orizzontale delle direttive).
Sostiene che la disapplicazione del diritto interno nell'ambito dei rapporti sostanziali e processuali tra privati non può essere disposta per asserito contrasto con una Direttiva o con l'interpretazione di quest'ultima da parte della Corte di Giustizia;
che il presupposto per la diretta applicabilità delle sentenze interpretative della Corte di Lussemburgo è che la norma interpretata sia dotata di efficacia diretta e, nel caso di specie - trattandosi di un rapporto di natura “orizzontale” e stante il mancato (o scorretto) recepimento della direttiva da parte del legislatore nazionale – non lo è; che l'utente deve rivolgere le proprie doglianze esclusivamente nei confronti dello Stato inadempiente, per violazione del diritto dell'UE, al ricorrere delle condizioni per l'attuazione di tale tutela.
I mezzi, che possono trattarsi congiuntamente afferendo le lamentele ivi svolte a questioni che hanno trovato cumulativa risoluzione, sono infondati.
Giova premettere che gli eredi di hanno agito monitoriamente al fine di Persona_1 ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate in bolletta ad a Parte_1 titolo di addizionale provinciale alle accise.
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con
D.lgs. 511/1988 che all'art. 6 prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea con direttiva n. 2008/118/CE ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, quale ad esempio l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal
01/04/2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n.
2008/118/CE, la Commissione europea nel corso del 2011 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicchè il governo italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D.lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, a decorrere dal
1° aprile 2012.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata affrontata dalla Suprema Corte - Sez. tributaria - che con sentenza n. 27101 del 23 ottobre 2019 ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del
1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa
C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, la Suprema Corte che perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica. Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma
3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub
1) è sicuramente rispettata. Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio
2018, punti 38 e 39, chiarisce che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»).
Ne consegue, a parere della Suprema Corte, che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del
1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
In questo contesto giurisprudenziale, la disapplicazione della normativa sull'addizionale all'accisa da parte del giudice italiano, siccome confliggente con la disciplina comunitaria, è stata chiesta in numerosi contenziosi, quale presupposto per richiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate in forza di essa durante il periodo in cui è stata in vigore.
Si sono, quindi, formati due orientamenti in seno alla giurisprudenza di merito: un primo filone richiama l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia. Vi si contrappone un diverso orientamento, fatto proprio dal primo giudice con la sentenza gravata, il quale fa leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla
Corte di Giustizia che in quanto immediatamente applicabili nell'ordinamento interno, impongono al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa.
La questione è giunta all'esame della Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale degli atti disposto dal Tribunale di Verona con ordinanza del 4 aprile 2023, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto- legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione
(decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva
2008/118/CE.
Con decreto depositato in data 10 maggio 2023 il primo presidente ha dichiarato inammissibile, per difetto di novità della questione, il rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Verona, evidenziando che “nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, non manca l'enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente” ed all'uopo richiamando il principio espresso dalla
Suprema Corte con sentenza n. 31609 del 25 ottobre 2022, secondo cui “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del
1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea”. La legittimazione del consumatore finale all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito era, peraltro, stata riconosciuta dalla Suprema Corte già precedentemente con ordinanza n. 29980 del 19/11/2019, sancendo il principio secondo cui “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”.
Il Collegio intende dare seguito all'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa la legittimazione del consumatore finale all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito al fine di ottenere la restituzione delle somme versate al fornitore a titolo di addizionale provinciale all'accisa.
Tale soluzione sembrerebbe presupporre la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, disapplicazione impedita dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria (seppur sufficientemente precisa e dettagliata e, quindi, self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato) efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
L'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea, pur recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva
2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta,
11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Como), precluderebbe, tuttavia, al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale indebitamente versata negli anni 2010 e 2011.
Invero, come più volte statuito dalla Suprema Corte, l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 consente solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiederne il rimborso allo Stato, possibilità che, giusto il disposto dell'art. 29, c. 2 legge 428/90, gli è, peraltro, preclusa in tutti i casi in cui, avvalendosi della relativa facoltà, abbia addebitato a titolo di rivalsa il relativo costo al consumatore finale. Stante l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (per avere egli riversato il relativo costo nei confronti del consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che tale diritto spetta al solo fornitore), il risultato finale sarebbe che lo Stato medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della V Sez. del
11.04.2024, si è espressa nel senso che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11.04.2024, ha altresì precisato che: “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto
Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Il rispetto del principio di effettività conduce a ritenere che il consumatore finale possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo
Stato la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha la possibilità di ripetere l'esborso nei confronti dello Stato come espressamente previsto dall'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 che consente al fornitore di richiedere il rimborso “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza” che gli ha imposto la restituzione delle somme al consumatore finale.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno appellato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 Dlgs
504/1995 e quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D. Lgs. 504/1995: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione - che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivolgersi al fornitore per farsi restituire le somme, così neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare - nel caso in cui il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
Alla luce di quanto sopra è, pertanto, possibile una interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che consenta effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata, senza che, per giungere a tale risultato (che, come detto garantirebbe, il rispetto del principio di effettività del diritto comunitario, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia) debba necessariamente postularsi la diretta applicazione della
Direttiva 2008/18/CE, non possibile nel rapporto c.d. orizzontale tra privati.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. III, sentenza n. 1628 pubblicata il 5.6.2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del 9.9.2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronunce allegate dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing, aderendo all'orientamento della prevalente giurisprudenza che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica;
“la rivalsa dunque comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del
“rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del
“rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e che per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del Dlgs
504/1995.
In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica.
Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”.
Ritiene la Corte che tale valutazione sia la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa detta valutazione debba avvenire in via non principale, ma meramente incidentale e in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati, e che sia pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale da parte del giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame). L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche Corte d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo).
D'altra parte, tale interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883; Cass. Sez. Trib.
25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez. Trib. 19/11/2019, n. 29980; Cass. Sez. Trib. 24/05/2019,
n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello
Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
Devesi, pertanto, rigettare l'impugnazione proposta da , Parte_1 discendendone la conferma della gravata sentenza.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1613, pubblicata il 30 ottobre 2023, del tribunale di Ragusa,
[...] rigetta l'appello e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 4 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano D'Ercole;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1 CP_2
, nato a [...] il 1° luglio 1975 (c.f. , nato
[...] C.F._2 CP_3
a Vittoria il 25 novembre 1976 (c.f. ), nato a [...] C.F._3 CP_4 il 17 maggio 1978 (c.f. ) e , nato a [...] il 17 C.F._4 Controparte_5 maggio 1978 (c.f. , tutti nella qualità di eredi di nato a C.F._5 Persona_1
Vittoria il 24.04.1949 ed ivi deceduto il 23.03.2015, rappresentati e difesi, giusta procura in atti. dall'Avv. Giorgio Giampiccolo;
APPELLATI
*****
La caus è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1613, pubblicata il 30 ottobre 2023, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 923/2020 emesso il 6.7.2020 su ricorso degli eredi di Persona_1
(col quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma di € 6.817,23, oltre interessi e spese di procedura monitoria), revocava il predetto decreto ingiuntivo, condannava al pagamento in favore della parte opposto della somma Parte_1 di € 5.906,76, dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito a conoscere del rapporto tributario intercorrente tra e la terza chiamata in causa Parte_1
compensava integralmente le spese di lite nei rapporti Parte_2 tra gli opposti ed e condannava alla rifusione delle Parte_1 Parte_1 spese di lite in favore dell' Parte_2
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “.... occorre ..... richiamare
Cassazione n. 29980/19, la quale ha osservato che “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988, conv. dalla L. 20/1989
(applicabile "ratione temporis"), sono dovute, alla medesima stregua delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore. Fornitore il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. Di contro, il consumatore finale al quale il fornitore ha addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità
o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n.
2008/118/CE della norma interna in tema di accise – può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”. Osserva il tribunale che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi. Va, pertanto, disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 511/1988, conv. in L. 20/1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (Cass. 15198/19) ...... rispetto al fornitore, ovvero in una dimensione “verticale”, l'imposizione del fisco è illegittima, in quanto difforme dalla disciplina unionale e, attraverso la caduta dell'obbligo impositivo in capo al fornitore, con la mediazione cioè del venir meno di tale illegittimo prelievo, sorge in via derivata il diritto del consumatore finale alla ripetizione delle somme, proprio perché viene meno – a valle – la giustificazione della traslazione di un prelievo fiscale che – a monte – è insussistente, in quanto illegittimo per contrasto con la normativa comunitaria .... premesso che la questione del rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica riguarda il biennio dall'1.4.2010 all'1.4.2012, la domanda di restituzione degli importi presuppone la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo oggi opposto. Prova che gli opposti eredi hanno dato attraverso la produzione dei CP_2 bollettini di pagamento di tutte le azionate fatture. Tutte ad eccezione di n. 11 fatture, delle quali nove relative all'annualità 2011 ..... per un complessivo ammontare di € 910,47 a titolo di addizionali sulle accise sull'energia elettrica, la cui domanda di restituzione va, conseguentemente, rigettata per difetto assoluto di prova del pagamento delle somme”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 9 febbraio 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di resistendo al gravame e Persona_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2023.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, deduce la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2033 c.c..
Sostiene che il primo giudice ha accolto la domanda dell'attrice senza nulla dire in merito alla ricorrenza dei presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., eccepita da sul rilievo che il pagamento di cui l'attrice domandava la ripetizione era Parte_1 dovuto in forza di un titolo valido ed efficace rappresentato dal contratto inter partes, costituendo l'addizionale accise una quota del prezzo della fornitura liberamente accettata dai clienti allorquando hanno stipulato il contratto. Col secondo motivo deduce l'appellante la violazione e falsa applicazione dell'art. 6,
c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE.
Sostiene che è errata l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la normativa interna di cui d.l. 511/1988, istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa, non rispetta la condizione imposta dalla normativa comunitaria concernente la
“finalità specifica e non di bilancio”, in quanto non vengono chiarite “le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare”, comportando l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa; che il giudice di prime cure avrebbe dovuto innanzitutto ritenere che l'addizionale provinciale ha natura di “accisa”, e non di tributo autonomo, sicché rispetto ad essa non è affatto necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica;
che le addizionali in esame perseguivano appieno la “finalità specifica” asseritamente richiesta dalla Direttiva;
che la normativa interna all'epoca vigente in tema di addizionali accise era pienamente conforme al diritto europeo.
Col terzo motivo lamenta l'appellante la violazione del principio secondo cui il diritto nazionale può essere disapplicato ove incompatibile con una direttiva non recepita (o mal recepita) soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati (efficacia solo verticale delle direttive) e non invece nei rapporti tra privati (inefficacia orizzontale delle direttive).
Sostiene che la disapplicazione del diritto interno nell'ambito dei rapporti sostanziali e processuali tra privati non può essere disposta per asserito contrasto con una Direttiva o con l'interpretazione di quest'ultima da parte della Corte di Giustizia;
che il presupposto per la diretta applicabilità delle sentenze interpretative della Corte di Lussemburgo è che la norma interpretata sia dotata di efficacia diretta e, nel caso di specie - trattandosi di un rapporto di natura “orizzontale” e stante il mancato (o scorretto) recepimento della direttiva da parte del legislatore nazionale – non lo è; che l'utente deve rivolgere le proprie doglianze esclusivamente nei confronti dello Stato inadempiente, per violazione del diritto dell'UE, al ricorrere delle condizioni per l'attuazione di tale tutela.
I mezzi, che possono trattarsi congiuntamente afferendo le lamentele ivi svolte a questioni che hanno trovato cumulativa risoluzione, sono infondati.
Giova premettere che gli eredi di hanno agito monitoriamente al fine di Persona_1 ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate in bolletta ad a Parte_1 titolo di addizionale provinciale alle accise.
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con
D.lgs. 511/1988 che all'art. 6 prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea con direttiva n. 2008/118/CE ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, quale ad esempio l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal
01/04/2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n.
2008/118/CE, la Commissione europea nel corso del 2011 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicchè il governo italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D.lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, a decorrere dal
1° aprile 2012.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata affrontata dalla Suprema Corte - Sez. tributaria - che con sentenza n. 27101 del 23 ottobre 2019 ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del
1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa
C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, la Suprema Corte che perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica. Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma
3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub
1) è sicuramente rispettata. Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio
2018, punti 38 e 39, chiarisce che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»).
Ne consegue, a parere della Suprema Corte, che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del
1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
In questo contesto giurisprudenziale, la disapplicazione della normativa sull'addizionale all'accisa da parte del giudice italiano, siccome confliggente con la disciplina comunitaria, è stata chiesta in numerosi contenziosi, quale presupposto per richiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate in forza di essa durante il periodo in cui è stata in vigore.
Si sono, quindi, formati due orientamenti in seno alla giurisprudenza di merito: un primo filone richiama l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia. Vi si contrappone un diverso orientamento, fatto proprio dal primo giudice con la sentenza gravata, il quale fa leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla
Corte di Giustizia che in quanto immediatamente applicabili nell'ordinamento interno, impongono al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa.
La questione è giunta all'esame della Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale degli atti disposto dal Tribunale di Verona con ordinanza del 4 aprile 2023, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto- legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione
(decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva
2008/118/CE.
Con decreto depositato in data 10 maggio 2023 il primo presidente ha dichiarato inammissibile, per difetto di novità della questione, il rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Verona, evidenziando che “nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, non manca l'enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente” ed all'uopo richiamando il principio espresso dalla
Suprema Corte con sentenza n. 31609 del 25 ottobre 2022, secondo cui “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del
1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea”. La legittimazione del consumatore finale all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito era, peraltro, stata riconosciuta dalla Suprema Corte già precedentemente con ordinanza n. 29980 del 19/11/2019, sancendo il principio secondo cui “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”.
Il Collegio intende dare seguito all'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa la legittimazione del consumatore finale all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito al fine di ottenere la restituzione delle somme versate al fornitore a titolo di addizionale provinciale all'accisa.
Tale soluzione sembrerebbe presupporre la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, disapplicazione impedita dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria (seppur sufficientemente precisa e dettagliata e, quindi, self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato) efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
L'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea, pur recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva
2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta,
11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Como), precluderebbe, tuttavia, al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale indebitamente versata negli anni 2010 e 2011.
Invero, come più volte statuito dalla Suprema Corte, l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 consente solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiederne il rimborso allo Stato, possibilità che, giusto il disposto dell'art. 29, c. 2 legge 428/90, gli è, peraltro, preclusa in tutti i casi in cui, avvalendosi della relativa facoltà, abbia addebitato a titolo di rivalsa il relativo costo al consumatore finale. Stante l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (per avere egli riversato il relativo costo nei confronti del consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che tale diritto spetta al solo fornitore), il risultato finale sarebbe che lo Stato medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della V Sez. del
11.04.2024, si è espressa nel senso che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11.04.2024, ha altresì precisato che: “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto
Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Il rispetto del principio di effettività conduce a ritenere che il consumatore finale possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo
Stato la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha la possibilità di ripetere l'esborso nei confronti dello Stato come espressamente previsto dall'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 che consente al fornitore di richiedere il rimborso “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza” che gli ha imposto la restituzione delle somme al consumatore finale.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno appellato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 Dlgs
504/1995 e quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D. Lgs. 504/1995: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione - che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivolgersi al fornitore per farsi restituire le somme, così neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare - nel caso in cui il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
Alla luce di quanto sopra è, pertanto, possibile una interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che consenta effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata, senza che, per giungere a tale risultato (che, come detto garantirebbe, il rispetto del principio di effettività del diritto comunitario, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia) debba necessariamente postularsi la diretta applicazione della
Direttiva 2008/18/CE, non possibile nel rapporto c.d. orizzontale tra privati.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. III, sentenza n. 1628 pubblicata il 5.6.2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del 9.9.2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronunce allegate dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing, aderendo all'orientamento della prevalente giurisprudenza che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica;
“la rivalsa dunque comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del
“rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del
“rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e che per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del Dlgs
504/1995.
In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica.
Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”.
Ritiene la Corte che tale valutazione sia la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa detta valutazione debba avvenire in via non principale, ma meramente incidentale e in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati, e che sia pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale da parte del giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame). L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche Corte d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo).
D'altra parte, tale interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883; Cass. Sez. Trib.
25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez. Trib. 19/11/2019, n. 29980; Cass. Sez. Trib. 24/05/2019,
n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello
Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
Devesi, pertanto, rigettare l'impugnazione proposta da , Parte_1 discendendone la conferma della gravata sentenza.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1613, pubblicata il 30 ottobre 2023, del tribunale di Ragusa,
[...] rigetta l'appello e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 4 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena