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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1499 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e nato a [...], l'[...], Parte_2 entrambe le parti rapp.te e difese dall'avv. Ferrara Salvatore, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, per come integrate con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2 05/06/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/03/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vico Equense (NA) (al N.8, Parte II, Serie A, Anno 2001). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con sentenza n.400/2024 pubblicata il 20/11/2024, divenuta irrevocabile. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nata ad [...] il [...] e nata Parte_3 CP_1 ad Avellino il 17/05/2006), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 12/06/2025). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le figlie e entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti sono Parte_3 CP_1 affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre e potranno stare con il padre, previo accordo con quest'ultimo, tutte le volte che lo vorranno.
2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie la Parte_2 somma di €450,00, somma che verrà versata con un unico bonifico bancario e/o postale su c.c. della Sig. ra anticipatamente entro il giorno 24 di ogni mese e sarà annualmente Parte_1 rivalutata in base agli indici Ista. Contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie comprese quelle scolastiche, mediche e specialistiche.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.” Con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti hanno integrato gli accordi raggiunti come di seguito riportato testualmente:
“1) Le figlie e entrambe maggiorenni sono libere di decidere con chi vivere e come Parte_3 CP_1 organizzare i loro rapporti con entrambi i genitori e non essendo economicamente autosufficienti entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al loro mantenimento garantendo tutte le loro esigenze necessarie e primarie della loro vita quotidiana ed il padre contribuirà altresì con un assegno come al punto 2); 2) Le spese extra assegno si intendono individuate secondo il Protocollo vigente tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1499 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Vico Equense (NA) il 03/03/2001tra i coniugi e (trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio al N.8, Parte II, Serie A, Anno 2001);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vico Equense (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vico Equense (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 26/09/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice