Articolo 16 della Legge 26 giugno 1902, n. 245
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 luglio 1902
Art. 16.

In qualunque caso derivasse diminuzione di reddito ad un terreno per l'applicazione del precedente articolo, il proprietario avra' diritto ad una indennita' da stabilirsi a' termini della legge di espropriazione per causa di pubblica utilita'.

Entrata in vigore il 22 luglio 1902