Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 22 gennaio 2025 a seguito all'invito al deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5811/2022 di R.G., promossa da:
Parte_1
(C.F. / P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Antonello Martinez (C.F. , pec: C.F._1
fax 02740707) e dall'Avv. Email_1
Massimiliano Massobrio (C.F. , pec: C.F._2
fax 02.740707), con Studio in Email_2
20129 Milano, Via Archimede n. 56, giusta delega in calce all'atto di citazione ( comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati. , domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
- Parte attrice - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Toresani del foro di IA (C.F. ) , comunicazione all'indirizzo C.F._3
PEC lettivamente domiciliato ai fini Email_3 del presente procedimento presso lo studio del predetto difensore in Casorate Primo, Via Santagostino 35 e al domicilio digitale pec sopra riportato, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione su separato foglio
- Parte convenuta –
CONCLUSIONI
Per Parte attrice:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito - Accertare e dichiarare l'inadempimento e la conseguente responsabilità per negligenza ed imperizia della (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona dell'Amministratrice Unica nonché legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore e per l'effetto, condannare la società (C.F. e Controparte_1
1
[...]
7.259,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 del presente procedimento, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% nonché oltre oneri e accessori di legge (C.P.A. 4%)».
Per Parte convenuta :
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale o Accertare e dichiarare l'infondatezza sia in fatto sia in diritto delle pretese di parte attrice e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande formulate nei confronti dell' nessuna esclusa;
2. in via Controparte_1 subordinata o Nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità, totale o parziale, della convenuta nella causazione del danno come lamentato da parte attrice, ridurre l'importo richiesto a titolo risarcitorio in quella misura ritenuta di giustizia o per quanto emergerà dall'istruttoria, in forza delle argomentazioni dedotte in atti. In ogni caso, con refusione delle spese e compensi per l'assistenza legale e del consulente tecnico di parte nel presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con maggiorazione degli onorari legali del 30% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 15/12/2022 (doc.1), parte attrice
, ha Parte_1 ale Controparte_3 di IA chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento e la conseguente responsabilità per negligenza ed imperizia della Controparte_2
in relazione ad un intervento di lavaggio dell'impianto di aspirazione
[...] su una vettura di proprietà di un cliente di parte attrice, eseguito in data 22/4/2022, e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 7.259,94 a titolo di risarcimento di ogni danno subito per negligenza e imperizia dell' , oltre alla refusione delle spese di lite. Controparte_2
In particolare , ha Parte_1 dedotto che:
- il 21 Aprile 2022 il signor proprietario del veicolo OPEL Controparte_4 targato FV705VB si era fficina di Controparte_5
, al fine di effettuare sul proprio veicolo la Parte_1 Parte_1 prova su strada, il controllo liquidi e la diagnosi con tester”
- il 22 Aprile 2022, a seguito di tale controllo, al solo fine di Parte_1 effettuare il lavaggio dell'impianto di aspirazione, consegnava l'autovettura al signor titolare dell Parte_3 Controparte_2
2 raccomandandogli di verificare l'effettiva compatibilità dell'attrezzatura utilizzata dalla sua NA, con il motore del veicolo consegnato, prima di procedere con qualsiasi intervento
- ottenuta la conferma all'idoneità dei prodotti utilizzati da parte della società convenuta ed effettuati gli interventi richiesti, il 23 Aprile Controparte_2
2022, l'auto veniva ritirata da parte della che, tuttavia, alle Controparte_5
11:30 riscontrava, sin da subito, che l'automobile era stata restituita con un difetto al motore: aperto il tappo della vaschetta del liquido di raffreddamento, infatti, fuoriusciva del gas di scarico
- procedeva immediatamente ai relativi controlli, smontava la Parte_1 testata del motore, e rilevava la presenza di una crepa nella canna del terzo cilindro, e nel monoblocco, causata dal prodotto utilizzato da parte della e dalle modalità con cui lo stesso era stato operato da parte Controparte_2 della convenuta Controparte_6
[.. titolare dell' veniva immediatamente informato della Controparte_2 circostanza e constatava, personalmente, tale danno
-il 26 Aprile l' al fine di ovviare all'errore commesso Parte_1 dall consegnava al signor avvertito dell'accaduto, Parte_4 CP_4 un'automobile di cortesia, e il 27 Aprile 2022 ordinava un nuovo motore, per procedere alla sostituzione di quello danneggiato
- ricevuto il pezzo di ricambio il 28 Aprile 2022 l provvedeva Parte_1 alla sostituzione del motore e il 3 maggio 2022 riconsegnava al signor l'auto ( che restituiva l'auto di cortesia senza corrispondere alcunché CP_4 all Parte_1
- nonostante il difetto riscontrato l' qui convenuta, Controparte_2 trasmetteva a Parte attrice la fattura numero 627 del 27 Aprile 2022 di euro 183,00, relativa al lavaggio collettore con trattamento Wynn's, pagata dalla mediante assegno depositato in atti Parte_1
-il 5 maggio 2022 il motore danneggiato veniva sottoposto ad una prima perizia, ad opera della società di , dalla CP_7 Parte_5 cui relazione risultava, che la crepa, all'interno della canna del cilindro, era stata provocata dalla presenza di un fluido incomprimibile proveniente dall'esterno che ha riempito la camera di combustione e sotto la spinta di un pistone adiacente ha fatto salire la pressione oltre il limite massimo fisico causando il collasso del punto più debole che in questo caso è la parete del cilindro e ne imputava l'integrale responsabilità alla pressione provocata dal liquido immesso dall'NA CP_2
- pertanto il 10 maggio 2022 diffidava al Parte_1 Controparte_2 risarcimento delle somme sost e al dan e pari all'importo di 6.683,49 €, comprensivo di iva: somma costituita per euro 2.822,33 per motore diesel , euro 120,00 per mobile super 30 ; euro 34,20 per paragelgl rosso;
euro 32,79 per convergenza;
euro 204,92 per lavaggio sistema aspirazione;
euro 280,00 per prezzo giornaliero auto di cortesia ed euro
3 1066,00 per MDO;
euro 16,39 per materiale d'uso e smaltimento ed euro 1100,00 per cauzione motore
-questa missiva veniva contestata da l' il 13 giugno 2022, Controparte_2
- previo esito negativo dell'invito alla negoziazione assistita,
[...] conveniva in giudizio de Controparte_8 Controparte_2 violazione da parte della convenuta dell'articolo 1176 codice civile nell'adempimento della sua obbligazione, per l'utilizzo di prodotti non idonei all'espletamento della prestazione richiesta, e un non corretto utilizzo dei medesimi, essendo la rottura intervenuta sul motore dell'automobile, da attribuirsi ad un'eccessiva pressione all'interno della camera di scoppio, e provocata dall'ingresso del liquido detergente per mano dell , Controparte_2 che aveva eseguito le operazioni di pulizia della camera di aspirazione .
Si è costituita in giudizio contro deducendo, in Controparte_1 particolare, che
-il 22 Aprile 2022 il signor si era recato presso l' ER Parte_4
, con tale vettura, di p te, il signor
[...] CP_4 richiesta di eseguire un lavaggio dell'impianto di aspirazione e, assunte le necessarie informazioni, proprio, il signor tecnico Parte_3 dell aveva contestato, immediatamente, al signor Controparte_2 Parte_1 la correttezza e l'opportunità dell'intervento sulla vettura, il cui malfunzionamento, consistito nella cattiva resa di potenza in accelerazione, era da ricercarsi altrove: secondo l era, in realtà, da imputarsi ad Controparte_2 altro motivo, da ricercare
-tuttavia il signor aveva imposto all' di eseguire Parte_1 Controparte_2 comunque questo intervento, perché deduceva di aver preventivamente verificato e diagnosticato che la causa era da individuarsi nel lavaggio dell'impianto di aspirazione: tutto ciò accadeva anche alla presenza del signor che era fornitore di prodotti per entrambe le officine Persona_2 meccaniche
-pertanto , in forza delle rassicurazioni ricevute dal collega di Controparte_2
e il rapporto di reciproca fiducia che legava i due meccanici, Parte_1 razioni richieste da e iniettava nell'impianto di Parte_1 aspirazione della vettura circa 300 ml del liquido apposito “DIESEL AIR INTAKE CLEANER PROFESSIONAL FORMULA”, prodotto dalla Winn's Multiservice, per un tempo di circa 15 minuti: questa operazione era stata eseguita innumerevoli volte dall'NA su diverse vetture dei suoi CP_2 clienti e anche di clienti di nza alcun tipo di problema o Parte_1 conseguenze
-terminato l'intervento la vettura era stata ripresa in carico dall'attore che l'aveva poi riconsegnata al signor CP_4
- successivamente si sono verificate le problematiche evidenziate nell'atto di citazione che hanno comportato la rottura motore della Opel, a cui parte attrice aveva posto rimedio con la sostituzione dell'intero blocco motore
4 - il signor ha indicato e contro dedotto di aver richiesto personalmente CP_2 tramite un suo consulente l'ingegner di poter visionare la Controparte_9 vettura e i documenti relativi alla diagnosi preventivamente eseguita da per accertare la causa della rottura del motore, ma Parte_1
o, ed in totale autonomia Parte_1 ha fatto sostituire l'intero blocco motore
- , sin da subito, ha contestato la riferibilità alla sua autNA Controparte_2 della causa della rottura del motore: in particolare ha dedotto che il danno al motore non potesse essere imputato all'intervento, asseritamente eseguito non a regola d'arte da , perché la pulizia del circuito di aspirazione Controparte_2 era stato osteggiato dal tecnico della convenuta, avendo ravvisato, egli stesso, che la causa del problema della vettura Opel, che consisteva in una scarsa resa di potenza in accelerazione, non fosse da ricondurre al sistema di aspirazione,
- aveva sconsigliato il lavaggio, che, invece, era stato Controparte_2 richiesto da parte attrice, inoltre vi erano state specifiche rassicurazioni proveniente da che aveva detto di aver, preventivamente, Parte_1 eseguito le necessarie verifiche e diagnosi sul motore del proprio cliente e aveva insistito su questa operazione di lavaggio, che era stata adempiuta nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche, riportate dal produttore del detergente, sia per l'impiego, sia per il tempo impiegato
-la rottura del motore, pertanto, non era conseguenza diretta dell'esecuzione dell'intervento eseguito da , ma della errata diagnosi del Controparte_2 committente che avrebbe dovuto ricercare altrove la soluzione al Parte_1 difetto di motore
- né poteva ritenersi attendibile la valutazione del consulente tecnico di parte attrice, laddove in maniera aprioristica, e in totale assenza di nesso eziologico, affermava la colpa dell' , per non aver adeguatamente operato Controparte_2 secondo le specifiche tecniche del prodotto utilizzato per quel tipo di intervento
- né poteva ritenersi provata la quantificazione del danno, poiché la convenuta aveva chiesto di esaminare il motore danneggiato, prima della sostituzione, e parte attrice non lo aveva consentito, e aveva deciso di sostituire l'intero blocco motore, pur essendoci questa specifica richiesta: un motore nuovo di quel tipo costava circa 2.000 €, la sostituzione dell'intero blocco motore dei singoli pezzi danneggiati è stata decisione di parte attrice che ha comportato un aggravamento delle voci di danno .
- concludeva chiedendo dichiarare l'infondatezza, sia in fatto, sia in diritto, delle domande di parte attrice, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità, totale o parziale, della convenuta nella causazione del danno come lamentato da parte attrice, ridurre l'importo richiesto a titolo risarcitorio.
Concessi i termini ex art 183 comma VI cpc, con ordinanza del 24 luglio 2023 è stata ammessa prova per testi, riassegnato il processo in data 4.12.2023, all'udienza del 13.12.2023 e del 3.4.2024 sono stati escussi i testimoni, con
5 ordinanza del 10.6.2024 è stata ammessa CTU, sul seguente quesito “ accerti il CTU esaminati gli atti, esaminato il motore del veicolo Opel – Grandland X 18, TG FV705VB, custodito presso l'autNA della di Parte_1
l'esistenza della rottura del motore del predetto autoveicolo Parte_1 dedotta da parte attrice, la causa e la riferibilità all'esecuzione del lavaggio dell'impianto di aspirazione dell'autovettura, in caso positivo individui la natura dei danni e quantifichi i costi per la riparazione”, depositata la CTU il 19.11.2024, all'esito il processo è stato trattenuto in decisione dal 22 gennaio 2025 con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, dalla prova per testi risulta confermato che il sig. Controparte_4 il giorno 21.04.2022, proprietario del veicolo Opel – Grandland X 18, TG FV705VB, si è recato presso l'autNA della di Parte_1
al fine di effettuare la prova su strada, il controllo Parte_1 liquidi e la diagnosi con tester, sul punto ha dichiarato: Fino a luglio 2023 , non ricordo la data precisa, forse 25 maggio 2023, sono stato proprietario dell'autovettura indicata;
ricordo di essermi recato con tale auto presso l'AutNA , non ricordo la data precisa;
c'era una spia dell'auto accesa e così ho portato l'auto lì. Ricordo, poi, che in una occasione, di cui non ricordo la data precisa, sono stato avvisato del fatto che si era rotta la testata e, quindi, non ho potuto ritirare l'auto.
Ha aggiunto sul punto : “si era accesa la spia , questo è l'unico problema, e l'unico motivo, per cui l'ho portata in NA.”
Circa quanto accaduto al momento della consegna dell'auto da parte di d il sig che ha Parte_1 Parte_4 Persona_2 lavorato con entrambe le società Parti in causa, come rappresentante di autoricambi, alla domanda “Vero che a richiesta del il Parte_3 affermava che la vettura in questione avev di Parte_1 perdita di potenza in accelerazione “ ha risposto “ Mi ricordo che una mattina, non ricordo la data, mi trovavo nell'NA , e ho visto arrivare CP_2 ER
( che riconosco in aula ) a bordo dell'Opel, e ho assistito al loro dialogo , mentre
[...]
l'auto Opel si trovava lì con il cofano aperto. Ho ascoltato il loro dialogo sul tipo di trattamento da eseguire su quel tipo di vettura: non ricordo questa frase specifica. So che hanno parlato, ma non ricordo esattamente la frase.
Circa quanto indicato dal sig , rispondendo alla domanda “Vero che il CP_2
suggeriva quindi di non eseguire il lavaggio all'impianto di aspirazione CP_2 come richiesto, ma di indagare su altre cause alla luce del difetto alla vettura “, ha risposto “Ho sentito che proponeva un trattamento a ma CP_2 Parte_1 ne proponeva un altro, e, alla fine, hanno deciso di fare il trattamento Parte_1 richiesto da , ancora sul punto “Vero che il affermava Parte_1 Parte_1 per contro di aver già eseguito la diagnosi al veicolo e che il dovesse CP_2 intervenire con un lavaggio dell'impianto di aspirazione da sue indicazioni “Ribadisco di aver sentito solo quello che ho sopra indicato.
6 Anche il sig meccanico autoriparatore, dipendente Parte_3 dell' , sul punto, ha dichiarato che il sig Controparte_2 Parte_1
a richiesta del , aveva affermato che la vettura in questione
[...] CP_2 aveva un problema di perdita di potenza in accelerazione e che il aveva CP_2 suggerito quindi di non eseguire il lavaggio all'impianto di aspi e come richiesto, ma di indagare su altre cause alla luce del difetto alla vettura.
Ancora sul punto ha specificato “Ricordo che mi ha detto che aveva provveduto a guardare la problematica dell'autovettura. Mi ricordo che mi Parte_1 ha detto di intervenire con il lavaggio di aspirazione e ha aggiunto che, se non fosse andato a buon fine, avrebbe provveduto a fare il passo successivo, ovverosia diagnosticare meglio l'auto, per vedere la problematica”.
Ha dichiarato che, nell'esecuzione dell'operazione di lavaggio, il sig ha CP_2 rispettato le indicazioni imposte dalla casa produttrice del liquido EL AIR INTAKE CLEANER PROFESSIONAL FORMULA, prodotto dalla Winn's Multiservice: Si è vero: è la procedura che seguiamo normalmente, sono quindici anni che faccio questo lavoro.
Infine ha confermato che il sig , ricevuta la denuncia, ha visionato la CP_2 vettura tre giorni dopo con un proprio tecnico, l'ing. ( con il Controparte_9 tecnico dopo la contestazione di e nell'occasione l'ing. ha Parte_1 CP_9 richiesto al la documentazione relativa alla diagnosi eseguita sulla Parte_1
Opel Granland targata FV705VB prima dell'intervento di lavaggio da parte del , ma il ha negato l'esibizione di detta documentazione (Si CP_2 Parte_1 confermo )
Da ultimo si osserva che aveva specificato sulla dinamica del danno , rispondendo alla domanda “ Vero che dalla descrizione del danno alla vettura e della sua dinamica, ed esaminato il motore, la causa è da imputarsi ad uno scarico non perfettamente funzionante”: Di preciso è impossibile da valutarsi : dal danno creato, consistente nella rottura del basamento, si capisce che la rottura è stata causata da un surriscaldamento eccessivo a causa di uno scarico occluso.
Anche il sig. ha confermato dichiarando “ sono stato chiamato Controparte_9 dal fornitore dell'NA ( e mi ha detto che bisognava supervisionare CP_2 Per_3 un'auto con il motore rotto: dopo che era stato effettuato un trattamento con una attrezzatura della mia azienda “, nonché che, aveva richiesto al la Parte_1 documentazione relativa alla diagnosi eseguita sulla Opel Granland targata FV705VB prima dell'intervento di lavaggio da parte del , e il CP_2 Parte_1 aveva negato l'esibizione di detta documentazione.
Infine anche tale testimone sulla dinamica del guasto del motore, rispondendo alla domanda “ Vero che dalla descrizione del danno alla vettura e della sua dinamica, ed esaminato il motore, la causa è da imputarsi ad uno scarico non perfettamente funzionante”, ha specificato,” questo è da valutare , io mi limito a raccontare quello che ho visto, perché io sono stato chiamato in seconda battuta, il mio scopo era quello di verificare se l'attrezzatura utilizzata dall' NA fosse stata CP_2
7 la causa del danno, ho visto quello che si era rotto, in mancanza di documentazione rimane difficile stabilire quello che mi viene richiesto.
Sentito a chiarimenti sul punto Adr Avv Avv Toresani : cosa lei disse nell'occasione il ? Si è limitato a raccontarmi come ha effettuato il trattamento, CP_2 gli ho fatto alcune domande aggiuntive per capire se fosse stata applicata la procedura del manuale e le risposte mi hanno fatto ritenere che fosse stata seguita la procedura corretta da manuale.
Il IG , nel corso della medesima udienza all'esito ha reso ER tali dichiarazioni, ex art 84 disp att cpc.: “voglio solo precisare che il lavaggio dell'auto è stato fatto dall' e che, appena mi è stata data l'auto dal IG Parte_4
io , subito, gli ho detto che si era rotto qualcosa di grosso, e che l'auto non CP_2 andava: gliel'ho detto subito”.
Ebbene è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico al dottor sul citato quesito: “ accerti il CTU esaminati gli atti, esaminato Persona_4 il motore del veicolo Opel – X 18, TG FV705VB, custodito presso CP_10
l'autNA della l'esistenza Parte_1 della rottura del motore del predetto autoveicolo dedotta da parte attrice, la causa e la riferibilità all'esecuzione del lavaggio dell'impianto di aspirazione dell'autovettura, in caso positivo individui la natura dei danni e quantifichi i costi per la riparazione”.
Da tale Consulenza depositata il 19.11.2024, è risultato, preliminarmente che, il 21 Aprile 2022 signor si è recato presso l'autNA Controparte_4 per sottoporre la sua auto ad un controllo generale, inclusivo di Parte_1 una prova su strada, verifica liquidi e diagnosi elettrica.
Il giorno seguente, a seguito delle verifiche, su richiesta del CP_4
l trasferiva il veicolo all' per fare eseguire il Parte_1 Controparte_2 lavaggio dell'impianto ispirazione.
Completato l'intervento di pulizia dei condotti, il 23 Aprile 2022, l'autovettura veniva ritirata per la dall'NA che riscontrava un grave difetto Parte_1 al motore, perché dall'apertura del tappo del liquido di raffreddamento fuoriusciva gas di scarico.
A seguito di verifica, approfondita dello smontaggio della testata del motore, i tecnici dell'NA rilevavano una crepa nella canna del terzo Parte_1 cilindro, attribuibile, secondo quanto dedotto da parte attrice, all'intervento eseguito dall' . Parte_4
Informato del danno il titolare dell'NA constatava personalmente la CP_2 situazione.
Per risolvere il problema veniva data un'auto di cortesia al cliente e infine veniva ordinato un nuovo motore, installato il 28 aprile 2022 e veniva riconsegnata l'auto al cliente il 3 maggio 2022.
L'NA emettevano fattura 627 di euro 1983,del 27 Aprile 2022 per il CP_2 lavaggio del collettore, che l'autNA provvedeva a saldare. Parte_1
8 Una prima perizia effettuata su incarico dell' confermava che Parte_1 la crepa del cilindro era stata causata dall'immissione di un fluido incomprimibile, durante l'intervento dell e, per questo motivo, Controparte_2
chiedeva, in questa sede, un risarcimento del danno per i costi Controparte_2 per la riparazione di 6.683,49 €.
Passando ad esaminare il punto centrale del processo, ovverosia la causa della rottura del motore del predetto veicolo e la riferibilità all'esecuzione del lavaggio dell'impianto di aspirazione, il CTU ha osservato che il motore è stato esaminato conservato presso l'NA ed è stato sottoposto a Parte_1 verifica.
E' stata smontata la testata degli accessori, consentendo un'ispezione diretta delle componenti interessate e sono state scattate, poi, delle fotografie.
Inoltre il CTU ha fatto una verifica, anche, osservando la stazione Multiservice utilizzata per la pulizia dell'impianto di alimentazione, con decarbonizzazione dei condotti di aspirazione.
Il sig. ha fornito una dimostrazione dettagliata del funzionamento del CP_2 dispositivo e ha simulato il procedimento di pulizia, eseguito sul motore, oggetto di controversia, ed è stata anche verificata l'idoneità del prodotto utilizzato per la pulizia dell'impianto di alimentazione.
Il CTU ha esaminato, altresì, i parametri diagnostici riportati nei report: Durante la discussione, sono emersi ulteriori interrogativi che richiedono approfondimenti. In acccordo con i CTPP, il CTU richiederà all'NA Santagostinila trasmissione della diagnosi motore effettuata sul veicolo prima del trasferimento all'NA . Tale documento, se disponibile, verrà condiviso tra le CP_2 parti e si valuterà la necessità di una nuova riunione peritale per analizzare i parametri diagnostici riportati nel report.
L'ispezione tecnica, che ha avuto luogo presso l'NA di parte attrice, ha consentito di accertare che il motore risultava conservato in una Cassa di legno, ed è documentato nella fotografia n 1.
Il titolare dell'NA ha proceduto con il disimballaggio del contenitore, esponendo il motopropulsore oggetto dell'analisi(Fig. 1): è stata smontata la testata separandola di fatto dal monoblocco come documentato dalla fotografia n 3.
Sono stati attentamente esaminati tutti i componenti, tra cui la testata, il monoblocco e la guarnizione della testata.
Sono state scattate, infine, fotografie, anche, con l'ausilio di un microscopio: in un punto specifico, in particolare, nella zona del danneggiamento, come documentato dalle foto 5,6,7 ed 8, per fornire un'analisi più dettagliata delle superfici compromesse ed è stata altresì fatta una verifica sulla stazione Multiservice Wynn's, utilizzata per la pulizia dell'impianto di alimentazione presso l'NA . CP_2
9 E' stato, quindi, dettagliatamente analizzato il prodotto, che è stato utilizzato, oltre alla dimostrazione del processo di pulizia presso l'NA ; sono stati CP_2 raccolti e analizzati i dati tecnici relativi al prodotto utilizzato per il trattamento del moto propulsore, e sono state raccolte, così, informazioni fondamentali per comprendere il funzionamento della stazione, e l'idoneità, in relazione ai danni riscontrati .
L'apparecchio utilizzato è progettato per la pulizia del sistema di alimentazione e dei componenti correlati di veicoli a motore diesel e benzina.
Il prodotto utilizzato per la pulizia è un additivo specifico per la rimozione di morchia e residui carboniosi accumulati nei collettori, facilitando il loro distacco dalle superfici e permettendo la loro eliminazione tramite il processo di combustione, è compatibile con motori diesel, e la sua azione si completa senza necessitare di ulteriori interventi meccanici o smontaggi.
Ebbene, venendo alle considerazioni tecniche sulla causa del danno al motore il CTU ha accertato che l'ispezione del modulo propulsore ha evidenziato una cricca, come documentato nella foto 11, sulla canna del terzo cilindro, che si estende fino all'intercapedine circostante, come documentato dalla foto 12.
L'analisi dei danni suggerisce una progressiva asportazione di materiale dal bordo della canna, causata presumibilmente da un difetto di tenuta della guarnizione testa o problema di altra natura ( come fenomeni di combustione con battito , piano di basamento con difformità).
La presenza di un'evidente bruciatura sulla guarnizione della testa, in corrispondenza della cricca, come documentato dalla foto 13, conferma l'ipotesi di una perdita di tenuta e di un conseguente surriscaldamento locale.
Inoltre, il cielo del terzo pistone, come documentato dalla foto 14, risulta essere in modo anomalo pulito, rispetto agli altri, indicando una combustione incompleta e un processo di deterioramento progressivo all'interno della camera di scoppio.
Si ipotizza quindi che il liquido di raffreddamento, infiltrandosi tra la guarnizione della testa e l'intercapedine del monoblocco, abbia alterato la composizione della miscela aria-carburante, favorendo la detonazione e l'erosione della canna.
Infine, ha osservato il CTU, che, durante l'incontro presso l'NA sono emerse informazioni rilevanti sullo stato del veicolo, prima Parte_1 del suo trasferimento all'NA : in particolare è stato riferito che il CP_2 cliente si era rivolto loro perché si era accesa la spia, avaria motore, richiedendo, così, un esame approfondito, per determinare la causa della presunta avaria. In relazione a ciò è stata chiesta la diagnosi elettronica all'NA, il cui titolare ha inviato copia del report via email: la consultazione di tale documento, allegato alla consulenza tecnica d'ufficio, ha evidenziato una serie di codici DTC, ovverosia errori, riferibili a un problema di efficacia del sistema Nox, indicando potenziali malfunzionamenti nel sistema di gestione delle emissioni del veicolo.
10 Sul punto il CTU ha specificato, come, i sintomi iniziali, lamentati dal proprietario del veicolo, ovverosia l'accensione della spia avaria motore, e i conseguenti codici DTC, relativi al sistema Nox, siano in linea con i danni riscontrati.
La presenza di una cricca nel cilindro può, infatti, influenzare, significativamente, il funzionamento del sistema di gestione delle emissioni in diversi modi: perdita di compressione, surriscaldamento, disturbi nella combustione.
I sintomi associati a questi problemi come l'accensione della spia check Engine, l'aumento delle emissioni e del consumo di carburante, la riduzione delle prestazioni del motore, sono coerenti con quanto segnalato dal cliente e con i codici di DTC rilevati dalla diagnosi elettronica.
Il computo estimativo per la sostituzione del motore propulsore danneggiato era complessivamente di 3.025,97, iva esclusa, per un totale iva inclusa di 3.691,68.
Conclusivamente il CTU, rispondendo ai quesiti circa l'esistenza della rottura del motore, ha concluso indicando che emerge un quadro chiaro e coerente, in merito alla rottura del motore del veicolo, in questione: le ispezioni effettuate hanno evidenziato una cricca sulla canna del terzo cilindro, accompagnata da segni di erosione e surriscaldamento;
tale danno, unitamente alla presenza di una bruciatura sulla guarnizione della testa, e alla detersione anomala del cielo del terzo pistone, indica, in maniera inequivocabile, un processo di deterioramento progressivo del motore.
Tuttavia il consulente tecnico d'ufficio, circa il quesito, relativo alla causa e alla riferibilità di tale rottura del motore all'esecuzione del lavaggio dell'impianto di aspirazione dell'auto, ha concluso indicando che, sulla base delle analisi effettuate, si può assumere che il lavaggio dell'impianto di aspirazione non può essere considerato la causa della rottura del motore: la procedura di pulizia, eseguita dall'NA , qui convenuta, basata sulla nebulizzazione di un CP_2 prodotto all'interno dei condotti, non prevedeva l'introduzione di liquidi, in grado di provocare un'erosione, così significativa della canna del cilindro.
Inoltre l'analisi dei danni ha evidenziato che la cricca e l'erosione erano, già, presenti, prima del trattamento, indicando un problema preesistente.
In conclusione il CTU ha indicato che non sussiste alcun nesso causale tra il lavaggio dell'impianto di aspirazione e il danno al motore: la rottura è riconducibile a cause preesistenti e a un processo di deterioramento progressivo del motore, indipendente dalle operazioni di manutenzione eseguite.
Né tali elementi sono elisi dalle deduzioni del Consulente tecnico di Parte attrice Parte_1
Osserva, infatti, sul punto il Procuratore di Parte Attrice che, dall'analisi eseguita dal Consulente di Parte Attrice risulta che il chilometraggio
11 risulterebbe essere relativamente basso, e ciò escluderebbe la possibilità di un deterioramento progressivo del motore;
infatti lo stesso proprietario il signor proprietario del veicolo oggetto di causa, affermava che il veicolo era CP_4 funzionante, prima, che venisse affidato all'autNA come dichiarato CP_2
l'udienza del 13 dicembre 2023; inoltre, diversamente anto rilevato in sede di CTU, la forte detonazione provocata dall'agente pulente, utilizzato dall'NA , assieme alla sporcizia presente nel condotto d'aspirazione e CP_2 aspirata all'interno della camera di scoppio, a seguito del processo di pulitura, ha provocato la presenza di materiale incomprimibile all'interno della camera di scoppio, che ha, poi, causato la rottura della canna del cilindro;
infatti , osserva il Consulente di parte attrice, la guarnizione della testata è stata rotta, proprio, a causa della detonazione e pressione abnorme, a seguito del materiale incomprimibile, entrato nella camera di scoppio, ed è proprio, da quel momento, che si è verificata la perdita di liquido di raffreddamento;
il Consulente Tecnico di parte attrice ha altresì rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal CTU, la canna dei cilindri è un materiale specifico e incastrato, situato all'interno del basamento, con caratteristiche tecniche, ben diverse, dal basamento, pertanto il deterioramento nelle intercapedini del monoblocco, non dipendono dallo stato della canna del cilindro;
infine ha evidenziato che, nonostante la vettura avesse le problematiche lamentate prima dell'intervento, non aveva mai presentato problemi di perdita di liquido di raffreddamento, o perdite di potenza, sintomi che sarebbero dovuti emergere nel caso fosse vera l'affermazione del deterioramento progressivo.
Ora, deve osservarsi che la circostanza relativa al fatto che il signor avesse indicato al signor che la macchina presentava un Parte_1 CP_2 problema di perdita di potenza del motore, si è rivelata di fatto rilevante ed è stata riscontrata, anche dall'analisi dei report, eseguiti dall'NA
prima dell'operazione di lavaggio, effettuata dall'NA . Parte_1 CP_2
Pertanto proprio l'analisi dei report, che indicano quanto, già, la macchina aveva segnalato, prima dell'intervento dell'autNA , ha consentito al CP_2
CTU di verificare una compatibilità tra quanto, già, segnalato dall'autovettura, e il danno, che, pertanto, non può imputarsi all'intervento dell Controparte_2 ma ad un processo progressivo di deterioramento del motore preesistente.
Sul punto il CTU ha specificato : “risulta evidente che il danno al motore in questione è attribuibile a un processo di deterioramento progressivo preesistente. Tale conclusione trova ulteriore conferma nelle informazioni contenute nel report diagnostico, che evidenziano come il motore abbia iniziato a manifestare i primi problemi associati al sistema antinquinamento deNOX già a Km 59.827. Questi problemi si sono protratti per 1.517 Km, fino a quando il guasto è stato nuovamente segnalato, con l'ultimo evento registrato a Km 61.316. È evidente che il veicolo ha percorso un numero considerevole di chilometri durante i quali la centralina ha segnalato ripetutamente lo stesso problema. Ciò dimostra che il deterioramento del motore era già in corso ben prima dell'intervento presso l' . Controparte_2
Modalità di pulizia effettuata presso l' Controparte_2
12 Un aspetto rilevante emerso durante il secondo collegio peritale riguarda le modalità operative della pulizia effettuata. È stato accertato che l'intervento eseguito dall' prevedeva esclusivamente la nebulizzazione del prodotto Controparte_2 tramite la Stazione Multiserve, seguendo il manuale operativo del dispositivo. Non è stata effettuata alcuna introduzione diretta di liquido nel motore tramite un prodotto Wynn's, come invece erroneamente riportato nella Consulenza Tecnica di Parte Per_ redatta dal CTP IG. Questa precisazione è di fondamentale importanza, poiché conferma che le operazioni di pulizia sono state eseguite secondo le modalità tecniche prescritte e che non vi è alcuna correlazione tra tali operazioni e il danno riscontrato.
Analisi del presunto ruolo della pulizia nei danni al motore
In merito all'affermazione secondo cui la rottura della canna del cilindro sarebbe stata causata dalla forte detonazione provocata dall'agente pulente in combinazione con sporcizia aspirata nella camera di scoppio durante il processo di pulizia, è necessario evidenziare quanto segue:
1. Assenza di sporcizia o residui: Durante il secondo collegio peritale, alla presenza dei Consulenti Tecnici di Parte (CTPP), non è stata rilevata alcuna traccia di sporcizia o materiale aspirato nel cilindro interessato. Al contrario, è stato osservato un significativo livello di detersione della testa cilindro e della camera di combustione del terzo cilindro, un dato che indica chiaramente che il problema di deterioramento era già in corso;
2. Condizione dei restanti cilindri: La detersione osservata è stata riscontrata esclusivamente nel terzo cilindro. Gli altri tre cilindri e le rispettive camere di combustione non presentavano alcuna traccia di detersione simile. Ciò dimostra ulteriormente che il problema era limitato al terzo cilindro e preesistente all'intervento effettuato dall' . Non vi è alcuna evidenza oggettiva che Controparte_2 colleghi il trattamento di pulizia alla formazione di materiale incomprimibile nella camera di scoppio o alla conseguente rottura della canna del cilindro;
Posizione della bruciatura sulla guarnizione della testata
In relazione all'affermazione secondo cui la rottura della guarnizione della testata sarebbe stata provocata da una detonazione anomala e da una pressione abnorme causata dall'ingresso di materiale incomprimibile, è necessario chiarire quanto segue: La bruciatura della guarnizione della testata si trova in prossimità della zona di deterioramento dell'intercapedine del cilindro, e non nella zona in cui è presente la crepa sulla canna del cilindro. Questo dettaglio rappresenta un'ulteriore e significativa conferma del fatto che il deterioramento era già in atto prima dell'intervento di pulizia. Se il danno fosse stato causato da un evento improvviso, come l'ingresso di materiale incomprimibile, la bruciatura si sarebbe verificata in una posizione più vicina alla crepa. La localizzazione specifica della bruciatura, invece, conferma la natura progressiva del danno.
Riferimenti a casistiche riportate su forum online
In merito all'osservazione secondo cui il danno riscontrato al motore sarebbe riconducibile a casistiche reperite su un forum, si rileva quanto segue: - Mancanza di documentazione verificabile: Le casistiche citate dal CTP non sono accompagnate da documentazione tecnica o analisi dettagliate che ne confermino l'attendibilità e la pertinenza rispetto al caso in esame. Il riferimento a contenuti reperiti su forum online
13 non rappresenta una base scientifica o tecnica sufficiente a supportare tali osservazioni;
- Necessità di verifiche comparative: Per associare il problema del motore in questione a quelli riportati sul forum, sarebbe necessario effettuare verifiche comparative rigorose. Queste includono l'analisi delle condizioni operative, dei materiali, delle dinamiche di funzionamento e delle specificità tecniche di ciascun caso. Tali verifiche non sono state condotte o documentate dal CTP;
- Divergenze con i dati oggettivi emersi: Le evidenze emerse durante le OO.PP. indicano chiaramente che il motore presentava un deterioramento progressivo preesistente. Tali dati, supportati dalle analisi diagnostiche, risultano più affidabili rispetto a ipotesi non validate e prive di riscontri oggettivi.
Conclusioni Dall'analisi complessiva delle informazioni disponibili, emerge in modo chiaro e coerente che:
A) Il danno al motore è attribuibile a un deterioramento progressivo preesistente, come confermato dai dati diagnostici e dalle evidenze rilevate durante le OO.PP.
B) Le operazioni di pulizia eseguite dall' sono state effettuate Controparte_2 seguendo le procedure tecniche previste, senza introdurre alcun elemento dannoso o causare il peggioramento della situazione;
C) Le affermazioni avanzate dal CTP non trovano supporto in evidenze tecniche o documentali e non sono determinanti ai fini della valutazione del caso;
Queste considerazioni forniscono un quadro chiaro e supportato da dati verificabili, confermando l'assenza di responsabilità dell' rispetto al danno Controparte_2 rilevato.”
In conclusione la domanda di Parte attrice non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di C.T.U. , in considerazione della centralità della CTU, dei fatti dedotti e analizzati , in rapporto anche alle risultanze testimoniali, e soprattutto della complessità della ricostruzione , devono essere poste a carico solidale di entrambe le Parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, 1. respinge le domande proposte da
[...]
Parte_1
; Controparte_1
2. condanna Parte_1
alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico a carico solidale di entrambe le Parti nella misura del 50%.
14 Così deciso il 6 giugno 2025.
Sentenza depositata il 6 giugno 2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni