Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 11999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11999 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1-1 9 99 / 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICAS A ONE Oggetto SE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig.ri magistrati: - Presidente - R.G. N. 155/02 Dott. Vincenzo MILEO Cron. 25881 Dott. Fernando LUPI - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 25/03/03 - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SA TO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
ricorrente ->
contro
OS DI NA & C SNC;
intimato avversO la sentenza n1. 2510/01 del Tribunale di -CATANIA, depositata il 06/07/01 R. G. N. 7193/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Luciano 1776 -1- VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con separati ricorsi, poi riuniti, al PR di Catania, il sig. NI US chiedeva nei confronti della ex datrice di lavoro SA di BO & C. s.n.c. che fosse dichiarata l'illegittimità, con le conseguenti pronunce reintegratoria e risarcitoria, del licenziamento intimatogli il 2 novembre 1996 perché privo di giusta causa giustificato motivo e perché disposto con violazione delle norme sui licenziamenti collettivi;
chiedeva altresì la condanna di controparte a corrispondergli l'indennità di trasferta per l'attività svolta come autista di autocarri per il trasporto di automezzi da riparare e di conducente di piattaforma per lavori di ristrutturazioni edilizie, nonché altre spettanze di lavoro dovutegli a vario titolo. Con sentenza in data 17 novembre 1998, il PR rigettava le domande relative al licenziamento e condannava la società a corrispondere al dipendente la somma di £.12.407.159. Proponeva appello principale il US, dolendosi della statuizione circa la legittimità del recesso e del rigetto della domanda per il pagamento dell'indennità di trasferta. La società proponeva appello incidentale eccependo l'intervenuto pagamento di talune somme riconosciute in sentenza e lamentando di essere stata condannata nella metà delle spese di lite che, invece, avrebbero dovuto essere poste tutte a carico del ricorrente oppure compensate. Con sentenza in data 29 maggio 2001, il Tribunale ha rigettato l'appello del lavoratore e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale della società, ha ridotto la condanna pronunciata dal PR alla minor somma di £.8.663.076, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sul capitale originario e ha compensato interamente le spese del grado. 15502.doc 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre NI US con tre motivi illustrati con memoria. La s.n.c. SA di BO & C. è intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo il ricorrente denuncia la "violazione e/o falsa applicazione della legge 604 del 1966, con riferimento all'art.360, 3 e 5 c.p.c." e si duole che il Tribunale abbia ritenuto legittimo il licenziamento per ristrutturazione aziendale e soppressione delle mansioni e del posto, pur avendo riconosciuto che non tutte le mansioni erano state soppresse, ma erano state legittimamente ripartite tra gli altri dipendenti o affidate a lavoratori esterni o a soci dell'impresa, avendo, tuttavia, omesso di considerare che il datore di lavoro non aveva dato prova del giustificato motivo di licenziamento. Al riguardo gli elementi probatori erano stati valutati in modo riduttivo e incompleto. In realtà, era risultato che il posto di lavoro (manutenzione e lavaggio degli automezzi in officina, spostamento degli stessi e trasporto presso officine esterne per riparazioni, recupero di automezzi in panne e consegna di automezzi agli autisti in altro luogo) non era stato mai soppresso, ma le relative mansioni erano state affidate ad altri, come sopra detto. Al riguardo, l'affermazione della soppressione del posto e delle mansioni contraddiceva quella sulla redistribuzione dei compiti. Inoltre, con la lettera di licenziamento la risoluzione del rapporto era giustificata m.відов dalla riduzione del personale, uneia memoria di risposta era stato addotto il giustificato formmentra motivo costituito da una pretesa diminuzione degli affari e dalle conseguenti dismissione Vingel di talune attività e necessità di ristrutturazione aziendale. 15502.doc 3 Vi era stata dunque una immutazione della motivazione del licenziamento per il ** quale era stata inizialmente addotta l'esigenza di riduzione di personale come pretesto per eludere la normativa sui licenziamenti individuali. Il motivo è infondato. Con accertamento di merito, il Tribunale ha ritenuto che in effetti la società aveva subito una sensibile contrazione dell'attività, sicché si erano imposte esigenze di carattere produttivo e organizzativo che la avevano indotta ad una ristrutturazione aziendale nel senso di redistribuire le mansioni già affidate al US tra gli altri lavoratori, e di attribuirle anche, in parte, a meccanici esterni, sì da sopprimere il posto dal medesimo occupato. Alla luce delle deposizioni testimoniali, in particolare, il giudice di appello ha ritenuto anche che talune delle mansioni già affidate al US erano state soppresse (conduzione dei mezzi al collaudo). Pertanto, correttamente, il motivo del licenziamento è stato ravvisato in una fattispecie complessa i cui elementi si compenetravano e si condizionavano vicendevolmente (crisi aziendale, necessità di ridurre il personale, soppressione del posto per ristrutturazione con soppressione di talune delle mansioni o loro 'esternalizzazione' e redistribuzione delle altre), sicché l'evocazione di volta in volta di taluno di quei dati di fatto non contraddiceva assolutamente la ravvisabilità anche degli altri elementi propri della fattispecie. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte riconosce la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da esigenze di ristrutturazione aziendale (cfr. Cass. 23 novembre 1990, n.11312; 9 marzo 1995, n.2785; 12 giugno 1995, n.6621; 14 settembre 1995, n.9715), anche se il datore di lavoro è onerato, 15502.doc secondo la citata giurisprudenza, di dare prova della impossibilità di reimpiego del lavoratore, del che non si fa questione da parte del ricorrente. Le considerazioni ora svolte, circa il carattere unitario e complesso della fattispecie concreta, consentono anche di disattendere l'eccezione del ricorrente secondo cui nel corso del giudizio vi sarebbe stata immutazione in sede giudiziale del motivo di licenziamento. Col secondo motivo, deducendo la "violazione dell'art.432 c.p.c., con riferimento all'art.360, 3 e 5 c.p.c." il ricorrente si lamenta della reiezione della domanda di pagamento dell'indennità di trasferta, per difetto di prova sullo svolgimento delle relative prestazioni, in realtà ammesse dalla società nella memoria di risposta e per mezzo di dichiarazioni del suo legale rappresentante, anche se costui non era stato in grado di precisare il numero delle trasferte effettuate. A tale proposito il giudice di merito aveva omesso di chiedere gli opportuni chiarimenti e di procedere comunque ad una liquidazione equitativa delle spettanze. In secondo luogo erano stati prodotti in copia n.23 dischetti 'cronografati' dai quali sarebbero risultate le prestazioni in contestazione, con indicazione delle giornate, delle ore e dei chilometri: in relazione a tali elementi, il giudice di merito avrebbe ben potuto procedere alla determinazione equitativa del credito. Il motivo è infondato. Esso presenta anche profili di inammissibilità in quanto non indica (in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) il contenuto (trascritto o 'decodificato') dei dischetti, se non in modo assolutamente generico, sì da non consentire di valutarne la rilevanza, ad esempio in relazione ai percorsi seguiti dagli automezzi, alla loro durata e ata lunghezza e di accertare se si fosse trattato effettivamente di 15502.doc i spostamenti per i quali fosse configurabile la 'trasferta', secondo la nozione giuridica dell'istituto. Non è, poi, censurabile il mancato esercizio, corrispondente ad un potere eminentemente discrezionale, del giudice di merito di richiedere d'ufficio (al di fuori dei capitoli di prova dedotti) chiarimenti ai testi (oltretutto il ricorso non dice su quali specifiche domande gli stessi fossero stati indotti, né afferma che vi fosse stata una qualche sollecitazione delle parti). D'altro lato, la possibilità di procedere alla valutazione equitativa del 'quantum debeatur per prestazioni di lavoro, esige, anzitutto, la certezza delle prestazioni medesime (Cass. 20 gennaio 1999, n.508; 1 marzo 1990, n.1605). Col terzo motivo, il ricorrente si duole della "violazione dell'art.429 c.p.c., con riferimento all'art.360, 3 e 5 c.p.c." per essere stati computati gli interessi sul capitale non rivalutato, anziché sulle somme rivalutate. Il motivo è fondato. Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 29 gennaio 2001, n.38) hanno affermato che per i crediti di lavoro (e, per i dipendenti privati sia che la data di maturazione del credito sia anteriore o posteriore all'entrata in vigore delle leggi n.412 del 1991 e n.724 del 1994), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che la rivalutazione ex art.429 c.p.c. tende ad annullare la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfetaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante). ! Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, devono essere rigettati i primi due motivi del ricorso e deve essere accolto il terzo motivo, in relazione al quale la 15502.doc 7 sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito statuendosi che gli interessi legali spettano, per la somma liquidata dal Tribunale, sul capitale rivalutato con @cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino al soddisfo. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso e accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la società intimata a pagare a controparte gli interessi legali, relativi alla somma di £.8.663.076, liquidata dal Tribunale, sul capitale rivalutato con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino al soddisfo. Compensa le spese del giudizio di legittimità, ferme le statuizione sulle spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, addì 25 marzo 2003. IL PRESIDENTE месибо Meileo I IL CONSIGLIERE ESTENSORE. D , O the ci L L A O C B A 0 I 3 T 1 D 3 , . 5 A A Y T . S Y A W O ✓ CANCELLIERE P M I 1 - D A 8 O - I D Depositato in Cancelleria 1 S A E 1 N D T E E S E AGO. E , I R G O P A R G 08 T E O S ELV L I T T G I E A R R I L L D E O D 1 15502.doc 8