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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4980/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
RI AF, nato il [...] in [...] (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE RISI C.F._1
MICHELA;
RICORRENTE
E
AT NZ, nata il 10/03/1971 in AN EP SU (NA) (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to IERVOLINO C.F._2
EP;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 26.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.09.2023, NG RA chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra PA IA in data
19.07.2002, dal quale è nata la figlia MA (n. 22.04.2003). Chiedeva di confermare l'affido condiviso di MA e di modificare i provvedimenti economici previsti in sede di separazione, essendo mutata la propria condizione economica.
2. PA IA, ritualmente citata, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili, chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore e di mantenimento per la figlia MA, maggiorenne ma non autosufficiente, pari ad € 500,00.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato dal Collegio emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, esaminate le istanze istruttorie, rinviava per discussione e decisione ai sensi dell'art. 473bis22 c.p.c. all'udienza del 25.11.2024. Rinviata per carico di ruolo, all'udienza del 26.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come
2 successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON AUTOSUFFICIENTE
Dall'unione è nata la figlia MA (il 22.04.2003), maggiorenne e rispetto al cui affidamento questo Tribunale nulla può disporre.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità
3 lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso di specie, non risulta oggetto di contestazione tra le parti la mancanza di indipendenza economica di MA, studentessa universitaria di Scienze Motorie, collocata presso la madre. In merito alla quantificazione del contributo economico per il relativo mantenimento, questo
Collegio ritiene di confermare quanto previsto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. pari ad
4 € 300,00 da versarsi, entro il 5 di ogni mese, a PA IA, come anche richiesto da parte ricorrente.
Con riferimento alle spese straordinarie, si ritiene prevedere, in considerazione delle mutate condizioni economiche dell'NG, la cui attività imprenditoriale è cessata rispetto ai tempi della separazione (cfr. visura in atti) ed è ora dipendente del Comune di SO ES, che ciascun genitore provveda al 50% delle spese straordinarie, ove documentate, giustificate o urgenti, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
3) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Dev'essere invece rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, avendo la PA abbandonato la stessa unitamente alla figlia già ai tempi della separazione e, in particolare, da quando MA, oggi ventunenne, aveva 13 anni, a nulla rilevando le ragioni dell'abbandono in questa sede, considerato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337sexies c.c. è prodromico alla salvaguardia e alla continuità dell'habitat domestico della prole e, in particolare, è “finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello di Bologna, Sez. I, 30.10.2024).
Nel caso di specie, la figlia MA, maggiorenne ma non autosufficiente, è stata già sradicata dall'habitat domestico, circostanza questa non contestata, ed è venuto meno il presupposto per la relativa assegnazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sul punto (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 18 giugno 2012, n. 9371; Cass. civ., 4 luglio 2011, n. 14533), non potendosi più identificare la ex casa familiare quale “centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime
e si articola la vita familiare” (cfr. Cass. 9371/2012).
4) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ., 5 Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione
6 economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando
7 un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene nel caso di specie di non riconoscere l'assegno divorzile richiesto dalla PA dal momento che quest'ultima non ha assolto l'onus probandi a suo carico.
Ed invero, come fino ad ora illustrato, la valutazione pregiudiziale a qualsiasi altra che il Tribunale
è tenuto a compiere ai fini del riconoscimento dell'an debeatur dell'assegno divorzile è la valutazione comparativa tra le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, onde accertare un divario rilevante, sensibile e significativo tra gli stessi.
Ebbene nel caso in esame non può non rilevarsi che, mentre l'NG ha compiutamente documentato la propria posizione reddituale e patrimoniale, la PA si è limitata a depositare in atti un estratto conto (peraltro non integrale e relativo al 31.12.2023) e un modello ISEE 2022, documentazione questa incompleta, giacché l'art. 473bis.12 c.p.c. espressamente indica, in presenza di domande concernenti un contributo economico, la documentazione da allegare.
La mancata o incompleta allegazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 473bis.12
c.p.c. è comportamento liberamente valutabile dal Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 116 co II c.p.c.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile,
l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi, mancando uno dei due termini di raffronto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.02.2022, n. 6529).
Ne deriva che, alla luce dell'incompletezza della documentazione reddituale della PA, non è possibile procedere alla valutazione nei termini descritti poiché non è accertabile alcun divario tra la condizione economica del ricorrente, compiutamente documentata, e quella della resistente.
Per quanto considerato, il Collegio ritiene che debba essere rigettata la domanda di assegno divorzile spiegata in via riconvenzionale dalla resistente.
5) SPESE
8 Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San PP
IA (NA) in data 19.07.2002 da RI AF, nato il [...] in
SO VE (NA) (C.F. ), e AT NZ, nata C.F._1 il 10/03/1971 in AN EP SU (NA) (C.F.
),trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
SO ES (NA) al n. 43 parte II, serie B, anno 2002;
➢ Dispone che NG RA versi entro il 5 di ogni mese la somma pari ad 300,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, per il mantenimento della figlia MA;
➢ Dispone che ciascun genitore partecipi al 50 % delle spese straordinarie per la figlia
MA, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il
Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
➢ Rigetta la richiesta di assegnazione della casa familiare spiegata dalla PA;
➢ Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla PA;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO ES (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4980/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
RI AF, nato il [...] in [...] (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE RISI C.F._1
MICHELA;
RICORRENTE
E
AT NZ, nata il 10/03/1971 in AN EP SU (NA) (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to IERVOLINO C.F._2
EP;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 26.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.09.2023, NG RA chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra PA IA in data
19.07.2002, dal quale è nata la figlia MA (n. 22.04.2003). Chiedeva di confermare l'affido condiviso di MA e di modificare i provvedimenti economici previsti in sede di separazione, essendo mutata la propria condizione economica.
2. PA IA, ritualmente citata, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili, chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore e di mantenimento per la figlia MA, maggiorenne ma non autosufficiente, pari ad € 500,00.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato dal Collegio emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, esaminate le istanze istruttorie, rinviava per discussione e decisione ai sensi dell'art. 473bis22 c.p.c. all'udienza del 25.11.2024. Rinviata per carico di ruolo, all'udienza del 26.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come
2 successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON AUTOSUFFICIENTE
Dall'unione è nata la figlia MA (il 22.04.2003), maggiorenne e rispetto al cui affidamento questo Tribunale nulla può disporre.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità
3 lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso di specie, non risulta oggetto di contestazione tra le parti la mancanza di indipendenza economica di MA, studentessa universitaria di Scienze Motorie, collocata presso la madre. In merito alla quantificazione del contributo economico per il relativo mantenimento, questo
Collegio ritiene di confermare quanto previsto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. pari ad
4 € 300,00 da versarsi, entro il 5 di ogni mese, a PA IA, come anche richiesto da parte ricorrente.
Con riferimento alle spese straordinarie, si ritiene prevedere, in considerazione delle mutate condizioni economiche dell'NG, la cui attività imprenditoriale è cessata rispetto ai tempi della separazione (cfr. visura in atti) ed è ora dipendente del Comune di SO ES, che ciascun genitore provveda al 50% delle spese straordinarie, ove documentate, giustificate o urgenti, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
3) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Dev'essere invece rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, avendo la PA abbandonato la stessa unitamente alla figlia già ai tempi della separazione e, in particolare, da quando MA, oggi ventunenne, aveva 13 anni, a nulla rilevando le ragioni dell'abbandono in questa sede, considerato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337sexies c.c. è prodromico alla salvaguardia e alla continuità dell'habitat domestico della prole e, in particolare, è “finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello di Bologna, Sez. I, 30.10.2024).
Nel caso di specie, la figlia MA, maggiorenne ma non autosufficiente, è stata già sradicata dall'habitat domestico, circostanza questa non contestata, ed è venuto meno il presupposto per la relativa assegnazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sul punto (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 18 giugno 2012, n. 9371; Cass. civ., 4 luglio 2011, n. 14533), non potendosi più identificare la ex casa familiare quale “centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime
e si articola la vita familiare” (cfr. Cass. 9371/2012).
4) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ., 5 Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione
6 economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando
7 un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene nel caso di specie di non riconoscere l'assegno divorzile richiesto dalla PA dal momento che quest'ultima non ha assolto l'onus probandi a suo carico.
Ed invero, come fino ad ora illustrato, la valutazione pregiudiziale a qualsiasi altra che il Tribunale
è tenuto a compiere ai fini del riconoscimento dell'an debeatur dell'assegno divorzile è la valutazione comparativa tra le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, onde accertare un divario rilevante, sensibile e significativo tra gli stessi.
Ebbene nel caso in esame non può non rilevarsi che, mentre l'NG ha compiutamente documentato la propria posizione reddituale e patrimoniale, la PA si è limitata a depositare in atti un estratto conto (peraltro non integrale e relativo al 31.12.2023) e un modello ISEE 2022, documentazione questa incompleta, giacché l'art. 473bis.12 c.p.c. espressamente indica, in presenza di domande concernenti un contributo economico, la documentazione da allegare.
La mancata o incompleta allegazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 473bis.12
c.p.c. è comportamento liberamente valutabile dal Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 116 co II c.p.c.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile,
l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi, mancando uno dei due termini di raffronto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.02.2022, n. 6529).
Ne deriva che, alla luce dell'incompletezza della documentazione reddituale della PA, non è possibile procedere alla valutazione nei termini descritti poiché non è accertabile alcun divario tra la condizione economica del ricorrente, compiutamente documentata, e quella della resistente.
Per quanto considerato, il Collegio ritiene che debba essere rigettata la domanda di assegno divorzile spiegata in via riconvenzionale dalla resistente.
5) SPESE
8 Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San PP
IA (NA) in data 19.07.2002 da RI AF, nato il [...] in
SO VE (NA) (C.F. ), e AT NZ, nata C.F._1 il 10/03/1971 in AN EP SU (NA) (C.F.
),trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
SO ES (NA) al n. 43 parte II, serie B, anno 2002;
➢ Dispone che NG RA versi entro il 5 di ogni mese la somma pari ad 300,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, per il mantenimento della figlia MA;
➢ Dispone che ciascun genitore partecipi al 50 % delle spese straordinarie per la figlia
MA, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il
Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
➢ Rigetta la richiesta di assegnazione della casa familiare spiegata dalla PA;
➢ Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla PA;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO ES (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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