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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 446 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TROINA ANNA LINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESCI
TIZIANA CARMEN, per procura in atti,
(C.F. , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. GIANDOMENICO CATALANO e dall'avv. MICHELE PONTONE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/03/2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249004515214000, emessa il 19.01.2024, notificata a mezzo pec in data 29.01.2024, per la complessiva somma di € 47.433,47 relativa ai seguenti atti: 1) cartella n. 29520160024765007000 presuntivamente notificato il 05.12.2016 per € 737,13 relativa a rate premio e sanzioni civili rate CP_2
premio per gli anni 2015 e 2016; 2) cartella n. 29520170011759441000 CP_2 presuntivamente notificato il 23.11.2017 per € 964,07 relativa a rate premio e CP_2
sanzioni civili rate premio per gli anni 2016 e 2017; 3) cartella n. CP_2
29520170022131466000 presuntivamente notificato il 12.02.2018 per € 237,11 relativa a rate premio e sanzioni civili rate premio per l'anno 2017; 4) cartella n. CP_2 CP_2
29520180011375490000 presuntivamente notificato il 30.08.2018 per € 711,26 relativa a rate premio e sanzioni civili rate premio per gli anni 2017 e 2018. CP_2 CP_2
2- Nella resistenza di ed parte ricorrente, con le Controparte_1 CP_2
note del 14.01.2025, dichiarava di rinunciare all'azione prendendo atto delle deduzioni avversarie nonché della documentazione prodotta, ed alla luce di quanto è emerso nel corso del giudizio.
3- A seguito della ordinanza depositata il 24.03.2025, parte ricorrente formalizzava ritualmente la rinuncia all'azione ( cfr allegato alle note depositate l'08.04.2025 con rinuncia sottoscritta dalla parte personalmente).
4- Si osserva che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione.
Secondo la S.C. la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. n. 19845/2019).
Tanto considerato, posto che il comportamento del ricorrente è chiaramente sintomatico della volontà di non proseguire nella domanda proposta, alla luce della sua infondatezza, deve essere dichiarata estinta l'azione e cessata la materia del contendere.
5- Quanto al regolamento delle spese di lite, il contegno processuale del ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare all'azione alla prima udienza, dopo la costituzione delle parti resistente e preso atto della documentazione offerta in produzione, ne giustifica la integrale compensazione (peraltro chiesta anche da ). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 446/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara estinta l'azione e cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite tra tutte le parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11.04.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano