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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 279 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. CIMINI GIANPIO in sostituzione dell'avv PAOLINI FILIPPO il quale si riporta al ricorso chiedendo la decisione con vittoria di spese di lite e per CP_1
l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA ilq il quale chiede il rigetto del ricorso per assenza dell'esposizione a rischio. Contesta la CTU chiedendo il rinnovo della stessa.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE I.N.A.I.L. 67100 L'AQUILA con l'avv. DE TULLIO LUISA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.3.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domande per il riconoscimento delle malattie professionali “Lombalgia CP_1
con irradiazione arto inf. Dx fino al piede. Protusione L5-S1. Edema osso intraspongioso a livello L4; spondilouncoartrosi con discopatia degenerativa da C3 a
C5 potrusioni discali, ernia mediana. Sofferenza neurogena dei territori di C4-C5; disomogeneità cuffia dei rotatori con calcificazioni puntiformi. Sclerosi acromiale.” e che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 6% per ciascuna delle malattie e così complessivamente nella misura del 18% ovvero nell'altra misura accertata in corso di causa
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale ausiliaria addetta alla vendita presso il supermercato Controparte_2
, Via Baracca 2/4/6 Aprilia, a decorre dal 16.02.2010.
[...]
Si costituiva in giudizio l' il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato per CP_1
mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). Il teste escusso, collega della ricorrente, ha confermato che la signora lavora Pt_1
dal 2010 presso il supermercato in Avezzano, Via Roma n. 220 con le mansioni di ausiliaria addetta alle vendite e con orario di lavoro per sei giorni a settimana dalle 6.00 alle 10,30 e talvolta anche più lungo secondo le esigenze del reparto.
La stessa teste ha anche confermato che la ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni tira le pedane con le merci dal magazzino al reparto, posiziona la merce sugli scaffali, allestisce il reparto frutta sollevando le cassette contenenti frutta e verdura e, provvede anche ad accatastare manualmente le pedane.
Infine il teste ha confermato che la ricorrente effettua ripetutamente piegamenti e movimenti ripetitivi con sovraccarico di schiena e braccia.
Il C.T.U. dott. esaminata anche l'attività svolta dalla ricorrente come accertata Per_1
in coso di causa con la prova testimoniale, ha concluso che “la sig.ra Parte_1
è affetta da: • RACHIDE CERVICALE: minima focalità erniaria mediana, contenuta
a livello C5- C6, protrusione mediana a livello C4-C5 a profilo policiclico che oblitera lo liquorale anteriore giungendo a contatto con il profilo ventrale della corda midollare e minima focalità erniaria mediana, contenuta a livello C5-C6, minima protrusione discale mediana contenuta nello spessore dello spazio liquorale anteriore
a livello C3-C5, con sofferenza neurogena dei territori dl pertinenza metamerica C4-
C5 bilateralmente, con prevalenza destra al'EMG del 03/12/22, in soggetto con modesto quadro di spondilouncoartrosi. Per le motivazioni riportate nelle considerazioni medico legali, nel caso in trattazione non può essere affermato il nesso causale o concausale tra l'attività svolta e la patologia vertebrale cervicale, che pertanto non può essere riconosciuta come malattia professionale. • SPALLA
DESTRA: Iniziale sovraccarico a livello acromion-claveare con salienza dei profili ossei, con ridotta ampiezza dello spazio di scorrimento subacromiale, modesta sofferenza inserzionale del tendine del m. sovraspinoso, in soggetto con pregresso intervento di “tenotomia CLB Spalla dx artroscopia del 03/05/17 per “Sindrome da impigement spalla dx”. La menomazione dell'integrità psico-fisica permanente per il danno alla spalla destra, è quantificata nella misura del 5% (cinque per cento) dalla domanda del 14/02/2023. • RACHIDE LOMBARE: Lieve protrusione discale posteriore del disco L5-S1, moderata dilatazione ad ampio raggio dell'anello fibroso
a livello L4-L5 e L5-S1, che esercita lieve impronta ventrale sul sacco durale in assenza di conflitti discoradicolari con sofferenza neurogena dei territori tributari di L5-S1,>
L5 a destra all'EMG del 14/01/23. La menomazione dell'integrità psico-fisica permanente per il danno alla colonna lombare, è quantificata nella misura del 7%
(sette per cento) dalla domanda del 14/02/2023Il danno complessivo (rachide lombare
e spalla) nell'ottica di un sincretismo valutativo, deve essere quantificato nella misura del 11% (undici per cento) dalla domanda del 14/02/2023. Non risultano altri riconoscimenti per altre patologie eventualmente da unificare”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Non vi è pertanto alcuna ragione per disporre il rinnovo della CTU come richiesto dall' . CP_1
Il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle malattie professionali “SPALLA destra:
Iniziale sovraccarico a livello acromion-claveare con salienza dei profili ossei, con ridotta ampiezza dello spazio di scorrimento subacromiale, modesta sofferenza inserzionale del tendine del m. sovraspinoso, in soggetto pregresso intervento di
“tenotomia CLB Spalla dx artroscopia del 03/05/17 per “Sindrome da impigement spalla dx”. • RACHIDE lombare: Lieve protrusione discale posteriore del disco L5-
S1, moderata dilatazione ad ampio raggio dell'anello fibroso a livello L4-L5 e L5-S1, che esercita lieve impronta ventrale sul sacco durale in assenza di conflitti discoradicolari con sofferenza neurogena dei territori tributari di L5-S1,> L5 a destra all'EMG del 14/01/23” con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile rispettivamente nella misura del 5% e del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 11%;
- rigetta la domanda relativa alla malattia professionale relativa al “RACHIDE
CERVICALE”;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (11%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 29.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza